Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 14d.lgs. 455/1946
  • art. 17d.lgs. 455/1946

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo

comma, 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma, della

legge regionale approvata l'1-2 maggio 1991 dall'Assemblea Regionale

Siciliana (Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici

creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi in favore

degli enti creditizi minori siciliani), promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 10

maggio 1991, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto

al n. 26 del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e

gli Avvocati Salvatore Pensabene Lionti e Antonino Mirone per la

Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo

comma, 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma, della

legge regionale approvata l'1-2 maggio 1991 e promulgata, nelle more

del presente giudizio, come legge della Regione Siciliana 19 giugno

1991, n. 39 (Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti

pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi

in favore degli enti creditizi minori siciliani). Ad avviso del

Commissario dello Stato, le disposizioni impugnate, poiché

contrastano con principi generali del codice civile (libro V, titolo

V), violano il limite del diritto privato posto alle competenze legislative regionali previste dagli artt. 14 e 17 dello Statuto

speciale.

In particolare, l'art. 4, secondo comma, nel disporre che il

capitale sociale sia sottoscritto per intero dalla Regione Siciliana,

si porrebbe in contrasto con le disposizioni codicistiche, dalle

quali si desume la natura contrattualistica della società per azioni

e, quindi, la necessaria pluralità di soggetti nel momento della

costituzione della società stessa.

L'art. 5, poi, nello stabilire, al primo comma, che il presidente

della società finanziaria regolata dalla legge impugnata è nominato

dalla Regione Siciliana e, al terzo comma, che il predetto presidente

provvederà all'assunzione del direttore generale (la cui carica è

prevista durare sino all'approvazione dello Statuto), contrasterebbe

con la disciplina del codice civile, e in particolare con l'art. 2328

cod. civ., che nega la possibilità di procedere alle suddette nomine

prima della costituzione della società. La nomina, da parte della

Regione, del presidente della società contrasterebbe, inoltre, con

gli artt. 2458 e 2459 cod. civ., i quali conferiscono allo Stato e

agli enti pubblici aventi partecipazioni azionarie la nomina di

amministratori o sindaci, non quella del presidente.

Anche l'art. 5, secondo comma, contraddirebbe le norme del codice

civile laddove prevede che il presidente della società duri in

carica cinque anni e sia confermabile, anziché durare in carica tre

anni, come prescrive l'art. 2383, secondo comma, cod. civ. per gli

amministratori della società per azioni.

Infine, l'art. 6, quarto comma, il quale prevede che, in caso di

violazione delle direttive del Comitato regionale per il credito e il

risparmio, il Presidente della regione, su parere del predetto

Comitato e previa deliberazione della Giunta regionale, possa

disporre la revoca degli amministratori e dei sindaci e la loro

sostituzione, sarebbe in evidente contrasto con l'art. 2458 cod.

civ., che limita l'analogo potere dello Stato e degli enti pubblici

agli amministratori e ai sindaci da essi nominati.

Lo stesso Commissario dello Stato ricorrente pone, poi, una

questione di carattere preliminare attinente a un preteso vizio

formale dell'intera legge. Poiché la legge regionale approvata gli

è stata comunicata il 6 maggio 1991, anziché, come prescritto

dall'art. 28 dello Statuto speciale, il 5 maggio, ancorché questo

fosse giorno festivo, il ricorrente osserva che, qualora tale ritardo

non sia censurato, si vanificherebbe l'art. 29, secondo comma, dello

stesso Statuto, il quale dispone che la legge deve essere comunque

promulgata decorsi otto giorni dall'approvazione. Poiché

quest'ultimo termine è dato dalla somma di tre giorni per la

comunicazione e cinque giorni per l'eventuale impugnazione da parte

del Commissario dello Stato, la tardività della comunicazione, ove

non fosse considerata un vizio del procedimento, finirebbe per

comprimere indebitamente lo spazio riservato al potere di

impugnazione. È ben vero, precisa il ricorrente, che questa Corte,

con la sentenza n. 365 del 1990, ha ammesso uno slittamento del

termine per l'impugnazione, in modo da grantire comunque al

Commissario uno spazio di cinque giorni, ma sarebbe opportuno, a suo

giudizio, che la Corte torni di nuovo sul problema.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana per

chiedere che il ricorso sia dichiarato non fondato.

