Corte costituzionale

Sentenza n. 350/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/11/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1,

lettera d della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995,

n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio

comunale), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal

Tribunale di Aosta, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000, pervenuta a

questa Corte il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Aosta, investito di

un ricorso in materia di elettorato passivo, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51

della Costituzione, dell'art. 9, comma 1, lettera d della legge

regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta

del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale). La

disposizione denunciata stabilisce che non può essere eletto sindaco

o vice sindaco "chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o

affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del

comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o

tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o

in qualunque modo di fideiussore".

Il remittente, premesso che nella specie si discute della

eleggibilità alla carica di vice sindaco di un comune di un

discendente di amministratore unico di una società che ha assunto la

qualità di appaltatrice di lavori per il comune medesimo, osserva

che la stessa legge regionale n. 4 del 1995, all'art. 16, comma 1,

lettera b prevede la incompatibilità con la carica di sindaco o vice

sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale, fra l'altro, per

"colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di

rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o

indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o

appalti nell'interesse del comune".

A giudizio del Tribunale, la disposizione impugnata, nel

prevedere come causa di ineleggibilità un impedimento (l'essere

congiunto di un appaltatore del comune) oggettivamente meno grave di

quello (l'avere parte in proprio in appalti del comune) che, in base

alla stessa legge, comporta una semplice incompatibilità, non

sarebbe conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza di

cui all'art. 3 della Costituzione, e lederebbe irragionevolmente il

diritto all'accesso alle cariche elettive sancito dall'art. 51 della

Costituzione, apportandovi una limitazione non necessaria né

ragionevolmente proporzionata.

Il giudice a quo osserva poi che il convincimento della

illegittimità costituzionale della disposizione denunciata trova

conforto nella sentenza di questa Corte (n. 450 del 2000) che ha

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di una norma

statale (l'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), pronunciando in

fattispecie analoga a quella portata all'esame dello stesso

Tribunale; e conclude affermando la rilevanza della questione, posto

che esso è chiamato a pronunziarsi su di una ipotesi di

ineleggibilità che discenderebbe dalla disposizione denunziata.

2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente della Giunta regionale. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata dal Tribunale di Aosta investe

l'art. 9, comma 1, lettera d della legge regionale della Valle

d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice

sindaco e del consiglio comunale), ai cui sensi non può essere

eletto alla carica di sindaco o vice sindaco di un comune "chi ha

ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo

grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di

segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di

appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di

fideiussore".

La questione deve tuttavia essere circoscritta alla previsione

della ineleggibilità di chi sia discendente o ascendente o parente o

affine fino al secondo grado di un appaltatore di lavori o di servizi

comunali. Ciò risulta non solo dai caratteri della fattispecie

sottoposta al giudizio del remittente, ma soprattutto dal fatto che

la norma è posta a confronto, per operare la valutazione di

conformità al principio di eguaglianza, con il disposto

dell'art. 16, comma 1, lettera b della stessa legge regionale n. 4

del 1995, secondo cui "non può ricoprire la carica" di sindaco o

vice sindaco chi, in proprio o come rappresentante di società, abbia

parte in somministrazioni o appalti nell'interesse del comune.

Secondo il remittente, la disposizione denunciata violerebbe i

principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della

Costituzione, stabilendo una causa di ineleggibilità collegata ad un

impedimento meno grave di quello (l'avere parte in proprio in appalti

del comune) a cui la legge collega una semplice situazione di

incompatibilità; e violerebbe altresì il diritto all'accesso alle

cariche elettive, sancito dall'art. 51 della Costituzione,

apportandovi una limitazione non necessaria e irragionevolmente

sproporzionata.

2. - La questione è fondata.

La disposizione denunciata, e quella (l'art. 16, comma 1, lettera

b della stessa legge regionale) invocata come tertium comparationis

riproducono pressoché letteralmente disposti già contenuti nella

legislazione statale che regola le cause di ineleggibilità e di

incompatibilità relative alla carica di sindaco di un comune, e

cioè, rispettivamente, l'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(ora trasfuso nell'art. 61 del testo unico approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e l'art. 3, numero 2, della legge

23 aprile 1981, n. 154 (ora trasfuso nell'art. 63, comma 1, numero 2,

del predetto testo unico).

Questa Corte, investita di analoga questione di legittimità

costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi parametri

costituzionali, riguardo all'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960, lo ha

dichiarato costituzionalmente illegittimo (insieme al corrispondente

art. 61, comma 1, numero 2, del d.lgs. n. 267 del 2000) "nella parte

in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti

o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di

appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato

sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non

può ricoprire la carica di sindaco" (sentenza n. 450 del 2000).

La Corte, ricostruita l'evoluzione legislativa dalla quale è

derivata la situazione normativa denunciata, a seguito della modifica

delle norme sulle ineleggibilità e sulle incompatibilità e della

previsione della elezione diretta del sindaco, ha ritenuto che la

contraddizione fra la ineleggibilità stabilita a carico del

congiunto di un appaltatore del comune, e la incompatibilità sancita

per il caso dell'appaltatore in proprio, si traducesse in un profilo

di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di

eguaglianza-ragionevolezza, riservandosi un trattamento diverso e

più gravoso ad una circostanza impediente addirittura di minor peso

rispetto a quella che dà luogo a semplice incompatibilità.

La stessa ratio decidendi non può non valere anche nei riguardi

della identica disciplina recata dalla legge regionale impugnata: e

pertanto anche della norma qui denunciata deve essere dichiarata

l'illegittimità costituzionale nella parte in cui stabilisce una

causa di ineleggibilità, anziché una causa di incompatibilità,

rispetto alla carica di sindaco nonché a quella di vice sindaco.

Quest'ultima carica è infatti soggetta, secondo la legge regionale,

alla stessa disciplina dettata per la carica di sindaco, sia per

quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità,

sia per quanto riguarda le modalità di elezione diretta.

3. - Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità

denunciato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma

1, lettera d della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio

1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del

consiglio comunale), nella parte in cui stabilisce che chi ha

ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo

grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi

comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anziché

stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la

carica di sindaco o vice sindaco.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari