Corte costituzionale

Sentenza n. 366/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, comma

primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 7 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Siena nel procedimento penale a carico di Cinotti Vinicio,

iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Siena - investito dal Pubblico Ministero della emissione di un

decreto di archiviazione in relazione a un giudizio concernente il

delitto di cui all'art. 314 c.p., il quale era stato iniziato a

séguito di una notitia criminis emersa nel corso di intercettazioni

telefoniche autorizzate in relazione ad altro giudizio relativo

all'accertamento del reato di cui all'art. 648 c.p. - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma,

c.p.p., il quale consente la utilizzazione dei risultati delle

intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono

state disposte solo se risultino indispensabili per l'accertamento di

delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Secondo

il giudice a quo, tale divieto assoluto di utilizzazione dei

risultati delle intercettazioni in altri procedimenti contrasterebbe

con gli artt. 3 e 112 della Costituzione.

Premesso che per il reato di cui all'art. 314 c.p. è competente

per materia il Tribunale e che, pertanto, egli stesso, anziché

accogliere la richiesta di archiviazione, dovrebbe emettere sentenza

di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica,

il giudice a quo ritiene che gli sia tuttavia inibito emettere anche

una sentenza di tale tipo, non potendo egli legittimamente utilizzare

la notitia criminis in ragione del disposto di cui all'art. 270,

primo comma, c.p.p., il quale vieta l'utilizzabilità dei risultati

delle intercettazioni in procedimenti (e non già in processi)

diversi, salvo che quei risultati siano indispensabili per

l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in

flagranza (ipotesi che non si verifica nel giudizio a quo). Infatti,

ad avviso del giudice rimettente, l'estensione del divieto di

utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni alle indagini

preliminari, e cioè a una fase pre- ed extra-processuale avente la

finalità di cui all'art. 326 c.p.p., vanifica completamente lo scopo

di acquisizione degli elementi necessari al p.m. per le

determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e, di

conseguenza, rende impossibile al p.m. stesso tali determinazioni in

relazione a elementi rilevabili dalla stessa intercettazione oppure

acquisibili per effetto delle indagini consequenziali, anche se

coattivamente disposte dal Giudice per le indagini preliminari

investito della richiesta di archiviazione.

Sotto tale profilo, continua il giudice a quo, si può prospettare

la lesione del principio, disposto dall'art. 112 della Costituzione,

relativo alla obbligatorietà dell'azione penale da parte del p.m.,

obbligatorietà che non è limitata a determinati tipi di reati e,

men che meno, a quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in

flagranza, ma è estesa a tutti i reati. Contro tale principio

sembra, dunque, porsi l'art. 270, alinea, c.p.p., in quanto il p.m.,

di fronte a una notitia criminis emersa da intercettazioni disposte

in un certo processo, non potrebbe attivare le indagini di cui

all'art. 326 c.p.p. (certamente essenziali e strumentali all'obbligo

di esercizio dell'azione penale) e neppure potrebbe esercitare

direttamente l'azione penale stessa.

Sempre secondo il giudice a quo, l'art. 270, primo comma, c.p.p.,

così come sopra interpretato, contrasterebbe anche con "il principio

del divieto di illogica differenziazione di cui all'art. 3 Cost.,

alla luce della corretta mancata limitazione ai soli reati per i

quali è obbligatorio l'arresto in flagranza da parte dello stesso

principio di cui all'art. 112 Cost.".

2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Premesso che non può dubitarsi della legittimità della

esclusione (e della limitazione) del valore probatorio delle

intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale furono

autorizzate, l'Avvocatura dello Stato osserva che il divieto di cui

all'art. 270 c.p.p. "afferisce al piano dell'efficacia probatoria e

non a quello, del tutto diverso, della acquisizione degli elementi

necessari al pubblico ministero per le determinazioni inerenti

all'esercizio dell'azione penale". Conseguentemente, "in nessun caso

può ritenersi pregiudicato il potere-dovere del pubblico ministero,

di fronte ad una notitia criminis relativa ad un reato per il quale

non è obbligatorio l'arresto, di attivare le indagini di cui

all'art. 326 c.p.p.". Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, le notizie

ricavabili da intercettazioni costituiscono pur sempre fatti storici

rilevanti al fine di promuovere le indagini necessarie ad accertare

la possibile esistenza di reati e ad esercitare l'azione penale.

