Corte costituzionale

Sentenza n. 356/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/10/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della

legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del

Consiglio regionale), promosso con ricorso di Carlo Willeit, nella

sua qualità di componente unico del gruppo linguistico ladino del

Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, notificato il 16-18

giugno 1998, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto

al n. 30 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Massimo Luciani per il gruppo linguistico ladino

del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e l'avvocato

Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 16-18 giugno 1998 ai Presidenti

della Giunta e del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, ai

Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano nonché al

Presidente del Consiglio dei Ministri, e depositato il 25 giugno

1998, il dott. Carlo Willeit, unico componente del gruppo linguistico

ladino nello stesso Consiglio regionale, ha impugnato, in base

all'art. 56 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670), la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 15

maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n.

7, concernente l'elezione del Consiglio regionale), pubblicata nel

Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 26 maggio 1998,

denunciando la lesione di norme costituzionali e statutarie

concernenti i diritti dei cittadini e la tutela del gruppo

linguistico ladino.

La legge, che consta di un solo articolo, modificando i criteri di

determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista, stabiliti

dall'art. 61 della legge regionale n. 7 del 1983, ha introdotto una

soglia elettorale per la partecipazione delle liste alle operazioni

di ripartizione dei seggi. Il primo comma, nella prima parte,

stabilisce che, nel collegio provinciale di Trento, a tali operazioni

partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi

pari almeno al 5 per cento del totale dei voti validi riportati da

tutte le liste nel collegio, trascurandosi l'eventuale parte

frazionaria. Lo stesso comma, nella seconda parte, prevede che, nel

collegio provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei

seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti

validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il

totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per

il numero dei consiglieri da eleggere nel medesimo, trascurandosi

l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il secondo ed il terzo

comma dello stesso articolo unico modificano, in conseguenza

dell'introduzione della soglia elettorale, i criteri di

determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista,

stabilendo come divisore il totale dei voti validi riportati dalle

sole liste che hanno superato la soglia elettorale ed ammettendo poi

le liste che hanno superato la medesima soglia alla attribuzione, in

base ai voti residui, dei seggi non assegnati al primo riparto.

L'impugnazione è stata proposta, così come prevede l'art. 56

dello statuto speciale, dopo che il ricorrente, quale rappresentante

del gruppo linguistico ladino, aveva chiesto che sulla proposta di

legge si votasse per gruppi linguistici e la richiesta di votazione

separata non era stata accolta dal Consiglio regionale.

Il ricorrente ritiene che la introduzione di una "soglia

elettorale" (Sperrklausel) avrebbe arrecato un grave pregiudizio ai

diritti della minoranza ladina, riconosciuti dalla Costituzione e

dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. La legge,

che ha un contenuto unitario, è denunciata nella sua interezza e

nelle singole prescrizioni normative, per contrasto sia con gli artt.

2 e 56 dello statuto speciale, in riferimento agli artt. 4, 25, 62,

84 e 92 dello stesso statuto, sia con gli artt. 2, 3, 6, 48 e 49

della Costituzione. In particolare, l'art. 25 dello statuto dispone

che il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale,

secondo le norme stabilite con legge regionale. L'interpretazione

sistematica di questa disposizione, che ha rango di fonte

costituzionale, consentirebbe di affermare che il legislatore

regionale è tenuto a rispettare il principio elettorale

proporzionale, in funzione della tutela delle minoranze, garantita

sia dalla Costituzione che dallo statuto.

La clausola di sbarramento introdotta dalla legge denunciata,

diversamente articolata nei collegi elettorali provinciali di Trento

e di Bolzano, sarebbe incompatibile con l'art. 25 dello statuto, che

è diretto a salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei

gruppi linguistici (art. 2), anche sul piano della loro

rappresentanza politica. Lo sbarramento porterebbe, invece, i gruppi

linguistici più piccoli ad essere subalterni nei confronti di quelli

più grandi, costringendo le liste elettorali ad innaturali

accorpamenti, al solo fine di superare lo sbarramento.

