Corte costituzionale

Sentenza n. 361/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413, comma

secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 11 agosto

1973, n. 533 promosso con l'ordinanza emessa il 17 gennaio 1978 dal

Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Mameli

Nunziata e C.A.S.A. s.p.a. iscritta al n. 220 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186

dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso depositato il 14 settembre 1977, Mameli

Nunziata, assumendo che aveva prestato lavoro in qualità di

rappresentante commerciale per la provincia di Cagliari della S.p.a.

C.A.S.A. (Corredi Arredamenti s.a.) con sede in Mogliano Veneto, dal

marzo 1968 al dicembre 1972, aveva chiesto al Pretore di Cagliari in

funzione di giudice del lavoro condannarsi la convenuta al pagamento in

suo favore della indennità di anzianità e delle provvigioni

"accantonate" quantomeno al 31 maggio 1971, con gli interessi legali di

mora e i maggiori danni da svalutazione monetaria. Si era costituita la

C.A.S.A. eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio

dell'adito giudice vuoi per avere le parti stabilito, con apposita

clausola specificamente approvata per iscritto, la competenza del foro

di Venezia vuoi in forza del novellato art. 413 c.p.c. per essersi il

rapporto perfezionato in Mestre e per non aver la C.A.S.A. sede né

dipendenza in Sardegna.

1.2. - Avendo l'attrice contestato che il contratto di agenzia

fosse stato perfezionato in Mestre per avere essa firmato, alla

presenza di un rappresentante della C.A.S.A., il contratto di agenzia

in Quartucciu (prov. Cagliari), ove all'epoca abitava, l'adito Pretore,

ritenuto che il rapporto di agenzia in controversia, in considerazione

dell'opera prevalentemente personale spiegata dalla Mameli, fosse

soggetto al rito speciale del lavoro e pertanto fosse nulla la clausola

derogativa della competenza e si prospettasse l'alternativa tra i fori

in cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o la dipendenza cui il

lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera al

momento della fine del rapporto, e che il rapporto d'agenzia, alla

stregua della corrente giurisprudenza della Cassazione, potesse essere

fatto valere sol avanti il giudice del luogo di perfezionamento del

rapporto - nella specie il Pretore del lavoro di Venezia - ha d'ufficio

sollevato e, in riferimento all'art. 3 Cost., giudicato non

manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale

dell'art. 413 comma secondo c.p.c. (testo sostituito in virtù della l.

11 agosto 1973, n. 533) nella parte in cui per le controversie in

materia di rapporto di agenzia esclude la competenza del giudice del

luogo dello svolgimento del rapporto, per contro operante nelle

controversie di lavoro subordinato.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 22

luglio 1978 nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza

della proposta questione.

2.2. - Nella adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio

il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

3. - Successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione

l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, in adesione al quale

il giudice a quo aveva sollevato d'ufficio la questione di

illegittimità costituzionale del novellato art. 413 comma secondo

c.p.c. nella parte in cui non consentirebbe l'assoggettamento delle

controversie in materia di rapporto di agenzia alla competenza del

giudice del luogo di svolgimento del rapporto, si è evoluto applicando

in un primo tempo anche i fori, alternativamente previsti nell'art. 413

comma secondo, dell'azienda e della dipendenza, e in secondo e, in

atto, ultimo tempo il forum contractus e il foro della sede

dell'azienda, con esclusione del foro della dipendenza.

Tale essendo il diritto in oggi vivente, la discrasia tra

lavoratori subordinati e agenti determinata dalla diversa ampiezza

dell'area di scelta dei fori alternativamente previsti nell'art. 413

comma secondo, nella quale il Pretore di Cagliari ha ravvisato offesa

inflitta al principio di eguaglianza davanti alla legge garantito

dall'art. 3 Cost., non sussiste per poco si rifletta che la nozione di

"dipendenza" non si concilia con la funzione economica e la disciplina

giuridica del rapporto di agenzia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 413 comma secondo c.p.c. (sub art. 1 l. 11 agosto 1973 n.

533) in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui per le

controversie d'agenzia esclude la competenza del giudice del luogo

dello svolgimento del rapporto, sollevata con ordinanza 17 gennaio 1978

del Pretore di Cagliari in funzione di giudice del lavoro (n. 220 R.O.

1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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