Esclusa, dunque, la violazione dell'art. 112 della Costituzione,

l'Avvocatura conclude contestando anche la fondatezza del richiamo,

peraltro estremamente generico, all'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - L'art. 270, primo comma, c.p.p., il quale dispone che "i

risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in

procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo

che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i

quali è obbligatorio l'arresto in flagranza", è sospettato

d'illegittimità costituzionale dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Siena per violazione dell'art. 112

della Costituzione ("il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare

l'azione penale") e del divieto di illogica disparità stabilito

dall'art. 3 della Costituzione. Secondo il giudice a quo, la

disposizione impugnata - nel vietare che i risultati delle

intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un determinato

processo possano essere utilizzati "in procedimenti diversi", e

pertanto anche nella fase pre- ed extra-processuale delle indagini

preliminari, - vanificherebbe il principio costituzionale

dell'obbligatorietà dell'azione penale e contrasterebbe, inoltre,

con il principio "del divieto di illogica differenziazione di cui

all'art. 3 Cost., alla luce della corretta mancata limitazione ai

soli reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza da

parte dello stesso principio di cui all'art. 112 Cost.".

2. - Deve innanzitutto essere dichiarata la inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, in quanto, in difetto di adeguata

motivazione, non può individuarsi in modo univoco il contenuto e il

senso della censura proposta.

3. - La questione di legittimità costituzionale in riferimento

all'art. 112 della Costituzione non è fondata.

L'art. 270 c.p.p. costituisce l'attuazione in via legislativa del

bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il

diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle

loro comunicazioni e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a

perseguire in giudizio coloro che delinquono.

Sin dalla sentenza n. 34 del 1973, questa Corte ha affermato che

la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro

mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo

rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere

espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come

diritto inviolabile.

La stretta attinenza di tale diritto al nucleo essenziale dei

valori di personalità - che inducono a qualificarlo come parte

necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il

quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i

postulati della dignità umana - comporta una duplice

caratterizzazione della sua inviolabilità. In base all'art. 2 della

Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta è

inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non

può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora

un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al

sistema democratico voluto dal Costituente. In base all'art. 15 della

Costituzione, lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo

contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da

alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile

soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente

rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia

strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia

rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai

requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura

limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Non v'è dubbio - e questa Corte l'ha affermato più volte (v.

sentt. nn. 34 del 1973, 120 del 1975, 98 del 1976 e 223 del 1987) -

che l'esigenza di amministrare la giustizia e, in particolare, quella

di reprimere i reati corrisponda a un interesse pubblico primario,

costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente

inderogabile. Allo stesso modo, non si può dubitare - e questa Corte

non ha mai dubitato - che tale interesse primario giustifichi anche

il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva,

quale l'intercettazione telefonica. Tuttavia, proprio perché si

tratta di uno strumento estremamente penetrante e in grado di

invadere anche la privacy di soggetti terzi, del tutto estranei ai

reati per i quali si procede, e proprio perché la Costituzione

riconosce un particolare pregio all'intangibilità della sfera

privata negli aspetti più significativi e più legati alla vita

intima della persona umana, le restrizioni alla libertà e alla

segretezza delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni

telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente

rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei

limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile,

quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della

Costituzione).

In base a tali premesse, questa Corte (v., in particolare, sent.

n. 34 del 1973) ha sottolineato con forza tanto che l'atto

dell'autorità giudiziaria con il quale vengono autorizzate le

intercettazioni telefoniche deve essere "puntualmente motivato" o,

per usare un'altra espressione presente nella stessa sentenza, deve

avere una "adeguata e specifica motivazione", quanto che

l'utilizzazione in giudizio come elementi di prova delle informazioni

raccolte con le intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito

di un processo deve essere circoscritta alle informazioni

strettamente rilevanti al processo stesso.

