Corte costituzionale

Sentenza n. 356/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo

comma; 3; 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, e 7 del

decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla

riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, promossi con

ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati il 24

e 26 febbraio 1994, depositati in cancelleria il 1 e 4 marzo

successivi ed iscritti ai nn. 24 e 25 del registro ricorsi 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

di Bolzano, l'avvocato Valerio Onida per la Provincia di Trento e

l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 24 febbraio 1994 e depositato in

cancelleria il successivo 1 marzo, la Provincia autonoma di Bolzano

ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,

terzo comma; 3, primo e quarto comma; 1, primo comma, lettera b) e 7

del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla

riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, denunciandone il

contrasto con gli artt. 8, primo comma, numeri 1), 5), 9), 13), 14),

16), 19), 21) e 24); 9, primo comma, numeri 3), 8), 9) e 10); 14,

terzo comma; 16, primo comma, numero 5); 68 e 107 del d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670 e con le relative norme di attuazione, nonché

con gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

La Provincia premette di avere, in base al proprio Statuto

speciale, competenza esclusiva in materia di: ordinamento degli

uffici provinciali e del personale, urbanistica, artigianato, tutela

del paesaggio, opere di prevenzione e di pronto soccorso per

calamità pubbliche, miniere cave e torbiere, alpicoltura e parchi

per la protezione della flora e della fauna, assunzione diretta di

servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali,

agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, servizi

antigrandine e bonifica, opere idrauliche; nonché competenza

concorrente in materia di: commercio, incremento della produzione

industriale, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi

derivazioni a scopo idroelettrico, igiene e sanità. Materie tutte

che la ricorrente ritiene coinvolte in tema di protezione ambientale.

Il decreto-legge denunciato definisce le "attività scientifiche

connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione

dell'ambiente" (art. 1); demanda alle regioni il compito di

provvedere "all'organica ricomposizione in capo alle province delle

funzioni amministrative in materia ambientale"; attribuisce alle

province le funzioni di autorizzazione e di controllo per la

salvaguardia dell'ambiente già di competenza delle unità sanitarie

locali (art. 2).

L'art. 3 prevede l'istituzione di agenzie regionali e provinciali

"per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui

all'art. 1 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di

vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle

regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano" (primo

comma), e detta altre norme sulla organizzazione e l'attività di

tali agenzie.

L'art. 1 disciplina l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la

protezione dell'ambiente, cui è attribuito il compito di svolgere

sia "le attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 1, primo

comma, di interesse nazionale", sia "le attività di indirizzo e

coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 3

allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti" (art. 1,

primo comma, lettere a) e b).

Il decreto-legge impugnato, che risponde all'esigenza di colmare

il vuoto normativo determinato dal risultato del referendum popolare

che ha abrogato le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie

locali i controlli ambientali, avrebbe sovvertito le attribuzioni

della provincia autonoma, rendendo in particolare obbligatoria

l'istituzione di un'agenzia provinciale per la protezione

dell'ambiente (art. 3), ed interferendo così nell'autonomia

organizzativa e di gestione della provincia stessa, che ha già dato

un assetto al sistema dei controlli ambientali. Interferenza ancor

più grave, considerando l'attribuzione all'Agenzia nazionale per la

protezione dell'ambiente del potere di svolgere attività di

indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti dell'agenzia

provinciale.

In contrasto con competenze costituzionalmente riservate alla

provincia sarebbe anche l'obbligo per le agenzie provinciali di

prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali

di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di loro

competenza (art. 1, terzo comma, del decreto-legge).

La Provincia di Bolzano denuncia, infine, l'art. 7 del decreto-legge n. 496 del 1993, che stabilisce la immediata applicabilità

delle disposizioni del decreto-legge anche nelle province autonome di

Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi

statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da

parte delle stesse di apposite normative. Questa disposizione sarebbe

in contrasto con gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 266 del

1992, che, disciplinando in via generale i rapporti tra legge statale

e legge provinciale, prevede che le province autonome si adeguino

alle norme fondamentali di riforma economico-sociale entro sei mesi

dalla loro pubblicazione.

2. - Anche la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato

il 26 febbraio 1994 e depositato il successivo 4 marzo, ha promosso

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma;

3; 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, del decreto-legge

n. 496 del 1993, denunciandone il contrasto con gli artt. 8, numeri

1), 5), 6), 13), 16), 17), 21), 24); 9, numeri 9) e 10; 16 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con le relative norme

di attuazione (in particolare con i decreti del Presidente della

Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 28 marzo 1975, n. 474; 26 gennaio

1980, n. 197 e con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266).

