Corte costituzionale

Sentenza n. 365/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto

comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per

pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942,

n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con

ordinanza emessa il 5 luglio 1991 dalla Corte di Appello di Torino

nel procedimento civile vertente tra il Comune di Sauze d'Oulx e

Melania Faure ed altre, iscritta al n. 107 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Melania Faure ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'Appello di Torino - nel corso di un giudizio

promosso dall'espropriante, per la determinazione giudiziaria

dell'indennità di occupazione d'urgenza di alcuni terreni, in

conseguenza della ritenuta eccessività di quella compiuta dalla

Commissione provinciale per gli espropri - con ordinanza 5 luglio

1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma quarto,

della legge 22 ottobre 1971, n. 865, "nella parte in cui non prevede

che l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla Corte

d'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione".

Nell'ordinanza di rimessione si deduce in proposito che questa

Corte, con la sentenza n. 173 del 1991, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, dell'art. 12, comma quinto, della legge n. 865 del

1971, nella parte in cui non prevedeva che l'espropriante, in

alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato,

potesse esperire opposizione, entro il termine di sessanta giorni, ai

sensi dell'art. 19.

Analoga ratio sussisterebbe, in favore dell'estensione del diritto

all'impugnazione all'espropriante, nella fattispecie regolata

dall'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, con la

conseguente richiesta di un'analoga pronuncia d'illegittimità

costituzionale, che stabilisca anche il momento di decorrenza del

termine per proporre l'opposizione. Il quarto comma dell'art. 20

impugnato, infatti, fa decorrere detto termine dalla data della

comunicazione, da parte del sindaco, dell'indennità liquidata:

decorrenza questa che, secondo il giudice a quo, non potrebbe essere

adottata in relazione alle impugnazioni dell'espropriante, poiché

essendo la maggior parte delle espropriazioni promosse dai comuni,

sarebbe lo stesso espropriante a stabilire il termine dal quale

decorrerebbe il suo diritto ad adire l'autorità giudiziaria.

Davanti a questa Corte si sono costituite talune parti private

controinteressate, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza o altrimenti infondata.

In proposito, nell'atto di costituzione si deduce che la

determinazione dell'indennità di occupazione è rapportata dall'art.

20 della legge n. 865 del 1971 ad una percentuale (per ciascun anno,

mese, o frazione di mese di durata dell'occupazione), dell'indennità

che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area stessa. Pertanto,

qualora la misura di tale indennità fosse ritenuta dall'occupante-espropriante non congrua, egli potrebbe sempre ottenere, ex art. 19

della medesima legge, in seguito alla declaratoria di parziale

incostituzionalità di tale articolo pronunciata dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 67 del 1990, tutela

giurisdizionale. Inoltre, in seguito alla pronuncia d'illegittimità

costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del

1971 - nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera

della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di

occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente

ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a

decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto - anche

l'occupante-espropriante è legittimato ad adire l'Autorità

giudiziaria (prima della determinazione della su detta indennità) e

di trovare in quella sede tutela.

L'esclusione dell'occupante-espropriante dalla facoltà di

impugnativa, in sede giurisdizionale, dell'indennità di occupazione

determinata ex art. 20, comma terzo, della legge n. 865 del 1971 -

viceversa - risponderebbe ad una scelta del legislatore logica e

conforme a principi costituzionali, la quale non confliggerebbe con

l'art. 24 della Costituzione.

L'occupazione espropriativa, infatti, non può protrarsi oltre i

cinque anni ed è in facoltà dell'espropriante-occupante contenerne

la durata, cosicché non sarebbe irragionevole, bensì conforme ai

principi enunciati negli artt. 42 e 97, primo comma della

Costituzione, l'attribuzione ai soli espropriandi del diritto

d'impugnare l'indennità come determinata a norma del terzo comma

dell'art. 20. L'attribuzione all'espropriante di un'analoga facoltà

d'impugnativa, al contrario, agevolerebbe manovre dilatorie di

quest'ultimo e incentiverebbe l'allungamento della durata della

procedura espropriativa. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

dell'art. 20, comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865,

nella parte in cui non prevede che l'espropriante possa proporre

opposizione davanti alla Corte d'appello contro la determinazione

dell'indennità di occupazione d'urgenza delle aree da espropriare

compiuta in sede amministrativa. Ha esposto al riguardo che questa

Corte, con la sentenza n. 173 del 1991, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, dell'art. 12, comma quinto, della legge n. 865 del

1971, nella parte in cui non prevedeva che l'espropriante, in

alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato,

potesse esperire opposizione, entro il termine di sessanta giorni, ai

sensi dell'art. 19. Ha dedotto che analoga ratio decidendi impone,

nella fattispecie regolata dall'art. 20, quarto comma, della legge n.

865 del 1971, l'estensione all'espropriante del diritto ad impugnare

la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza delle aree

da espropriare, compiuta in sede amministrativa.

2. - Vanno preliminarmente respinte le eccezioni

d'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, proposte

dalle parti private, secondo le quali: a) essendo la determinazione

dell'indennità di occupazione rapportata dall'art. 20 della legge n.

865 del 1971 ad una percentuale (per ciascun anno, mese, o frazione

di mese di durata dell'occupazione) dell'indennità che sarebbe

dovuta per l'espropriazione dell'area stessa, qualora la misura di

tale indennità fosse ritenuta dall'occupante-espropriante non

congrua, egli potrebbe sempre ottenere, ex art. 19 della medesima

legge, in seguito alla declaratoria di parziale incostituzionalità

di tale articolo pronunciata dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 67 del 1990, tutela giurisdizionale; b) parimenti egli

godrebbe di detta tutela in seguito alla pronuncia d'illegittimità

costituzionale (sentenza n. 470 del 1990) dell'art. 20, quarto comma,

della legge n. 865 del 1971, nella parte in cui, in mancanza della

determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16,

dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli

interessati, non consentiva ai medesimi di agire in giudizio per

ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene.

