Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. a,

della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), sostituito

dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promosso con ordinanza

emessa il 14 luglio 1972 dal pretore di Bordighera nel procedimento

penale a carico di Villa Maria ed altri, iscritta al n. 347 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Villa Maria, Alborno

Battista e Repetto Giovanni - imputati del reato di cui all'art. 41,

lett. b, legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13, legge

6 agosto 1967, n. 765, per avere, nella costruzione di un fabbricato in

sopraelevazione, autorizzata con licenza edilizia, apportato

consistenti modifiche, sopratutto in relazione alla realizzazione di un

piano mansarda abitabile e di un vano di circa mq. 50 non previsto in

progetto - il pretore di Bordighera sollevò di ufficio, con ordinanza

14 luglio 1972, questione di legittimità costituzionale dell'art. 41,

lett. a, legge 17 agosto 1942, n. 1150 - sostituito dall'art. 13, legge

6 agosto 1967, n.765 - , in riferimento all'art.3 della Costituzione.

Affermò che il citato art. 41, lett, a, legge n. 1150 del 1942, era in

contrasto con i principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla

legge, in quanto considerava illecito penale l'inosservanza delle

modalità esecutive, fissate nella licenza edilizia, anche quando si

trattava di lavori di modifica degli interni di fabbricati, che - se

effettuati senza licenza, in violazione di norme di regolamenti edilizi

comunali, nella specie, dell'art. 2 regolamento edilizio del Comune di

Bordighera - costituirebbe mero illecito amministrativo.

Nel giudizio non si sono costituite parti private. È, invece,

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni in data 23

dicembre 1972, con le quali ha chiesto: in via preliminare, che sia

dichiarata inammissibile, perché priva di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale; in via subordinata, che sia dichiarata la

infondatezza della indicata questione. Considerato in diritto :

L'Avvocatura generale dello Stato, a fondamento dell'asserita

irrilevanza della questione, rileva che nell'ordinanza di rimessione il

pretore ha omesso di indicare sia i fatti ascritti agli imputati, sia

le disposizioni di legge, che sarebbero state violate, ed ha soltanto

affermato che il processo non può essere definito indipendentemente

dalla risoluzione della "suddetta questione di legittimità

costituzionale che viene sollevata di ufficio". Aggiunge che dagli atti

del processo, rimessi a questa Corte, risulta un'imputazione diversa da

quella comportata dalle norme oggetto della presente questione.

La Corte ritiene che l'eccezione sia infondata attesoché rientra

nella competenza del pretore modificare i termini dell'imputazione

originaria ed è quindi da ritenersi nella specie che il pretore abbia

inteso operare nell'ambito di tale competenza.

Ma la questione, sebbene rilevante, non è fondata.

In vero il pretore erroneamente ha escluso che nella specie sia

applicabile l'art. 31, primo comma, legge n. 1150 del 1942, il quale

dispone che chiunque intende nell'ambito del territorio comunale

eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle

esistenti deve chiedere apposita licenza edilizia.

Nella stessa ordinanza di rimessione si afferma che i lavori sono

costituiti da "una consistente e vasta modifica degli interni, atta

anche a mutare profondamente la destinazione dei locali dell'edificio".

Tali lavori richiedevano la licenza edilizia - a termini del citato

art. 31, primo comma, legge n. 1150 del 1942 (modificato dall'art. 13

legge 6 agosto 1967, n. 765) - dato che essi modificano l'edificio

preesistente e non sono di modica entità.

È, quindi, destituita di fondamento la tesi del pretore, secondo

la quale non costituisce illecito penale l'esecuzione, senza licenza

edilizia, dei lavori sopra indicati, perché concernenti l'interno

dell'edificio.

Pertanto, in mancanza del presupposto della diversità di

trattamento, non sussiste la violazione del principio di eguaglianza

sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge

urbanistica) - sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n.

765 - sollevata dal pretore di Bordighera, con ordinanza 14 luglio

1972, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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