Il ricorrente ritiene che una soglia per l'accesso alla

rappresentanza nel Consiglio regionale potrebbe essere introdotta

solo se il sistema elettorale rimanesse neutrale; mentre la soglia

introdotta dalla legge impugnata, che in astratto si dirige a tutte

le liste, in concreto colpirebbe solo quelle espresse da gruppi

linguistici di minoranza, i quali sono invece meritevoli di tutela,

secondo le previsioni costituzionali e statutarie. In particolare la

soglia di sbarramento colpirebbe il gruppo ladino, al quale verrebbe

sottratta qualunque possibilità di ottenere una rappresentanza,

giacché sia nella Provincia di Bolzano che in quella di Trento il

rapporto fra elettorato ladino e totale dell'elettorato è tale che

l'applicazione dello sbarramento eliminerebbe la possibilità che una

rappresentanza ladina, selezionata attraverso un'apposita lista,

possa avere accesso al Consiglio regionale; mentre si tratterebbe di

una presenza necessaria per dare effettiva protezione alla stessa

minoranza linguistica.

Ad avviso del ricorrente, il principio proporzionalistico,

stabilito dallo statuto per salvaguardare le caratteristiche

culturali dei diversi gruppi linguistici (art. 2), richiede che il

sistema elettorale consenta a ciascun gruppo di presentare una

propria lista (art. 62). Altrimenti la presenza nel Consiglio

regionale di almeno un ladino sarebbe possibile solo a condizione che

i candidati ladini siano ospitati da liste che sono espressione di

altri gruppi linguistici; sicché la tutela del gruppo ladino

finirebbe con il dipendere dagli altri gruppi.

Il ricorrente ritiene che i meccanismi di garanzia preordinati

dallo statuto, attribuendo ai consiglieri regionali di ciascun gruppo

linguistico sia il potere di impugnare leggi o atti amministrativi

lesivi dei diritti del gruppo (rispettivamente art. 56 e art. 92) che

la facoltà di chiedere la votazione di singoli capitoli di bilancio

separatamente per gruppi linguistici (art. 84, secondo comma),

avrebbero senso solo se i gruppi stessi potessero rimanere arbitri

della propria rappresentanza, organizzata attraverso proprie liste.

La assegnazione di un seggio, nel collegio elettorale di Bolzano, ad

un candidato appartenente al gruppo ladino, prescindendo dalla lista

di appartenenza ed in base alla cifra elettorale più alta, nel caso

in cui nessun candidato appartenente al gruppo linguistico ladino

risulti eletto secondo l'ordinario criterio di attribuzione dei seggi

(art. 63 della legge regionale n. 7 del 1983), costituirebbe solo una

garanzia sussidiaria, indiretta ed aleatoria. Inoltre nel collegio

elettorale di Trento l'introduzione di una clausola di sbarramento

determinerebbe non la mera possibilità, ma la certezza di non avere

un rappresentante ladino nel Consiglio regionale.

In definitiva la legge impugnata vulnererebbe le previsioni

statutarie, che compongono un sistema articolato di garanzie della

rappresentanza ladina, sottraendo a tale gruppo la possibilità di

accesso al Consiglio regionale: sarebbe lesa la salvaguardia

dell'identità culturale del gruppo linguistico (art. 2); sarebbero

danneggiate le minoranze linguistiche locali, la cui tutela

costituisce interesse nazionale (art. 4); si vanificherebbe la

specifica finalità del principio proporzionalistico per le elezioni

regionali (art. 25); sarebbe violata la garanzia di rappresentanza

dei ladini, che si riferirebbe al gruppo e non solo al singolo

appartenente ad esso (art. 62, anche in riferimento agli artt. 56 e

92 ed all'art. 84).

Anche le disposizioni costituzionali, direttamente o indirettamente

preordinate alla garanzia dei gruppi linguistici, sarebbero

vulnerate. Agli elettori ladini verrebbe impedito il libero

esercizio di un diritto individuale inviolabile, quale è quello di

voto, frapponendo ostacoli al godimento dei loro diritti entro la

formazione sociale di riferimento: il gruppo linguistico e la sua

espressione politica (art. 2 Cost.). Lo sbarramento imposto per

l'accesso delle liste dei gruppi linguistici minoritari alla

rappresentanza regionale non solo sarebbe costituzionalmente

inaccettabile, ma se pure fosse diretto a semplificare il sistema dei

partiti per assicurare la stabilità del governo, perseguirebbe in

modo irragionevole questo scopo, giacché da una parte viene

introdotta una soglia elettorale, mentre dall'altra si mantengono

incongruamente, per la distribuzione dei seggi fra le liste ammesse

al riparto, il criterio del quoziente corretto e l'assegnazione dei

seggi residui con il sistema dei resti più alti, mediante meccanismi

che favoriscono le formazioni più piccole. Sbarrare l'accesso alla

rappresentanza nel Consiglio regionale per una lista espressiva del

gruppo linguistico ladino, che è di straordinaria importanza storica

e culturale, vanificherebbe il principio di tutela delle minoranze

linguistiche (art. 6 Cost.); inoltre la non neutralità del sistema

elettorale pregiudicherebbe la libera ed egualitaria competizione fra

i partiti e quindi il libero ed egualitario esercizio del diritto di

voto (artt. 3, 48 e 49 Cost.).

Per escludere eventuali dubbi in ordine all'ammissibilità del

ricorso, il ricorrente segnala che la dichiarazione di

incostituzionalità della intera legge manterrebbe inalterata, quindi

applicabile, la disciplina precedente, sicché il sistema elettorale

rimarrebbe sempre operativo. Egualmente ammissibile sarebbe anche la

soluzione subordinata, della dichiarazione di illegittimità

costituzionale della legge nella sola parte in cui essa non prevede

che la soglia elettorale non si applica alle liste di minoranze

linguistiche ed in particolare a quella ladina. Difatti si

tratterebbe di una pronuncia additiva, che non toccherebbe la sfera

di discrezionalità del legislatore, ma il cui contenuto sarebbe

vincolato dalla necessità di garantire il gruppo ladino, attuando il

principio di proporzionalità stabilito dall'art. 25 dello statuto.

Inoltre la prospettazione di una questione subordinata non sarebbe

indice di una possibile scelta discrezionale del legislatore,

giacché le due soluzioni sono prospettate in sequenza tra di loro e

non sono alternative.

2. - Si è costituita la Regione Trentino-Alto Adige per chiedere

il rigetto del ricorso, riservandosi di illustrarne le ragioni di

rito e di merito in una successiva memoria, poi depositata in

prossimità dell'udienza.

La Regione ricorda che la garanzia di rappresentanza del gruppo

linguistico ladino è stata introdotta nello statuto solo con l'art.

28 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (ora art. 62 del

testo unico approvato con il d.P.R. n. 670 del 1972), al quale la

legislazione elettorale si è poi adeguata (art. 21 della legge

regionale 23 luglio 1973, n. 9), senza che, tuttavia, il gruppo

linguistico ladino, costituito dall'insieme di coloro che compongono

la comunità ladina, sia configurato nello statuto e nella

legislazione attuativa come un soggetto politico o istituzionale, e

senza che esso possa identificarsi con un partito etnico. I ladini,

che risultano appartenere a tale gruppo linguistico dal censimento,

sono tutti egualmente idonei a rappresentare il gruppo ladino, quale

che sia la lista nella quale sono candidati (art. 62 dello statuto).

Di fatto per numerose legislature il rappresentante del gruppo ladino

è stato eletto nelle liste della Sudtiroler Volkspartei. Soltanto

nel 1993 è stato eletto un consigliere della lista Ladins mediante

il recupero dei voti residui secondo il sistema dei resti più alti,

non avendo la lista stessa raggiunto un quoziente intero.

La Regione, richiamando la relazione di una commissione dalla

stessa istituita e presieduta dal professor Paladin, ritiene che

l'art. 25 dello statuto non precluda l'adozione, nel quadro dei

sistemi elettorali proporzionali, di soglie di sbarramento, purché

esse non siano fortemente disrappresentative e si mantengano nei

limiti del 4 o 5 per cento dei voti. In questa misura tali soglie

sarebbero relativamente neutre rispetto alla composizione etnica

della rappresentanza.