Dopo aver premesso che la legge impugnata tende a dare attuazione

in ambito regionale alla legge statale 30 luglio 1990, n. 218 e ai

relativi decreti legislativi e dopo aver sottolineato che quella

prevista nella legge impugnata è una società finanziaria regionale

avente scopi di natura pubblica, e perciò assimilabile al tipo delle

"società d'interesse nazionale", la difesa della Regione contesta la

fondatezza delle singole censure.

In particolare, i dubbi sull'art. 4, primo comma, non sarebbero

fondati poiché la stessa normativa del codice civile non

escluderebbe, in via di principio, l'ipotesi dell'unico azionista,

seppure con riferimento a momenti successivi a quello della

costituzione della società (art. 2362 cod. civ.). Inoltre, la stessa

ipotesi sarebbe ammessa sia dalla direttiva CEE 89/667 del 21

dicembre 1989, sia dall'art. 6, secondo comma, del decreto

legislativo n. 356 del 1990, proprio in relazione alla costituzione

di società per azioni, anche per atto unilaterale di un solo ente

pubblico.

Quanto alla disposizione contenuta nell'art. 5, primo comma, la

Regione osserva che essa persegue l'intento di attribuire al

presidente della società, nominato prima della costituzione di

quest'ultima, la duplice responsabilità di curare la fase

costitutiva della società nell'interesse della Regione e di

assicurare la direzione della stessa nei primi decisivi anni del suo

funzionamento, come del resto sembrerebbero ammettere anche gli artt.

2458 e 2459 cod. civ.. L'atto regionale di nomina, pertanto, avrebbe

un doppio contenuto: quello di conferire un incarico inerente

all'amministrazione regionale e quello di determinare in capo al

prescelto lo status di presidente della società per il periodo

successivo alla costituzione della stessa. Né esisterebbe un

principio che vieta di assumere la presidenza della società a chi

gestisce le fasi della costituzione della stessa. In relazione

all'ulteriore rilievo che la Regione potrebbe nominare gli

amministratori, ma non direttamente il presidente, la resistente

osserva che quest'ultima nomina non contrasta con le norme del codice

civile, che non la prevedono, sicché si dovrebbe ritenere corretto

che il Governo regionale, avendo la totalità delle azioni, abbia

anche il potere di nomina del presidente. Eguale discorso varrebbe

per la nomina del direttore generale (art. 5, terzo comma), essendo

quest'ultimo un ausiliario del presidente della società.

Le censure rivolte all'art. 5, secondo comma, sarebbero infondate,

a giudizio della Regione, sia perché l'art. 2383, secondo comma,

cod. civ., che limita il mandato degli amministratori societari a tre

anni, non sarebbe applicabile alle società finanziarie regionali,

sia perché suo scopo è quello di assicurare omogeneità tra assetto

del capitale e composizione del consiglio di amministrazione, scopo

che non avrebbe alcun senso rispetto ad amministratori nominati da

enti pubblici, non necessariamente azionisti, con provvedimenti

amministrativi.

Riguardo alle censure mosse all'art. 6, quinto comma, la difesa

della Regione osserva che, essendo limitato il potere di revoca

previsto ai soli amministratori e sindaci nominati dalla Regione, la

disposizione impugnata si riferirebbe a un potere amministrativo

discrezionale inconfutabilmente spettante al Governo regionale.

