Corte costituzionale

Sentenza n. 355/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 12legge 537/1993

citata

  • art. 10d.lgs. 268/1992
  • art. 12d.lgs. 268/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 5 e

9, e 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante:

"Interventi correttivi di finanza pubblica" promossi con ricorsi

della Provincia autonoma di Bolzano e Trento, notificati il 27

gennaio 1994, depositati in cancelleria il 1 e 7 febbraio successivi

ed iscritti ai nn. 4 e 12 del registro ricorsi 1994.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano

e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con ricorso in

via principale, per violazione delle competenze provinciali di cui

agli artt. 3 terzo comma, 8 primo comma, 9 primo comma, 16 primo

comma, 75 e 78 (come modificati dalla legge 30 novembre 1989, n.

386), 104 primo comma, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino

Alto Adige e relative norme di attuazione (in particolare, art. 10,

comma 6, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), questione di

legittimità dell'art. 12, commi 5 e 9, e dell'art. 16, comma 17,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica).

L'art. 78 dello Statuto prevede la devoluzione alla Provincia di

una quota (non superiore a quattro decimi) del gettito dell'imposta

sul valore aggiunto, relativa all'importazione, riscossa nel

territorio regionale: in una determinazione stabilita annualmente con

accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale che

tiene conto delle spese per gli interventi generali dello Stato

disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi

settori di competenza della Provincia. La disciplina anzidetta è

integrata dall'art. 10 del citato decreto n. 268 del 1992, ove si

prevede che, qualora non sia raggiunto l'accordo, la quota è

devoluta alla Provincia nella misura concordata per l'esercizio

precedente, salva la decisione definitiva del Parlamento.

La Provincia impugna l'art. 12, comma 5, della legge n. 537 del

1993, ritenendolo lesivo dell'autonomia finanziaria e delle

competenze che le sono riconosciute dalle norme indicate. In

contrasto con il citato art. 10, comma 6, del decreto n. 268, il

comma 5 stabilisce che le quote variabili per gli anni 1990, 1991,

1992 siano trasferite con notevole ritardo; e nell'ipotesi di mancato

accordo ex art. 78 Statuto dispone, altresì, che si possa erogare

l'anticipazione solo per "impegni di accertata urgenza" e sulla base

di "specifiche intese". La disposizione impugnata non dà certezza

né dell' an, né del quantum dell'anticipazione sulla quota

definitiva, e deroga alla normativa di attuazione statutaria; sotto

tale profilo, essa è illegittima anche per violazione dell'art. 107

dello Statuto: le norme di attuazione statutaria della Regione

Trentino-Alto Adige sono infatti dotate di particolare valore, che ne

impedisce l'abrogazione, o la deroga, da parte di atti legislativi

adottati con diverso procedimento (sent. n. 40 del 1992 di questa

Corte).

1.2. - La Provincia impugna, poi, l'art. 12, comma 9, primo

periodo, della legge n. 537 del 1993, per violazione delle norme

statutarie e di attuazione citate, e degli articoli 10 e 12 del

decreto legislativo n. 268 del 1992 e dell'art. 3 della Costituzione.

Essa osserva, in proposito, che tale disposizione riduce

l'assegnazione di parte corrente del fondo sanitario nazionale

nonché i contributi sanitari spettanti alla Provincia, e ciò

determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, giacché

deve essere assicurata a tutte le Regioni uniformità di

finanziamento delle prestazioni di assistenza igienico-sanitaria e

ospedaliera. Insieme con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe violato

il principio dell'autonomia finanziaria della Provincia, in materia

di sanità (art. 9, n. 10; art. 16; titolo VI, Statuto) e nelle altre

materie di propria competenza, per la sottrazione di risorse

finanziarie che altrimenti sarebbero state destinate a settori

diversi dalla sanità.

La disposizione impugnata consolida, in danno della ricorrente, la

riduzione del finanziamento della spesa sanitaria di cui all'art. 8,

comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che questa Corte ha

ritenuto non illegittima (sent. n. 357 del 1993), solo perché

assistita da caratteri di urgenza e transitorietà; giustificazione

che non vi sarebbe nel caso presente. La Provincia aggiunge che tagli

ai trasferimenti finanziari, richiesti da eventuali difficoltà di

bilancio dello Stato, si sarebbero dovuti effettuare, in ipotesi,

secondo la procedura di determinazione della "quota variabile" ex

art. 78 Statuto, ovvero mediante una modifica della disciplina della

finanza provinciale stabilita dallo Statuto e dalle norme di

attuazione, secondo l'iter di cui agli artt. 104 e 107 dello Statuto.

Al contrario, la disposizione impugnata si pone in contrasto con

l'accordo raggiunto in dette procedure.

1.3. - La Provincia impugna anche il secondo periodo del comma 9

dell'art. 12, per violazione delle competenze di cui agli artt. 3

terzo comma, 4 primo comma, 5 primo comma, 8 primo comma n. 29, 9

primo comma n. 10, 16 primo comma, dello Statuto speciale, e delle

relative norme di attuazione. Dopo aver richiamato le proprie

competenze in materia di addestramento e formazione professionale (di

tipo esclusivo) e in materia di igiene e sanità (di tipo

concorrente), sottolinea che in base al decreto legislativo n. 267

del 1992 le inseriscono potestà legislative e amministrative

attinenti al funzionamento, e alla gestione, delle istituzioni e

degli enti sanitari. La Provincia di Bolzano è quindi autorizzata a

organizzare corsi di studio per la formazione richiesta da specifiche

aree professionali (art. 3 del decreto n. 267 del 1992, che ha

integrato l'art. 5 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689), e questa

Corte ha riconosciuto, con la sent. n. 316 del 1993, la sua

competenza anche per i corsi di formazione specifica in medicina

generale.

Ora, rileva la ricorrente, l'identificazione delle norme

fondamentali di riforma economico-sociale non discende dalla mera

definizione adottata dal legislatore, ma deve trovare corrispondenza

nella natura obiettiva delle disposizioni (sentt. nn. 219 del 1984,

1033 del 1988, 349 del 1991); e ricordando i criteri affermati nella

sent. n. 355 del 1993, denuncia l'incostituzionalità del secondo

periodo del comma 9, poiché vincolerebbe la competenza provinciale

non solo ai principi desumibili dalla legge delega n. 421 del 1992 (o

anche dalle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992), ma

a tutte le disposizioni (di principio e non) di cui agli articoli e

commi del decreto legislativo n. 502, indicati dal comma 9 qui

impugnato. Dette disposizioni non modificano norme regolatrici di

settori o beni della vita di fondamentale importanza, e la loro

formulazione non è limitata alle norme di principio connesse a un

interesse unitario dello Stato.

1.4. - La Provincia impugna, infine, l'art. 16, comma 17, della

legge n. 537 del 1993, in quanto violerebbe anch'essa le disposizioni

già richiamate dello Statuto e le relative norme di attuazione (in

particolare gli artt. 5, 6 e 9 del decreto legislativo n. 268 del

1992). La riserva allo Stato delle entrate derivanti dal capo II

della legge, prevista dal comma impugnato, lede la sua autonomia

finanziaria: il maggior gettito tributario non è infatti destinato,

ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, alla copertura di nuove o

maggiori spese statali che non rientrano nelle materie di competenza

provinciale (come richiede l'art. 9 del decreto legislativo n. 268

del 1992), ma è destinato a coprire, in modo del tutto generico, gli

oneri per il servizio del debito pubblico e a riequilibrare il

bilancio.

Il comma 17, nella seconda parte, demanda a un decreto

ministeriale le modalità di attuazione della normativa in esame, ma

non fa salva la previa intesa con il Presidente della Giunta

provinciale richiesta dall'art. 9 del decreto n. 268, e viola gli

artt. 104 e 107 dello Statuto speciale, nel momento in cui deroga

alla disciplina statutaria senza le particolari procedure

collaborative prescritte appunto dallo Statuto.

2. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato anch'essa

questione di legittimità dell'art. 12, comma 5, e dell'art. 16,

comma 17, della legge n. 537 del 1993 - in riferimento all'art. 78

dello Statuto speciale e all'art. 10, comma 6, del decreto

legislativo n. 268 del 1992 - sia per il differimento dell'erogazione

della quota variabile, sia per quanto previsto nel secondo periodo di

detto comma 5, laddove subordina l'erogazione delle anticipazioni a

"impegni di accertata urgenza", sulla base di "specifiche intese".

La norma di attuazione esige che l'ammontare della quota variabile

sia devoluta nella misura concordata per l'anno precedente, senza

necessità di specifica intesa, qualora non si raggiunga accordo tra

il Governo e la Giunta provinciale. Devoluzione deve qui intendersi

come materiale erogazione e non solo come determinazione: anche sotto

questo profilo, il differimento dell'erogazione di ben quattro anni

non è ammissibile, poiché il ritardo superiore a sei mesi implica,

secondo la norma di attuazione, l'effettiva erogazione di una quota

eguale a quella dell'esercizio precedente.

La norma riecheggia il meccanismo della "tesoreria unica", che

condiziona la disponibilità di cassa delle risorse spettanti agli

enti periferici; e in questo caso si condiziona l'assegnazione delle

risorse in termini di competenza, comprimendo indebitamente

l'autonomia finanziaria della Provincia per la mancata iscrizione in

bilancio dell'entrata.

2.2. - La Provincia impugna, poi, l'art. 16, comma 17, della legge

n. 537 del 1993, che sancisce la riserva allo Stato delle nuove

entrate derivanti dalla legge, al di fuori delle condizioni e dei

limiti stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992.

Affermare che tali entrate concorrono alla copertura degli oneri per

il servizio del debito pubblico non comporta la loro destinazione a

specifica copertura di nuova o maggiore spesa (che peraltro non viene

in alcun modo disposta). Né il richiamo alle linee di politica

economica e finanziaria per il riequilibrio del bilancio equivale a

finalizzare dette entrate alla copertura di nuove o maggiori spese.

Norma analoga a quella in esame è stata vagliata da questa Corte, in

un giudizio promosso dalla Regione siciliana, con riguardo all'art. 2

delle norme di attuazione statutaria di detta Regione (d.P.R. 26

luglio 1965, n. 1074), il cui contenuto, però, non sarebbe identico

alle norme statutarie e di attuazione del Trentino-Alto Adige (sent.

n. 362 del 1993).

Diverso è il parametro di giudizio, e ciò è decisivo, ad avviso

della ricorrente, ai fini della presente pronuncia. Il d.P.R. n. 1074

del 1965 assegna alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie

riscosse nell'ambito del territorio, ma fa eccezione per quelle il

cui gettito è destinato alla soddisfazione di particolari finalità

dello Stato, specificate dalla legge. Lo Statuto del Trentino Alto

Adige, all'art. 75, prevede invece la devoluzione diretta e tassativa

di quote prefissate del gettito di determinati tributi erariali. La

relativa norma di attuazione (art. 9 decreto legislativo n. 268 del

1992) richiede quindi molto di più della ricordata norma di

attuazione dello Statuto siciliano, e cioè la copertura di nuove o

maggiori spese, che afferiscono o a materie diverse da quelle di

competenza regionale e provinciale, o a calamità naturali. E, a

sostegno di tale impostazione, si richiama la sentenza n. 363 del

1993 di questa Corte.

3. - Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità del primo

motivo di ricorso e per l'infondatezza dei restanti.

Con riguardo all'art. 12, comma 5, della legge n. 537 del 1993,

osserva che per gli anni 1990, 1991 e 1992, non sono stati

perfezionati i relativi accordi; nessun vincolo "da accordo" si

oppone, dunque, alla statuizione sovrana del Parlamento. La

quantificazione nella "misura concordata per l'esercizio precedente"

non concreta, d'altra parte, un diritto soggettivo della Provincia; e

in ogni caso le Camere hanno scelto una misura rispettosa

dell'autonomia provinciale, non pregiudicando futuri accordi e

prolungando, in pratica, il tempo utile per raggiungerli. La legge

consente comunque l'erogazione di anticipazioni annue per impegni di

accertata urgenza sì che vi sarebbe difetto di interesse oggettivo a

ricorrere avverso il comma 5.

Quanto al comma 9 dell'art. 12, impugnato dalla sola Provincia di

Bolzano, si fa presente che alla Provincia non è data "garanzia

quantitativa" in ordine alla partecipazione alla ripartizione del

fondo sanitario "in condizioni di parità con le altre regioni" (come

si vorrebbe argomentando dall'art. 5, comma 1, della legge 30

novembre 1989, n. 386). La disposizione proroga il concorso al

finanziamento del servizio sanitario previsto da leggi antecedenti,

in attesa di una più marcata regionalizzazione della sanità: si è,

dunque, innanzi a una disciplina transitoria, destinata a

superamento.

Circa la censura mossa all'art. 16, comma 17, l'Avvocatura

generale, in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza,

segnala che questione analoga è stata decisa dalla recente sentenza

della Corte n. 52 del 1994, resa nei confronti delle stesse Province.

E sempre con riguardo al comma 17, secondo periodo, aggiunge che la

doglianza deve ritenersi superata, visto che la Presidenza del

Consiglio dei ministri, con nota 20 aprile 1994, n. 1504, ha chiarito

il significato di tale inciso, escludendone l'applicabilità nei

confronti delle Province autonome: al momento della quantificazione

dell'imposta sarà infatti utilizzata la procedura della norma di

attuazione, con la relativa intesa Stato-Province.

4. - Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia di Bolzano ha

presentato memoria, richiamando, per quanto attiene al finanziamento

del servizio sanitario nazionale, la sentenza n. 357 del 1993, e

affermando che il periodo transitorio - come ritenuto da questa Corte

- si è concluso nel 1993, per cui ulteriori tagli nei trasferimenti

non avrebbero più ragion d'essere.

Quanto all'impugnativa dell'art. 16, comma 17, la Provincia si

sofferma sulla sent. n. 52 del 1994 e osserva che la disposizione

allora esaminata era diversamente formulata, giacché conteneva una

specifica destinazione delle entrate al "potenziamento degli

strumenti antievasione". Non varrebbero perciò nel presente giudizio

i rilievi che hanno indotto la Corte, in quel caso, a dichiarare non

fondata la questione di legittimità. Considerato in diritto

1. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento - con ricorsi in

via principale che vanno riuniti e decisi con unica sentenza - hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale delle seguenti

disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi

correttivi di finanza pubblica):

- art. 12, comma 5, che differisce l'erogazione degli importi

risultanti dalla determinazione della quota variabile ex art. 78

Statuto, e pone condizioni per l'erogazione delle anticipazioni

annue;

- art. 12, comma 9, primo periodo (disposizione, questa, impugnata

dalla sola Provincia di Bolzano), che prevede il concorso delle due

Province autonome (e delle Regioni a statuto speciale) al

finanziamento del servizio sanitario, in misura pari al 42 per cento

delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale e

dall'attribuzione dei contributi sanitari; la Provincia di Bolzano

impugna altresì il secondo periodo di detto comma 9, laddove

qualifica come "norme fondamentali di riforma economico-sociale della

Repubblica" gli articoli del decreto legislativo n. 502 del 1992, ivi

indicati;

- art. 16, comma 17, che riserva allo Stato le entrate derivanti

dal capo II della legge, nonché il gettito dell'imposta di cui al

decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, per la copertura

degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché per il

riequilibrio del bilancio.

2. - Per prima va esaminata la norma introdotta dall'art. 12,

comma 5, della legge n. 537, e al riguardo giova una premessa.

La quota variabile in questione - che ha lo scopo di "adeguare le

finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e

all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge" - è prevista

dall'art. 78 dello Statuto speciale, nel testo che risulta dalla

legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 4: nella determinazione di detta

quota, stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente

della Giunta provinciale, si terrà conto delle spese per gli

interventi generali dello Stato, disposti nella restante parte del

territorio nazionale, negli stessi settori di competenza delle Province.

In attuazione di tale precetto, il decreto legislativo 16 marzo

1992, n. 268 (che reca norme di attuazione dello Statuto speciale in

materia di finanza regionale e provinciale, a chiusura del cosiddetto

"pacchetto") disciplina, all'art. 10, le modalità per la definizione

dell'accordo e contempla espressamente (comma 6) l'ipotesi in cui

esso non vi sia: in tal caso, la quota è attribuita nella misura

concordata per l'esercizio precedente, perché la decisione

definitiva spetta al Parlamento.

Da quanto si è esposto, risulta la differenza tra la quota

variabile, di cui al citato art. 78 dello Statuto, e le quote del

gettito delle entrate tributarie dello Stato riscosse nei territori

provinciali, che sono assegnate alle Province in base all'art. 75

dello Statuto speciale. Per la prima, vi è un margine di

apprezzamento politico-istituzionale che è rimesso alla concorde

valutazione del Governo della Repubblica e del Presidente della

Giunta provinciale; per le quote di gettito ex art. 75 non ha luogo

tale ponderazione. Differenza sottolineata da quella norma di

attuazione che riserva alla decisione definitiva del Parlamento la

determinazione della quota variabile, nell'ipotesi di mancato accordo

(art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 268 del 1992).

La revisione dell'art. 78 dello Statuto (operata con la legge n.

386 del 1989, citata) e la complessa elaborazione delle norme di

attuazione - emanate solo il 16 marzo 1992, con il decreto n. 268 -

spiega perché l'erogazione della quota variabile per gli anni dal

1990 al 1992 sia "slittata" di quattro anni (primo periodo del comma

5, in esame). Non trova giustificazione, invece, l'innovazione che in

modo anomalo, e in spregio del valore che va riconosciuto alle norme

di attuazione statutaria (v. le sentt. nn. 40 e 38 del 1992), il

comma 5 apporta al meccanismo delle anticipazioni annue. La norma di

attuazione è chiara: mancando l'accordo, la quota va senz'altro

devoluta "nella misura concordata per l'esercizio precedente" (art.

10, comma 6, più volte richiamato). La disposizione impugnata

circoscrive invece l'erogazione alla presenza di "impegni di

accertata urgenza" e al raggiungimento di "specifiche intese". Né si

può adottare un'interpretazione correttiva, atta a ricondurre la

norma a sistema, dal momento che i vincoli e i limiti prescritti

apportano un'evidente, illegittima deroga al meccanismo introdotto

dalla norma di attuazione statutaria. Va dunque dichiarata

l'illegittimità del comma 5 dell'art. 12, nella parte in cui prevede

che le anticipazioni annue possano essere erogate solo in relazione

"ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese".

3. - La Provincia di Bolzano impugna il comma 9, primo periodo,

dell'art. 12 della citata legge n. 537 del 1993, ritenendo che essa

determini un'ingiustificata disparità di trattamento con le altre

regioni.

La questione è infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il contenimento

della spesa del servizio sanitario nazionale, disposto nei confronti

di tutte le regioni, si è avvalso di strumenti diversi in relazione

al complesso meccanismo di trasferimento delle risorse statali; né

va dimenticato che il sistema di finanziamento per le Regioni a

statuto speciale e le Province autonome risulta, in concreto, più

favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia

(sentt. nn. 357 del 1993 e 356 del 1992). Non è dunque irragionevole

che, ancora una volta, il legislatore richieda agli enti di autonomia

più favoriti una maggiore partecipazione, in nome delle fondamentali

esigenze di solidarietà nazionale: vanno perciò disattese le

censure mosse sia alla luce delle norme statutarie e di attuazione,

sia dell'art. 3 della Costituzione. Ciò non toglie che i flussi

finanziari destinati alle regioni e alle province autonome, con

particolare riguardo al finanziamento del servizio sanitario, debbano

fondarsi su linee ben definite, che assicurino certezza all'azione

degli enti di autonomia, evitando interventi episodici dettati da

esigenze di contenimento del deficit di bilancio.

4. - La Provincia di Bolzano impugna, altresì, il secondo periodo

del comma 9 dell'art. 12, che qualifica come norme fondamentali di

riforma economico-sociale della Repubblica alcuni articoli del

decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto

legislativo "correttivo" 7 dicembre 1993, n. 517: essi difettano,

secondo la ricorrente, dei caratteri di innovatività rispetto alle

norme regolatrici di settori o beni della vita di fondamentale

importanza, e la loro formulazione non è circoscritta ai soli

principi connessi a un interesse unitario dello Stato.

La disposizione impugnata riproduce quasi integralmente quella

già introdotta dall'art. 20 del decreto legislativo n. 517 del 1993

(che ha novellato l'art. 19 del decreto n. 502 del 1992). Detto art.

20 eleva al rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale

l'art. 1 commi 1 e 4, l'art. 6 commi 1 e 2, gli artt. 10, 11, 12 e

13, l'art. 14 comma 1, e infine gli artt. 15, 16, 17 e 18 del decreto

legislativo n. 502. Il secondo periodo del comma 9, qui in esame,

dispone nello stesso senso, ma eccettua l'art. 12 (fondo sanitario

nazionale); e ciò solleva già un primo interrogativo sul mancato

raccordo tra l'attività del Governo, legislatore delegato, e quella

del Parlamento nel momento in cui ha definito la manovra di bilancio

e il provvedimento collegato alla legge finanziaria.

Nel merito, la questione è fondata.

Come questa Corte ha rilevato nella sentenza che ha ad oggetto

l'art. 20 del decreto legislativo n. 517 del 1993, depositata in pari

data, non è sufficiente, ai fini dell'individuazione dei principi di

riforma economico-sociale, la qualificazione operata dal legislatore,

poiché occorre verificare gli aspetti sostanziali della normativa in

questione (giurisprudenza consolidata, di cui v. specialmente sent.

n. 219 del 1984, e sentt. nn. 355 del 1993, 349 del 1991, 85 del

1990, 1033 del 1988, 99 del 1987).

È vero che i principi concernenti l'organizzazione delle

strutture del servizio sanitario nazionale sono stati considerati

quali norme fondamentali di riforma economico-sociale (v., ad es., le

sentt. nn. 274 e 107 del 1988); ed è vero che le disposizioni di

dettaglio che accompagnano dette norme fondamentali possono vincolare

l'esercizio delle competenze regionali, ma solo ove siano legate ai

principi stessi da un rapporto di coessenzialità e di necessaria

integrazione (sentt. nn. 355 del 1993 e 99 del 1987). Il richiamo,

operato dal comma 9, secondo periodo, a tutte le disposizioni

introdotte dai vari articoli e commi indicati, non risponde dunque a

un corretto rapporto fra lo Stato e le Province autonome, ed è

certamente lesivo delle competenze invocate nel ricorso, con

particolare riguardo alle attribuzioni provinciali in materia di

addestramento e formazione professionale, in cui rientra anche quella

specifica in medicina generale (sent. n. 316 del 1993).

È significativo, d'altra parte, che lo schema originario del

decreto legislativo "correttivo", il n. 517 del 1993 (che la norma

ora in esame sostanzialmente riproduce), trasmesso per il parere alle

competenti commissioni parlamentari e alla conferenza Stato-Regioni,

nella sua originaria stesura presentava una ben diversa formulazione,

indubbiamente rispettosa delle esigenze delle autonomie speciali,

poiché venivano innalzate a "principi fondamentali di riforma

economico-sociale" non tutte le disposizioni desumibili dagli

articoli e commi in questione, ma solo i principi informatori degli

stessi.

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale del secondo

periodo del comma 9 dell'art. 12, nella parte in cui qualifica come

norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le

disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e

non solo i principi da esse desumibili.

5. - Entrambe le Province autonome impugnano, infine, l'art. 16,

comma 17, in base al quale le entrate derivanti dal capo II della

legge, nonché il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge n. 394

del 1992, convertito nella legge n. 461 del 1992, sono riservati

all'erario per concorrere alla copertura degli oneri per il servizio

del debito pubblico e alla realizzazione degli obiettivi di

riequilibrio del bilancio.

La questione è infondata.

La norma è censurata alla luce dell'art. 9, primo comma, del

decreto legislativo n. 268 del 1992, che ammette la riserva allo

Stato del maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, ma

solo se occorra dar copertura a nuove o maggiori spese, ex art. 81

della Costituzione, che non rientrino nelle materie di competenza

regionale o provinciale.

Questa Corte ha già chiarito che il riferimento all'art. 81 della

Costituzione non vale a stabilire una precisa relazione giuridica, in

termini qualitativi, quantitativi e temporali, tra le entrate

disposte e le singole spese, ma piuttosto una generale destinazione

delle prime a copertura delle seconde (sent. n. 52 del 1994). Né va

dimenticata l'esigenza fondamentale del riequilibrio finanziario -

che vale per tutte le istituzioni della Repubblica - in vista del

miglioramento della situazione del debito pubblico e in adempimento a

precisi impegni comunitari, ai quali la norma impugnata fa esplicito

riferimento (v. anche, su questo punto, la sent. n. 362 del 1993). Va

tuttavia precisato che la riserva all'erario, prevista dal comma 17

in esame, non può interpretarsi in senso retroattivo: il che

porterebbe effettivamente un vulnus all'equilibrio di bilancio delle

due Province per esercizi finanziari che già si sono conclusi. La

decorrenza della norma dal 1 gennaio 1994 vale anche per il gettito

derivante dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita

con il citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito nella legge

n. 461 del 1992.

Per quanto attiene, poi, al secondo periodo del comma 17, deve

darsi di tale inciso lettura restrittiva, escludendone

l'applicabilità nei confronti delle Province autonome, per le quali

si dovrà seguire la procedura indicata nell'art. 9, comma 2, del

decreto legislativo n. 268 del 1992 (sul valore di tale procedimento

d'intesa, v. ancora la sent. n. 52 del 1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art.

12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), nella parte in cui prevede che le anticipazioni

annue possano essere erogate solo in relazione "ad impegni di

accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la

procedura di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 16

marzo 1992, n. 268;

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del

comma 9 del citato art. 12, nella parte in cui qualifica come norme

fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le

disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e

non solo i principi da esse desumibili;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, comma 9, primo periodo, della legge n. 537 del 1993,

promossa, con i ricorsi in epigrafe, dalle Province autonome di

Trento e di Bolzano;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 17,

della legge n. 537 del 1993, promossa con detti ricorsi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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