La ricorrente sostiene che il decreto-legge è per più aspetti

lesivo dell'autonomia provinciale, assicurata da norme di rango

costituzionale, nonostante l'apparente clausola di salvaguardia, di

rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione, contenuta

nell'art. 7. Questa disposizione, oltre a contrastare con il decreto

legislativo n. 266 del 1992, sarebbe contraddetta in particolare

dall'art. 3 dello stesso decreto-legge, che vincola le future

normative provinciali a istituire l'agenzia provinciale per la

protezione dell'ambiente. L'obbligo di istituire l'agenzia

inciderebbe sull'autonomia organizzativa delle province autonome,

prescrivendo la costituzione di un ente funzionale dotato di piena

autonomia, per l'esercizio di compiti propri delle province stesse.

La legge statale conterrebbe inoltre una disciplina dettagliata circa

l'organizzazione funzionale e territoriale, le risorse, il personale,

le attività di detta agenzia e i rapporti fra di essa e gli enti

locali. Lesivo dell'autonomia provinciale sarebbe anche l'art. 1,

terzo comma, che, prevedendo l'obbligo di consultazione di

rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori, vincolerebbe

l'organismo provinciale nelle modalità di espletamento delle proprie

funzioni.

La Provincia di Trento contesta anche i compiti e le modalità di

azione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, alla

quale sono attribuite "le attività tecnico-scientifiche di cui

all'art. 1, primo comma, di interesse nazionale" (art. 1), senza

tuttavia dare alcuna definizione di tale interesse e delle relative

attività. Ne risulterebbe ampliato l'ambito di intervento

dell'organismo nazionale, a scapito delle competenze regionali e

provinciali. Tanto più che sono attribuite all'Agenzia nazionale

(mediante il rinvio all'art. 1, primo comma) non solo attività di

tipo strumentale (ricerca, raccolta ed elaborazione di dati e

informazioni), neutre rispetto al riparto di competenze fra Stato e

regioni e province autonome, ma anche compiti di competenza

provinciale, quali il controllo dei fattori di inquinamento, sicché

l'Agenzia nazionale sarebbe investita anche di funzioni operative di

controllo, che rientrano nella competenza regionale o provinciale e

locale.

Secondo la Provincia autonoma di Trento l'estensione delle

competenze statali risulterebbe confermata dall'art. 1, terzo comma,

che prevede convenzioni tra l'Agenzia nazionale, le regioni e le

province autonome, in vista della specializzazione di talune

strutture tecniche delle agenzie regionali e provinciali al fine di

assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace

espletamento delle funzioni dell'Agenzia nazionale. Nel sistema della

nuova legge l'Agenzia nazionale sarebbe destinata ad operare non solo

a livello centrale e con funzioni di ricerca o di indirizzo, ma anche

a livello locale, avvalendosi delle strutture tecniche delle agenzie

regionali e provinciali. La ricorrente denuncia infine l'art. 1,

secondo comma, lettera b), del decreto-legge n. 496 del 1993, che,

attribuendo compiti di indirizzo e coordinamento tecnico all'Agenzia

nazionale nei confronti delle agenzie regionali o provinciali,

assoggetterebbe la provincia, nella propria attività, ad un anomalo

potere di indirizzo non sorretto e limitato da norme di legge.

3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza delle

questioni.

L'Avvocatura osserva che l'Agenzia nazionale per la protezione

dell'ambiente e le agenzie regionali e provinciali sono chiamate a

svolgere, nei rispettivi ambiti di competenza, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la

protezione dell'ambiente definite dall'art. 1, primo comma, del

decreto- legge n. 496 del 1993. La loro attività si riferisce alla

valutazione tecnica ed al controllo dei fenomeni d'inquinamento

dell'aria, dell'acqua e del suolo (lettere d) e h), dei rischi di

incidenti nelle attività produttive (lettera i) e dell'uso pacifico

dell'energia nucleare (lettera l). La disciplina della

riorganizzazione dei controlli ambientali non avrebbe pertanto leso

attribuzioni devolute alla competenza esclusiva o concorrente delle

ricorrenti. Per quanto concerne l'art. 1, terzo comma, l'Avvocatura

osserva che esso esprime una legittima indicazione di principio, la

quale, se prende in qualche modo in considerazione gli interessi

della produzione e del lavoro, non per questo investe materie su cui

le province dispongono di competenza esclusiva.

