Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1,

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1973

dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra

Vitagliano Gaetano e Pulvirenti Franca, iscritta al n. 174 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 153 del 12 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 22 giugno 1973 (emessa nel procedimento civile

vertente tra Gaetano Vitagliano e Franca Pulvirenti, avente ad oggetto

pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale con

provvedimento di separazione legale dei coniugi), la Corte di appello

di Palermo - chiamata a pronunziarsi sull'eccezione di prescrizione

sollevata dal convenuto - ha sollevato, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., nella parte in cui dispone che resti

sospesa la prescrizione fra coniugi nell'ipotesi che gli stessi siano

separati legalmente.

Secondo il giudice a quo la norma denunziata contrasterebbe infatti

con il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione "attribuendo al

coniuge separato - con l'esonero dalla cura della tutela dei propri

interessi nei confronti dell'altro coniuge una posizione di

ingiustificato privilegio" rispetto alla generalità degli altri

cittadini.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione

di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo dubita - come in narrativa detto - della

legittimità dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, per la parte in

cui dispone che resti sospesa la prescrizione tra coniugi (anche se)

legalmente separati; ed ipotizza violazione del precetto costituzionale

dell'eguaglianza, sul rilievo dell'ingiustificato privilegio che

verrebbe, in tal modo, riconosciuto al coniuge separato, nei rispetti

della generalità degli altri cittadini, con l'esonero da ogni

attività o cura e persino dalla semplice messa in mora per la tutela

dei propri diritti nei confronti dell'altro coniuge.

2. - La questione non è fondata.

Ed invero - pur tenuto conto delle limitazioni degli effetti del

vincolo matrimoniale' che il regime di separazione personale comporta

(cfr. le sentenze di questa Corte n. 99 del 1974, n. 128 e n. 13 del

1970) - è indubitabile che, nei rapporti reciproci (anche

patrimoniali), la posizione dei coniugi, finché il matrimonio non sia

dichiarato nullo o sciolto per le cause previste dall'ordinamento

giuridico, resti, comunque, qualificata dal perdurante (anche se in

forma attenuata) vincolo coniugale.

Tale qualificazione - diversificando la situazione esaminata da

quella del rapporto che intercorra tra soggetti non coniugati -

esclude, evidentemente, che sussista la dedotta violazione dell'art. 3

della Costituzione: in quanto appunto, le situazioni comparate non sono

tra loro omogenee.

3. - La disciplina impugnata appare, d'altra parte, pienamente

legittima anche sotto il profilo della intrinseca razionalità.

Lo stato di separazione, infatti, pur rivelando una incrinatura

dell'unità familiare, non ne implica la definitiva frattura: potendo

anche evolversi nel senso della ricostituzione (mediante la

conciliazione) della coesione familiare.

E non è irrazionale che, per salvaguardare, appunto, nei limiti

del possibile, tale ultima eventualità, il legislatore comprenda nella

disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2941,

n. 1, cod. civ. l'ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli

così dal compiere atti - come quelli necessari ad interrompere la

prescrizione dei rispettivi diritti - che potrebbero, invece, inasprire

le ragioni del contrasto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte di appello

di Palermo in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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