Corte costituzionale

Sentenza n. 359/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto

comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1994

dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, sul ricorso

proposto da Cattagni Pier Francesco contro il Ministero della difesa,

iscritta al n. 703 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimità

costituzionale dell'articolo 19, quinto comma, della legge 31 maggio

1975, n. 191, con riferimento agli artt. 3, 24 e 52 della

Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo

studente che frequenti un corso universitario di ottenere il

beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi al

compimento dell'età di cui al comma 1 dello stesso articolo 19 o,

quanto meno, fino al compimento del ventiduesimo anno d'età.

2. - Espone il giudice a quo che l'articolo 20 della citata legge

n. 191 del 1975 ammette al ritardo del servizio militare gli alunni

dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado fino al

compimento del ventiduesimo anno di età. La stessa disposizione

estende poi il medesimo beneficio anche agli alunni della penultima e

della terz'ultima classe ad una sola condizione: che essi possano

ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del

ventiduesimo anno d'età.

Non conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi già

conseguiti nel corso di tali studi, purché rimanga in astratto la

possibilità all'allievo di completare gli studi medi superiori entro

il limite dei ventidue anni.

Diversa, invece, la disciplina per lo studente che si iscrive

all'università. Per quest'ultimo, infatti, non è sufficiente la

possibilità di completare gli studi universitari entro il limite

generale di età fissato, con riferimento alla diversa durata del

corso di studi, dall'art. 19, primo comma. Né viene in rilievo il

suo rendimento scolastico nell'anno immediatamente precedente, come

invece avviene per la prosecuzione dei rinvii nel corso degli studi

universitari (art. 19, terzo comma).

Se egli, dunque, per qualunque ragione, non necessariamente

collegata ad un insufficiente risultato scolastico, ha già ottenuto

di ritardare la presentazione del servizio militare per più di due

anni, gli sarà precluso non solo di proseguire gli studi

universitari fino al limite massimo fissato per questi ultimi, ma

anche di proseguire detti studi fino all'età di ventidue anni, come

invece potrà fare il compagno di studi rimasto nella scuola

secondaria.

3. - Né potrebbe dirsi, prosegue il remittente, che tale

conseguenza discende dalla valutazione del merito dello studente,

compiuta dal legislatore nella sfera di discrezionalità che gli è

propria. Mentre lo studente della scuola media superiore, nella

richiesta di rinvio è limitato dal solo vincolo del compimento dei

relativi studi entro il ventiduesimo anno di età, o almeno dalla

astratta possibilità che quel limite sia effettivamente rispettato,

lo studente universitario trova, invece, un nuovo vincolo. Egli,

cioè, è vincolato, oltre che dal limite massimo dell'età,

rapportata alla lunghezza del corso di studio universitario, e dalla

ulteriore condizione del superamento di un minimo di esami nell'anno

precedente, anche da un evento, il numero dei rinvii ottenuti nel

precedente corso di studi. Evento che non è assunto a criterio di

merito con riferimento al completamento degli studi medi superiori e

che non necessariamente incide sulla carriera universitaria, nel

senso di comportare in ogni caso lo sfondamento del limite massimo di

età (ventiseesimo, ventisettesimo e ventottesimo anno, secondo il

tipo del corso di laurea).

Con ciò il legislatore sembrerebbe incidere negativamente, senza

una apprezzabile ragione, sull'andamento degli studi del cittadino,

negandogli la possibilità, nel caso di specie, di continuarli almeno

fino a che non risulti oggettivamente esclusa la possibilità della

loro conclusione nel limite massimo di età sopra ricordato. Con un

trattamento deteriore rispetto a chi, dovendo invece ripetere le

classi della scuola media superiore, può comunque ritardare il

servizio militare fino a ventidue anni.

Da ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, il contrasto dell'art.

19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con i principi

costituzionali dell'uguaglianza e della ragionevolezza cui è tenuto

il legislatore nell'uso del potere discrezionale che gli compete

(art. 3 Cost.), nonché della tutela dell'istruzione (art. 34 Cost.)

e del rapporto di adeguatezza e proporzionalità che il legislatore

deve rispettare nella disciplina degli obblighi derivanti dal

servizio militare per non incidere, al di là del necessario, sui

diritti individuali del soggetto che vi è tenuto (art. 52 Cost.).

4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della

sollevata questione.

Ad avviso dell'Avvocatura l'irrilevanza della questione

emergerebbe sotto un duplice profilo.