La disciplina dettata dall'art. 3, primo e quarto comma, nel

colmare il vuoto lasciato dall'abrogazione delle norme sottoposte a

referendum, intenderebbe realizzare, in vista della tutela del

diritto alla salute, una riforma della disciplina dei controlli

ambientali, per ottenere un effettivo miglioramento dei

corrispondenti servizi, non soltanto in termini di efficienza, ma

anche di correttezza e imparzialità, principi questi che implicano a

loro volta un'esigenza di uniformità. Il controllo sullo stato dei

corpi ambientali, e quindi delle condizioni di salubrità

dell'ambiente di vita, si pone, ad avviso dell'Avvocatura, in

relazione inscindibile con l'inderogabilità degli standards sui

limiti di accettabilità della presenza di fattori inquinanti

nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

La scelta del legislatore nazionale di prevedere l'istituzione

obbligatoria delle agenzie regionali e provinciali come articolazioni

autonome di un apparato nazionale e quindi funzionalmente collegate

all'Agenzia nazionale troverebbe la propria ragione giustificatrice

nell'esigenza di uniformità degli strumenti che presidiano il

diritto alla salute. Tra questi occupano un posto di rilievo i

controlli ambientali, dal momento che la loro efficienza e

correttezza tecnica garantiscono la rilevazione fedele degli stati di

inquinamento e la conseguente doverosa attivazione degli interventi

correttivi.

L'Avvocatura ritiene infondate anche le censure mosse all'art. 1,

primo comma, lettera b), del decreto-legge n. 496 del 1993.

L'attività affidata all'Agenzia nazionale, diretta a garantire

l'omogeneità delle metodologie operative, è definita come un

indirizzo e coordinamento tecnico, che non può essere assimilato a

quello svolto dal Governo sul piano della funzione legislativa e

amministrativa. Una volta affidate le attività di controllo

ambientale di interesse nazionale ad un organismo autonomo,

sottoposto alla sola vigilanza del Ministero dell'ambiente, analoga

separazione dei controlli dalle funzioni amministrative attive deve

essere realizzata a livello regionale e provinciale.

4. - In una memoria illustrativa depositata in prossimità

dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano osserva che la

disciplina legislativa denunciata riguarda non soltanto le attività

di valutazione tecnica affidate all'Agenzia nazionale ed alle agenzie

regionali e provinciali, ma anche le attività di vigilanza e

controllo, che rientrano pienamente nelle competenze

costituzionalmente riservate alla provincia. Ribadisce quindi le

censure rivolte: a) all'istituzione obbligatoria di un ente

strumentale, l'agenzia provinciale, secondo un modello rigidamente

stabilito dalla legge statale; b) all'attribuzione all'Agenzia

nazionale di un potere di indirizzo e coordinamento nei confronti

dell'agenzia provinciale; c) all'immediata applicabilità, anche nei

confronti della Provincia ricorrente, delle disposizioni contenute

nel decreto-legge.

5. - Anche la Provincia autonoma di Trento ha depositato una

memoria illustrativa, rilevando che l'implicazione, in un certo

settore, di diritti costituzionalmente protetti, che possono in

ipotesi richiedere uniformità di trattamento fra i cittadini su

scala nazionale, non giustifica lo spostamento delle competenze

amministrative né la compressione dell'autonomia regionale o

provinciale nel definire e disciplinare le proprie strutture

amministrative. Le disposizioni denunciate neppure potrebbero essere

giustificate dall'esigenza di separare le funzioni di controllo dalle

funzioni amministrative attive. Ad avviso della ricorrente anche tale

aspetto è riservato all'ambito dell'autonomia organizzativa e della

competenza primaria della provincia. Inoltre le disposizioni

impugnate non detterebbero principi, ma definirebbero anche in

dettaglio il tipo di organizzazione imposto alla provincia,

instaurando anche un legame di dipendenza funzionale dell'apparato

provinciale dell'Agenzia nazionale. Considerato in diritto

1. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento denunciano,

proponendo questioni di legittimità costituzionale in via

principale, alcune disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli

ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione

dell'ambiente, adottate con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,

convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994,

n. 61.

