Corte costituzionale

Sentenza n. 360/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma

secondo, 4, comma primo, 6, 16, 22, commi primo, secondo, terzo e

sesto, 24, commi primo e secondo, 35 e 36 della legge della Regione

Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, recante: "Disciplina

dei controlli sugli atti degli enti locali", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 marzo 1993,

depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 21 del

registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e

l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso

notificato il 9 marzo 1993, ha impugnato gli artt. 3, comma secondo;

4, comma primo; 6; 16; 22, commi primo, secondo, terzo e sesto; 24,

commi primo e secondo; 35 e 36 della legge regionale della Valle

d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, recante "Disciplina dei

controlli sugli atti degli enti locali". Nel ricorso si deduce la

violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell'art.

43, primo comma, dello statuto della regione Valle d'Aosta, in

relazione ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Al

riguardo si espone quanto segue.

L'art. 1, comma secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 dispone

che i principi dettati sull'ordinamento delle autonomie locali si

applicano anche nelle regioni a statuto speciale, se compatibili con

le attribuzioni previste dai relativi statuti. Tale compatibilità,

quanto alla Regione Valle d'Aosta, sarebbe dimostrata dalla

previsione (art. 62 della legge n. 142) di una delega al Governo per

l'emanazione, con una particolare procedura, di norme per

"armonizzare" le disposizioni della legge n. 142 con l'ordinamento

della regione medesima: a tale delega si è adempiuto con il d.legs.

27 aprile 1992, n. 282. Inoltre, ai sensi dell'art. 43, primo comma,

dello statuto valdostano, il controllo sugli atti dei comuni e degli

altri enti locali è esercitato dalla regione "nei modi e limiti

stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi

dello Stato". Ne deriverebbe che la regione, in tale materia, deve

rispettare i principi fondamentali dettati dalla legge n. 142.

Questa, agli artt. 42 e 43, fissa due criteri generali per quanto

riguarda la composizione dell'organo: il primo risultante dalla

integrazione della componente elettiva con un membro designato dal

rappresentante del Governo nella regione; il secondo, risultante

dalla previsione di determinati requisiti tecnici dei componenti,

nonché d'indipendenza e imparzialità.

Nel ricorso si sostiene che tali principi sarebbero stati violati

dagli articoli impugnati e precisamente:

a) dall'art. 3, comma secondo, che ha attribuito al Consiglio

regionale l'elezione di tutti (e cinque) i componenti dell'organo di

controllo, privandolo - in dissonanza con il primo dei suindicati

criteri generali - dell'apporto di un membro di designazione

"governativa";

b) dall'art. 4, comma primo, il quale prevede, quale requisito

per l'elezione, la residenza nella regione per almeno tre anni e non

- come stabilito dall'art. 42 - per gli esperti in materie giuridico-amministrative ed economico-finanziarie, almeno dieci anni

d'iscrizione in particolari albi e la proposta da parte del

rispettivo ordine professionale;

c) dall'art. 6 il quale, rispetto al disposto dell'art. 43 della

legge n. 142, per un verso limita agli "eletti nella regione" la

condizione d'incompatibilità ivi prevista (alla lett. a) per i

membri del Parlamento europeo e di quello nazionale e, per altro

verso, non considera affatto tra le cause d'ineleggibilità l'aver

ricoperto la carica di amministratore degli enti soggetti al

controllo nell'anno precedente alla costituzione dell'organo;

d) dall'art. 16, il quale prevede una forma d'indicizzazione del

compenso dei componenti la commissione, non prevista e non consentita

dalla legge n. 142;

e) dagli artt. 22 e 24, in quanto la disciplina dei termini

procedimentali ivi prevista non rientrerebbe tra i possibili oggetti

della disciplina regionale ai sensi dell'art. 44 della anzidetta

legge;

f) dall'art. 35, in quanto differisce l'applicazione delle norme

sulla composizione dell'organo al primo rinnovo del Consiglio

regionale successivo all'entrata in vigore della disciplina relativa,

mentre una volta intervenuto il decreto legislativo n. 282 del 1992,

di armonizzazione delle disposizioni della legge n. 142 con le

particolari condizioni di autonomia della Valle d'Aosta, non sarebbe

configurabile alcuna ragione idonea a giustificare detto

differimento;

g) dall'art. 36 in quanto, assoggetta alla nuova disciplina

"tutte le deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore",

mentre l'art. 61 della legge n. 142 del 1990 prevede l'immediata

applicabilità della nuova disciplina a tutta l'attività di

controllo, senza altro limite che l'emanazione delle normative

regionali.

