Corte costituzionale

Sentenza n. 356/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 46r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo

comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna

in regime di concessione), nel testo già emendato dalla sentenza n.

168 del 1973 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza

emessa il 20 settembre 1988 dalla Corte di cassazione nel

procedimento civile vertente tra Cirino Filippo e A.T.M. di Messina

ed altro, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7/19, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 20 settembre 1988 la Corte di cassazione

ha sollevato, nel procedimento civile vertente tra Cirino Filippo e

A.T.M. di Messina ed altro, questione di legittimità costituzionale

- con riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 46, ultimo comma,

dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 - contenente

disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,

tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione - nel

testo già emendato dalla sentenza n. 168 del 1973 della Corte

costituzionale, "nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto

all'indennizzo, in esso previsto, l'agente sospeso in via preventiva

e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per

amnistia".

Dall'ordinanza si evince che il Cirino, sospeso dal servizio e

dalla retribuzione ai sensi del citato art. 46, dopo che il Tribunale

penale di Messina, con sentenza del 15 maggio 1978, lo aveva ritenuto

colpevole dei reati di falso e peculato e lo aveva condannato alla

pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, era stato prosciolto,

in grado d'appello, dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza del

27 ottobre 1982 per estinzione dei reati ascrittigli a seguito di

amnistia. L'Azienda aveva ritenuto opportuno non promuovere nei

confronti del dipendente un procedimento disciplinare e, revocando il

provvedimento di sospensione, lo aveva riammesso in servizio "con

decorrenza immediata".

Da qui la richiesta dell'interessato di ottenere dall'A.T.M. la

retribuzione maturata nel periodo di sospensione, pari alla

differenza tra l'intero ammontare e l'assegno alimentare

effettivamente corrisposto, giusto quanto previsto dall'art. 46

citato: tanto dovuto, si oppone da parte dell'Azienda convenuta, in

caso di assoluzione con formula ampia ovvero dubitativa, non però

nell'ipotesi di proscioglimento per amnistia. Il Pretore del lavoro

di Messina e il Tribunale, poi (in sede di gravame), rigettavano la

domanda.

1.2. - La Corte di cassazione, alla quale ha ricorso il Cirino,

afferma di condividere la tesi del ricorrente secondo cui la revoca

del provvedimento cautelare della sospensione, che faccia seguito al

proscioglimento dell'agente per estinzione del reato ascrittogli a

seguito di amnistia, comporterebbe il diritto alla corresponsione

della retribuzione maturata durante la sospensione, sul rilievo che

la revoca del provvedimento farebbe riprendere il suo corso al

rapporto di lavoro dal momento in cui questo è stato sospeso; ma a

ciò contrasta, nel caso specifico, il disposto dell'art. 46

anzicennato.

Il Giudice a quo richiama la sentenza n. 168 del 1973 della Corte

costituzionale e quanto ivi affermato circa la riconducibilità al

sistema del pubblico impiego dell'intera materia disciplinare

prevista per gli autoferrotranvieri, ivi compreso l'istituto della

sospensione preventiva o cautelare. E poiché con tale pronuncia si

è esteso l'ambito dell'art. 46, ultimo comma, anche all'ipotesi di

assoluzione per insufficienza di prove, un ulteriore dubbio in ordine

alla legittimità costituzionale della norma sussisterebbe nella

parte in cui si perpetua una irrazionale disparità di trattamento

con il generale settore del pubblico impiego: all'agente sospeso in

via preventiva e prosciolto poi per amnistia viene ad essere negato,

in ogni caso, il diritto a percepire gli emolumenti non riscossi per

la durata della sospensione, a prescindere da ogni ulteriore esame in

sede disciplinare dei fatti addebitatigli; cioè, non solo quando

successivamente al proscioglimento non venga attivato nei suoi

confronti (come nella specie) il procedimento disciplinare, ma anche

quando questo, se iniziato o proseguito, si concluda con la

discriminazione piena dell'agente stesso.

Nel settore del pubblico impiego, invece, se il procedimento

penale ha termine con sentenza irrevocabile di proscioglimento per

motivi diversi dall'assoluzione con formula piena, e quindi non solo

per insufficienza di prove, ma anche per amnistia o altra causa

estintiva del reato, l'impiegato, osserva la Corte remittente, ha

diritto agli emolumenti non percepiti se nei suoi confronti non viene

attivato il procedimento disciplinare entro un termine perentorio

(che solo consente il mantenimento della sospensione) ovvero se, a

seguito di procedimento disciplinare, egli viene prosciolto anche in

tale sede (artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 3 del 1957).

Onde, una duplice, irrazionale sperequazione di trattamento nel

caso prospettata - ex art. 3 Cost. - sia in termini generali di

confronto con l'enunciato sistema, sia anche nell'ambito dello stesso

art. 46, nella veste assunta a seguito della richiamata sentenza n.

168 della Corte costituzionale: l'agente prosciolto con formula

dubitativa, infatti, non perde, sia pure a certe condizioni, il

diritto a percepire gli emolumenti non riscossi durante la

sospensione cautelare, mentre l'agente prosciolto per amnistia resta

escluso dal suddetto diritto. Considerato in diritto

1.1. - L'art.46, ultimo comma, dell'allegato A al regio decreto 8

gennaio 1931, n. 148, contenente disposizioni sullo stato giuridico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna

in regime di concessione, dispone che l'agente sospeso per arresto

dovuto a cause di servizio "ha diritto all'indennizzo di quanto ha

perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non

aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto

non costituisce reato".

Questa Corte, in considerazione che l'intera materia disciplinare

nell'area di cui trattasi si riconduce al generale sistema del

pubblico impiego, ha già ritenuto con sentenza n. 168 del 1973, che

la riferita normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di

proscioglimento per insufficienza di prove, per effetto e con le

identiche modalità contemplate nell'art. 97 dello Statuto degli

impiegati dello Stato approvato con d.P.R. n. 3 del 1957.

1.2. - La Corte remittente, in presenza di quanto qui ricordato,

dubita ora della legittimità del disposto del cennato articolo anche

per il caso di proscioglimento a seguito di intervenuta amnistia.

2. - La questione è fondata.

Esattamente il Collegio a quo rileva il perpetuarsi di una

disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., per una ipotesi che si

rivela analoga a quella di proscioglimento per insufficienza di prove

in un'area - quella del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri -

che è contigua a quella del pubblico impiego.

E trattandosi dell'immediata reintegrazione nella posizione

lavorativa ex ante, finalità sovrattutto di natura economica cui

ovviamente tende l'agente già sospeso, non sembra trovar rilievo la

considerazione che l'interessato potrebbe rinunciare in sede penale

all'amnistia onde ottenere, in tempo successivo, il proscioglimento

ad altro titolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo

comma, dell'allegato A, annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n.

148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei

rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui

esclude, in ogni caso, dal diritto all'indennizzo in esso previsto

l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in

sede di procedimento penale per amnistia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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