La legge regionale impugnata avrebbe introdotto innovazioni più

prudenti, prevedendo, per il collegio provinciale di Trento, una

soglia del 5 per cento, a preferenza di altri possibili correttivi

del sistema proporzionale, quale il premio di maggioranza. Per il

collegio provinciale di Bolzano è stata prevista l'ammissione alla

ripartizione dei seggi delle sole liste che hanno conseguito almeno

un quoziente naturale, corrispondente, in base al numero dei seggi da

assegnare, ad una soglia del 2,8 per cento.

Se le nuove regole si applicassero agli esiti elettorali del 1993,

il partito Ladins non otterrebbe alcun seggio; ma i ladini sarebbero

egualmente rappresentati, mediante l'elezione di candidato ladino

presente in altre liste, scelto in base alla maggiore cifra

individuale.

Inoltre, ad avviso della Regione, si dovrebbe tenere conto degli

effetti che la nuova legge produrrebbe nei comportamenti dei diversi

attori del processo elettorale. I partiti minori, che prima potevano

aspirare ad eleggere da soli un proprio esponente, non avendo più

questa possibilità, sarebbero necessariamente indotti a cercare

alleanze, sicché la lista ladina potrebbe eleggere un proprio

esponente attraverso una contrattazione politica che ne valorizzi

l'apporto elettorale.

Nel collegio provinciale di Bolzano, tenuto conto della percentuale

di popolazione ladina (4,36%), la soglia di sbarramento (2,8%) non

precluderebbe ai ladini di eleggere un rappresentante della lista

ladina, ma richiederebbe loro solo una maggiore coesione. Tenendo

conto degli effetti che si produrrebbero sul comportamento dei

partiti, ai ladini basterebbe poco per raggiungere, con il gioco

delle alleanze, la pratica certezza di eleggere un proprio candidato.

In ogni caso sarebbe estranea all'intero contesto statutario l'idea

di una necessaria, o anche solo normale, corrispondenza tra gruppi

linguistici e partiti etnici. Né potrebbe essere confusa la garanzia

di rappresentanza del gruppo linguistico ladino con la elezione di un

esponente del gruppo politico ladino. Difatti la garanzia di

rappresentanza opera, indipendentemente dall'esistenza di partiti di

raccolta etnica, mediante l'attribuzione di un seggio al candidato

ladino che ha ottenuto la più alta cifra individuale, se tale

minoranza non ottiene una rappresentanza in applicazione del criterio

generale di attribuzione dei seggi (art. 62 dello statuto e art. 63

della legge regionale n. 7 del 1983). Anche la massima

soggettivizzazione dei gruppi linguistici, prevista con il voto

separato per gruppi linguistici in seno al Consiglio regionale (art.

56 dello statuto), non sarebbe collegata all'esistenza di particolari

partiti che esprimano tali gruppi, giacché sono chiamati a comporre

il gruppo linguistico tutti i consiglieri ad esso appartenenti, in

qualunque lista eletti, con le modalità previste dal regolamento

consiliare (art. 13).

La tutela delle minoranze non avverrebbe promuovendo o

privilegiando l'aggregazione degli appartenenti ad un gruppo

linguistico in specifiche formazioni politiche, che si propongano la

tutela della minoranza rappresentata quale fine unico o principale.

La Regione sottolinea, in particolare, che l'art. 2 dello statuto

esprime principi, di parità dei cittadini e di salvaguardia delle

caratteristiche culturali dei gruppi linguistici, che non riguardano

il procedimento elettorale. La scelta del sistema elettorale

proporzionale (art. 25 dello statuto) non sarebbe destinata a

promuovere o garantire la sopravvivenza di partiti minimi, collegati

o meno a gruppi linguistici, bensì varrebbe come criterio generale

di trasformazione dei voti in seggi, per consentire in ogni

situazione una adeguata rappresentazione della realtà e del suo

divenire, senza escludere un ragionevole scostamento da un criterio

proporzionale puro, per assicurare la possibilità di esecutivi

stabili.