Nel collegare questa affermazione direttamente agli artt. 2 e 15

della Costituzione, questa Corte ha chiaramente presupposto che la

predetta garanzia sia una immediata conseguenza del principio

costituzionale che le intercettazioni telefoniche debbano essere

disposte senza eccezioni con atto motivato dell'autorità

giudiziaria, poiché è da quest'ultimo che deriva direttamente il

vincolo che nell'atto giudiziale di autorizzazione delle

intercettazioni siano quantomeno predeterminati sia i soggetti da

sottoporre al controllo, sia i fatti costituenti reato per i quali in

concreto si procede. Infatti, giova sottolineare che l'art. 15 della

Costituzione - oltre a garantire la "segretezza" della comunicazione

e, quindi, il diritto di ciascun individuo di escludere ogni altro

soggetto diverso dal destinatario della conoscenza della

comunicazione - tutela pure la "libertà" della comunicazione:

libertà che risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o,

comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di

divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è

venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di

intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati

reati. Di qui consegue che l'utilizzazione come prova in altro

procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto

dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in

bianco", con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla

garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di

riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a

conoscenza per motivi di ufficio.

Dalla tutela della libertà di comunicazione deriva dunque che, in

via di principio, è vietata l'utilizzabilità dei risultati di

intercettazioni validamente disposte nell'ambito di un determinato

giudizio come elementi di prova in processi diversi, per il semplice

fatto che, ove così non fosse, si vanificherebbe l'esigenza più

volte affermata da questa Corte che l'atto giudiziale di

autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente

motivato nei sensi e nei modi precedentemente chiariti.

4. - Interpretato come divieto di utilizzabilità, quali fonti di

prova in procedimenti diversi, dei risultati delle intercettazioni

legittimamente disposte in un determinato giudizio, l'art. 270, primo

comma, c.p.p., appare nel suo complesso come l'immediata attuazione

in via legislativa dei principi costituzionali sopra enunciati. Il

giudice a quo, tuttavia, muovendo dal rilievo che l'espressione

"procedimenti" denota un campo semantico comprensivo della fase pre-processuale delle indagini preliminari, ritiene che l'art. 270, primo

comma, c.p.p., possa essere interpretato in un senso più ampio,

comportante anche la preclusione dell'utilizzazione delle

informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente

disposte in un determinato procedimento come fonti da cui

eventualmente desumere una notitia criminis. Sulla base di questa

interpretazione, lo stesso giudice a quo dubita che siffatta

preclusione sia conforme a Costituzione, poiché, a suo avviso,

quest'ultima vanificherebbe il principio costituzionale della

obbligatorietà dell'azione penale, disposto dall'art. 112 della

Costituzione.

Occorre premettere che, fermo restando che l'eventuale

utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti

diversi da quello per cui sono state disposte deve commisurarsi con i

principi costituzionali sopra enunciati, per altro verso, l'ipotetica

estensione di tale divieto al di là del campo probatorio rientra nel

discrezionale apprezzamento del legislatore allorché determina la

conformazione del processo penale sulla base dei principi ispiratori

da esso prescelti, sempreché questi, naturalmente, non siano

contrari alla Costituzione. Il limite che in tale direzione incontra

il legislatore è, come sempre si richiede in questi casi, quello

della non irragionevolezza delle sue scelte e della coerenza della

disciplina predisposta con il sistema di cui quella è parte e con i

relativi principi ispiratori. È su questa base, quindi, che va

apprezzata la validità dell'interpretazione proposta dal giudice a

quo e, prima ancora, la plausibilità della stessa.

Sotto il profilo ora indicato, va sottolineato che la stessa

lettura integrale dell'art. 270 c.p.p. induce a escludere la

plausibilità dell'interpretazione proposta dal giudice rimettente.