Premesso che il ricorrente nel giudizio a quo ha parimenti

impugnato, in altro e separato giudizio, il provvedimento di chiamata

alle armi (c.d. cartolina di precetto), ottenendone dal TAR del Lazio

la sospensione, rileva la difesa del governo che, anche a volere

ipotizzare la più pessimistica delle previsioni per il ricorrente,

ovverosia la reiezione dell'appello cautelare proposto nel giudizio a

quo (decisione questa che il Consiglio di Stato ha già affermato

doversi adottare allo stato della normativa), egualmente

l'interessato non sarebbe costretto ad iniziare il servizio di leva

ostandovi la sospensione dell'efficacia del successivo provvedimento

di chiamata alle armi. Da qui l'irrilevanza della questione.

La questione sarebbe comunque irrilevante con riferimento al

secondo, subordinato, petitum prospettato dal giudice remittente,

ovverosia nella parte in cui la presunta illegittimità

costituzionale della norma si concretizzerebbe nella impossibilità,

per lo studente universitario, di un ritardo della prestazione del

servizio militare quanto meno fino al compimento del ventiduesimo

anno.

Infatti, rileva l'Avvocatura, è certamente sfuggito al

remittente, il quale ha pronunciato la propria ordinanza di

remissione il 27 settembre 1994, che l'interessato, che ha proclamato

di essere nato nell'ottobre 1972, di lì a pochi giorni avrebbe

compiuto il ventiduesimo anno, con il che il secondo profilo

sollevato avrebbe perso qualsiasi rilevanza al momento della

decisione della Corte costituzionale.

5. - Nel merito la questione risulterebbe infondata.

Il rinvio dell'espletamento del servizio militare per motivi di

studio, espone l'Avvocatura, costituisce un beneficio che il

legislatore concede ai cittadini che, obbligati a prestarlo,

desiderino concludere il corso di studi cui siano iscritti senza

patire le negative conseguenze cui il contemporaneo svolgimento del

servizio di leva certamente darebbe luogo; ciò in ossequio alla

volontà del legislatore costituzionale espressa nell'art. 34 della

Costituzione.

In tal senso apparirebbe ragionevole prevedere che il cittadino

che abbia già usufruito del beneficio per più di due volte nel

corso di scuola media superiore non ne possa ulteriormente usufruire;

né tali considerazioni, non contestate in se stesse nell'ordinanza

di remissione, potrebbero trovare un limite applicativo solo perché

lo studente abbia terminato il corso di studi medi superiori e si sia

iscritto ad un corso di istruzione universitaria.

Premesso che trattasi di livelli di studio distinti, e ribadito

che la ratio della normativa consiste nell'evitare l'interruzione di

un corso di studi, l'Avvocatura ritiene che tale medesima ratio

risulti pienamente rispettata dal disposto dell'art. 19, quinto comma

della legge n. 191 del 1975 e che non siano ravvisabili le violazioni

dei principi costituzionali prospettate dal giudice remittente.

6. - Non sotto il profilo dell'irragionevolezza, posto che lo

studente si trova ad essere iscritto ad un corso di studi

universitario soltanto da pochi giorni, onde è ragionevole ritenere

che l'inizio del servizio di leva non possa costituire

un'interruzione di un corso di studi non ancora iniziato e, pertanto,

non incida più di tanto sull'interesse dello studente a proseguire

gli studi; studente che - precisa l'Avvocatura - aveva ottenuto la

concessione di tre ritardi annuali e, ancora per motivi di studio,

nel luglio 1993 aveva ottenuto la concessione di un ulteriore ritardo

di cinque mesi durante i quali egli ha acquisito, dapprima, il diploma di maturità, concludendo così il corso di istruzione

secondaria, ed iscrivendosi successivamente ad un corso universitario

pur essendo pienamente consapevole del fatto che nel mese di dicembre

avrebbe dovuto necessariamente iniziare il servizio di leva, non

essendogli consentita dalla normativa vigente alcuna ulteriore

possibilità di rinvio.

La difesa del governo rileva che, se l'interessato ha voluto

iscriversi ad un corso universitario a proprio rischio e pericolo,

ben conoscendo quale sarebbe stato il momento della sua chiamata alle

armi, non può, poi, lamentare che l'impossibilità di usufruire di

ulteriori ritardi violi la Costituzione, posto che la norma impugnata

è la medesima che gli aveva in precedenza consentito di ultimare il

corso di studi medi superiori, e soprattutto che egli non si trovava

in possesso di quel requisito minimo di merito che il legislatore,

nella sua discrezionalità, ha ritenuto necessario per poter godere

del beneficio.

7. - Ma la norma in esame non violerebbe la Costituzione neppure

sotto il profilo della disparità di trattamento ravvisata dal

Consiglio di Stato.

Al riguardo, sottolinea l'Avvocatura, la pretesa disparità di

trattamento che il legislatore avrebbe riservato allo studente

universitario che abbia già goduto di due ritardi durante il corso

di studi di istruzione secondaria rispetto al compagno di studi che

si sia già iscritto ad un corso universitario (per il che al primo

è consentito di procrastinare il servizio militare sino al

compimento del ventiduesimo anno, mentre altrettanto non può fare il

secondo) troverebbe una spiegazione razionale nell'assoluta

diversità delle due situazioni.