La introduzione di una soglia elettorale, che lasci tuttavia

immutati i rapporti tra gli esiti elettorali delle liste che superano

la soglia ed induca i partiti che ipoteticamente in partenza non la

superino a collegarsi con altri, non farebbe venire meno la

neutralità del sistema elettorale, né inciderebbe in alcun modo sul

principio di eguaglianza del voto. Non sarebbero neppure violati gli

artt. 2 e 3 della Costituzione, né sarebbe irragionevole mantenere,

per la ripartizione dei seggi tra le liste che hanno superato la

soglia, un sistema piuttosto che un altro, tanto più che si

tratterebbe di presunte irrazionalità che riguarderebbero

disposizioni non proprie della legge impugnata, rispetto alla cui

eliminazione il ricorrente non avrebbe alcun interesse. Inammissibile

ed infondata sarebbe la denunciata violazione dell'art. 6 della

Costituzione.

Ad avviso della Regione, il ricorso sarebbe, comunque,

inammissibile per la parte che non riguarda direttamente

l'applicazione alla lista ladina delle soglie elettorali, giacché

per ogni altro profilo il ricorrente non sarebbe legittimato

all'impugnazione e non avrebbe interesse alla pronuncia. Sarebbe

inammissibile la domanda principale, che denuncia la illegittimità

costituzionale della intera legge, eccedendo l'interesse del gruppo

ladino, tanto più che viene poi proposta una domanda subordinata

idonea a superare la lesione degli interessi della minoranza

rappresentata. Sarebbe inammissibile anche la domanda subordinata,

che si riferisce alle liste espressive di gruppi linguistici anche

diversi da quello ladino.

3. - In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una

memoria, per ribadire e precisare le argomentazioni proposte a

sostegno del ricorso.

In particolare il ricorrente ha riaffermato la inderogabilità

della garanzia dei diritti delle minoranze linguistiche, riconosciuta

dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 213 del 1998),

ricordando che lo statuto, con norme di rango costituzionale,

identificherebbe le minoranze linguistiche come gruppi meritevoli di

apposita e differenziata tutela, anche nel campo specifico della

competizione elettorale. La legge impugnata avrebbe, invece,

compresso i modi di attuazione della democrazia e violato garanzie

essenziali per le minoranze linguistiche in Trentino-Alto Adige, la

cui compromissione porrebbe a rischio la stessa esistenza di quelle

minoranze, quali gruppi sociali dotati di identità socio-culturale

capaci di proiettarsi sul piano delle istituzioni politiche. Considerato in diritto

1. - Il ricorso, proposto in base all'art. 56 dello statuto

speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) dall'unico consigliere del

Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige appartenente al gruppo

linguistico ladino, investe la legge della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge

regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio

regionale), che introduce una soglia elettorale e, di conseguenza,

modifica i criteri di determinazione del numero dei seggi spettanti a

ciascuna lista.

La legge impugnata stabilisce che, nel collegio provinciale di

Trento, partecipano alla ripartizione dei seggi solo le liste che

hanno ottenuto un numero di voti pari almeno al 5 per cento dei voti

validi, mentre nel collegio provinciale di Bolzano partecipano alla

ripartizione dei seggi solo le liste che hanno ottenuto un numero di

voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il

totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei

consiglieri da eleggere nel Collegio.

La determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista

avviene, poi, in base al quoziente elettorale ottenuto dividendo il

totale dei voti validi riportati dalle liste che hanno superato la

soglia elettorale per il numero dei consiglieri spettanti al

collegio, più due; i seggi non attribuiti nel primo riparto sono

assegnati secondo le cifre più alte dei voti residui delle liste

ammesse.

Il ricorrente denuncia la lesione dei diritti delle minoranze

linguistiche, segnatamente di quella ladina, determinata

dall'introduzione di una soglia elettorale per accedere alle

operazioni di ripartizione dei seggi, la cui assegnazione viene

riservata alle sole liste che hanno superato lo sbarramento. Questa

disciplina violerebbe l'art. 25 dello statuto, che prevede l'elezione

del Consiglio regionale con sistema proporzionale, diretto ad

assicurare la tutela dei gruppi linguistici ed a garantire la

rappresentanza del gruppo linguistico ladino (artt. 2 e 62 dello

statuto), in un contesto statutario che comprende tra gli interessi

nazionali la tutela delle minoranze linguistiche locali (art. 4) e

che attribuisce, inoltre, particolari poteri ai gruppi linguistici in

quanto tali, prevedendo in seno al Consiglio regionale la votazione

separata per gruppi linguistici (artt. 56 e 84) e l'impugnazione di

leggi e di atti amministrativi ritenuti lesivi della parità dei

diritti dei cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici o

delle caratteristiche dei gruppi stessi (artt. 56 e 92).

