Corte costituzionale

Sentenza n. 364/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il

17 dicembre 1996, e in seconda deliberazione il 23 settembre 1997,

recante "Disposizioni conseguenti l'adeguamento giurisprudenziale in

materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica", comunicata al

Commissario del Governo il 3 ottobre 1997, promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 17 ottobre 1997,

depositato in cancelleria il 27 successivo e iscritto al n. 67 del

registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt.

3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Abruzzo approvata dal Consiglio regionale

in prima deliberazione il 17 dicembre 1996, e in seconda

deliberazione il 23 settembre 1997, recante "Disposizioni conseguenti

l'adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica

dirigenziale unica".

Il ricorrente ricorda, innanzitutto, che il Consiglio di Stato ha

annullato alcuni provvedimenti di esclusione adottati dalla Regione

in occasione dello svolgimento di un corso-concorso pubblico per la

prima qualifica dirigenziale, riconoscendo agli interessati la

titolarità dei requisiti di partecipazione negati

dall'amministrazione.

L'ottemperanza al giudicato amministrativo richiede il rinnovo

della procedura concorsuale, al fine di comparare la posizione dei

ricorrenti con quelle dei vincitori; ma la Regione ha optato per una

diversa soluzione che secondo il Presidente del Consiglio reca

lesione ai principi di imparzialità e buona amministrazione

introdotti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione: la legge impugnata

prevede, infatti, una prova concorsuale riservata, a favore dei

soggetti illegittimamente esclusi. Si crea, così, una procedura

privilegiata, sostiene il ricorrente, che deroga alla regola del

concorso aperto a tutti e non soddisfa, invero, le legittime

aspettative dei soggetti interessati, i quali potranno concorrere per

l'assegnazione di nuovi posti dell'organico regionale, ma non per

quelli oggetto del concorso a suo tempo espletato.

La salvaguardia della posizione dei vincitori, conclude il

Presidente del Consiglio, non può valere quale istanza prioritaria,

sì che, per rispettare il giudicato, occorre rinnovare la procedura

concorsuale o disporre un'integrazione che incida sulla graduatoria

originaria, con l'eventuale previsione di posti in soprannumero in

favore dei vincitori dell'epoca. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge

della Regione Abruzzo recante "Disposizioni conseguenti l'adeguamento

giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale

unica", approvata in seconda deliberazione dal Consiglio nella seduta

del 23 settembre 1997, perché ritiene che la previsione di un

concorso riservato a 7 posti di dirigente leda i principi di

imparzialità e buona amministrazione introdotti dagli artt. 3 e 97

della Costituzione.

La legge in esame si autoqualifica come "esecuzione" delle

decisioni emesse dal Consiglio di Stato a seguito del ricorso

presentato da soggetti che erano stati illegittimamente esclusi nella

precedente vicenda concorsuale e che verrebbero a beneficiare di un

concorso ad hoc per nuovi posti dell'organico regionale. Secondo il

Presidente del Consiglio, tale procedura risulterebbe misura "di

favore", in deroga alla regola del concorso aperto a tutti, e non

assicurerebbe la necessaria comparazione fra i vincitori e i soggetti

illegittimamente esclusi.

2. - Il ricorso va accolto.

La salvaguardia della posizione degli originari vincitori nella

precedente tornata concorsuale (oggetto delle impugnative innanzi

agli organi di giustizia amministrativa) non giustifica un intervento

legislativo speciale che deroghi al principio della selezione

concorsuale aperta a tutti (nella giurisprudenza di questa Corte, v.

da ultimo la sentenza n. 141 del 1999).

Sia il testo legislativo del 17 dicembre 1996 che quello approvato

il 23 settembre 1997, in seconda deliberazione, prevedono un concorso

per nuovi posti del ruolo unico della dirigenza regionale riservato a

coloro i quali erano stati illegittimamente esclusi dal primo

concorso. E se costoro vengono in tal modo "ristorati" del danno

subito per effetto del provvedimento di esclusione, in seguito

annullato dal giudice amministrativo, ciò avviene con una misura

extra ordinem che non consente la necessaria comparazione fra gli

originari vincitori e i soggetti illegittimamente esclusi. Per di

più, il meccanismo predisposto dalla legge regionale va a scapito di

tutti gli altri soggetti che pure avrebbero titolo a partecipare al

nuovo concorso per dirigente (per ulteriori 7 posti di organico) e

che sono estranei alla precedente vicenda concorsuale e al

contenzioso giudiziario che ne è derivato.

3. - La comparazione dei due testi approvati, tra il 1996 e il

1997, rivela l'intento del legislatore regionale di risolvere in via

"equitativa" la questione, contemperando l'interesse dei vincitori -

che hanno preso, nel frattempo, servizio - e quello degli esclusi,

trascurando però l'esigenza superiore a che vengano selezionati i

migliori. Mentre il testo del 17 dicembre 1996, all'art. 2, parla del

nuovo concorso "riparatore" come del "seguito del giudicato del

Consiglio di Stato", quello varato in seconda deliberazione il 23

settembre 1997 ricorre a una singolare formulazione (il concorso è

bandito "in esecuzione séguito" del giudicato del Consiglio di

Stato); in entrambe le versioni si riconosce che tale inedita

fattispecie esula dalle generali disposizioni di cui al decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dovendo essere inteso come

integrazione, ora per allora, del procedimento concorsuale da cui

erano stati esclusi i soggetti per i quali si vuole bandire il

concorso riservato.

4. - La pretesa del legislatore regionale di derogare alle regole

generali in tema di esecuzione del giudicato attraverso una

legge-provvedimento, soggetta come tale allo "scrutinio stretto" di

legittimità costituzionale (v., in particolare, le sentenze nn. 2 e

153 del 1997), dà vita a una disciplina, la quale lede il principio

di eguaglianza che postula la par condicio nell'accesso alla pubblica

amministrazione; né, qui, si rinvengono quelle particolari ragioni

che possono giustificare, in via eccezionale, la deroga alla regola

del concorso pubblico aperto a tutti, nel rispetto comunque dei

principi di buon andamento e di imparzialità (cfr. la sentenza n.

477 del 1995).

Il ricorso del Presidente del Consiglio va dunque accolto, e va

dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo recante "Disposizioni conseguenti l'adeguamento

giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale

unica", approvata dal Consiglio regionale, in seconda deliberazione,

il 23 settembre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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