Allo studente che ancora si trova a frequentare un corso di studi

medi superiori è attribuita un'ultima possibilità di terminare il

corso di studi; allo studente universitario del primo anno, invece,

l'ulteriore rinvio fino al compimento del ventiduesimo anno non

arrecherebbe alcun vantaggio pratico, dovendo egli comunque

interrompere il proprio corso di studi.

8. - Di qui anche l'infondatezza, ad avviso dell'Avvocatura, delle

ragioni che sono state poste a sostegno delle denunciate violazioni

degli artt. 34 e 52 della Costituzione.

Sarebbe inesatto ritenere che la considerazione del merito dello

studente debba presiedere alle valutazioni del legislatore in tema di

concessione del beneficio in esame, dal momento che tale intento cede

dinanzi alla primaria ratio dell'istituto, che è quella di

consentire il completamento di un corso di studi in atto.

Intendendo la normativa in tal senso, non potrebbe nemmeno

affermarsi che il legislatore incida negativamente sull'andamento

degli studi dell'interessato, perché, se è vero che a questi è

negata la possibilità di continuarli e di concluderli nel limite

massimo di età all'uopo concesso, ciò si verifica solo in quanto il

corso di studi superiore, in sostanza, non ha ancora avuto inizio

(dunque può ritenersi che lo studente che si trovi in tale

situazione non necessita di una particolare tutela) ed anche perché

nel corso di studi inferiore lo studente non si era dimostrato

meritevole del beneficio avendo accumulato un numero di ritardi

superiore al massimo consentitogli dalla legge. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975

n. 191, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo

studente che frequenti un corso universitario o equipollente di

ottenere il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle

armi al compimento dei limiti di età indicati al primo comma del

medesimo art. 19 o, quantomeno, fino al compimento del ventiduesimo

anno di età.

2. - Il giudice remittente premette che l'art. 20 della legge

medesima ammette al ritardo del servizio militare gli alunni delle

ultime tre classi degli istituti di istruzione di secondo grado, fino

al compimento del ventiduesimo anno di età, alla sola condizione che

essi possano ultimare il corso d'istruzione secondaria entro detto

limite. Non conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi già

conseguiti nel corso degli studi, purché rimanga in astratto la

possibilità di completare gli studi medi superiori entro il limite

dei ventidue anni.

Diversa, invece, la disciplina per lo studente che si iscrive

all'università, per il quale, se ha già ottenuto di ritardare il

servizio di leva per più di due anni, non è sufficiente la

possibilità di completare gli studi universitari entro i limiti

generali di età fissati, con riferimento alla diversa durata dei

corsi di laurea, dall'art. 19, primo comma, essendogli precluso non

solo di proseguire gli studi universitari fino al loro compimento, ma

anche di continuare fino all'età di ventidue anni, come invece è

consentito al compagno di studi rimasto nella scuola secondaria.

3. - Da ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, il contrasto della

norma impugnata con i principi costituzionali dell'uguaglianza e

della ragionevolezza cui è tenuto il legislatore nell'uso del suo

potere discrezionale (art. 3 della Costituzione), della tutela

dell'istruzione (art. 34 della Costituzione), nonché "del rapporto

di adeguatezza e proporzionalità che il legislatore deve rispettare

nella disciplina degli obblighi derivanti dal servizio militare, per

non incidere, al di là del necessario, sui diritti individuali del

soggetto che vi è tenuto (art. 52 della Costituzione)".

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio, ha eccepito l'inammissibilità, per irrilevanza, della

questione per due motivi.

In primo luogo perché, avendo il T.A.R. del Lazio ordinato la

sospensione dell'efficacia del provvedimento di chiamata alle armi

(c.d. cartolina di precetto), impugnato dall'interessato in separato

giudizio, in nessun caso questi sarebbe costretto ad iniziare il

servizio di leva, ostandovi la detta sospensiva.

In secondo luogo, e con riferimento alla mancata previsione del

ritardo del servizio militare quantomeno fino al ventiduesimo anno di

età (secondo e subordinato profilo d'illegittimità sollevato dal

giudice a quo), l'Avvocatura dello Stato rileva che dopo pochi giorni

dalla pronuncia dell'ordinanza di rimessione (del 27 settembre 1994)

l'interessato (nato nell'ottobre 1972) ha compiuto il ventiduesimo

anno d'età, con ciò perdendo ogni interesse all'eventuale

accoglimento della questione nei suddetti termini.

5. - Entrambe le eccezioni devono essere disattese.