Il limite posto per l'accesso dei gruppi linguistici alla

rappresentanza politica sarebbe anche in contrasto con la

Costituzione: violerebbe il principio di tutela delle minoranze

linguistiche (art. 6); contrasterebbe con la neutralità del sistema

elettorale, arrecando pregiudizio alla libera ed eguale competizione

tra partiti ed al libero ed egualitario esercizio del voto (artt. 3,

48 e 49); lederebbe il diritto individuale inviolabile di voto,

ostacolando il godimento dei diritti dei cittadini ladini nella

formazione sociale di appartenenza e nella espressione politica di

essa (art. 2). L'introduzione di una soglia elettorale sarebbe

inoltre irrazionale, in contrasto quindi con l'art. 3 della

Costituzione, perché diretta a determinare aggregazioni che

assicurino la stabilità di governo, mentre il criterio di

ripartizione dei seggi tra le liste che hanno superato lo sbarramento

favorisce, mediante la correzione del quoziente e l'assegnazione dei

seggi residui in base ai resti più alti, le formazioni più piccole.

2. - I dubbi di ammissibilità dell'impugnazione, che sono stati

prospettati, non sono fondati.

Anzitutto è da ritenere che la domanda proposta dal gruppo

linguistico ladino, rappresentato nel Consiglio regionale dal

ricorrente, rientra nell'ambito di tutela, cui è preordinata la

speciale impugnazione delle leggi regionali, alla quale sono

legittimati, in base all'art. 56 dello statuto, i rappresentanti dei

gruppi nel Consiglio regionale quando, come nel caso in esame, non

sia stata accolta la loro richiesta di votazione della legge

separatamente per gruppi linguistici. Difatti il ricorrente ha

denunciato la lesione di diritti dei cittadini della minoranza ladina

e del loro gruppo di appartenenza, determinata dall'introduzione di

una soglia per l'accesso delle liste rappresentative di tale

minoranza alle operazioni di ripartizione dei seggi elettorali nelle

elezioni regionali.

La domanda non eccede l'interesse del gruppo linguistico ladino,

giacché viene dedotta la lesione derivante dalla introduzione delle

soglie elettorali previste dalla legge impugnata; soglie che, pur

avendo necessariamente carattere generale, si assume rendano

impossibile o più difficile al gruppo ladino esprimere, in quanto

tale, una propria rappresentanza nel Consiglio regionale.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 25 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dispone

l'adozione del sistema proporzionale per la elezione del Consiglio

regionale, nel generale contesto del riconoscimento di specifici

gruppi linguistici, che concorrono tutti, con le caratteristiche

etniche e culturali di ciascuno, a caratterizzare la intera comunità

regionale, anche nelle articolazioni provinciali.

Lo statuto speciale, nel suo complesso, ha difatti delineato un

sistema di particolari garanzie a tutela delle minoranze

linguistiche, per salvaguardarne la identità e garantirne la

rappresentanza nelle istituzioni regionali e locali, in rispondenza

alle particolarità storiche e sociali della Regione, agli obblighi

internazionali assunti dallo Stato ed agli interessi nazionali.

Sicché la tutela delle minoranze, che è pure principio affermato in

via generale dall'art. 6 della Costituzione (da ultimo, sentenza n.

213 del 1998), ha un significato particolarmente pregnante nello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (sentenze n. 242 del

1989, n. 438 del 1993 e n. 233 del 1994), assumendo connotazioni del

tutto peculiari nella comunità e nelle istituzioni di quella

Regione.

