Corte costituzionale

Sentenza n. 364/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34legge 413/1991

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, quinto

comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con

ordinanza emessa il 20 marzo 1992 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a.

SERFIN - Servizi finanziari Aziendali contro l'Ufficio imposte

dirette di Milano, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 20 marzo 1992 la Commissione tributaria di

primo grado di Milano, nel corso di un giudizio instaurato dalla

SERFIN - Servizi finanziari aziendali s.p.a. nei confronti

dell'Amministrazione finanziaria, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre

1991, n. 413.

Il giudice remittente assume che la norma censurata, subordinando

la sospensione del giudizio alla dichiarazione del contribuente, da

rendere in udienza, di volersi avvalere del condono tributario di cui

alla medesima legge n. 413 del 1991, avrebbe l'effetto di ridurre i

termini per inoltrare la relativa domanda, discriminando, in

violazione dell'art. 3 della Costituzione, il contribuente stesso

rispetto "agli altri contribuenti che non versano nella stessa

situazione". Secondo l'ordinanza la data dell'udienza avrebbe un

effetto di "sbarramento", nel senso che se il contribuente "ha

dichiarato di volersi avvalere del condono, non può più tornare sui

suoi passi", mentre "se non ha dichiarato di volersi avvalere del

condono, non può più farlo". Ciò in quanto il principio di

economia processuale porta ad escludere che "il giudizio possa

proseguire inutilmente (nel caso di dichiarazione di non volersi

avvalere del condono) o essere sospeso pretestuosamente (nel caso di

dichiarazione di volersi avvalere del condono)".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

dedotto l'infondatezza della questione.

Secondo la memoria, la dichiarazione, da rendere all'udienza, ha

soltanto lo scopo di impedire l'assunzione in decisione della causa,

fermo restando il termine ordinario "per presentare all'ufficio

domanda di condono e conseguentemente procedere al pagamento" del

dovuto. Ottenuta, con la dichiarazione, la sospensione del giudizio,

il contribuente può ancora scegliere, nel termine ordinario, se

presentare o meno la dichiarazione integrativa. Se questa non viene

presentata, cessa la causa di sospensione e il giudizio riprende il

suo corso. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità

costituzionale dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre

1991, n. 413, con la quale sono state dettate disposizioni per

agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nel prevedere che "i

giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione sono

sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che

dichiari di volersi avvalere delle disposizioni" in tema di condono

tributario, ridurrebbe alla data dell'udienza i termini per la

presentazione della relativa domanda, provocando, in violazione

dell'art. 3 della Costituzione, una disparità di trattamento "tra

chi ha una udienza già fissata e chi deve ancora essere convocato".

2. - La questione non è fondata.

La norma denunciata si dà carico di raccordare la procedura

amministrativa di condono con i processi tributari in svolgimento.

Essa perciò prevede la sospensione dei giudizi e dei termini di

ricorso o di impugnativa fino alla data ultima prevista per poter

chiedere la definizione delle pendenze, stabilendo, altresì, che i

giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione siano

sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che

dichiari di volersi avvalere della facoltà di chiedere il condono

tributario.

Nel sistema delineato dal legislatore, è da escludere, tuttavia,

che tale richiesta di sospensione produca il lamentato effetto. Il

termine per la presentazione dell'atto che dà avvio alla procedura

per la definizione della pendenza, e cioè la c.d. dichiarazione

integrativa prevista dalla norma denunciata, lungi dal ridursi,

resta, infatti, quello stabilito, in via ordinaria, per tutti i

contribuenti, come è dato evincere dal secondo periodo dello stesso

art. 34, quinto comma. Successivamente alla predetta data, viene,

invero, emessa ordinanza di estinzione del giudizio solo

subordinatamente all'esibizione di copia della dichiarazione

integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio

postale della lettera raccomandata di trasmissione della

dichiarazione stessa.

In conclusione, è da reputare erronea la premessa dalla quale

muove il giudice a quo, in quanto la richiesta prevista dalla

disposizione sottoposta all'esame della Corte vale solo ad ottenere

la sospensione del giudizio, fermo restando che, fino alla scadenza

del termine ordinario, questo contribuente può ancora decidere se

presentare o meno la dichiarazione integrativa, onde nessuna

disparità di trattamento egli subisce, sotto il profilo in esame,

rispetto a tutti gli altri. Va da sé che, ove quest'ultima

dichiarazione non venga presentata, il giudizio, cessata la causa di

sospensione, riprende il suo corso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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