La nuova disciplina segue l'abrogazione parziale - dichiarata, a

seguito di referendum popolare, con il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 -

di alcune disposizioni in materia ambientale dettate dalla legge 23

dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Essa è ispirata a principi innovativi, fra i quali: la definizione e

la delimitazione delle attività tecnico-scientifiche per la

protezione dell'ambiente; l'istituzione di appositi organismi con

compiti tecnici (l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

e le agenzie regionali e delle province autonome), dotati di

autonomia e separati dagli organi di amministrazione attiva;

l'attribuzione all'Agenzia nazionale di poteri di indirizzo e

coordinamento tecnico.

Questi aspetti della nuova disciplina sono denunciati dalle province ricorrenti, che ne affermano il contrasto con le attribuzioni

loro costituzionalmente riservate dallo Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative

norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 gennaio

1980, n. 197) e con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,

concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi

regionali e provinciali.

Le Province autonome censurano specificamente le seguenti

disposizioni del decreto-legge n. 496 del 1993, quale risulta a

seguito delle integrazioni e modificazioni apportate dalle legge di

conversione n. 61 del 1994:

a) l'art. 1, terzo comma, che prescrive alle agenzie delle

province autonome di prevedere forme di consultazione delle

associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni

sindacali, nelle materie concernenti le attività tecnico-scientifiche (indicate dal primo comma della stessa disposizione),

loro rimesse per la protezione dell'ambiente, vincolando così

l'organismo provinciale nelle modalità di espletamento delle proprie

funzioni alla partecipazione delle forze sociali;

b) l'art. 3, che obbliga ad istituire le agenzie provinciali

per lo svolgimento di attività che le province hanno già

disciplinato, incidendo sulla loro autonomia organizzativa, giacché

la legge statale stabilisce non solo gli obiettivi da perseguire e le

attività da compiere, ma anche la struttura e la condizione degli

enti cui sono rimessi, con una disciplina di dettaglio, che tra

l'altro individua l'organo interno alla provincia di vigilanza sulle

agenzie;

c) l'art. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, che,

nell'istituire l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,

rimette ad essa lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche

di interesse nazionale (indicate nell'art. 1) senza una precisa

definizione dell'ambito di intervento; l'Agenzia nazionale sarebbe

inoltre investita non solo di funzioni di indirizzo e controllo, ma

anche operative, di competenza provinciale, esercitando anche un

potere di indirizzo e coordinamento;

d) l'art. 7, che dichiara le disposizioni del decreto-legge

immediatamente applicabili anche alle province autonome di Trento e

di Bolzano, fino all'adozione da parte delle stesse di proprie

normative, in contrasto con l'assetto dei rapporti tra legislazione

statale e legislazione regionale, fissato dagli artt. 1 e 2 del

decreto legislativo n. 266 del 1992.

2. - I due ricorsi hanno ad oggetto le stesse disposizioni legislative, delle quali denunciano, con prospettazioni in gran parte

coincidenti, analoghi vizi di legittimità costituzionale. I relativi

giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - È opportuno premettere, alla valutazione delle singole

censure, che il sistema organizzativo e funzionale delineato dalle

nuove disposizioni sui controlli ambientali e sull'istituzione

dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente appare nel suo

complesso diretto ad innovare profondamente la disciplina del

settore. Il nuovo assetto normativo segue principi che vedono

enucleate le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e

controllo, da tenere separate dall'amministrazione attiva e da

esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale)

mediante apposite agenzie, dotate di autonomia.

Viene delineata una disciplina uniforme, nei tratti essenziali, su

tutto il territorio nazionale, sia per le figure organizzative (le

agenzie) che per le funzioni dalle stesse esercitate, configurando

anche un possibile collegamento e coordinamento tecnico di specifiche

attività, nel rispetto della reciproca autonomia delle diverse

agenzie.

Si è in presenza di principi che assumono i caratteri propri

delle norme fondamentali di riforma economico-sociale: profondamente

innovativi nel settore della protezione ambientale, di essenziale

importanza per la vita della comunità, realizzano, secondo esigenze

di carattere unitario, valori espressi dagli artt. 9 e 32 della

Costituzione.

La protezione dell'ambiente, che pure attraversa una molteplicità

di settori in ordine ai quali si mantengono competenze diverse,

statali e regionali, ha assunto una propria autonoma consistenza,

che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non

si esaurisce né rimane assorbita nelle competenze di settore,

rivendicate dalle province ricorrenti.

