Corte costituzionale

Sentenza n. 359/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo

comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa

fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e

didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica),

promossi con due ordinanze emesse il 22 maggio e il 9 ottobre 1991

sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Bolondi Luigi e da Aldini

Rita contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritte ai nn.

57 e 63 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 9, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di costituzione di Bolondi Luigi e di Aldini Rita

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze emesse il 22 maggio ed il 9 ottobre 1991

sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Bolondi Luigi e da Aldini

Rita contro il Ministero della pubblica istruzione e volti ad

ottenere l'annullamento del diniego di revoca del provvedimento di

esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità a

professore associato, il Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, ha sollevato d'ufficio,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3,

della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50,

numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica), "nella parte in cui ( ..)

non contemplano, tra le qualifiche legittimate a partecipare ai

giudizi transitori di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei

professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate,

per pubblico concorso, dal Consiglio nazionale delle ricerche, i

quali abbiano svolto, in via di fatto, presso le facoltà di medicina

e chirurgia, attività di assistenza e cura, espletando, altresì,

per almeno un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attività

didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni

edite, documentate dai presidi di facoltà in base ad atti risalenti

al periodo di svolgimento delle attività stesse".

Le norme impugnate non includono la categoria cui appartengono i

ricorrenti tra quelle ammesse all'inquadramento a domanda, previo

giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati. La

elencazione delle categorie fatta dalla legge è tassativa e non

consente (come confermato dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n.

705) applicazioni estensive o analogiche. Ne deriverebbe una

diversità di trattamento per i borsisti del Consiglio nazionale

delle ricerche (che abbiano svolto, accanto ai compiti di ricerca

scientifica e di partecipazione alle attività didattiche, anche

attività di diagnosi e cura presso le facoltà di medicina e

chirurgia) rispetto ai tecnici laureati, categoria presa come termine

di raffronto tra quelle ammesse ai giudizi di idoneità.

In particolare, il giudice a quo sottolinea l'"accostamento" tra

le due categorie dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche

e dei contrattisti, operato dall'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre

1973, n. 580, ai fini della stipulazione di contratti quadriennali

con le Università, nonché l'"assimilazione" dei borsisti del

Consiglio nazionale delle ricerche ai contrattisti ed ai medici

interni universitari con riguardo all'inquadramento nel ruolo dei

ricercatori universitari in virtù dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382.

2. - Si sono costituiti in giudizio Luigi Bolondi e Rita Aldini,

unendosi ai dubbi di legittimità costituzionale espressi

dall'ordinanza di rimessione ed assumendo l'assoluta identità delle

situazioni poste a confronto. Anche i borsisti del Consiglio

nazionale delle ricerche rientrerebbero nel filone individuato dalla

Corte nelle sentenze n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989 ed ammesse ai

giudizi di idoneità, costituendo l'attività di diagnosi e di cura e

quella didattica e scientifica l'elemento di collegamento fra le

varie qualifiche.

3. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto

che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non

fondata.

Richiamati i precedenti della Corte (in particolare le sentenze n.

31 del 1992, n. 551 e n. 549 del 1990), l'Avvocatura osserva che la

posizione dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche non è

assimilabile ad alcuna delle puntuali categorie individuate dalla

legge o dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.

397 del 1989 e n. 89 del 1986). L'attività didattica non potrebbe

ritenersi istituzionalmente svolta dalla categoria di appartenenza

dei ricorrenti, giacché il borsista usufruisce del finanziamento

esclusivamente in funzione dell'attività di ricerca, la quale è

diretta alla preparazione ed all'addestramento del beneficiario della

borsa di studio. Né sarebbe rilevante la circostanza che singoli

borsisti possano essere stati di fatto adibiti a mansioni diverse ed

abbiano svolto attività didattica e scientifica in ambito

universitario.

Ad avviso dell'Avvocatura le norme denunciate determinano l'elenco

delle categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità

prendendole in esame per come sono normativamente disciplinate,

mentre resta estranea ogni valutazione di prassi difformi dal modello

legislativo.

4. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie le parti

private per ribadire le posizioni già espresse ed osservare che non

è di ostacolo all'accoglimento della questione la circostanza che i

titolari di borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche

abbiano prestato attività di assistenza soltanto in via di fatto. La

difesa delle parti private precisa che questo requisito non è

richiesto dalla legge neppure per la categoria di riferimento, ossia

i tecnici laureati, per i quali è sufficiente il comprovato

svolgimento di attività didattica e scientifica.

La qualifica di medico interno dimostrerebbe, ad avviso dei

ricorrenti, che essi sono in possesso di tutti i requisiti per essere

ammessi ai giudizi di idoneità, trovandosi nella medesima posizione

sostanziale della categoria di cui alla sentenza della Corte 9 aprile

1986, n. 89.

A nulla rileverebbe che tale qualifica sia stata conseguita senza

avere sostenuto una prova selettiva di concorso, posto che i

ricorrenti hanno comunque superato un pubblico concorso per usufruire

della borsa di studio conferita dal Consiglio nazionale delle

ricerche. Considerato in diritto

1. - I due giudizi, riferiti alle stesse disposizioni legislative

e proposti con analoghe motivazioni, sono evidentemente connessi,

possono essere quindi riuniti e trattati congiuntamente.

2. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,

sede di Bologna, dubita, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 5,

terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, di delega

al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e

dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di

riordinamento della docenza universitaria, nella parte in cui non

prevedono la partecipazione dei medici titolari di borse di studio

assegnate dal Consiglio nazionale delle ricerche - i quali abbiano

svolto di fatto presso le facoltà di medicina e chirurgia attività

di assistenza e cura, espletando per un triennio, entro l'anno

accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica - ai giudizi

di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

La disparità di trattamento riguarderebbe, nella prospettazione

offerta dalle ordinanze di rimessione, la condizione dei ricorrenti

titolari di borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche in

raffronto con le categorie dei tecnici laureati, oggetto di espresso

riferimento normativo, nonché con quelle degli aiuti e degli

assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati

in base a pubblico concorso, e dei titolari di contratto presso le

facoltà di medicina e chirurgia, anch'essi nominati in base a

pubblico concorso, categorie, queste ultime, ammesse a partecipare ai

giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati

per effetto delle sentenze di questa Corte n. 89 del 1986 e n. 397

del 1989.

3. - La questione sottoposta all'esame della Corte si prospetta in

termini analoghi a quelli concernenti la posizione dei titolari di

assegni di formazione scientifica e didattica (art. 6 del decreto-legge n. 580 del 1973), che hanno svolto il loro servizio nelle

facoltà di medicina e chirurgia, e la cui mancata inclusione tra le

categorie ammesse ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei

professori associati ha già dato luogo ad una pronuncia di non

fondatezza della questione di legittimità costituzionale per essi

denunciata (sentenza n. 31 del 1992).

Per questa categoria la Corte ha ritenuto che manchino le

condizioni di assimilabilità, quanto alle competenze ed

all'espletamento delle funzioni, alle categorie ammesse ai giudizi di

idoneità in questione, tenuto conto che per i titolari degli assegni

"è meramente prevista una generica partecipazione ai seminari ed

alle esercitazioni per gli studenti" e che "il servizio di assistenza

e cura prestato è sì equiparabile al servizio di assistente

ospedaliero di ruolo, ma - esplicitamente - soltanto ai fini dei

concorsi ospedalieri" (sentenza n. 31 del 1992).

A maggior ragione non possono fondatamente assumere la

assimilazione alle categorie ammesse ai giudizi di idoneità i

borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche: la borsa di studio

(attribuita fra l'altro da un ente autonomo rispetto all'Università)

era evidentemente rivolta, secondo quanto risulta dalla relativa

disciplina, ad addestrare i giovani che ne fruivano alla attività di

ricerca scientifica e, laddove anche questa seconda fosse

limitatamente svolta, alla attività didattica.

La mancata inclusione dei borsisti tra le categorie ammesse a

partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei

professori associati non appare dunque irragionevole o

discriminatoria, tanto più se si tiene presente che lo stesso d.P.R.

n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione

dei borsisti per l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori

universitari.

La questione non è pertanto fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, numero 3, della

legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento

della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la

sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3,

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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