2. - Si è costituita davanti a questa Corte la Regione Valle

d'Aosta, deducendo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso

perché formulato in maniera generica e senza la specificazione dei

principi costituzionali che si assumono violati.

Nel merito, la regione contesta che i principi della legge n. 142

del 1990 siano tutti, indistintamente, applicabili, ai sensi

dell'art. 1, comma secondo, anche alle regioni a statuto speciale e

lamenta che l'esegesi che se ne dà nel ricorso sia "antitetica

rispetto al suo dato testuale, secondo cui le disposizioni della

legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le

attribuzioni previste negli statuti e nelle relative norme di

attuazione". Sostiene, pertanto, che "nel corpus della legge n. 142

del 1990 si possono individuare disposizioni che non si applicano

alla Regione Valle d'Aosta, in quanto in contrasto con lo statuto di

autonomia speciale, e disposizioni che possono applicarsi soltanto in

quanto oggetto di specifico adattamento alla realtà regionale". La

legge n. 142, comunque, non potrebbe incidere in alcun modo sulla

competenza attribuita alla regione dall'art. 43 dello statuto, di

disciplinare "il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni

pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri

enti locali", con l'unico limite "dell'armonizzazione con i principi

della legislazione statale".

Passando all'esame delle singole censure, la regione sostiene

quanto segue.

L'art. 43 dello statuto regionale non prevede la composizione

degli organi di controllo fra le materie la cui disciplina deve

essere armonizzata con quella statale, essendo posto tale vincolo

esclusivamente per le modalità di esercizio del controllo, né

prevede l'integrazione dell'organo regionale con membri designati

dallo Stato.

I requisiti individuati dalla legge regionale per l'eleggibilità

nella commissione di controllo non contrastano con l'esigenza di

assicurare una particolare qualificazione tecnica e la necessaria

indipendenza dei membri della commissione stessa. Infatti, da un lato

la designazione da parte degli ordini professionali richiesta

dall'art. 42 della legge statale n. 142 del 1990 non può essere

ritenuta condizione necessaria e sufficiente per garantire la

terzietà dell'organo; dall'altro, in una realtà regionale

particolarmente ristretta come quella della Valle d'Aosta, i

professionisti che operano da parecchi anni possono trovarsi con

maggiore probabilità in posizione conflittuale rispetto alle

situazioni sottoposte alla commissione. Inoltre, la designazione da

parte di organi di ordini professionali e una determinata anzianità

nell'iscrizione all'albo professionale, implicherebbero per i membri

della commissione la provenienza da una cerchia di soggetti

eccessivamente ristretta, mentre i requisiti posti dalla legge

regionale consentono una più ampia scelta.

L'art. 43, lett. a) della legge n. 142 del 1993 non afferma il

principio che l'appartenenza ad una "parte politica" esclude la

eleggibilità alla commissione di controllo, non prevedendo esso

un'incompatibilità per iscrizione a partiti politici, o comunque un

divieto di iscrizione a partiti politici, che potrebbero giustificare

quanto ex adverso sostenuto. Considerazioni analoghe valgono per la

mancata previsione dell'ineleggibilità per chi abbia ricoperto

cariche negli organi sottoposti a controllo.

Secondo la regione, la censura relativa all'art. 18 della legge

regionale, in tema di determinazione dell'indennità per i componenti

della commissione, sarebbe inammissibile, mancando il riferimento ai

parametri costituzionali violati. Comunque, l'art. 44 della stessa

legge n. 142 attribuisce alle regioni la determinazione del compenso

dei membri della commissione di controllo e l'esigenza di un congruo

compenso trova conferma nella previsione dell'art. 42, settimo comma,

della legge n. 142 del 1990, secondo il quale il presidente ed il

vice presidente della commissione, se "dipendenti pubblici", sono

collocati "in aspettativa non retribuita".