In particolare, occorre considerare che l'art. 270, al secondo comma,

stabilisce che "ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i

verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati

presso l'autorità competente per il diverso procedimento". E, subito

dopo, aggiunge: "si applicano le disposizioni dell'articolo 268,

commi 6, 7 e 8". Ebbene, oltre a sottolineare che il rinvio a queste

ultime disposizioni, le quali concernono le garanzie della difesa per

l'acquisizione delle intercettazioni degli atti del procedimento,

presuppone chiaramente la pendenza di un diverso procedimento

all'interno del quale utilizzare le intercettazioni legittimamente

disposte in altro procedimento, si può affermare con certezza che la

previsione dell'applicazione della procedura stabilita nell'art. 268

ai commi citati ha un senso unicamente nella prospettiva che ai

risultati delle intercettazioni telefoniche si attribuisca efficacia

probatoria. E ciò è confermato dal terzo comma dello stesso

articolo impugnato, il quale attribuisce al pubblico ministero e ai

difensori delle parti "la facoltà di esaminare i verbali e le

registrazioni in precedenza depositate nel procedimento in cui le

intercettazioni furono autorizzate". In altri termini, l'art. 270,

visto nell'insieme dei suoi commi, mostra di presupporre che il

divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni

legittimamente disposte in un determinato procedimento debba esser

riferito soltanto a processi diversi e all'utilizzabilità degli

stessi risultati come elementi di prova.

Né, invece, può riconoscersi valore decisivo al rilievo che la

dizione originariamente contenuta nella rubrica dell'art. 270 era

"utilizzazione in altri processi" e che questa nel corso dei lavori

preparatori è stata successivamente sostituita con la diversa

dizione "utilizzazione in altri procedimenti". Infatti, a parte che

tale modifica è stata presumibilmente apportata, non già al fine di

modificare il significato della disposizione, ma al solo scopo di

uniformare la dizione della rubrica al testo contenuto nel primo

comma dell'articolo, occorre considerare che argomenti meramente

lessicali, come quello ora esaminato, possono avere un significato

soltanto nel caso che risultino suffragati da sicuri argomenti di

ordine sistematico o attinenti alla ratio delle disposizioni considerate. Tuttavia, nell'ipotesi esaminata, non solo ciò non si

verifica, ma all'argomento testuale addotto dal giudice a quo se ne

può contrapporre uno opposto della stessa natura, consistente nel

rilievo che nel nuovo codice di procedura penale il termine

"utilizzazione" è normalmente riferito alle sole prove (v., ad

esempio, artt. 191, 238, quarto comma, 526 e 606, lettera c).

5. - Su tali basi e in linea con la giurisprudenza consolidata

formatasi sotto il codice precedente, può concludersi che il divieto

disposto dall'art. 270 c.p.p. è estraneo al tema della possibilità

di dedurre "notizie di reato" dalle intercettazioni legittimamente

disposte nell'ambito di altro procedimento. La conoscenza di fatti

astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita

attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno

del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al P.M.

l'inizio di un procedimento, ma consente piuttosto che egli proceda

ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui

base soltanto potrà successivamente proporre l'azione penale. Tanto

più ciò vale in un sistema nel quale si prevede che "il P.M. e la

polizia giudiziaria acquisiscono le notizie di reato di propria

iniziativa" (art. 330 c.p.p.), e si attribuisce rilevanza pure a

eventuali notizie di reato apprese dal pubblico ministero al di fuori

dell'esercizio delle proprie funzioni (v. art. 70 del R.D. 30 gennaio

1941, n. 12, come sostituito dall'art. 20 del d.P.R. 22 settembre

1948, n. 449).

In definitiva, dovendosi escludere che il divieto di utilizzazione

in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni telefoniche

legittimamente disposte in un determinato processo possa estendersi,

stando a una corretta interpretazione dell'art. 270 c.p.p., anche

all'utilizzazione degli stessi risultati al fine dell'eventuale e

successiva proposizione dell'azione penale, vengono meno in radice i

dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 270, primo comma, c.p.p., sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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