Corte costituzionale

Sentenza n. 350/2000

Altra decisione · depositata il 25/07/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13,

comma 2, della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il

24 dicembre 1997, recante "Misure urgenti per la sanità ed

interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997", nonché

dell'intera medesima legge, promosso con ricorso del Commissario

dello Stato per la regione Siciliana, notificato il 31 dicembre 1997,

depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998 ed iscritto al n. 6 del

registro ricorsi 1998;

Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Francesco Torre per la

regione siciliana;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 31 dicembre 1997 e depositato il

9 gennaio 1998, il Commissario dello Stato presso la regione

siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana

il 24 dicembre 1997, recante "Misure urgenti per la sanità ed

interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997", per

violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione; dell'art. 13,

comma 2, della stessa legge per violazione degli artt. 3 e 97 della

Costituzione; nonché dell'intera legge predetta, per violazione

dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Il ricorrente, premesso che il provvedimento ha lo scopo di dare

idonea copertura finanziaria ai maggiori oneri per il bilancio

regionale derivanti dall'incremento della quota a carico della

Regione della spesa sanitaria per l'anno 1997, osserva che esso

contiene "madornali errori materiali, non formalmente rimediabili",

che nel loro complesso non consentirebbero di ritenere rispettato il

principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione in

relazione alla integrale copertura dell'onere finanziario che ne

deriva.

Infatti l'art. 16 della legge dispone che alla maggiore spesa di

456.604 milioni di lire, derivante dall'applicazione degli artt. 1,

3, 4, 6, 8, 13, 14 e 15, commi 1 e 2, si provvede quanto a 371.604

milioni con la riduzione delle disponibilità dei capitoli di cui

all'annessa tabella B, e per la differenza di 85 miliardi con

l'aumento del mutuo a pareggio del disavanzo di bilancio, autorizzato

dall'art. 21 della legge regionale n. 14 del 1997. Orbene, dall'esame

della tabella "B" emergerebbero divergenze con l'articolato, e

imprecisioni circa i capitoli richiamati e la capienza degli stessi.

In particolare, un capitolo verrebbe portato in decremento per un

importo inferiore a quello previsto dall'art. 5; non sarebbero

riportate nella tabella le diminuzioni disposte dall'art. 5 su due

capitoli di spesa; sarebbero omessi tre capitoli di spesa di cui

l'art. 10, comma 2, dispone l'incremento, dando così luogo ad una

alterazione dei risultati differenziali; per un capitolo si

indicherebbe nella tabella un incremento inferiore a quello disposto

dall'art. 10, comma 2; si riporterebbero nella tabella, in assenza di

precise disposizioni normative, variazioni in diminuzione su

stanziamenti il cui ammontare era predeterminato con legge; si

prevederebbe per un capitolo una diminuzione superiore all'entità

del relativo stanziamento.

Infine, soprattutto, si prevederebbe un incremento del mutuo

autorizzato per il pareggio del bilancio, senza però prevedere le

spese per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento

del capitale del maggiore mutuo, omettendo quindi la copertura di

detti oneri a carico dei bilanci futuri.

È censurata poi, come manifestamente irragionevole, la

disposizione dell'art. 13, comma 2, la quale prevede che le economie

verificatesi nello stanziamento disposto per l'esercizio finanziario

1995 sul capitolo 15718 possano essere utilizzate nell'anno in corso:

sarebbe infatti un assurdo contabile prevedere l'utilizzazione di

somme non impegnate nel 1995, che hanno costituito economie di spesa

e contribuito, nel loro complesso, a ridurre il disavanzo di

amministrazione del medesimo esercizio, già oggetto di

rendicontazione.

In terzo luogo è censurato l'art. 12, che autorizza il rimborso

delle spese effettivamente sostenute dalle associazioni inserite nel

calendario delle manifestazioni turistiche del 1994, con esclusione

di oneri e spese aggiuntive.

Secondo il ricorrente la disposizione, che autorizza il rimborso

di spese sostenute per manifestazioni legittimate solo ex post

dall'approvazione tardiva del relativo calendario, travalicherebbe la

ratio della legge che prevede i contributi, consentendo l'integrale

rimborso delle spese sostenute anziché contributi ad esse

parametrati; e si configurerebbe come indebita sanatoria di

provvedimenti illegittimamente adottati, intervenendo dopo che

l'assessore regionale al turismo è stato condannato in un giudizio

di responsabilità contabile per aver disposto pagamenti senza che il

calendario delle manifestazioni fosse stato approvato entro l'anno, e

ciò in assenza dei requisiti di presenza di interessi pubblici

legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale e

strettamente collegati con la specifica peculiarità del caso,

nonché di rispetto dell'art. 3 della Costituzione e di salvaguardia

dell'esercizio della funzione giurisdizionale di cui all'art. 103

della Costituzione.

2. - Si è costituita la regione siciliana, chiedendo il rigetto

del ricorso.

Secondo la Regione, la censura relativa alle discrepanze fra il

testo normativo e la tabella "B", che sarebbero ascrivibili ad errori

materiali, sarebbe inammissibile, o comunque infondata, in quanto

dette discrepanze non inciderebbero sulla copertura delle spese

recate dalla legge impugnata, ma semmai sulla manovra finanziaria di

assestamento del bilancio prevista dall'art. 16, non specificamente

censurato.

Infondata sarebbe, secondo la Regione, la censura relativa alla

mancata copertura degli oneri conseguenti all'aumento del mutuo a

pareggio, poiché tale aumento non sarebbe che una modifica del

livello massimo del ricorso al mercato autorizzato dalla legge

regionale modellata sul tipo della legge finanziaria statale, limite

fissando il quale il legislatore non sarebbe tenuto ad indicare i

mezzi di copertura degli oneri di ammortamento, provvedendosi ad essi

normalmente con la legge di bilancio.

Quanto alle censure relative all'art. 13, comma 2, la Regione

eccepisce la inammissibilità per genericità di quella riferita

all'art. 3 della Costituzione, non avendo il ricorrente specificato

sotto quale profilo la norma confliggerebbe con il principio di

eguaglianza, e afferma la infondatezza di quella riferita all'art. 97

della Costituzione, poiché l'utilizzo di eventuali economie non

potrebbe considerarsi arbitrario né abnorme dal punto di vista

contabile: del resto non sarebbe implausibile supporre che si tratti

di somme impegnate nell'esercizio di provenienza.

In ordine, infine, all'art. 12, la Regione afferma che i soggetti

presi in considerazione dalla norma di sanatoria rientrano fra i

destinatari della normativa vigente, anche se non poterono fruire dei

benefici da essa previsti a causa della tardiva approvazione del

calendario delle manifestazioni turistiche. L'intervento del

legislatore regionale sarebbe perciò sorretto da un interesse

pubblico legislativamente rilevante, quale quello di promuovere

manifestazioni la cui utilità è stata riconosciuta dalla

amministrazione, sia pure dopo il loro svolgimento. Sarebbe infine da

escludere ogni interferenza con l'esercizio della funzione

giurisdizionale, atteso il carattere non retroattivo della norma,

mentre resterebbe intangibile il giudicato eventualmente formatosi

nel giudizio di responsabilità contabile instaurato nei confronti

dell'assessore regionale. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato presso la regione siciliana ha

impugnato sia l'intero testo della legge approvata dall'assemblea

regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante "Misure urgenti per

la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno

1997", per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione,

con particolare riguardo alla mancanza di copertura degli oneri

futuri derivanti dall'aumento del mutuo a pareggio del bilancio 1997;

sia, specificamente, l'art. 12 (relativo ad una autorizzazione per il

rimborso di spese per manifestazioni turistiche), per contrasto con

gli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione, e l'art. 13, comma 2

(relativo all'utilizzazione di stanziamenti per contributi a favore

di imprese agricole), della stessa legge, per contrasto con gli artt.

3 e 97 della Costituzione.

Il provvedimento legislativo, adottato pochi giorni prima dello

scadere dell'esercizio 1997, tendeva a realizzare una ampia e

articolata manovra di assestamento del bilancio per detto esercizio,

operando sul versante della spesa, sia in aumento che in diminuzione.

Il risultato complessivo derivante dalle modifiche disposte era un

aumento del disavanzo per 85.000 milioni di lire, la cui copertura

era data dall'incremento del mutuo autorizzato per il pareggio del

bilancio (art. 16, comma 1, e art. 2, comma 1).

La voce più consistente di maggiore spesa era costituita

dall'incremento, per 436.953 milioni, della quota del fondo sanitario

di parte corrente assunta a carico della Regione (art. 1), in

attuazione di quanto disposto dal legislatore statale con l'art. 1,

comma 143, della legge n. 662 del 1996.

Degli ulteriori incrementi di spesa, alcuni erano accompagnati

dalla indicazione di specifiche coperture costituite dalla riduzione

dello stanziamento di altri capitoli di spesa (art. 10, commi 1 e 2,

e comma 3 per la copertura; art. 11, comma 1, e comma 2 per la

copertura; art. 12, commi 1 e 2, e commi 3 e 4 per la copertura;

art. 14, comma 2, e comma 3 per la copertura; art. 15, comma 3, e

comma 4 per la copertura); altri erano coperti, nel loro complesso,

in parte con riduzioni di altri capitoli di spesa elencati nella

tabella "B" allegata alla legge (art. 16, commi 1 e 2), in parte,

come si è detto, con l'aumento del mutuo a pareggio del bilancio.

L'art. 5, a sua volta, disponeva direttamente la riduzione degli

stanziamenti di numerosi capitoli di spesa.

La tabella "A" allegata riportava la variazione allo stato di

previsione dell'entrata derivante dall'aumento del mutuo a pareggio;

la tabella "B" riportava le variazioni sia in aumento che in

diminuzione allo stato di previsione della spesa: ma non sempre vi

era concordanza fra le variazioni indicate in tabella e quelle

disposte negli articoli della legge.

In correlazione con tale complesso assestamento del bilancio

disposto, come si è visto, ad esercizio pressoché concluso -

l'art. 2, comma 2, della legge prevedeva che il mutuo autorizzato per

il 1997 potesse essere contratto entro il 30 aprile 1998; e l'art. 7,

comma 1, prevedeva che sugli stanziamenti autorizzati con la stessa

legge le amministrazioni regionali competenti fossero autorizzate ad

assumere impegni di spesa entro il 20 gennaio 1998.

2. - Successivamente alla proposizione del ricorso - cui non ha

fatto seguito l'esercizio, da parte del presidente della Regione, del

potere di promulgare la legge in pendenza dell'impugnazione, previsto

dall'art. 29, secondo comma, dello statuto speciale - il legislatore

regionale ha sostanzialmente riprodotto in un successivo

provvedimento legislativo la disposizione (di portata, come si è

visto, predominante, dal punto di vista finanziario, nel quadro del

provvedimento per cui è giudizio) concernente l'aumento della quota

del fondo sanitario a carico della Regione per il 1997, al fine di

"consentire il pagamento delle obbligazioni assunte nell'esercizio

finanziario 1997 dalle aziende unità sanitarie locali nonché dalle

aziende ospedaliere" (art. 9, comma 2, della legge regionale 8 maggio

1998, n. 7, recante "Bilancio di previsione della regione siciliana

per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio

1998-2000"), prevedendo che l'erogazione della predetta somma avvenga

"dopo l'approvazione dei rendiconti generali consuntivi presentati

dalle singole aziende" (art. 9, comma 3, della stessa legge).

Contestualmente si è disposta l'"abrogazione" dell'art. 1 della

legge impugnata (art. 9, comma 4, della stessa legge regionale n. 7

del 1998).

Per questa parte, dunque, è venuto meno certamente l'oggetto del

presente giudizio. Ma poiché l'operazione finanziaria in questione

è stata spostata sull'esercizio 1998, anche il previsto aumento

dell'importo del mutuo a pareggio per il 1997, destinato a coprire

parzialmente l'aumento della spesa, in gran parte relativo

all'incremento della quota del fondo sanitario a carico della

Regione, non ha più alcuna possibilità né ragione di divenire

operativo: senza dire che il termine del 30 aprile 1998, che

l'art. 2, comma 2, della legge impugnata stabiliva per la contrazione

di detto mutuo, non potrebbe più essere osservato. Dunque anche per

questa parte deve ritenersi venuta meno la materia del contendere.

3. - Parimenti, l'autorizzazione all'assessore regionale per il

turismo a rimborsare le spese sostenute dalle associazioni inserite

nel calendario delle manifestazioni turistiche del 1994, già

contenuta nell'art. 12 della legge impugnata, oggetto di specifica

censura, è stata riprodotta, con formula in parte corretta,

nell'art. 1, comma 7, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27

(Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998), autorizzandosi la

relativa spesa per gli anni dal 1998 al 2000.

A sua volta, l'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16

(Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi

urgenti per l'agricoltura), ha nuovamente disposto l'autorizzazione

di spesa già prevista dall'art. 13, comma 1, della legge impugnata

per erogazioni a favore di aziende agricole a titolo di "contributo

perequazione costi energia elettrica", senza più riprodurre, invece,

l'autorizzazione, già disposta con il comma 2 dell'art. 13,

specificamente impugnato, ad utilizzare per le stesse finalità le

eventuali economie su di uno stanziamento di spesa dell'esercizio

1995. Si deve pertanto intendere che, anche a questo proposito, il

legislatore regionale, disciplinando la materia con un nuovo

provvedimento, abbia definitivamente privato di ogni potenziale

efficacia la disposizione oggetto del giudizio.

4. - Resta l'impugnazione dell'intera legge approvata il

24 dicembre 1997, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della

Costituzione. Ma sta di fatto che il provvedimento - almeno per

quanto riguarda il suo contenuto fondamentale di variazione del

bilancio del 1997, a cui si riferisce la censura, salvo il profilo,

di cui si è già detto, relativo alla copertura degli oneri per

il maggior mutuo a pareggio - non potrebbe più acquistare alcuna

efficacia, né per quanto riguarda le autorizzazioni di nuove

o maggiori spese, essendo ormai chiuso l'esercizio e largamente

oltrepassato il termine entro il quale si prevedeva la possibilità

di assumere i relativi impegni (art. 7, comma 1, della legge

impugnata); né per quanto riguarda le riduzioni compensative di

altre spese, destinate ad incidere su stanziamenti, sempre relativi

al bilancio del 1997, ormai definitivamente fissati nella loro

entità a seguito della chiusura dell'esercizio: mentre le eventuali

minori spese, rispetto alle previsioni, che di fatto si siano

verificate nel medesimo esercizio, sono ormai destinate a riflettersi

sull'assetto finanziario della Regione solo attraverso il risultato

complessivo - di avanzo o di minore disavanzo - di un bilancio che ha

esaurito i suoi effetti autorizzativi.

5. - Può dunque concludersi che la materia del contendere è

cessata sotto ogni profilo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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