Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/01/1991 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4legge 429/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con

modificazioni, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 novembre 1988 dal Tribunale di Modena

nel procedimento penale a carico di Caprara Teresa, iscritta al n.

399 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a

carico di Mattiazzo Diego, iscritta al n. 422 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 10 maggio 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento

penale a carico di Greco Vincenzo ed altra, ordinanza iscritta al n.

445 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Modena, con ordinanza emessa il 16 novembre

1988 (pervenuta a questa Corte il 23 maggio 1990), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella

parte in cui non prevede "un preciso limite di valore" oltre il quale

il risultato della dichiarazione annuale dei redditi debba

considerarsi alterato "in misura rilevante".

Il "potere-dovere di stabilire... se e quando una umana condotta

risulti talmente pregiudizievole da meritare i rigori della

reprimenda penale" - argomenta il giudice a quo - è da intendersi

attribuito, in via esclusiva, al legislatore, tenendo conto "delle

ragioni e delle esigenze del corpo sociale"; alla giurisprudenza

spetta soltanto "di stabilire 'sé un comportamento umano abbia o

meno a costituire reato per la sua corrispondenza al modello legale

astratto della relativa fattispecie incriminatrice speciale". Ove,

pertanto, come nel caso della disposizione denunciata, sia rimesso al

giudice "il compito di stabilire se sia 'rilevante' l'alterazione del

risultato dell'infedele dichiarazione", si realizza un "distorto

sistema di usurpazione di competenze", in forza del quale "il

cittadino fiscalmente 'infedele' saprà che la sua condotta integra

estremi di reato non dalla preventiva lettura della norma ma dalla

successiva determinazione del Giudice". Da ciò, ad avviso del

remittente, la violazione, ad opera della norma denunciata, degli

artt. 25 e 3 della Costituzione: per come "formulata e strutturata",

tale norma "collide in modo vistoso" con il principio di

"tassatività", nel quale si articola il principio di "legalità", e

con il principio di eguaglianza, poiché, da un lato,

l'indeterminatezza della fattispecie fa carico al giudice di

determinare, in concreto, l'alterazione rilevante del risultato della

dichiarazione, in assenza di adeguati parametri ai quali ancorarne la

valutazione, mentre, dall'altro lato, i contrastanti apprezzamenti

giurisprudenziali che ne conseguono attentano al principio di

eguaglianza.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 26, prima serie speciale, del

27 giugno 1990.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "palesemente non

fondata".

2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Torino, con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 26 aprile

1990 ed il 10 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 25 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.4, primo

comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in

legge 7 agosto 1982, n. 516.

In base alla sentenza n. 247 del 1989 di questa Corte, riconosce

il giudice remittente, la fattispecie descritta dalla norma impugnata

non si presenterebbe indeterminata, in quanto ad integrare la

condotta penalmente rilevante non basterebbe un comportamento

consistente nel semplice omettere l'indicazione di fonti di reddito,

occorrendo, invece, che esso si esprima "in forme corrispondenti a

quelle necessarie per integrare le diverse ipotesi di frode fiscale".

L'ordinaria prassi giurisprudenziale - prosegue il giudice a quo -

è, però, prevalentemente orientata nel senso di ritenere

sufficiente ad integrare la fattispecie di cui alla norma denunciata

anche un comportamento semplicemente mendace.

Alla stregua di tale orientamento interpretativo, che comporta

l'indeterminatezza della fattispecie in ordine al requisito della

rilevante alterazione del risultato della dichiarazione dei redditi,

il giudice remittente ritiene non manifestamente infondata la

questione.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 27 e n. 29, prima serie

speciale, rispettivamente del 4 e del 18 luglio 1990.

In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, formulando conclusioni analoghe a quelle sub 1. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dalle tre ordinanze in epigrafe,

avendo per oggetto la stessa norma ordinaria e per riferimento gli

stessi parametri costituzionali, vanno riunite e decise con un'unica

sentenza.

2. - L'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto- legge 10 luglio

1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, viene

denunciato per contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della

Costituzione, perché, facendo carico al giudice di determinare

quando sia da considerarsi rilevante l'alterazione del risultato

della dichiarazione dei redditi conseguente alla dissimulazione di

componenti positivi o alla simulazione di componenti negativi del

reddito, violerebbe, da un lato, il principio di "legalità",

basilare in materia penale sotto il profilo della carenza di

"tassatività", e, dall'altro lato, il principio di "uguaglianza", a

causa dell'inevitabile disparità di apprezzamento da giudice a

giudice.

Va subito ricordato in proposito che con la sentenza n.247 del

1989 questa Corte aveva ritenuto di poter escludere l'esistenza di

un'eccessiva indeterminatezza del requisito della "rilevanza"

nell'alterazione della dichiarazione dei redditi e, quindi,

l'esistenza di un contrasto fra l'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto

1982, n. 516, e gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione,

muovendo dalla premessa che, per l'integrazione della fattispecie in

questione, "il disvalore della condotta e dell'evento" deve essere

già di per sé in grado di individuare ed esaurire il contenuto

offensivo del fatto, così da rendere estranea a tale disvalore la

"misura rilevante" dell'alterazione, che "indica, invero, il 'peso'

del carico offensivo del delitto ma non entra, non fa parte della

qualità offensiva del delitto stesso".

La Corte, peraltro, non nascondendosi che la norma impugnata

potesse prestarsi ad applicazioni contrarie alla Costituzione, si era

preoccupata di esplicitare ulteriormente i termini

dell'interpretazione capace di conferire "alla condotta ed all'intera

fattispecie tipica del delitto in esame il più alto grado possibile

di conformità al fondamentale principio di uguaglianza" e "di dare

all'intera fattispecie una chiara, netta significazione", di modo

che, "in presenza d'un completo significato offensivo tipico del

fatto", la "misura rilevante", "pur facendo parte della fattispecie

in senso ampio", risulterebbe "estranea alla dimensione

intrinsecamente offensiva del fatto in senso stretto, limitandosi a

connotare soltanto la gravità dell'intera fattispecie" delittuosa.

In tale ottica veniva, anzitutto, precisato come le modalità tipiche

della condotta (dissimulazione di componenti positivi o simulazione

di componenti negativi del reddito) assumessero "compiuto significato

dal confronto con le altre ipotesi di frode fiscale, di cui all'art.

4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e con le

ipotesi contravvenzionali, previste dall'art. 1, comma 2, dello

stesso decreto-legge". Se ne traeva la conseguenza che, per integrare

il delitto di cui alla norma impugnata, "non è sufficiente una

condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti

positivi del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di

componenti negativi dello stesso reddito bensì è indispensabile che

la condotta in esame si esprima in forme 'corrispondenti' a quelle

necessarie per integrare le diverse ipotesi di frode fiscale", di cui

ai numeri da 1 a 6 dello stesso primo comma dell'art. 4, e, cioè,

"in forme oggettivamente artificiose, fraudolente". Non senza

aggiungere che "Per esigenze di corrispondenza simmetrica con la

'dissimulazione' anche la 'simulazione', prevista dal delitto in

esame, non può essere realizzata attraverso una semplice, mendace

indicazione di componenti negativi del reddito"; simulazione,

peraltro, "neppur concepibile senza un supporto documentale contrario

alla realtà".

3. - Così intesa, la norma impugnata avrebbe potuto rimanere nel

sistema senza recare lesione ai parametri costituzionali invocati.

L'esperienza immediatamente seguita ha, tuttavia, dimostrato che,

salvo qualche sporadica eccezione, la giurisprudenza della

magistratura ordinaria, or ora culminata nell'intervento delle

Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 6 luglio-23 ottobre

1990, n. 13954), ha ritenuto di doversi discostare dall'anzidetta

interpretazione.

Ne discende che l'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429, ha continuato a vivere nella realtà concreta in

modi incompatibili con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della

Costituzione, come diffusamente spiegato nella ricordata sentenza n.

247 del 1989.

4. - Nel frattempo, con l'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio

1991, n. 7, è stato sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, così

che ne è risultata modificata anche la stessa disciplina oggetto di

censura, come chiaramente si ricava dalla lettera f) del primo comma

del nuovo testo. Poiché l'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1991,

n. 7, non contempla l'efficacia retroattiva della disciplina di cui

all'art. 6 e, quindi, non deroga, in proposito, all'art. 20 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'abrogazione della norma impugnata non

comporta la restituzione degli atti ai giudici remittenti per una

nuova valutazione della rilevanza. Non si può, tuttavia, non

osservare che il nuovo testo dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7

agosto 1982, n. 516 - sono parole della stessa Relazione al disegno

di conversione - "si muove nella linea che può cogliersi nella

pronuncia della Corte costituzionale" (appunto, la sentenza n. 247

del 1989).

5. - Alla stregua dei precedenti rilievi questa Corte non può

esimersi dal riconoscere la violazione dei parametri costituzionali

lamentata dai giudici a quibus e, quindi, dal dichiarare illegittimo

l'abrogato art. 4, primo comma, n. 7, del decreto- legge 10 luglio

1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte

in cui non prevede che le condotte di dissimulazione di componenti

positivi o di simulazione di componenti negativi del reddito debbano

concretarsi, non bastando il semplice mendacio, in forme artificiose,

"corrispondenti" a quelle necessarie per integrare le altre ipotesi

di frode fiscale configurate nei precedenti numeri dello stesso

comma.

Ne consegue che la norma in esame potrà trovare ancora

applicazione rispetto a quelle condotte, antecedenti alla sua

abrogazione, che si siano concretate in dichiarazioni infedeli, poste

in essere attraverso un'attività ingannatoria di supporto, mentre

ricadranno nell'ambito di operatività dell'art. 1, secondo comma,

del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7

agosto 1982, n. 516, le condotte che, pur concretandosi in

dichiarazioni per un ammontare inferiore a quello effettivo, si siano

estrinsecate con modalità tali da integrare esclusivamente una o

più tra le fattispecie contravvenzionali ivi previste.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con

modificazioni, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione

di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del

reddito debba concretarsi in forme artificiose.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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