Per quanto poi concerne le doglianze in ordine alla disciplina dei

termini di cui agli artt. 22 e 24, la regione rileva che, "stante la

riserva di legge regionale di cui all'art. 43 dello statuto, è fuor

di luogo invocare i limiti di contenuto della legislazione regionale,

quali risulterebbero dall'art. 44 della legge statale ordinaria n.

142 del 1990". Analoghe considerazioni - secondo la regione - valgono

per la censura relativa al regime transitorio previsto dall'art. 35:

la riserva di legge regionale di cui all'art. 43 dello statuto

postula, infatti, che sia la regione a stabilire tempi e modalità

per il passaggio al nuovo regime. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via

principale, ha impugnato gli artt. 3, comma secondo; 4, comma primo;

6; 16; 22, commi primo, secondo, terzo e sesto; 24, commi primo e

secondo; 35 e 36 della legge regionale valdostana riapprovata il 16

febbraio 1993, recante "Disciplina dei controlli sugli atti degli

enti locali", deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 della

Costituzione, nonché dell'art. 43, primo comma, dello statuto

valdostano, in relazione ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno

1990, n. 142. In particolare con il ricorso si lamenta:

a) che l'art. 3, comma secondo, ha attribuito al consiglio

regionale l'elezione di tutti (e cinque) i componenti dell'organo di

controllo, mentre la legge n. 142 ha previsto - con norma da

ritenersi di principio - che di esso debba far parte anche un membro

di designazione governativa, col compito di garantire l'uniformità

d'indirizzo nell'esercizio della funzione di controllo sugli enti

locali;

b) che l'art. 4, comma primo, prevede, per gli esperti in

materie giuridico-amministrative ed economico-finanziarie, quale

requisito per l'elezione, la residenza nella regione da almeno tre

anni e non come stabilito dall'art. 42 della legge n. 142 del 1990,

con norma di principio diretta ad assicurare l'imparzialità e la

capacità tecnica dell'organo - almeno dieci anni d'iscrizione in

determinati albi e la proposta da parte del rispettivo ordine

professionale:

c) che l'art. 6 limita agli "eletti nella regione" la condizione

d'incompatibilità prevista dall'art. 43, lett. a) della legge n. 142

per i membri del Parlamento europeo e di quello nazionale e non

considera tra le cause d'ineleggibilità l'aver ricoperto la carica

di amministratore degli enti soggetti al controllo nell'anno

precedente alla costituzione dell'organo;

d) che l'art. 16 prevede una forma d'indicizzazione del compenso

dei componenti la commissione, in contrasto con l'indirizzo di

contenimento della spesa pubblica;

e) che gli artt. 22 e 24 dettano una disciplina dei termini del

procedimento di controllo che non rientra nella competenza regionale

(art. 44 della legge n. 142) e, comunque, contrasta con la normativa

statale di principio (artt. 46, 47 e 50 della legge n. 142);

f) che l'art. 35, differendo l'applicazione delle norme sulla

composizione dell'organo al primo rinnovo del Consiglio regionale

successivo all'entrata in vigore della disciplina relativa,

contrasterebbe con l'art. 61, terzo comma, della legge n. 142, ai

sensi del quale l'entrata in vigore dovrebbe essere coeva a quella

del decreto di armonizzazione delle disposizioni della legge statale

con le particolari condizioni di autonomia della Valle d'Aosta;

g) che l'art. 36 assoggetta alla nuova disciplina "tutte le

deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore", mentre l'art.

61 della legge n. 142 del 1990 prevede l'immediata applicabilità

della nuova disciplina a tutta l'attività di controllo, senza altro

limite che l'emanazione delle normative regionali.

2. - Va pregiudizialmente respinta l'eccezione d'inammissibilità

prospettata dalla Regione Valle d'Aosta, sotto il profilo della

genericità delle censure proposte: queste, infatti, sono puntuali,

essendo indicati specificamente nel ricorso gli articoli impugnati,

le norme della Costituzione e dello statuto regionale che si assumono

violate (artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 43 dello statuto

valdostano) ed i principi della legislazione statale, in riferimento

ai quali sono dedotte le violazioni statutarie.