Infine, a proposito della censura sulla tardività della

comunicazione della legge regionale approvata, la resistente rileva

che la tesi interpretativa del Commissario dello Stato sarebbe

smentita dalla sentenza n. 365 del 1990 di questa Corte. In ogni

caso, premesso che il termine previsto dall'art. 28 dello Statuto è

ordinatorio e premesso che, anche se fosse perentorio, la festività

del terzo giorno utile legittimava la Regione a comunicare la legge

il giorno dopo, la resistente osserva che può alternativamente

ritenersi che, con il termine di otto giorni per la promulgazione

(art. 29), lo Statuto abbia inteso riferirsi alla scadenza del

termine utile per la proposizione dell'impugnazione da parte del

Commissario dello Stato ovvero che abbia semplicemente attribuito al

Presidente della Regione il potere di promulgare e di pubblicare la

legge anche in pendenza del termine per l'impugnazione. La

resistente, pur precisando di ritenere preferibile la prima

soluzione, sottolinea comunque come la seconda trovi riscontro nella

facoltà attribuita al Presidente della Regione di promulgare la

legge anche dopo che l'impugnativa sia stata in concreto proposta.

3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato una memoria difensiva a sostegno del ricorso proposto

dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

Dopo aver ricordato che la legge impugnata si inserisce

nell'ambito della legge n. 218 del 1990 e del decreto legislativo n.

356 del 1990, l'Avvocatura osserva che la stessa legge ricalca lo

schema della legislazione statale sul piano regionale, provvedendo al

finanziamento del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio V.E.

attraverso la costituzione di una società per azioni fiduciaria con

capitale interamente sottoscritto dalla Regione Siciliana. Secondo

l'Avvocatura, tale intervento si svolge in un campo riservato alla

legislazione statale e, in particolare, al codice civile.

Venendo alle singole censure, l'Avvocatura dello Stato osserva

come gli argomenti addotti dalla Regione sull'art. 4, primo comma,

sono inconferenti sia perché le norme da essa invocate a

giustificazione del principio del socio unico riguardano società

aventi per oggetto l'attività bancaria (e tale non è la Finsicilia

S.p.a.), sia perché le direttive comunitarie necessitano

d'intermediazione legislativa per poter essere applicate.

Quanto alle censure concernenti l'art. 5, primo e secondo comma,

l'Avvocatura sottolinea come le disposizioni contenute negli artt.

2458 e 2459 cod. civ. siano di carattere eccezionale e, come tali,

insuscettibili di deroga da parte del legislatore regionale. Né

avrebbe alcun rilievo la natura provvedimentale dell'atto di nomina

e, tantomeno, l'osservazione che la stessa nomina del presidente

della società sarebbe consentita dall'essere la Regione azionista

unico: l'uno e l'altro, infatti, non dovrebbero impedire alla Regione

di dare diretta applicazione alle norme codicistiche. Identiche

osservazioni sono, poi, formulate in relazione all'art. 5, terzo

comma, riguardo alla nomina del direttore generale.

L'art. 6, quinto comma, infine, si discosterebbe dalla disciplina

privatistica anche a giudizio della Regione, tanto più che parrebbe

derogare anche all'art. 2400, secondo comma, cod. civ. (secondo cui

la revoca dev'esser approvata con decreto dal tribunale, sentito

l'interessato).

In relazione alla censura relativa alla comunicazione della legge

approvata e alla possibilità che leggi della Regione Siciliana siano

promulgate e pubblicate in pendenza del giudizio di

costituzionalità, l'Avvocatura sottolinea l'opportunità che la

Corte torni a occuparsi del problema, pur dando atto che nel caso di

specie il ricorso è stato tempestivamente proposto dal Commissario

dello Stato e la promulgazione è avvenuta, non nel nono giorno

successivo all'approvazione, ma nel quarantesimo giorno successivo

alla notificazione del ricorso. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4,

secondo comma, 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma,

della legge approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 1'-2

maggio 1991 e promulgata, nelle more di questo giudizio, come legge

della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39 (Norme per la

ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la

sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi

minori siciliani). Ad avviso del ricorrente, le disposizioni

impugnate, nel disciplinare aspetti relativi alla costituzione di una

società per azioni (Finanziaria Regionale Siciliana - Finsicilia

S.P.A.) con norme che si discostano dai principi contenuti nel codice

civile, violerebbero i limiti posti alla competenza legislativa

regionale dagli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale, comportanti la

riserva allo Stato della disciplina dei rapporti di diritto privato.

