Corte costituzionale

Sentenza n. 362/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413 comma

secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 11 agosto

1973, n. 533 promosso con l'ordinanza emessa il 31 ottobre 1979 dal

Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Luigi

Lavazza e Lorusso Andrea iscritta al n. 960 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 dell'anno

1980;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 31 ottobre 1979 (notificata il 9 e

comunicata il 14 del successivo mese di novembre; pubblicata nella G.U.

n. 57 del 27 febbraio 1980 e iscritta al n. 960 R.O. 1979) nel giudizio

promosso dal datore di lavoro S.p.a. Luigi Lavazza per l'accertamento

della legittimità del provvedimento disciplinare inflitto al

dipendente Lorusso Andrea convenuto che aveva eccepito l'incompetenza

per territorio dell'adito Pretore del lavoro di Torino per svolgersi il

rapporto di lavoro in Bari, dove era per giunta situata una dipendenza

della Società attrice, l'adito giudice ha giudicato rilevante e, in

riferimento agli artt. 3 comma secondo, 24 e 35 Cost., non

manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 413 comma secondo (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) I)

in quanto "la norma consente al datore di lavoro che rivesta la

posizione processuale di attore di radicare la controversia nel luogo

in cui si trova l'azienda anche quando il rapporto di lavoro inerisca

ad una dipendenza della stessa", II) "nella parte in cui consente al

datore di lavoro di avvalersi del foro relativo al luogo in cui è

sorto il rapporto prescindendo di nuovo dal necessario collegamento del

foro con il luogo di esecuzione del contratto" perché "anche in questo

caso la norma consente una scelta tra i diversi fori previsti per le

controversie di lavoro che non tiene adeguato conto della posizione di

favore che la Carta Costituzionale riconosce al lavoratore anche sul

piano processuale", III) "la norma crea una disparità di trattamento

tra il lavoratore che riveste la posizione processuale di attore e il

lavoratore che riveste la posizione processuale di convenuto", IV) "si

crea pertanto un'ingiustificata disparità di trattamento tra la

posizione del convenuto nella generalità delle controversie relative a

rapporti obbligatori e la posizione del lavoratore convenuto in

controversia relativa ad uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.,

poiché per il lavoratore si deroga ingiustificatamente al criterio di

collegamento rappresentato dal luogo di residenza (che nel caso di

specie radicherebbe di nuovo la competenza a Bari)".

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

2.2. - Nell'adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

3. - Il Pretore di Torino sospetta d'incostituzionalità il

novellato art. 413 comma secondo c.p.c. perché consentirebbe al datore

di lavoro, che indossi la veste di attore, di evocare il lavoratore

avanti il giudice del luogo dell'azienda allorquando il rapporto di

lavoro si svolga nell'ambito della dipendenza della azienda, ma è sin

troppo evidente che non rientra nei poteri di questa Corte emanare una

sentenza norma - tra l'altro contrastante con l'odierno diritto vivente

giurisprudenziale e dottrinale - che per un verso limiti

l'applicabilità della disposizione impugnata alle controversie

individuali di lavoro promosse dal lavoratore e, per altro verso, le

affianchi una disposizione di nuovo conio che non consenta all'attore

datore di lavoro di adire il giudice del luogo dell'azienda le quante

volte oggetto della domanda sia un rapporto di lavoro di addetto a

dipendenza. Compito che non può essere riservato che al potere

legislativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 413 comma secondo c.p.c. (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n.

533) sollevata in riferimento con gli artt. 3 comma primo e secondo, 35

e 24 Cost., "nel senso di cui alla parte motiva" dell'ordinanza emessa

il 31 ottobre 1979 dal Pretore di Torino nel procedimento civile tra la

s.p.a. Luigi Lavazza e Lorusso Andrea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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