In un sistema normativo statutario che attribuisce uno specifico

rilievo - in forme diverse nelle due Province - ai gruppi linguistici

ed alla loro consistenza, prevedendo anche la determinazione

dell'appartenenza dei consiglieri regionali a ciascuno di tali gruppi

(art. 31), e che stabilisce particolari garanzie per la

rappresentanza del gruppo linguistico ladino (art. 62), la scelta,

operata dallo stesso statuto, di un determinato sistema elettorale

non appare dettata da una preferenza, che abbia di mira solo la

organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, ma risponde

alla ritenuta necessità che il sistema elettorale renda possibile,

con il metodo proporzionale, la rappresentanza delle minoranze

linguistiche nelle istituzioni, consentendo ai gruppi linguistici di

esprimersi anche in quanto tali, in relazione alla loro consistenza e

sempre in forza delle libere scelte degli elettori.

Il sistema proporzionale per la elezione del Consiglio regionale è

dunque imposto dallo statuto speciale (art. 25) quale strumento di

migliore garanzia per le minoranze linguistiche, giacché consente

loro di poter esprimere una rappresentanza che può rispecchiare la

consistenza e l'adesione al gruppo, sulla base di una libera e

spontanea aggregazione dei suoi componenti.

Non si tratta, dunque, né di enunciare valutazioni generali in

ordine al sistema proporzionale, quale può essere adottato in altri

contesti; né di definire i confini propri di tale sistema,

considerando quali correttivi possano essere introdotti mantenendosi

nell'ambito di un sistema proporzionale; né, infine, di verificare

se, o a quale livello, la introduzione di una soglia elettorale ne

determini la mutazione di genere. D'altra parte tali correttivi non

incidono sulla parità di condizioni dei cittadini e sull'eguaglianza

del voto, che non si estende al risultato concreto della

manifestazione di volontà dell'elettore, rimessa ai meccanismi del

sistema elettorale determinati dal legislatore (sentenze n. 43 del

1961, n. 429 del 1995 e n. 107 del 1996).

Si tratta, invece, di verificare se i correttivi al sistema

proporzionale per la elezione del Consiglio regionale della Regione

Trentino-Alto Adige, introdotti dalla legge impugnata, siano di

ostacolo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche in quella

Regione e quindi in contrasto con le finalità perseguite dallo

statuto speciale nell'imporre quel sistema elettorale.

In questa prospettiva, il sistema elettorale proporzionale, cui fa

riferimento l'art. 25 dello statuto, non è destinato a sollecitare,

né tanto meno ad assicurare, la rappresentanza per gruppi

linguistici; ma, simmetricamente, non tollera la introduzione di

elementi che escludano, o rendano più difficoltosa, la

rappresentanza dei gruppi linguistici, considerati dallo stesso

statuto, che intendano proporsi nella competizione elettorale in

quanto tali.

Quest'ultima evenienza si verifica, appunto, a seguito

dell'adozione delle soglie elettorali previste dalla legge impugnata.

Tanto nel collegio di Trento quanto in quello di Bolzano la soglia

elettorale rappresenta un ostacolo per l'accesso del gruppo

linguistico ladino alla rappresentanza nel Consiglio regionale.

Nel collegio elettorale di Trento la necessità di ottenere almeno

il 5 per cento dei voti validi per potere accedere alle operazioni di

assegnazione dei seggi determina una evidente barriera per liste che

siano espressione di minoranze linguistiche, venendo richiesto, per

concorrere alla assegnazione di un seggio, un numero di voti ben

superiore al quoziente poi necessario per la sua attribuzione.

Nel collegio elettorale di Bolzano, la percentuale di voti

richiesta per accedere alle medesime operazioni, pur corrispondente

al quoziente naturale, finisce con il costituire un aggravamento

rispetto alle condizioni previste dalla stessa legge per la

assegnazione dei seggi alle liste che hanno superato la soglia

elettorale, richiedendo anche in questo caso, per concorrere alle

operazioni di assegnazione di un seggio, un numero di voti superiore

a quello poi necessario per la sua attribuzione, rendendo in tal modo

più difficoltoso l'accesso alla rappresentanza per il gruppo

linguistico minoritario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della

legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del

Consiglio regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari