Corte costituzionale

Sentenza n. 357/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo

comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per

l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti

pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei

disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), promosso

con ordinanza emessa il 12 luglio 1988 dalla Corte d'Appello di

Milano nel procedimento civile vertente tra Franchi Antonio e la

S.r.l. Autoservizi Rastelli Martino & C. ed altro, iscritta al n. 733

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di Appello di Milano, in sede di gravame avverso la

sentenza di primo grado emessa nel giudizio di opposizione

all'esecuzione mobiliare presso terzi promossa da Antonio Franchi

contro la S.r.l. Autoservizi Rastelli Martino & C., mediante il

pignoramento del credito da quest'ultima vantato verso la Regione

Lombardia a titolo di contributo di gestione per talune linee di

pubblico trasporto automobilistico, ha giudicato rilevante, e non

manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e

120 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981 n. 151 (Legge

quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei

trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il

ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel

settore): "nella parte in cui non ritiene applicabile ai contributi e

sussidi accordati ai concessionari dei servizi di trasporto di cui

all'art. 1 della stessa legge, l'art. 25 della legge 28 settembre

1939 n. 1822 (Disciplina degli autoservizi di linea)".

Dopo aver premesso, sotto il profilo della rilevanza, che il tema

centrale della controversia dedotta in giudizio è rappresentato

dall'applicabilità o meno, ai contributi regionali, del regime posto

dall'art. 25 della citata legge n. 1822 del 1939, che fa divieto di

sequestrare i sussidi pubblici a favore dei concessionari dei

pubblici servizi, il giudice remittente osserva che l'art. 4, ultimo

comma, della legge 10 aprile 1981 n. 151 dispone l'applicabilità

dell'art. 25 citato ai servizi di trasporto trasferiti alle regioni,

qualificando però il contenuto della norma come relativo ad

"agevolazioni fiscali", alle quali sembrerebbe invece riferito il

successivo art. 26.

Stante la discordanza, il giudice a quo ritiene di dover

privilegiare l'enunciazione del contenuto rispetto all'indicazione

numerica, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 25 e ritenendo

i contributi in questione pignorabili.

Da qui il dubbio di costituzionalità, posto che risulterebbe

così modificato il regime delle sovvenzioni, comprese nel patrimonio

indisponibile delle regioni, le quali avrebbero il potere di

modificare il contenuto dei diritti soggettivi dei privati creditori,

con possibilità di creare disparità di trattamento fra situazioni

giuridiche eguali in relazione alla diversa collocazione regionale. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 4, ultimo comma,

della legge 10 aprile 1981 n. 151, nella parte in cui, ad avviso del

giudice a quo, non richiama il regime di insequestrabilità disposto

dall'art. 25 della legge 28 settembre 1939 n. 1822, per i contributi

e sussidi accordati dalle regioni ai concessionari degli autoservizi

di linea, violi gli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione

in quanto, innovando il regime delle sovvenzioni, comprese nel

patrimonio indisponibile delle regioni, conferirebbe a queste ultime

il potere "di modificare il contenuto dei diritti soggettivi dei

privati creditori, con possibilità di creare disparità di

trattamento fra situazioni giuridiche eguali in relazione alla

diversa collocazione regionale".

2. - La questione non è fondata.

I dubbi di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice

remittente presuppongono necessariamente che alla norma non possa

attribuirsi altro significato che quello fatto proprio dall'ordinanza

di rimessione; vale a dire che, in presenza di una discordanza fra

l'indicazione numerica della norma della quale si è inteso

conservare l'efficacia (art. 25 della legge n. 1822 del 1939) e

l'enunciazione del contenuto, debba senz'altro darsi prevalenza a

quest'ultima nella ricostruzione della voluntas legis.

È opinione di questa Corte che, sul punto, si debba pervenire ad

una diversa soluzione interpretativa.

L'art. 4, ultimo comma, della legge n. 151 del 1981 dispone

l'inapplicabilità ai servizi di trasporto previsti dall'art. 1 della

stessa legge (quelli trasferiti alle Regioni) delle norme di cui ai

capi I, II, V, VI e VII della legge n. 1822 del 1939, "ad eccezione

delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 4, come

modificato dalla legge 5 dicembre 1941 n. 1490, delle disposizioni

contenute nell'art. 25 del capo VI, nonché di quelle contenute nella

lettera c) dell'art. 34 della stessa legge 28 settembre 1939 n. 1822,

concernenti rispettivamente l'obbligo del trasporto degli effetti

postali, agevolazioni fiscali ed il rifiuto di trasporto dei predetti

effetti postali".

Ora, è ben vero che l'art. 25, qui in esame, non si riferisce

affatto ad agevolazioni fiscali, in quanto prevede invece il divieto

di sequestro dei sussidi attribuiti al concessionario del servizio

pubblico; ma nemmeno può concludersi, come ritiene il giudice

remittente, che il legislatore abbia inteso in realtà richiamare la

norma di cui al successivo art. 26, poiché in detto articolo, così

come peraltro in tutto il capo VI, non sono previste "agevolazioni

fiscali" in senso proprio, bensì l'importo ed i criteri di calcolo

della "tassa di sorveglianza".

Occorre invece osservare che la mancanza di correlazione rilevata

dal giudice remittente tra l'indicazione numerica della disposizione

mantenuta in vigore e l'enunciazione sommaria del suo contenuto si

riscontra in realtà tra tutte le definizioni enunciate nella norma

in esame ed il contenuto effettivo delle disposizioni richiamate:

così infatti il terzo comma dell'art. 4 non ha ad oggetto l'obbligo

del trasporto degli effetti postali, bensì l'imposta di registro

sugli atti relativi ai detti trasporti (sebbene non possa dubitarsi

dell'esattezza dell'indicazione numerica, confortata dal richiamo

alla modifica operata dalla legge n. 1490 del 1941 che ha appunto

sostituito il solo art. 4); anche l'art. 34 lettera c), poi, non

concerne il rifiuto di trasporto degli effetti postali, ma più

precisamente una comminatoria di decadenza in tale ipotesi.

Di fronte a tali discordanze del testo normativo, considerando

anche che le definizioni legislative meramente descrittive - non

contenenti cioè una regula iuris - non sono vincolanti per

l'interprete, questi non può che utilizzare, quale canone

interpretativo, il dato certo dell'indicazione numerica della norma.

L'esattezza dell'indicazione appare poi confortata dal rilievo che

l'art. 25 della legge n. 1822 del 1939, e quindi l'art. 4 della legge

n. 151 del 1981 che intende mantenerne l'efficacia, risultano

pienamente aderenti al principio generale espresso dall'art. 826 del

codice civile, secondo il quale il vincolo di destinazione dei beni

ad un pubblico servizio ne importa l'indisponibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma,

della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento,

la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici

locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi

di esercizio e per gli investimenti nel settore) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,

dalla Corte d'Appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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