Il decreto-legge denunciato nel suo disegno complessivo non tende

a modificare l'assetto delle competenze sostanziali. Anzi, anche la

competenza per le attività tecnico-scientifiche, connesse

all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione

dell'ambiente, accede al livello di competenza per il quale

l'attività di supporto o di controllo tecnico si esprime.

4.1. - In ordine logico la prima questione è costituita

dall'obbligo, previsto dall'art. 3 del testo legislativo in esame

anche per le province autonome di Trento e di Bolzano, di istituire

con proprie leggi agenzie provinciali alle quali è attribuito il

compito di svolgere le attività tecnico-scientifiche, di interesse

provinciale (e locale), connesse all'esercizio delle funzioni

pubbliche per la protezione dell'ambiente; attività che sono indicate dal primo comma della stessa disposizione, ed alle quali possono

esser aggiunti altri compiti tecnici di prevenzione, di vigilanza e

di controllo ambientale, determinati dalle stesse province.

Le agenzie acquisiscono le funzioni, il personale, i beni, le

attrezzature e la dotazione finanziaria dei soppressi presídi

multizonali di prevenzione e degli altri apparati in precedenza

adibiti dalle unità sanitarie locali alle attività che vengono demandate ai nuovi organismi. Le agenzie provinciali devono essere

inoltre dotate di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e

contabile. Le leggi provinciali, nell'istituirle, provvedono a

definirne l'organizzazione, la dotazione tecnica e di personale, le

risorse finanziarie.

Questa disciplina indica i principi della riforma del settore ed i

vincoli che ne derivano per la legislazione provinciale; segnatamente

l'obbligo di istituire appositi ed autonomi organismi tecnici per la

protezione ambientale, destinando ad essi, nella transizione alla

nuova configurazione organizzativa, gli apparati preesistenti, cui

erano rimesse le medesime funzioni, ed i relativi finanziamenti.

Questo quadro, nel porre i principi della riforma economico-sociale di settore, lascia aperta alla legislazione provinciale ogni

determinazione in ordine alla struttura ed agli organi dell'agenzia,

all'articolazione degli uffici, agli ulteriori compiti che si ritenga

di attribuire ad essa, alle procedure da seguire ed ai rapporti con

gli altri organi provinciali.

In particolare è rimessa alla legge provinciale la disciplina

dell'organizzazione, delle risorse tecniche e di personale, dei mezzi

finanziari, delle modalità di consulenza e di supporto tecnico da

prestare agli apparati provinciali e degli enti locali che si

avvalgono delle agenzie.

In conclusione l'obbligo di istituire le agenzie provinciali

risponde all'esigenza di assicurare la presenza di appositi ed

autonomi organismi tecnici su tutto il territorio nazionale, in modo

da rendere, tra l'altro, agevole ed omogenea la raccolta e

l'elaborazione di dati in materia ambientale, e consentire

l'esercizio indipendente dell'attività di consulenza e di controllo

tecnico. Il modo d'essere di questi nuovi organismi, ferma la loro

autonomia, è rimesso alla disciplina della legge provinciale.

Non sono pertanto fondate le censure proposte sul generale

contenuto dell'art. 03 del decreto-legge n. 496 del 1993, introdotto

dalla legge n. 61 del 1994.

4.2. - Fondate sono le doglianze concernenti la determinazione,

fatta con legge statale, dell'autorità provinciale di vigilanza

sulle agenzie, individuata nella presidenza della giunta provinciale

(art. 3, primo comma, ultimo periodo). Difatti, stabilita la

necessità della vigilanza, non spetta alla legge statale determinare

con una disposizione di dettaglio l'organo della provincia autonoma,

cui essa deve essere rimessa, interferendo in tal modo sulla

ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della

provincia (sentenze n. 355 del 1993, n. 407 del 1989).

Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge in

questione, nella parte in cui dispone che la vigilanza sulle agenzie

è esercitata dalla presidenza della giunta provinciale, anziché

dalla provincia autonoma.

5. - Non sono fondate le censure prospettate con riferimento

all'obbligo delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente

di consultare le organizzazioni sindacali e degli imprenditori nelle

materie nelle quali si svolge l'attività tecnico-scientifica

affidata alla loro competenza (art. 1, terzo comma).