Lo stesso Commissario dello Stato prospetta preliminarmente un

vizio attinente al procedimento di formazione della legge, dovuto al

fatto che la legge regionale, a causa della festività del terzo

giorno, è stata comunicata al suo ufficio con un giorno di ritardo

rispetto al termine di tre giorni fissato dall'art. 28 dello Statuto

speciale. Tale ritardo, a suo avviso, avrebbe la conseguenza di

vanificare la perentorietà della prescrizione contenuta nell'art.

29, secondo comma, dello stesso Statuto, secondo il quale, decorsi

otto giorni dall'approvazione senza che sia pervenuta al Presidente

regionale copia dell'impugnazione proposta dal Commissario dello

Stato, la legge va comunque promulgata. Infatti, tenuto conto che il

termine di otto giorni fissato dall'art. 29 è costituito dalla somma

del termine di tre giorni, previsto per la comunicazione del disegno

di legge approvato, e del termine di cinque giorni, stabilito per

l'impugnazione della legge mediante presentazione del ricorso a

questa Corte, il Commissario ritiene che sia illegittimo computare

nel termine utile per la comunicazione a lui della legge approvata il

giorno successivo a quello festivo.

2. - La questione sollevata in via preliminare è manifestamente

infondata.

In relazione a questioni analoghe proposte in passato dallo stesso

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, questa Corte ha

affermato (v. sent. n. 365 del 1990) e, successivamente, ribadito (v.

sentt. nn. 484 e 493 del 1991) che il ritardo, dovuto alla festività

del terzo giorno utile, nella comunicazione della legge approvata al

Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, "altra

conseguenza non produce se non che il termine di cinque giorni dato

al Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge regionale

decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della legge

stessa". Ciò significa, evidentemente, che il periodo di cinque

giorni assicurato al predetto Commissario per la proposizione della

impugnazione della legge è comunque garantito per intero, sicché

gli argomenti addotti dal ricorrente si rivelano privi di qualsiasi

fondamento.

3. - Tutte le restanti questioni di legittimità costituzionale

sollevate dal ricorrente presuppongono la previa risoluzione di un

problema comune: la definizione dell'ambito di operatività del

limite del "diritto privato" - peraltro espressamente richiamato, in

materia d'incentivazione industriale e commerciale, dall'art. 14,

lettera d, dello Statuto speciale per la Regione Siciliana - rispetto

alle c.d. società finanziarie regionali.

Tali società, come è noto, sono strumenti operativi

dell'amministrazione pubblica, ormai diffusamente utilizzati da molte

regioni, le quali, sul modello dell'organizzazione amministrativa

dello Stato, si servono di istituzioni del diritto privato, quali,

appunto, le società per azioni, al fine di realizzare, in via

indiretta, finalità pubbliche connesse all'esercizio delle proprie

competenze. Lo sviluppo di questo tipo di amministrazione indiretta

si collega a una generale evoluzione dello Stato nell'epoca

contemporanea, in base alla quale quest'ultimo tende a utilizzare

crescentemente, soprattutto nel campo dei servizi pubblici e del

rapporto d'impiego pubblico, moduli di azione e di organizzazione

propri del diritto privato. Come sembra avvertire lo stesso

Commissario dello Stato ricorrente - il quale contesta, non già

l'uso del diritto privato, ma la conformità di quest'uso ai principi

del codice civile -, l'evoluzione del diritto positivo nel senso ora

accennato esige una precisazione della portata del limite alla

potestà legislativa regionale costituito dalla "disciplina dei

rapporti privati". In altri termini, l'utilizzazione a scopi di

amministrazione pubblica indiretta di istituzioni proprie del diritto

privato impone di precisare ed, eventualmente, distinguere ciò che

pertiene all'area dei rapporti generali del diritto privato e ciò

che concerne l'area dell'organizzazione pubblica regionale.