In proposito va osservato che l'art. 16, comma primo, della legge

n. 865 del 1971 ha previsto la costituzione di una commissione

tecnica, in ogni provincia, alla quale è demandata, tra l'altro,

(art. 20, comma terzo) la determinazione delle indennità di

occupazione.

Il quarto comma dell'impugnato art. 20 statuisce che, contro la

determinazione di tale indennità, "gl'interessati possono proporre

opposizione davanti alla Corte d'appello competente per territorio,

con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni

dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco, nelle forme

prescritte per la notificazione degli atti processuali civili".

Dal tenore della norma, che prevede la notificazione

dell'opposizione all'"occupante", è evidente che essa non

attribuisce l'azione per contestare la misura dell'indennità

stabilita in sede amministrativa anche all'espropriante-occupante.

Nel caso di specie quest'ultimo ha impugnato, nel giudizio a quo,

la determinazione dell'indennità compiuta in sede amministrativa e

la rilevanza della questione deriva - come si evince dall'ordinanza

di rimessione - dalla circostanza che l'art. 20, comma quarto, non

consente all'occupante d'impugnare la determinazione dell'indennità.

Né è fondata l'affermazione delle parti private costituitesi

dinanzi a questa Corte, secondo la quale l'art. 19 della legge n. 865

del 1971 (modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977), nel

testo risultante dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale

pronunciata con la sentenza n. 67 del 1990, attribuirebbe la facoltà

di impugnativa all'occupante, giacché - a prescindere da ogni altra

considerazione - tale norma riguarda la determinazione

dell'indennità di espropriazione e la relativa azione può essere

proposta solo dopo che l'espropriazione ha avuto luogo: ipotesi

questa che nel caso di specie, non si era verificata.

Neppure fa venir meno la rilevanza della questione la declaratoria

d'illegittimità costituzionale, pronunciata con la sentenza n. 470

del 1990, dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971

"nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della

commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o

della sua comunicazione agl'interessati, non consente ai medesimi di

agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere

dall'occupazione del bene che ne è oggetto".

Tale declaratoria, infatti, non riguarda l'impugnabilità, da

parte dell'occupante, dell'indennità di occupazione determinata in

sede amministrativa, ma la diversa ipotesi della mancata

determinazione dell'indennità in sede amministrativa e la tutela del

diritto dei proprietari (e soggetti assimilati) dei beni occupati.

3. - Nel merito la questione è fondata.

L'art. 42, terzo comma, della Costituzione, nello statuire - in

connessione con la garanzia posta dal secondo comma - che la

proprietà privata "può essere, nei casi preveduti dalla legge, e

salvo indennizzo espropriata per motivi d'interesse generale", dà

fondamento e disciplina, con le relative implicazioni di carattere

costituzionale, non soltanto agli atti espropriativi in senso

proprio, ma pure a quelli inerenti all'occupazione del bene,

imponendo un giusto indennizzo anche per la durata di tale

occupazione, che impedisce al proprietario la disponibilità e il

godimento del bene. Inoltre, il principio del giusto indennizzo -

come questa Corte ha già affermato a proposito dell'indennità di

espropriazione (sentenza n. 173 del 1991) - deve essere operante, in

base all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non soltanto nei

confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche dei

soggetti che la promuovono e che, di conseguenza, hanno un interesse

a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla

norma costituzionale.

L'apprensione del bene attraverso l'occupazione concreta, infatti,

una fase autonoma del procedimento ablativo, che deve essere munita

delle necessarie garanzie a favore di tutti i soggetti implicati, sia

rispetto all'elemento bene, oggetto dell'ablazione, sia nella

corresponsione del giusto indennizzo, che concerne, nel quadro di pur

distinte posizioni, il soggetto passivo dell'occupazione e il

soggetto che la promuove.

Ne deriva che la garanzia sancita dall'art. 24, primo comma, della

Costituzione debba operare anche riguardo ai soggetti che abbiano

promosso l'occupazione d'urgenza dei beni (art. 20, commi primo e

secondo, della legge n. 865 del 1971).

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 20,

comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui

non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione

davanti alla corte d'appello contro la determinazione dell'indennità

di occupazione d'urgenza delle aree da espropriare. Tale opposizione

andrà proposta con atto di citazione notificato alle controparti nel

termine e con le forme ivi stabilite, salvo nel caso in cui

l'espropriante sia il comune. In detta ipotesi, non potendosi

consentire che sia rimesso alla discrezionalità del comune

espropriante lo stabilire il momento iniziale di decorrenza del

termine per l'opposizione, questo termine dovrà decorrere dal giorno

in cui sia pervenuta al comune, ai sensi del terzo comma dell'art.

20, la comunicazione della determinazione dell'indennità di

occupazione da parte della commissione prevista dall'art. 16. L'art.

20, terzo comma, infatti, disponendo che il sindaco debba provvedere

alla comunicazione dell'indennità "agl'interessati", presuppone che

la suddetta commissione sia tenuta a trasmettere al comune la

determinazione dell'indennità da essa effettuata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma

quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla

espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle

leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre

1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari

nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata),

nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa

proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la

determinazione dell'indennità di occupazione dei beni da

espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei

modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con

decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia

pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di

detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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