3. - Passando all'esame del merito, deve premettersi che l'art. 43

dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (approvato con

legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4) dispone che il "controllo sugli

atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei

consorzi e delle consorterie ed altri enti locali, è esercitato

dalla regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in

armonia con i principi delle leggi dello Stato". Trattasi di norma

che differenzia le competenze legislative della Regione Valle d'Aosta

in materia di controlli sugli atti degli enti locali, dalla

disciplina dettata in materia, per le regioni a statuto ordinario,

dall'art. 130 della Costituzione, ai sensi del quale l'organo

regionale di controllo sugli atti degli enti locali, è "costituito

nei modi stabiliti da legge della Repubblica".

Al riguardo va tenuto presente che l'art. 117 della Costituzione

conferisce alle regioni una potestà legislativa concorrente nella

materia "dell'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla

regione" e, a norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, in tale

materia rientrano anche i controlli relativi a detti enti (sentenza

n. 21 del 1985). Sulla base del coordinamento di queste disposizioni

con l'art. 130 della Costituzione, la Corte ha affermato che "esiste

in materia una ripartizione delle competenze fra Stato e regioni tale

che, mentre al primo è riservata la regolamentazione degli aspetti

fondamentali e dei principi (vale a dire, oltre alla composizione, le

norme più rilevanti sulla competenza e sulle procedure di

controllo), spetta invece alle regioni la disciplina residuale e, in

particolare, quella concernente il funzionamento dell'organo di

controllo" (sentenza n. 612 del 1988).

Diversamente, nella Regione Valle d'Aosta il citato art. 43 dello

statuto, rimettendo alla legge regionale la determinazione dei "modi"

e "limiti" del controllo, "in armonia con i principi stabiliti dalle

leggi dello Stato", attribuisce allo Stato la determinazione di tali

principi sia in materia di costituzione e composizione dell'organo di

controllo, sia in materia di competenza e di funzionamento

dell'organo stesso, nonché del relativo procedimento.

Alla legge regionale attribuisce, invece, nelle medesime materie,

la competenza ad emanare la normativa dei modi e dei limiti, cioè

dei mezzi di attuazione concreta della disciplina e dei confini entro

i quali il controllo stesso debba esplicarsi, con riferimento sia

agli enti destinatari, che al territorio interessato.

La legge n. 142 del 1990, in coerenza con quanto stabilito

dall'art. 130 della Costituzione in tema di controlli sugli atti

degli enti locali, ha posto le norme sulla costituzione e la

composizione del comitato regionale di controllo (artt. 41 - 43), ha

delineato la struttura e le fasi del procedimento (art. 46),

rimettendo alle regioni (art. 44) la disciplina attuativa e di

dettaglio del funzionamento dell'organo e dei termini relativi

all'esercizio del controllo (art. 46, comma settimo).

Ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della stessa legge n. 142,

tali norme non si applicano alle regioni ad autonomia differenziata

"se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle

relative norme di attuazione".

Vero è che, con riguardo specifico alla Regione Valle d'Aosta,

l'art. 62 della legge n. 142 attribuisce al Governo una delega ad

emanare - con la particolare procedura prevista dall'art. 3 della

legge 5 agosto 1981, n. 453 (approvazione delle norme delegate da

parte del Consiglio dei ministri, su proposta di una commissione

paritetica formata da tre rappresentanti del Governo e tre della

regione, sentita la commissione parlamentare per le questioni

regionali) - uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per

armonizzare le disposizioni della legge n. 142 con l'ordinamento

della regione, tenendo conto delle sue "particolari condizioni

d'autonomia". Il decreto legislativo emanato in attuazione di tale

delega (d.legsl. 27 aprile 1992, n. 282), peraltro, non reca alcuna

norma in tema di controlli, in correlazione alla circostanza, già

posta in luce, della precisa demarcazione operata dall'art. 43 dello

statuto valdostano. Questa norma infatti ripartisce le competenze

dello Stato e della regione al riguardo secondo i criteri già

enunciati.

Le norme di principio, emanate dalla legge n. 142 del 1990 in

materia di controllo sugli atti degli enti locali, si pongono come

limite alla disciplina della legge regionale; mentre la normativa non

di principio o "di dettaglio", emanata con la legge n. 142, non è

applicabile nella Regione Valle d'Aosta (dove in materia di controlli

già vigeva la legge regionale 15 maggio 1978, n. 11), secondo quanto

previsto dall'art. 1, comma secondo, della stessa legge n. 142.

4. - Passando all'esame delle singole censure va innanzitutto

dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma secondo, della legge impugnata, il quale ha

attribuito al consiglio regionale l'elezione dei cinque membri

effettivi e dei membri supplenti della commissione regionale di

controllo sugli atti degli enti locali istituita dall'art. 2.

Non ha infatti pregio la censura prospettata sotto il profilo

della mancata previsione, tra i componenti delle commissione, di un

membro di nomina governativa, come è stabilito, per i comitati

regionali di controllo, dall'art. 42, n. 1, lett. b) della legge n.

142, che ne demanda la nomina al commissario del Governo.

Tale norma - contrariamente a quanto si deduce nel ricorso - non

ha valore di principio, non potendosi accedere alla tesi che la

presenza minoritaria di un rappresentante governativo nell'organo di

controllo possa essere presupposto indispensabile per il buon

funzionamento del medesimo, assicurandone l'unitarietà d'indirizzo.

La legge n. 142, infatti, non contiene alcuna norma idonea a

perseguire tale unitarietà, se intesa con riferimento all'attività

di controllo nelle singole regioni, mentre ha espressamente previsto

strumenti per attuarla in relazione all'attività del comitato

regionale di controllo in ciascuna regione, attraverso le

prescrizioni contenute nell'art. 41 (nn. 2 e 3) ed, in particolare,

la pubblicazione "delle principali decisioni del comitato regionale

di controllo con le relative motivazioni".

D'altro canto la legge valdostana impugnata non poteva prevedere

una norma analoga a quella contenuta nell'art. 42, n. 1, lett. b)

della legge n. 142 del 1990, essendo estranea all'ordinamento

dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta la figura del commissario

del Governo. Gli artt. 31, 45 e 46 dello statuto, infatti, in

relazione alle "particolari condizioni di autonomia" della regione -

connesse alla peculiarità della sua stessa formazione e alle

componenti storiche e territoriali di essa - prevedono che il

controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali sia

effettuato da una commissione di coordinamento, composta da un

rappresentante del ministero degl'interni che la presiede, da un

rappresentante del ministero delle finanze e da un rappresentante

della regione, designato dal consiglio della Valle d'Aosta (artt. 45

e 46). Il presidente di tale commissione vista le leggi regionali,

rinviandole al consiglio ove ritenga che eccedano la competenza

regionale o contrastino con l'interesse dello Stato o di altre

regioni.

5. - Deve essere dichiarato illegittimo, invece, l'art. 4, comma

primo, lett. a) e lett. b), della legge impugnata.

Esso dispone che i componenti effettivi della commissione di

controllo debbono essere scelti, fra i cittadini iscritti nelle liste

elettorali dei comuni della Valle d'Aosta residenti nella regione da

almeno tre anni, che abbiano determinati requisiti. Con riferimento a

tali requisiti il consiglio regionale deve eleggere, tra gli altri

"un esperto in materie giuridico-amministrative in possesso della

laurea in giurisprudenza" (art. 4, comma primo, lett. a); "un esperto

in materie economico-finanziarie in possesso della laurea in economia

e commercio" (art. 4, comma primo, lett. b).

Con il ricorso si lamenta che la legge regionale, così statuendo,

abbia violato la norma di principio stabilita al riguardo dall'art.

42, comma primo, della legge n. 142, il quale prevede che l'organo di

controllo sia composto, tra l'altro, da un esperto "iscritto da

almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna

proposta dal competente ordine professionale" e da un esperto

"iscritto da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti o

dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini

professionali".

Deve affermarsi in proposito che la determinazione dei requisiti,

che i componenti dell'organo di controllo debbono possedere, si

configura come norma di principio, in quanto intesa a garantire

l'appartenenza in ciascun membro di competenze valutate, in linea

generale, unitaria ed omogenea, come idonee a garantire

l'espletamento migliore delle funzioni e, quindi, il migliore

funzionamento dell'organo. In particolare, l'iscrizione da almeno

dieci anni negli albi indicati dal citato art. 42 della legge n. 142

del 1990 è un requisito diretto ad assicurare la preparazione e

l'esperienza dei suoi componenti, mentre il previo inserimento in una

terna, designata dai relativi ordini professionali, esprime

l'esigenza di perseguire, insieme con la capacità specifica tecnico-professionale della scelta, l'esercizio adeguato delle funzioni.

Pertanto la Regione Valle d'Aosta è tenuta ad "armonizzare" la

propria legislazione con tali principi, ai sensi dell'art. 43 del

proprio statuto.

6. - Va parimenti dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 6, della legge impugnata.

L'art. 43 della legge n. 142 del 1990, prevede specifiche ipotesi

di incompatibilità (o di ineleggibilità), per quello che qui

interessa, riferendole nella lett. a) e nella lettera c)

rispettivamente ai parlamentari nazionali ed europei ed agli

amministratori di comuni o province ed altri enti soggetti a

controllo del comitato, nonché a coloro che abbiano ricoperto tali

cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato.

Come è agevole percepire, la normativa statale individua

categorie, nella loro tipicità e generalità, e considera i titolari

delle funzioni ad essi affidate in posizione di incompatibilità (od

ineleggibilità) a far parte dei comitati di controllo. La legge

regionale impugnata, mentre riferisce detta preclusione soltanto al

parlamentare europeo, al senatore e al deputato eletti nella regione

(art. 6, lett. a), non menziona affatto come causa di

incompatibilità l'ipotesi della titolarità nell'anno precedente

alla costituzione del comitato, della carica di amministratore di

enti soggetti a controllo, prevista dalla lett. c) dell'art. 43 legge

n. 142 del 1990.

Così, detta normativa si pone in contrasto con quella statale su

un criterio che, come si desume dai lavori preparatori, è stato

considerato essenziale nelle scelte del legislatore. Esso può

riassumersi nell'esigenza di assicurare al comitato di controllo la

partecipazione di persone che garantiscano imparzialità,

indipendenza e neutralità nell'esercizio delle relative funzioni.

Sotto quest'angolo visuale la normativa statale è del tutto

coerente con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha

costantemente affermato che il principio di imparzialità stabilito

dall'art. 97 della Costituzione - del quale si lamenta nel ricorso la

violazione - costituisce un valore essenziale cui deve uniformarsi in

tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici

uffici (cfr. sentt. n. 18 del 1989; n. 331 del 1988).

Del pari è stato affermato dalla Corte che la Costituzione

esprime "la distinzione più profonda tra politica ed

amministrazione" e che quest'ultima è vincolata ad agire senza

distinzione di parti politiche, per il perseguimento delle finalità

pubbliche obbiettivate dall'ordinamento (sentt. n. 333 del 1993; n.

453 del 1990).

Limitando la incompatibilità ai parlamentari eletti localmente e

incorrendo nella omissione della previsione d'incompatibilità per

gli amministratori, di cui innanzi è accennato, l'art. 6 della legge

regionale valdostana, nella parte impugnata, si pone in contrasto con

l'art. 43, lett. a) e c) della legge n. 142 del 1990, che esprime al

riguardo, per i valori che intende realizzare, principi non

derogabili dalla normativa regionale.

7. - Non fondata è, invece, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 della legge impugnata, secondo il quale

l'indennità dei componenti effettivi e supplenti della commissione

di controllo, nonché del presidente, è commisurata all'indennità

spettante ai consiglieri regionali, sulla base di determinate

percentuali (il trentacinque per cento di tale indennità ai membri

effettivi; con una maggiorazione del venticinque per cento per il

presidente; il dieci per cento ai membri supplenti).