Come questa Corte ha da tempo affermato (v. spec. sentt. nn. 72

del 1965, 154 del 1972, 151 del 1974, 38 del 1977 e 691 del 1988), il

limite del "diritto privato" si basa sull'esigenza che sia assicurata

su tutto il territorio nazionale una uniformità di disciplina e di

trattamento riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti

privati, trattandosi di rapporti legati allo svolgimento delle

libertà giuridicamente garantite ai predetti soggetti e al

correlativo requisito costituzionale del godimento di tali libertà

in condizioni di formale eguaglianza (artt. 2 e 3 della

Costituzione). In ragione di tale base giustificativa, non v'è

dubbio che, per quel che concerne i rapporti intersoggettivi

attinenti alle società, le competenze legislative regionali non

possono svolgersi in altro modo che nel senso di applicare ad essi le

norme del codice civile o, più in generale, le norme che lo Stato

detta per la disicplina dei relativi rapporti, salvi ovviamente i

campi nei quali le stesse norme rinviano agli usi e alle consuetudini

locali. Deroghe alla legislazione di diritto privato - sempreché

queste non comportino una violazione, ancorché indiretta, dei

principi civilistici e non risultino manifestamente irragionevoli -

sono, invece, ammesse nell'area dei rapporti intercorrenti tra la

società privata e l'amministrazione regionale, nella misura in cui

prevale la connotazione relativa alla strumentalità della società

stessa alle finalità pubbliche che la regione persegue nei campi

rientranti nelle competenze ad essa costituzionalmente attribuite.

4. - Sulla base dei principi ora affermati, va dichiarata non

fondata la questione di legittimità costituzionale concernente

l'art. 4, secondo comma, della legge impugnata. Secondo il

Commissario dello Stato ricorrente, tale articolo, nel disporre che

il capitale della Finanziaria Regionale Siciliana (Finsicilia S.p.a.)

"è sottoscritto per intero all'atto della costituzione dalla Regione

Siciliana", si porrebbe in contrasto con le disposizioni del codice

civile in materia di costituzione delle società per azioni, le

quali, all'art. 2247 cod. civ., presuppongono la necessaria

partecipazione nel momento iniziale di non meno di due soggetti.

Siffatto assunto non può essere condiviso per due ragioni fra

loro concorrenti. Innanzitutto, occorre considerare che, nel caso di

società per azioni disciplinate come strumento dell'azione

amministrativa regionale, il profilo della partecipazione azionaria o

quello della sottoscrizione iniziale del capitale societario

rientrano nella sfera dei rapporti tra regione e società privata che

connotano in modo essenziale la strumentalità di quest'ultima

rispetto alla amministrazione regionale. Infatti, in tanto la

predetta società finanziaria può essere ritenuta uno strumento

operativo della regione, in quanto quest'ultima possegga o

sottoscriva la maggioranza o la totalità delle azioni societarie. In

altri termini, l'aspetto ora considerato è indubbiamente uno di

quelli che ammette la possibilità di derogare alla disciplina

normativa civilistica, sempreché le deroghe previste siano, come in

ipotesi, ragionevolmente collegate alle finalità pubbliche connesse

allo svolgimento delle competenze costituzionalmente assegnate alla

regione e sempreché le stesse non contrastino, neppure

indirettamente, con un principio generale deducibile dalla

legislazione di diritto privato.

Quest'ultima evenienza, che occorre ora verificare, non può dirsi

contraddetta dalla disposizione impugnata, dal momento che la

disciplina posta dall'art. 2247 cod. civ. risulta significativamente

modificata, nel senso di un'evoluzione del sistema positivo verso il

superamento del limite del socio unico, sia dall'adozione della

direttiva del Consiglio della Comunità europea 21 dicembre 1989 n.

89/667 CEE, sia dall'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n.

218 (Disposizioni in tema di ristrutturazione e integrazione

patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) e del

decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la

ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio).

La direttiva comunitaria ora ricordata, dopo aver stabilito,

all'art. 2, che la società a responsabilità limitata può avere un

socio unico al momento della costituzione e allorché tutte le quote

sono concentrate in una sola mano (c.d. società unipersonali),

dispone, all'art. 6, che, quando uno Stato-membro permette una

società unipersonale anche per le società per azioni, si applicano

le disposizioni della medesima direttiva. Nel dare attuazione a tali

articoli, la legge n. 218 del 1990 ha previsto, all'art. 1, secondo

comma, che le operazioni di fusione, di trasformazione e di

conferimento concernenti gli enti pubblici creditizi di cui al comma

precedente, possono interessare una o più società per azioni già

esistenti ovvero società appositamente costituite con atto

unilaterale e aventi ad oggetto l'attività svolta dagli enti

conferenti o di rami di essa. Il successivo decreto legislativo n.

356 del 1990, dopo aver riprodotto le predette disposizioni contenute

nella legge delega, ha precisato, all'art. 6, che, per l'attuazione

delle operazioni prima ricordate, i conferimenti dell'azienda

bancaria o di rami di essa debbono esser fatti in società per azioni

bancarie, finanziarie o strumentali alle precedenti, di nuova

costituzione o già esistenti, e ha stabilito, al comma successivo,

ad integrazione della precedente disposizione, che "la costituzione

di società per azioni può avvenire anche con atto unilaterale da

parte di un solo ente pubblico conferente nel rispetto delle norme in

tema di costituzione delle società per azioni e di quanto previsto

dal presente decreto".

Alla luce delle norme ora riferite, risulta chiaro che, quantomeno

per l'aspetto considerato dall'impugnazione in esame, la legge della

Regione Siciliana non contrasta con i principi civilistici desumibili

dalle leggi statali vigenti in materia e costituisce, anzi,

un'attuazione degli stessi in ambito regionale. Né, contro questa

affermazione, può valere l'osservazione formulata dall'Avvocatura

generale dello Stato, secondo la quale le disposizioni statali

precedentemente riferite riguarderebbero soltanto le società aventi

ad oggetto l'attività bancaria o, in genere, l'attività creditizia,

e non già le società finanziarie (qual'è la Finsicilia S.p.a.). In

realtà, l'art. 6 del decreto legislativo n. 356 del 1990, come si è

appena ricordato, si riferisce all'eventualità che un solo ente

pubblico conferente possa costituire con atto unilaterale anche

società per azioni finanziarie o strumentali a quelle bancarie. E

tale è sicuramente la società finanziaria regolata dalla legge

impugnata, dal momento che suo scopo è quello di agevolare e

permettere la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi

aventi la sede centrale nella Regione e di rendere possibili

interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani.

5. - Fondate sono, invece, tutte le censure mosse dal Commissario

dello Stato ricorrente ai primi tre commi dell'art. 5 della legge

regionale impugnata.

Nelle disposizioni considerate, infatti, sono regolati rapporti

interni alla struttura societaria, i quali, come tali, concernono i

modi di essere dei soggetti privati, che soltanto il legislatore

statale può disciplinare al fine di assicurare la necessaria

uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale (v. spec.

sentt. nn. 66 del 1961 e 151 del 1974). Rispetto a tali disposizioni,

pertanto, vale la più rigorosa applicazione del limite del "diritto

privato", nel senso che, in ordine ai rapporti intersoggettivi

previsti, le competenze legislative regionali non possono svolgersi

in altro modo che dando attuazione alle norme statali che quei

rapporti regolano in via generale.

