Corte costituzionale

Sentenza n. 354/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16d.lgs. 626/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs.

19 settembre, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,

89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,

90/394/CEE e 90/19979/CEE riguardanti il miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro),

promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1996 dal pretore di Biella

sul ricorso proposto da Fanara Grazia contro Eurofili Filature

Pettinate s.r.l. iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da una lavoratrice nei

confronti della Eurofili Filature Pettinata s.r.l., avente ad oggetto

la richiesta di dare immediata attuazione all'atto di avviamento

obbligatorio al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968, il

pretore di Biella, con ordinanza emessa in data 19 giugno 1996, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 35 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione delle direttive

89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,

90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/19979/CEE riguardanti il miglioramento

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

Rileva in fatto il giudice a quo che la lavoratrice, avviata

obbligatoriamente al lavoro, era stata sottoposta a visita preventiva

effettuata dal medico di fabbrica (art. 16 del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626), il quale accertava la sua inidoneità alle

mansioni affidatele; successivamente, il datore di lavoro additava il

Collegio medico di cui all'art. 20 della legge n. 482 del 1968, (in

materia di assunzioni obbligatorie), che invece concludeva per la sua

idoneità; la lavoratrice richiedeva pertanto al datore di lavoro la

corresponsione della mancata retribuzione dalla data in cui era stato

disposto l'atto di avviamento obbligatorio al lavoro a quella della

effettiva assunzione avvenuta dopo qualche mese.

Ciò premesso, il giudice rimettente lamenta che l'accertamento

previsto dalla norma impugnata, volto a constatare l'assenza di

controindicazioni al lavoro ai fini della valutazione della idoneità

del lavoratore alla mansione specifica, verrebbe di fatto a

vanificare, come è avvenuto nel caso di specie, l'atto di avviamento

obbligatorio, così determinando la violazione degli artt. 35 e 38

della Costituzione. Ha osservato infatti il rimettente che il

giudizio espresso dal medico di fabbrica e quello del Collegio medico

di cui alla legge sulle assunzioni obbligatorie non sono tra loro

omogenei, vertendo il primo sul profilo strettamente sanitario della

compatibilità rispetto alle mansioni specifiche, il secondo

soprattutto su quello amministrativo della compatibilità con la

salute dei compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti.

Da ciò deriverebbe che l'impugnato art. 16 del d.lgs. n. 626 del

1994, laddove prevede che il medico di fabbrica debba svolgere

accertamenti preventivi anche sui lavoratori invalidi avviati

obbligatoriamente al lavoro con un giudizio non compatibile con

quello stabilito dalla legge n. 482 del 1968, si pone in contrasto

con gli artt. 35 e 38 della Costituzione, in quanto l'atto di

avviamento obbligatorio al lavoro sarebbe posto nel nulla. Il giudice

a quo ha ritenuto inoltre che "quantomeno" sembrerebbe profilarsi una

violazione degli stessi parametri costituzionali sotto il profilo del

mancato raccordo tra le due normative per non avere la norma

impugnata previsto, che, in caso di lavoratore invalido e avviato

obbligatoriamente, sia mantenuta ferma la competenza del Collegio

medico di cui alla legge n. 482 del 1968 in luogo di quella del

medico di fabbrica.

2.- Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.

In prossimità della camera di consiglio l'Avvocatura dello Stato

ha presentato memoria insistendo per la declaratoria di

inammissibilità della questione. Ha in particolare osservato la

difesa erariale che la disposizione denunciata è norma di carattere

generale emanata in attuazione di alcune direttive CEE riguardanti il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo

di lavoro; da ciò consegue, rileva l'Avvocatura, che tale

disposizione riguarda tutti i lavoratori, con l'eccezione del

lavoratore invalido per il quale vigono le speciali norme di cui alla

legge n. 482 del 1968 che impone l'assunzione obbligatoria degli

invalidi, stabilendone le varie modalità. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Biella dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 16 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione delle

direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,

90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/19979/CEE riguardanti il miglioramento

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

nella parte in cui prevede che il medico di fabbrica debba svolgere

accertamenti preventivi anche sui lavoratori invalidi avviati

obbligatoriamente al lavoro, con un giudizio non compatibile con

quello stabilito dalla legge n. 482 del 1968. Ad avviso del giudice a

quo la norma contrasterebbe con gli artt. 35 e 38 della Costituzione,

in quanto la valutazione negativa del predetto medico porrebbe nel

nulla l'atto di avviamento obbligatorio al lavoro e svuoterebbe la

competenza del collegio medico specificamente prevista (art. 20 della

denunziata legge del 1968) per l'assunzione dei lavoratori invalidi.

La disposizione, inoltre, violerebbe gli stessi parametri

costituzionali "quantomeno" sotto il profilo del mancato raccordo tra

le due normative per non essere stato previsto nell'impugnato art. 16

che, in caso di lavoratore invalido e avviato obbligatoriamente, sia

mantenuta ferma la competenza del collegio medico di cui alla legge

n. 482 del 1968.

Per queste considerazioni, pertanto, il giudice rimettente chiede

alla Corte una pronuncia additiva volta ad espungere dall'ordinamento

la disposizione nella parte in cui prevede che la stessa debba

trovare applicazione anche nei riguardi dei lavoratori invalidi

avviati obbligatoriamente al lavoro.

2.- La questione non è fondata.

In proposito occorre anzitutto ribadire che "le leggi non si

dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne

interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne

interpretazioni costituzionali" (sent. n. 356 del 1996); e che il

giudice rimettente, a fronte di più interpretazioni della norma

della cui legittimità si dubita, è tenuto a seguire quella conforme

ai parametri costituzionali altrimenti vulnerati. Nel caso di specie,

invero, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo esiste la

possibilità - sulla base di una corretta interpretazione delle norme

vigenti - di salvaguardare gli effetti ritenuti essenziali dal

giudice rimettente, quelli cioè di non far venire meno l'assunzione

obbligatoria e di tener ferma la specifica competenza del predetto

collegio medico.

Va, infatti, osservato che le leggi in esame (n. 482 del 1968 e n.

626 del 1994) sono tra loro compatibili avendo diversi ambiti

soggettivi e oggettivi; e, pur potendo porsi un problema di

coordinamento della disposizione censurata limitatamente alla parte

in cui le due discipline sembrano sovrapporsi (l'art. 16 del d.lgs.

626 del 1994, nell'affidare al medico competente la valutazione

dell'idoneità di ogni lavoratore alle specifiche mansioni assegnate,

con il terzo comma dell'art. 20, della legge n. 482 del 1968, che

assegna al collegio medico l'accertamento sanitario delle condizioni

dell'invalido), anche sotto tale più specifico profilo le due

disposizioni possono in realtà coesistere. Infatti queste operano in

tempi successivi, nel senso che dopo l'eventuale valutazione di

inidoneità da parte del medico competente per la sorveglianza

sanitaria, l'invalido può, con ricorso, domandare l'accertamento

sanitario del collegio medico ai sensi dell'art. 20 della legge sulle

assunzioni obbligatorie in considerazione del carattere speciale di

tale normativa.

Ove poi, come nel caso di specie, tale accertamento sia favorevole

all'invalido, smentendo quindi la valutazione del medico addetto alla

sorveglianza sanitaria, si pone la diversa questione

dell'applicabilità, o meno, della disposizione contenuta nel quarto

comma del cit. art. 20, secondo cui il datore di lavoro è tenuto a

corrispondere all'invalido le retribuzioni perdute. Si tratta però

di un problema la cui soluzione è rimessa all'interpretazione del

giudice ordinario senza che tocchi il livello di questione di

legittimità costituzionale, essendo fatto salvo in ogni caso il

diritto dell'invalido - non impedito dall'eventuale valutazione di

inidoneità da parte del medico competente per la sorveglianza

sanitaria - di domandare al collegio medico la verifica, mediante

accertamento sanitario, della sua idoneità all'assunzione.

Ne consegue, pertanto, che il giudice rimettente, - a fronte della

coesistenza di due valutazioni (l'una resa dal medico di fabbrica di

cui alla disposizione impugnata e l'altra dal collegio medico

provinciale), - proprio al fine di non vanificare l'atto di

avviamento obbligatorio al lavoro, costituzionalmente tutelato dagli

artt. 35 e 38 della Costituzione, ben avrebbe potuto attribuire

prevalenza al parere del collegio medico e, anziché sollevare

l'incidente di costituzionalità, riconoscere sussistente l'obbligo

di assunzione dell'invalido, con gli effetti discendenti

dall'interpretazione della citata legge n. 482 del 1968.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione delle

direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,

90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/19979/CEE riguardanti il miglioramento

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 38 della Costituzione, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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