L'art. 44 della legge n. 142 del 1990 rimette, infatti, alla legge

regionale la determinazione dell'indennità da attribuire ai

componenti degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti

locali, cosicché legittimamente essa è stata fissata dalla legge

regionale impugnata. Né si ravvisano nei criteri di determinazione

elementi d'irragionevolezza del tutto genericamente lamentati con il

ricorso.

Ugualmente infondata è la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 22 e 24 della legge impugnata, la quale

disciplina (all'art. 22) il termine per l'esercizio del controllo e

il termine per la comunicazione dell'annullamento dell'atto

sottoposto al controllo (art. 24) in difformità delle disposizioni

della legge n. 142 del 1990 (artt. 46 e segg.). Trattasi, infatti, di

modalità attinenti al procedimento di controllo, le cui fasi di

svolgimento si conformano - nelle loro linee fondamentali - ai

principi della legge statale. Le specifiche previsioni della legge

regionale non alterano siffatta omogeneità. Inoltre la materia, ai

sensi dell'art. 43, primo comma, dello statuto della Regione Valle

d'Aosta, è rimessa alla legislazione regionale.

8. - Non fondata è anche la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35 della legge impugnata, secondo il quale

le disposizioni sulla nuova composizione della commissione di

controllo si applicano con il primo rinnovo del consiglio regionale

successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Nel ricorso si sostiene che, una volta intervenuto il decreto

legislativo n. 282 del 1992, di armonizzazione delle disposizioni

della legge n. 142 con le particolari condizioni di autonomia della

Valle d'Aosta, non sarebbe configurabile alcuna ragione idonea a

giustificare detto differimento.

Come già si è esposto in precedenza, il D.Lgs. n. 282 del 1992

è estraneo alla materia dei controlli e non vi è perciò alcuna

ragione che vieti al legislatore regionale di differire il momento di

entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla composizione della

commissione di controllo oltre l'emanazione di detto decreto, tenuto

conto anche delle esigenze di organizzazione derivanti dalla

istituzione dell'ufficio.

Non fondata è, infine, la questione relativa all'art. 36 della

legge impugnata, il quale dispone che essa si applica "a tutte le

deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore".

Si è censurata la norma per la sua irrazionalità, in quanto

sarebbe in contraddizione con la dichiarazione d'urgenza della legge

regionale di cui al successivo art. 39; essa sarebbe, poi, in

contrasto con l'art. 61 della legge n. 142 del 1990, il quale prevede

l'immediata applicabilità della nuova disciplina a tutta l'attività

di controllo, senza altro limite che l'emanazione delle normative

regionali.

Il combinato disposto degli artt. 36 e 39 sopra citati implica,

invero, che la legge impugnata si applichi a tutte le deliberazioni

adottate dopo la sua entrata in vigore, a partire, quindi, dal giorno

successivo alla pubblicazione di essa. Né alcuna norma di principio

è posta al riguardo dall'art. 61 della legge n. 142 la quale, al

terzo comma, si limita a statuire che, entro un anno dalla sua

entrata in vigore, le regioni provvedono alla ricostituzione degli

organi di controllo in conformità delle disposizioni della legge

stessa nonché della relativa regolamentazione legislativa regionale.

Tale termine, infatti, non comportando alcuna decadenza in relazione

al suo decorso senza che le regioni abbiano adempiuto a quanto

prescritto, ha carattere ordinatorio e si riferisce, comunque alla

ricostituzione degli organi di controllo e non all'applicabilità

della nuova normativa alle deliberazioni oggetto del controllo

stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma

primo, lett. a) e lett. b) della legge della Regione Valle d'Aosta,

riapprovata il 16 febbraio 1993, recante "Disciplina dei controlli

sugli atti degli enti locali";

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della

stessa legge della Regione Valle d'Aosta nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a far parte del comitato di controllo del

parlamentare europeo, del senatore e del deputato, ovunque eletti,

nonché di coloro che abbiano ricoperto le cariche di amministratori

di enti soggetti a controllo del comitato nell'anno precedente alla

costituzione del comitato stesso;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 16, 22, 24, 35 e 36

della medesima legge della Regione Valle d'Aosta, sollevate in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e all'art. 43 dello

statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, dal Presidente del

Consiglio dei Ministri con ricorso 9 marzo 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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