Questa disposizione, vincolando a "prevedere forme di

consultazione", enuncia solo un principio, indicando una finalità ed

un metodo partecipativo da seguire, le cui modalità ed articolazioni

sono rimesse alle determinazioni proprie delle province autonome. Si

risponde così ad una generale esigenza di partecipazione di

qualificate organizzazioni rappresentative di interessi collettivi,

in un settore, quello della protezione e dei controlli ambientali,

nel quale sono evidenti l'interesse ed il contributo che può offrire

il mondo della produzione e del lavoro, sul piano tecnico

dell'esperienza e dell'applicazione delle prescrizioni.

6. - Non sono fondate le censure proposte con riferimento alla

disciplina dei rapporti tra Agenzia nazionale per la protezione

dell'ambiente ed agenzie provinciali (art. 1, primo comma, lettere a)

e b), e terzo comma).

Ciascuno di questi enti è dotato di autonomia organizzativa e

funzionale, senza che sia possibile configurare, come invece

ipotizzano le province ricorrenti, un accentramento di funzioni ed

una subordinazione delle agenzie provinciali, destinate ad

atteggiarsi ed operare quale organo periferico dell'Agenzia

nazionale.

Le attività di supporto tecnico-scientifico, proprie delle

agenzie, nazionale e provinciali, sono espressamente rimesse all'una

o alle altre a seconda del livello dell'interesse che assistono,

senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze

sostanziali.

Anche quando si prefigura l'opportunità di specializzazione di

talune strutture tecniche delle agenzie (art. 1, terzo comma), il

modulo previsto è quello della convenzione, che per sua natura

rispetta l'autonomia dei soggetti coinvolti e la loro libera

determinazione, sicché ne risulta sottolineata la reciproca

indipendenza degli enti.

Quanto all'attività di indirizzo e coordinamento tecnico rimessa

all'Agenzia nazionale nei confronti delle agenzie provinciali (o

regionali) per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti, si

tratta di un coordinamento che riguarda esclusivamente l'omogeneità

sul piano nazionale delle metodologie operative, riferite

essenzialmente alla raccolta sistematica, alla elaborazione di dati e

di informazioni sulla situazione ambientale. Se si tiene conto anche

del collegamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto

statistico delle Comunità europee, è evidente l'esigenza di

omogeneità dei metodi di rilevazione e di elaborazione da adottare.

Anche negli altri settori, della verifica, dello studio e del

controllo appaiono specificamente rilevanti i profili attinenti alle

metodologie tecniche.

Si tratta quindi di un coordinamento tecnico che, come più volte

affermato dalla Corte (sentenze n. 49 del 1991, n. 139 del 1990, n.

242 del 1989, n. 924 del 1988), si distingue da quello politico

amministrativo e può essere affidato anche ad enti appartenenti

all'amministrazione statale, dotati delle conoscenze e delle

esperienze tecniche necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza

che ciò determini una lesione delle competenze costituzionalmente

assicurate alle regioni o alle province autonome.

7. - Fondate sono le censure rivolte all'art. 7 del decreto-legge

n. 496 del 1993, che dispone l'immediata applicabilità anche alle

province autonome di Trento e di Bolzano delle norme dello stesso

decreto-legge, sino all'adozione da parte delle province di apposite

normative.

Questa disposizione viene a toccare i rapporti tra atti

legislativi statali e leggi provinciali, invertendo la sequenza

prevista dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige (decreto legislativo n. 266 del 1992). Secondo

questa disciplina l'adeguamento della legislazione provinciale alle

norme fondamentali delle riforme economico-sociali deve avvenire

entro sei mesi dalla pubblicazione della legge statale che esprime

tali norme. Nel frattempo restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti.

L'art. 7 del decreto-legge n. 496 del 1993, nonostante

l'enunciazione della salvaguardia di compatibilità con le norme

statutarie e di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome, per queste ultime contraddice palesemente le

modalità ed i tempi di adeguamento della legislazione provinciale

alle norme statali di riforma economico-sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo

comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496

(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali

e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale),

convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994,

n. 61, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono

poste sotto la vigilanza "della presidenza della giunta provinciale",

anziché "della provincia autonoma";

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 dello

stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso

contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento

e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita

normativa;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, terzo comma; 3; 1, primo comma, lettere a) e b), e

terzo comma, dello stesso decreto-legge, in riferimento agli artt. 8,

primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e

107 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e

relative norme di attuazione, proposte dalle Province autonome di

Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari