Corte costituzionale

Sentenza n. 365/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo

comma, lett. q), della legge della Regione Toscana 15 marzo 1980, n.

17 (Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione

dell'attività venatoria), così come modificato dall'art. 37 della

legge regionale toscana 1° settembre 1989, n. 59, promosso con

ordinanza emessa il 7 gennaio 1991 dal Giudice conciliatore di Massa

nel procedimento civile vertente tra Gianni Dunchi e Amministrazione

provinciale di Massa Carrara iscritta al n. 191 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della

Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio di opposizione promosso da Gianni Dunchi

avverso un'ingiunzione emessa dall'Amministrazione di Massa Carrara

per violazione di una norma in materia di caccia (consistente nel

fatto di aver lasciato vagare in campagna un cane da caccia in tempo

vietato), il Giudice conciliatore di Massa, con ordinanza del 7

gennaio 1991 (R.O. n. 191 del 1991), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. q),

della legge della Regione Toscana n. 17 del 1980 (così come

modificato dall'art. 37 della legge regionale toscana 1° settembre

1989, n. 59).

Nell'ordinanza si espone che la norma regionale denunciata prevede

una sanzione amministrativa per chi esercita l'allenamento e

l'addestramento di cani da caccia al di fuori dei tempi previsti dal

calendario venatorio.

Con tale disposizione - rileva il giudice a quo - la Regione

Toscana ha introdotto una nuova sanzione, diversa da quelle

disciplinate dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968

(legge-quadro statale sulla caccia) e non riconducibile neppure

all'ipotesi residuale di cui alla lett. n) del citato art. 31, dove

si prevede una sanzione per le violazioni delle disposizioni della

legge-quadro non espressamente richiamate dallo stesso articolo.

Ad avviso del giudice remittente, le Regioni, ai sensi dell'ultimo

comma dell'art. 31 della legge n. 968, potrebbero istituire sanzioni

amministrative solo per eventuali abusi in materia di tabellazione

dei terreni coltivati: dal ché la conclusione che la norma

denunciata, qualificando come sanzionabile una fattispecie non

ricompresa nell'art. 31 della legge-quadro statale n. 968, si sarebbe

posta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, secondo cui le

norme legislative regionali in materia di caccia devono essere emanate nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello

Stato.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la Regione

Toscana, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Nell'atto di intervento si ricorda che la giurisprudenza della

Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto l'esistenza di un

potere delle Regioni di individuare autonome fattispecie

sanzionatorie, essendo ricomprese nella potestà normativa regionale

le sanzioni extrapenali. Queste, infatti, non sarebbero da

considerare come manifestazioni di un potere punitivo della pubblica

amministrazione, ma di un suo potere di autotutela, e perciò

espressione dello stesso potere volto alla realizzazione dei pubblici

interessi che l'amministrazione ha il compito istituzionale di

soddisfare. Di qui - secondo l'interveniente - la piena

legittimazione della Regione nell'individuare le fattispecie

sanzionatorie, quale espressione del generale potere di disciplina

della materia.

Con specifico riferimento alla fattispecie condotta all'esame

della Corte, la Regione Toscana afferma che non sussiste la lamentata

lesione dell'art. 117 della Costituzione poiché il potere regionale

di emanare la norma impugnata trova il suo fondamento nella

competenza regionale in materia di caccia sancita dallo stesso art.

117 della Costituzione. Inoltre, la norma statale che individua le

sanzioni - e cioè l'art. 31 della legge-quadro statale - non

potrebbe essere considerata norma di principio e ben potrebbe essere

integrata dal legislatore regionale con la previsione di nuove

ipotesi sanzionatorie rispondenti a finalità ritenute dalla Regione

meritevoli di tutela. Considerato in diritto

1. - Il Giudice conciliatore di Massa dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. q), della legge della

Regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17 (come modificato dall'art. 37

della legge regionale toscana 1° settembre 1989, n. 59), dove si

prevede una sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 300.000 "per

chi esercita l'allenamento o l'addestramento di cani da caccia

all'interno di istituti faunistici o faunistico-venatori, al di fuori

dei tempi di cui al calendario venatorio o di quanto disposto dal

precedente art. 34" (dove è stata posta la disciplina in tema di

cani vaganti).

Ad avviso del giudice remittente, la norma in questione verrebbe a

violare l'art. 117 della Costituzione per il fatto di avere

introdotto una fattispecie di illecito amministrativo non

riconducibile alle ipotesi contemplate nell'art. 31 della legge-quadro statale sulla caccia (l. 27 dicembre 1977, n. 968).

2. La questione è infondata.

L'ordinanza di rimessione muove dal presupposto che l'elencazione

degli illeciti amministrativi formulata nell'art. 31 della legge n.

968 del 1977 debba considerarsi "chiusa", esaurendo ogni ipotesi di

illecito amministrativo configurabile in materia di caccia, con la

conseguenza che, in tale materia, alla legge regionale sarebbe

riconosciuta la possibilità di operare interventi sanzionatori

soltanto in relazione alla fattispecie espressamente prevista

nell'ultimo comma dello stesso art. 31, con riferimento agli abusi di

tabellazione commessi dai proprietari o dai conduttori dei terreni

coltivati.

Tale assunto si presenta, peraltro, errato, dal momento che - come

questa Corte ha ripetutamente sottolineato (v., da ultimo, sent. n.

350 del 1991 e ivi ulteriori richiami) - la potestà di sanzionare

eventuali illeciti amministrativi non risulta riservata allo Stato,

ma segue i criteri ordinari di distribuzione delle competenze per

materia tra Stato e Regioni, spettando, di conseguenza, al

legislatore regionale, nelle materie di cui all'art. 117 della

Costituzione, il potere di definire e sanzionare, nel rispetto dei

principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale, le

violazioni di natura amministrativa costituenti illecito.

La norma impugnata non può, pertanto, incorrere nella censura

proposta, avendo la stessa regolato, per una finalità di protezione

della fauna conforme ai principi ispiratori della legge-quadro

nazionale, una fattispecie di illecito amministrativo (addestramento

di cane da caccia in ambito ed in periodo vietati) sicuramente

riconducibile alla materia "caccia" di competenza regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38, primo comma, lett. q), della legge della Regione

Toscana 15 marzo 1980, n. 17 (Norme per la difesa della fauna e la

regolamentazione dell'attività venatoria), così come modificato

dall'art. 37 della legge della Regione Toscana 1° settembre 1989, n.

59, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal

Giudice conciliatore di Massa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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