Nel giudizio a quo il ricorrente ha proposto appello avanti il

Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del T.A.R. del Lazio che ha

respinto la domanda incidentale di sospensione della decisione di

rigetto sul ricorso gerarchico proposto dal medesimo avverso il

diniego di ammissione al ritardo, quale studente universitario, della

prestazione del servizio militare.

In tale giudizio il Consiglio di Stato, contemporaneamente alla

pronuncia dell'ordinanza di rimessione a questa Corte, ha disposto la

sospensione del provvedimento impugnato, in via provvisoria e

temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente

di costituzionalità. Il fatto che in successivo e separato giudizio

sia stato impugnato un provvedimento meramente consequenziale

(precetto personale di chiamata alla leva) al diniego di ammissione

al ritardo, non determina certamente l'esaurimento del potere

cautelare del giudice amministrativo nel giudizio a quo , con la

conseguenza che la proposta questione deve ritenersi tuttora fornita

del requisito della rilevanza.

Quanto alla seconda eccezione sollevata dalla difesa del governo,

essa configura una mera irrilevanza di fatto della questione stessa;

come questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare, la

circostanza, pur conoscibile a priori , che la questione incidentale

di costituzionalità non possa essere decisa in tempo utile perché

una delle parti del giudizio a quo riceva concreto beneficio dalla

eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma

impugnata, non rende la questione stessa inammissibile per difetto di

rilevanza (v. sentenze n. 137 del 1983; nn. 53 e 16 del 1982; n. 25

del 1979).

6. - Nel merito la questione non è fondata.

Giova premettere che nella norma in esame trovano equilibrio due

principi, quello della tutela dell'istruzione e quello della difesa

della Patria, entrambi di dignità costituzionale.

Nel contemperamento tra tali eterogenee esigenze, l'obiettivo

dichiarato del legislatore è quello di coordinare la possibilità

del rinvio della leva alle effettive necessità degli studi e di

evitare, per quanto possibile, una lievitazione dell'età media dei

giovani sotto le armi. A tal fine è certamente ragionevole la

previsione generale, ricavabile dalla articolata disciplina, che non

ogni frequenza scolastica abiliti a chiedere il rinvio ma solo quelle

utili per concludere il corso di studi entro un determinato limite di

età, evitando quindi interruzioni sicuramente dannose quali quelle

che un'immediata chiamata alle armi comporterebbe. Il limite di età

è fissato entro il ventiduesimo anno per la scuola secondaria

superiore, e dal ventiseiesimo al trentesimo anno per il termine

degli studi universitari.

Ma è ancora concessa un'ulteriore e distinta possibilità per

coloro che frequentano un corso d'istruzione di secondo grado nel

momento della chiamata alle armi: quella di terminarlo e di accedere

all'Università, proseguendo ininterrottamente negli studi fino ai

limiti di età prima indicati in ragione dei diversi corsi di laurea.

Vi è però un requisito, con evidenti profili di merito, che il

legislatore ha ritenuto necessario: quello di non aver già ottenuto

un rinvio per più di due anni, del servizio di leva, per completare

il corso d'istruzione secondaria.

Requisito il cui possesso non soltanto rientra chiaramente nella

discrezionalità del legislatore, ma nemmeno può dirsi irragionevole

ove si consideri che anche per il proseguimento degli studi

universitari è richiesto un requisito di effettività degli studi

attestato da esami sostenuti.

7. - In breve, ad ogni cittadino impegnato negli studi è concessa

la possibilità di ottenere il rinvio della prestazione del servizio

militare ad una condizione generale: che il rinvio sia utile per

terminare il suo attuale corso di studi (secondari o universitari)

entro determinati limiti di età. Ulteriori requisiti di merito sono

poi stabiliti per poter proseguire ininterrottamente dagli studi medi

a quelli universitari, nonché per il completamento, anno per anno,

di questi ultimi.

In tale disciplina nessuna delle violazioni della Costituzione

ravvisate dal giudice a quo può essere riscontrata.

Non sussiste alcuna disparità di trattamento tra studente medio e

studente iscritto all'Università, ma che abbia già ottenuto più di

due rinvii, perché ad entrambi è concessa (o lo è stata) la

possibilità di completare gli studi medi superiori, mentre, per

quest'ultimo, proseguire gli studi universitari fino al compimento

del ventiduesimo anno non risulterebbe di alcun vantaggio pratico,

non potendo comunque portarli a termine.

Né può ravvisarsi violazione degli artt. 34 e 52 della

Costituzione poiché in modo non irragionevole la disciplina

denunciata individua un non facile equilibrio, utilizzando

opportunamente anche requisiti di merito, tra l'interesse del

cittadino a raggiungere i gradi più elevati nello studio ed il

dovere di assolvere al servizio di leva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove

norme per il servizio di leva) sollevata, in riferimento agli artt.

3, 34 e 52 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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