Corte costituzionale

Sentenza n. 367/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo,

numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per

il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e

dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica),

promossi con due ordinanze emesse il 15 maggio e il 12 giugno 1991

dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sui ricorsi

proposti da Violani Carlo ed altri e da Calabi Francesca ed altri

contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritte ai

nn. 61 e 153 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 13, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 15 maggio-12 giugno 1991 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1992) nel corso di un

giudizio promosso da Violani Carlo ed altri contro il Ministero della

pubblica istruzione per l'annullamento del provvedimento di

esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità per

l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo,

numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per

il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e

dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella

parte in cui queste disposizioni non contemplano, tra i soggetti che

possono essere ammessi ai giudizi di idoneità per l'inquadramento

nel ruolo dei professori associati, i titolari di assegni di

formazione didattica e scientifica (di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre

1973, n. 766) ed i titolari di borse di studio (di cui agli articoli

32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio

1967, n. 62) presso le facoltà di medicina e chirurgia, i quali

entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto per un triennio

attività didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite

e documentata dal preside di facoltà in base ad atti risalenti al

periodo di svolgimento delle attività medesime. Le disposizioni sono

denunziate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per

disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati, a seguito

della ammissione ai giudizi di idoneità dei medici interni e dei

contrattisti ad essi equiparati, per effetto delle sentenze della

Corte costituzionale n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989.

2. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso giudice a

quo, con ordinanza emessa in pari data (pervenuta alla Corte

costituzionale il 16 marzo 1992), nel procedimento instauratosi a

seguito del ricorso proposto da Calabi Francesca ed altri per

l'annullamento dell'esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di

idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

Il giudice a quo osserva che i ricorrenti non rientrano nelle

puntuali categorie individuate dalla legge o introdotte dalla

giurisprudenza costituzionale (sentenza 9 aprile 1986, n. 89) e

ricorda che la ratio della estensione del beneficio legislativo

previsto per i tecnici laureati (svolgimento di attività scientifica

e didattica assistita da specifici requisiti) ricorre anche nei

confronti dei medici interni dei policlinici e delle cliniche

universitarie, i quali abbiano conseguito la qualifica di assistente

a seguito di pubblico concorso ed abbiano svolto per un triennio,

entro l'anno accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica

documentata. Questa impostazione, ad avviso del giudice rimettente,

trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 397 del

1989, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non

contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità,

i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia,

nominati in base a concorso, che hanno svolto attività di assistenza

e cura oltre i limiti d'impegno del contratto e che, entro l'anno

accademico 1979/1980, hanno prestato per un triennio attività

didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà

risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima.

Per quanto concerne i titolari di assegni biennali di formazione

scientifica e didattica previsti dall'art. 6 del decreto-legge n. 580

del 1973, la asserita disparità di trattamento rispetto ai tecnici

laureati sarebbe irrazionale e lesiva del principio di eguaglianza,

qualora gli assegnisti abbiano reso in via di fatto prestazioni

assistenziali in aggiunta alle attività didattiche e scientifiche.

Del tutto analoga, ad avviso del giudice a quo, è la posizione

dei borsisti presso le facoltà di medicina e chirurgia che, assunti

a seguito di prova selettiva concorsuale, abbiano svolto prestazioni

di natura didattica e scientifica per un triennio anteriormente

all'anno accademico 1979/1980 e, sia pure in via di fatto, abbiano

espletato attività di assistenza presso policlinici e cliniche

universitarie. Anche per costoro ricorrerebbe, a parità di

condizioni oggettive (concorso, triennio di riferimento, attività

scientifica documentata), la stessa ratio che consentiva ai titolari

di contratto presso le medesime facoltà il passaggio, attraverso il

transitorio sistema dei giudizi di idoneità, alla figura, di nuova

istituzione, del professore associato.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile relativamente

alla posizione degli assegnisti e, per il resto, manifestamente

infondata.

L'Avvocatura dello Stato, richiamata la sentenza della Corte 3

febbraio 1992, n. 31, osserva che la posizione dei borsisti non è

assimilabile ad alcuna delle puntuali categorie individuate dalla

legge ovvero introdotte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze

n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986).

L'attività didattica che si assume svolta dagli interessati non

può ritenersi istituzionalmente propria della categoria di

appartenenza dei ricorrenti, giacché il borsista usufruisce del

finanziamento esclusivamente in funzione dell'attività di ricerca,

la quale è volta alla preparazione e all'addestramento del

beneficiario della borsa. Né sarebbe rilevante la circostanza che

singoli borsisti siano stati di fatto adibiti a mansioni diverse ed

abbiano svolto attività didattica e scientifica in ambito

universitario. Ad avviso dell'Avvocatura, le norme denunciate, nel

determinare l'elenco delle figure ammesse a partecipare ai giudizi di

idoneità, prendono in esame tali categorie per come sono

normativamente disciplinate, restando estranea ogni valutazione di

prassi difformi dal modello legislativo. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione

I, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo,

numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per

il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e

dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella

parte in cui non prevedono la ammissione ai giudizi di idoneità per

l'accesso al ruolo dei professori associati dei titolari di assegni

di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre

1973, n. 766, ed i titolari di borse di studio di cui agli articoli

32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio

1967, n. 62, i quali abbiano svolto per un triennio, presso le

facoltà di medicina e chirurgia, attività didattica e scientifica.

Viene denunciata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati e, a seguito

delle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1986 e n. 397 del

1989, rispetto agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e delle

cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, ed ai

titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia.

2. - I due giudizi, riferiti alle stesse disposizioni e fondati su

analoghe motivazioni, sono evidentemente connessi, possono essere

quindi riuniti e decisi congiuntamente.

3. - La questione sottoposta all'esame della Corte si prospetta in

termini in parte identici e in parte analoghi a quelli già esaminati

e decisi con la sentenza n. 31 del 1992, che ha dichiarato non

fondata, prendendo in esame la posizione dei titolari di assegni di

formazione scientifica e didattica (art. 6 del decreto-legge n. 580

del 1973), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e

dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Pertanto, nella parte concernente i titolari di assegni di

formazione scientifica e didattica la questione, nuovamente proposta

senza che siano stati prospettati profili diversi rispetto a quelli

già valutati, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Le argomentazioni già enunciate dalla Corte per escludere la

esistenza di discriminazioni per i titolari di assegni, valgono

inoltre a maggior ragione per i titolari di borse di studio per

giovani laureati (di cui all'art. 32 della legge n. 942 del 1966 e

all'art. 21 della legge n. 62 del 1967), essendo le borse di studio

evidentemente destinate all'addestramento scientifico, o didattico e

scientifico, degli interessati. La loro mancata inclusione tra le

categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso

al ruolo dei professori associati non appare dunque irragionevole o

discriminatoria, tanto più se si tiene presente che lo stesso d.P.R.

n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione

dei borsisti per l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori

universitari.

Nella parte concernente i titolari di borsa di studio, categoria

alla quale non si riferiva la sentenza n. 31 del 1992, la questione

deve essere quindi dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta infondatezza, quanto ai titolari di

assegni di formazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre

1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, la

questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo

comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa

fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e

didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica),

proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con le ordinanze in

epigrafe;

b) dichiara non fondata, quanto ai titolari di borse di studio

di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21

della legge 24 febbraio 1967, n. 62, la questione di legittimità

costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge

21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della

docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la

sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R.

11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,

relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica), proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari