Corte costituzionale

Sentenza n. 353/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 416/1989

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del

d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo

politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed

apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, promosso con

ordinanza emessa il 1 dicembre 1995 dal T.A.R. del Lazio, sezione

distaccata di Latina, sul ricorso proposto da Abbioui Abderrahim

contro la prefettura di Frosinone, iscritta al n. 1349 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso del giudizio amministrativo per l'annullamento del

decreto di espulsione dall'Italia di un cittadino marocchino, munito

di passaporto, mai però "regolarizzatosi", il tribunale

amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n.

416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e

soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei

cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio

dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 39.

Tale disposizione, ad avviso del Collegio, configurerebbe

l'espulsione come un atto dovuto senza discriminare quelle situazioni

che riflettono casi umani disperati, negando loro qualsiasi tutela.

La questione, soggiunge il rimettente, non perderebbe la sua

rilevanza, anche dopo l'emanazione del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489

(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per

la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea), e delle successive reiterazioni di esso. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in

materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, perché - nel

prevedere l'espulsione dal territorio nazionale degli stranieri che

violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno - non

discriminerebbe i casi umani più dolorosi, così negando loro

tutela.

2. - La questione non è fondata.

Già con la sentenza n. 129 del 1995 questa Corte, sottolineando la

distinzione fra le due figure di espulsione previste nel testo

originario del d.-l. n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39

del 1990, ritenne necessario garantire la valutazione di

pericolosità sociale soltanto per la misura di sicurezza. Ora, il

giudice a quo mira, attraverso la declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 2, del citato d.-l. n. 416 del

1989, a cancellare l'automatismo espulsivo per tutti coloro che

entrino clandestinamente nel territorio dello Stato. E tanto perché,

in violazione dell'art. 3 della Costituzione, la disposizione

censurata non prenderebbe in considerazione i casi meritevoli di

maggiore attenzione.

Le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al

di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si

è fatto carico il legislatore. Lo Stato non può infatti abdicare al

compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole

stabilite in funzione d'un ordinato flusso migratorio e di

un'adeguata accoglienza vanno dunque rispettate, e non eluse, o anche

soltanto derogate di volta in volta con valutazioni di carattere

sostanzialmente discrezionale, essendo poste a difesa della

collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno

osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di

situazioni illegali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme

urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei

cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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