Sulla base di tali principi, va accolta la questione di

costituzionalità relativa all'art. 5, primo comma, il quale

stabilisce che "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge il Presidente della Regione provvede alla nomina, previa deliberazione della Giunta regionale, del Presidente della

predetta società". Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto

con l'art. 2380, quarto comma, cod. civ., il quale dispone che "il

consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente,

se questi non è nominato dall'assemblea". In altri termini, con

riferimento alle società alle quali partecipa prevalentemente o

totalmente la regione, quest'ultima, a norma dell'art. 2458 cod.

civ., può godere della facoltà, purché sia prevista dall'atto

costitutivo, di nominare uno o più amministratori o sindaci; e la

stessa regione può, altresì, nominare i soci fondatori scegliendoli

tra i propri dipendenti ovvero tra persone che agiscono, comunque,

per suo conto, secondo la propria scelta discrezionale: ciò che non

può fare, tuttavia, è sostituirsi al consiglio di amministrazione

della società nella nomina del presidente della stessa.

Per ragioni analoghe va accolta la questione di legittimità

costituzionale relativa all'art. 5, secondo comma, il quale prevede

che il presidente della società resterà in carica cinque anni e

potrà essere confermato. Palese è, infatti, il contrasto con l'art.

2383 cod. civ., il quale, al secondo comma, stabilisce

perentoriamente che la nomina degli amministratori, e quindi quella

del presidente dello stesso consiglio di amministrazione, "non può

essere fatta per un periodo superiore a tre anni".

Parimenti incostituzionale è, infine, il terzo comma dello stesso

art. 5, il quale attribuisce al presidente della società, nella fase

di prima applicazione della legge impugnata, il potere di procedere

all'assunzione del direttore generale, che resterà in carica sino

all'approvazione dello statuto e alla nomina del consiglio di

amministrazione e del collegio sindacale. La previsione della nomina

di un direttore generale prima della stessa costituzione della

società è, infatti, contraria al principio del diritto societario

attinente all'autonomia organizzativa della società stessa e, con

particolare riguardo alla figura del direttore generale, al rilievo

che i poteri di quest'ultimo non possono non derivare dall'atto

costitutivo o da una deliberazione dell'assemblea societaria.

6. - Da ultimo, va accolta anche la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, quinto comma, della legge regionale

impugnata.

In virtù della norma censurata, il Presidente della Regione, su

parere del Comitato regionale per il credito e il risparmio e previa

deliberazione della Giunta regionale, può disporre la revoca degli

amministratori o dei sindaci e la loro sostituzione nel caso in cui

questi violino le direttive del predetto Comitato per il credito e il

risparmio. Il profilo d'illegittimità costituzionale sollevato dal

Commissario dello Stato non investe il potere di revoca del

Presidente regionale come tale, ma si riferisce alla mancata

limitazione dello stesso potere agli amministratori e ai sindaci

nominati dalla Regione. In effetti, poiché il potere di revoca degli

amministratori di società per azioni, che l'art. 2458, secondo

comma, cod. civ. attribuisce allo Stato e agli enti pubblici aventi

partecipazioni azionarie, è strettamente correlato al potere di

nomina previsto dal primo comma del medesimo art. 2458, il Presidente

della Regione può disporre la revoca e la sostituzione dei soli

amministratori che siano stati nominati dall'ente regionale.

Pertanto, la mancata limitazione del potere disciplinato dalla

disposizione impugnata nel senso ora detto, rende quest'ultima

costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo,

secondo e terzo comma, nonché dell'art. 6, quinto comma, della legge

della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39 (Norme per la

ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la

sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi

minori siciliani);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge della Regione

Siciliana n. 39 del 1991, sollevata, con il ricorso indicato in

epigrafe, dal Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana,

per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la

Regione Siciliana (R.D. lgs. 15 maggio 1946, n. 455);

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'intera legge della Regione Siciliana n. 39 del

1991, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario

dello Stato presso la Regione Siciliana, per violazione dell'art. 28

dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari