Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1999

Altra decisione · depositata il 22/07/1999 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5,

8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge della Regione Siciliana,

approvata il 7 novembre 1997, recante "Norme per il recupero ed il

completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura

della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della

legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di

agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e

personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di

commercio", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana, notificato il 15 novembre 1997, depositato in

Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 76 del registro

ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente

del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Laura Ingargiola per la

Regione Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto

questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6

(recte: 7) novembre 1997 (Norme per il recupero ed il completamento

delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP

S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale

4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e

foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale

dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio).

2. - Oggetto di denuncia, da parte del ricorrente, sono in

particolare:

l'art. 8, il quale, assumendo le connotazioni della "norma di

mera sanatoria", verrebbe ad ampliare "oltremodo" la sfera degli

originari destinatari dell'art. 30 della legge regionale n. 29 del

1995, con riguardo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo

industriale, così violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

l'art. 11, che, nel riprodurre le previsioni dell'art. 1 della

delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana

nella seduta del 14 agosto 1997 e già oggetto di impugnativa con

distinto ricorso iscritto al r. ric. n. 55 del 1997, ha riproposto,

per il 1998, "il finanziamento di 1.500 milioni di lire da destinare

al pagamento di personale assunto a tempo determinato dai consorzi di

bonifica", vulnerando gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;

l'art. 12, che, nell'intento di sopperire alle esigenze

finanziarie dei consorzi di bonifica causate dalla mancata

riscossione di quanto dovuto dai privati, ha posto il relativo onere

a carico della Pubblica Amministrazione, ledendo, da un lato, il

"principio di buon andamento dell'amministrazione" (art. 97 della

Costituzione) e, dall'altro, l'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo della disparità di trattamento fra i soci dei consorzi;

gli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, che "attribuiscono

all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,

l'artigianato e la pesca il compito di emanare regolamenti di

attuazione relativi, rispettivamente, alla concessione dei contributi

previsti dall'art. 7 della legge in esame ed alla disciplina della

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio

dell'Isola", ledendo, così, l'art. 12 dello statuto speciale, che,

invece, conferisce tale potestà regolamentare al Presidente della

Regione.

3. - Il Presidente della Regione Siciliana, costituitosi in

giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

4. - Con memoria depositata il 1 aprile 1999, l'Avvocatura generale

dello Stato ha chiesto che sul giudizio in epigrafe sia dichiarata

cessata la materia del contendere, giacché, dopo l'instaurazione

dello stesso, il Presidente della Regione Siciliana ha proceduto alla

promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata, divenuta

così legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, con omissione delle

disposizioni censurate. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato ha

proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7,

comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 7 novembre del 1997 (Norme per

il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate

realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica

dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori

pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle

Camere di commercio), prospettando, quanto agli artt. 8 e 12, la

violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; quanto all'art. 11,

il contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;

quanto, infine, agli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, la violazione

dell'art. 12 dello statuto speciale.

2. - Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione

legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del

Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte

del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le

disposizioni impugnate, divenendo la legge 24 dicembre 1997, n. 46

(in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre 1997, n.

73).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la

materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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