Corte costituzionale

Sentenza n. 362/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 30d.P.R. 130/1969

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R.

27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti

ospedalieri), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1994 dalla

Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla U.S.L. n. 8 di

Ribera contro Veneziano Domenica ed altri e da Veneziano Domenica ed

altri contro la U.S.L. n. 8 di Ribera, iscritta al n. 618 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Veneziano Domenica ed altri,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore

Renato Granata;

Uditi l'avv.to Carlo Mezzanotte per Veneziano Domenica ed altri, e

l'avvocato dello Stato Antonio Freni per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio civile promosso dagli eredi di un medico

ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno corrispondente

all'importo del premio assicurativo che essi avrebbero dovuto

percepire qualora l'ente ospedaliero non avesse omesso di stipulare,

a favore del dipendente, la polizza per malattia od infortuni a causa

di servizio, di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969, la Corte

di Cassazione - adita in sede di impugnazione avverso la sentenza di

appello che aveva accolto la domanda - ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 3 della

Costituzione, ed ha per ciò sollevato, con ordinanza dell'11 marzo

1994, questione incidentale dell'art. 30 del d.P.R. cit., nella parte

in cui detta norma (nell'interpretazione datane dalla stessa Corte)

obbliga gli enti ospedalieri a stipulare in favore dei propri

dipendenti un'assicurazione, contro infortuni e malattie contratti in

servizio e per cause di servizio, ulteriore e distinta rispetto

all'assicurazione sociale obbligatoria, di analogo contenuto, di cui

al d.P.R. n. 1124 del 1965.

Secondo il giudice a quo, la previsione di un siffatto cumulo di

assicurazione privata e sociale sarebbe infatti estranea alla

disciplina del rapporto di impiego degli altri pubblici dipendenti ed

in ciò si radicherebbe l'eccesso di delega, che motiva l'ipotesi di

violazione dell'art. 76 Cost., poiché proprio ai principi generali

di quella disciplina il Governo avrebbe dovuto viceversa uniformare

la regolamentazione del rapporto d'impiego del personale sanitario,

secondo le direttive fissate nell'art. 42 numero 2 della legge n. 132

del 1968.

Parallelamente, il trattamento ingiustificatamente più

favorevole, così riservato ai dipendenti ospedalieri, indurrebbe a

ritenere, per tale profilo, violato anche il precetto della

eguaglianza.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituite le parti

private, per sostenere l'inammissibilità o in subordine

l'infondatezza della questione di legittimità.

È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri,

per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. La quale ha a

sua volta eccepito:

in linea preliminare, l'inammissibilità della impugnativa, per

non avere la Corte di cassazione esaminato la contestazione (a suo

avviso) "pregiudiziale" della convenuta (in ordine alla effettiva

dipendenza del decesso da causa di servizio) che - ove accolta -

avrebbe reso irrilevante la questione in oggetto;

nel merito, la non fondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 30 del d.P.R. 27

marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti

ospedalieri) - interpretato nel senso che l'ivi previsto obbligo

delle amministrazioni ospedaliere di assicurare "adeguatamente a loro

spese" il personale dipendente contro il rischio di infortuni e

malattie professionali riguarda un trattamento assicurativo ulteriore

e distinto rispetto a quello derivante, per le medesime

amministrazioni, dalla normativa generale di cui al d.P.R. n. 1124

del 1965 - violi l'art. 76, perché tra "i principi che regolano il

rapporto di pubblico impiego", cui il legislatore delegato era tenuto

ad uniformarsi ( ex art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968)

"non esiste (quello de) il cumulo obbligatorio fra l'assicurazione

sociale e quella privata"; e l'art. 3 della Costituzione "per la

disparità di trattamento che si determina fra lo stato giuridico dei

dipendenti ospedalieri, che fruiscono del vantaggio connesso al

cumulo delle assicurazioni, rispetto a quello di altre categorie di

pubblici impiegati per i quali tale cumulo non è previsto".

2. - La questione così prospettata, contrariamente a quanto

eccepito dall'Avvocatura, è rilevante, perché - ove pure fosse

fondato il motivo di ricorso con cui l'amministrazione ospedaliera

nega la dipendenza della morte del de cuius da causa di servizio - la

cassazione della sentenza di appello in ragione dell'accoglimento di

tale censura, che presuppone la legittimità costituzionale della

norma in questione e solo critica l'applicazione fattane, avrebbe

portata ad effetti innegabilmente diversi da quelli, per applicazione

di norma costituzionalmente illegittima, quali invece conseguirebbero

all'eventuale accoglimento della quaestio legitimitatis proposta

(cfr. sentenze n. 136 del 1992; n. 97 del 1987; n. 3 del 1983;

ordinanza n. 409 del 1991).

3. - L'impugnativa è peraltro infondata.

3.1. - La norma denunciata - nell'interpretazione motivatamente

datane dalla Corte di cassazione rimettente - non si pone infatti in

contrasto con alcuno dei parametri invocati.

Non ricorre in primo luogo l'ipotizzata violazione dell'art. 76

Cost., poiché - pacifico essendo, nella prospettazione dello stesso

giudice a quo, che non è sancito, per il pubblico impiego, un

divieto di cumulo fra assicurazione sociale ed assicurazione privata

(infortuni e malattia), con cui la norma delegata si sia posta in

contraddizione - certamente non vale poi a concretare il lamentato

eccesso di delega il fatto che non esista nella disciplina del

pubblico impiego, cui il Governo era tenuto ad uniformarsi ai sensi

della norma di delega sub art. 42 numero 2 della legge n. 132 del

1968, un obbligo di assicurazione aggiuntiva, identico a quello

introdotto per i dipendenti ospedalieri.

La delega legislativa, di cui al citato art. 76 della

Costituzione, non elimina infatti ogni discrezionalità del

legislatore delegato, né esclude - come a torto, quindi, si

presuppone nell'ordinanza di rinvio - la sua facoltà di valutare le

specifiche situazioni da disciplinare, nella fisiologica attività di

"riempimento" che lega i due livelli normativi (cfr. sentenze n. 237

e 355 del 1993; n. 4 del 1992; n. 21 del 1988). A maggior ragione

quando la delega abbia una struttura "a maglie larghe": come è,

nella specie, per quella conferita con il citato art. 42 numero 2

della legge n. 132 del 1968, che esprime una generica direttiva di

allineamento della disciplina sullo stato giuridico dei dipendenti

ospedalieri ai "principi del pubblico impiego", senza ulteriori

puntualizzazioni e criteri di dettaglio (cfr. anche sentenze n. 141

del 1993; nn. 250 e 259 del 1991).

E ciò a prescindere dalla considerazione che comunque anche nel

pubblico impiego la previsione di un obbligo di assicurazione

complementare a carico della pubblica amministrazione - ancorché non

avente, come già detto, carattere di principio - non soltanto

ricorre in talune situazioni particolari (cfr. leggi 18 dicembre

1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417, con riguardo ai dipendenti in

missione che utilizzino aerei di linea; legge 20 febbraio 1958, n. 93

e d.P.R. n. 810 del 1980, con riguardo a soggetti esposti a

radiazioni ionizzanti) ma è anche presupposta, e con portata più

generale, dalle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati

civili dello Stato dettate con il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, il

cui art. 50 disciplina la liquidazione dell'equo indennizzo in

ipotesi di concorrenza di questo con altra "assicurazione a carico

dello Stato o di altra pubblica amministrazione"; equo indennizzo che

peraltro, al pari dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al

d.P.R. n. 1124 del 1965, può incontrare limiti e condizioni di

applicabilità più rigorosi di quelli che, in tesi, possono essere

stabiliti nell'adempimento, da parte della amministrazione

ospedaliera, dell'obbligo di assicurare "adeguatamente" il proprio

personale.

3.2. - Resta esclusa pure la violazione del precetto

dell'eguaglianza, poiché proprio la "specialità" del rapporto di

lavoro ospedaliero tenuta presente dal legislatore delegato - e che

innegabilmente espone gli operatori del settore al pericolo di

contrarre malattie o di subire infortuni a causa di servizio molto

più intensamente di quanto ad analogo pericolo sia esposta la

generalità degli altri pubblici impiegati - giustifica il

trattamento assicurativo più favorevole ai primi riservato, in

stretta ed esclusiva correlazione, comunque, ad eventi dipendenti da

causa di servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei

dipendenti degli enti ospedalieri), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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