Corte costituzionale

Sentenza n. 348/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione

Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996,

recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme

per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in

materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e

polizia veterinaria)", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri notificato il 18 giugno 1996, depositato in

Cancelleria il 24 successivo, ed iscritto al n. 29 del registro

ricorsi 1996.

Visto l'atto di costituzione della regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1997 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il ricorrente, e

l'avvocato Orlando Sivieri per la regione Liguria.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, con ricorso in via principale ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale della legge della regione

Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996,

recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme

per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in

materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e

polizia veterinaria)", nella parte in cui identifica quale "luogo di

commissione della violazione" quello in cui essa viene accertata.

Il ricorrente richiama come precedente la sentenza n. 375 del 1993

di questa Corte, che riguarda i limiti della legislazione regionale

in tema di sanzioni amministrative. L'art. 17, quinto comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone che l'ufficio competente a

ricevere il rapporto sulla violazione, e a irrogare la sanzione, è

quello del luogo in cui è stata commessa la violazione; la Corte

aveva quindi dichiarato illegittimo l'art. 4 della legge regionale n.

11 del 1983 che, violando tale principio, disponeva diversamente.

Ora, il Consiglio regionale ha sostituito l'art. 4, citato,

stabilendo che per luogo di commissione della violazione si intende

quello in cui essa è stata accertata, ma in tal modo sarebbe incorso

negli stessi vizi di legittimità costituzionale. La relazione

illustrativa del disegno di legge regionale in esame invoca un

orientamento della Corte di cassazione (sezioni unite civili, 17

giugno 1988, n. 4131), che invero concerne - l'osservazione è del

Presidente del Consiglio dei Ministri - le violazioni a carattere

permanente, per le quali il "luogo di commissione" è identificato

nel "luogo dell'accertamento", trattandosi in quel caso della

circolazione senza carta abilitante di un autoveicolo che prima di

essere fermato da un organo di polizia nel territorio di una

provincia aveva percorso, nelle stesse condizioni, altri territori

provinciali. Tutto ciò, così conclude il ricorso, non intacca il

principio secondo cui la competenza all'irrogazione della sanzione

spetta all'autorità del luogo di commissione dell'illecito, che non

coincide, necessariamente, con quello dell'accertamento.

2. - È intervenuto il Presidente della Regione Liguria, sostenendo

l'infondatezza del ricorso e affermando che la sentenza n. 375 del

1993 ha messo in luce un elemento di contraddittorietà (fra l'art.

4 della legge regionale n. 11 del 1983 e l'art. 7 della legge

regionale n. 45 del 1982), superato dall'attuale novella dell'art. 4. Considerato in diritto

1. - La regione Liguria, con la legge approvata in seconda

deliberazione il 28 maggio 1996, recante "Modifiche alla legge

regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle

sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di igiene e sanità

pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)", ha

sostituito l'art. 4 di detta legge regionale, dichiarato illegittimo

da questa Corte con la sentenza n. 375 del 1993, nella parte in cui

prevedeva quale organo competente all'esercizio delle funzioni

regionali per l'applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie, ai sensi della l.-r. 2 dicembre 1982, n. 45, il sindaco

del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata,

anziché far riferimento al luogo di commissione della violazione

stessa.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che la nuova

formulazione dell'art. 4 sia egualmente illegittima, alla luce degli

artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, e richiama come precedente la

citata sentenza n. 375 del 1993.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11, per

violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione. La competenza

regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative,

pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (v.,

ad esempio, la sentenza n. 1034 del 1988), è vincolata

all'osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore

statale, con specifico riguardo agli uffici territorialmente

competenti all'applicazione. L'art. 17 della legge n. 689 del 1981,

secondo cui l'ufficio territorialmente competente è quello del luogo

dove è stata commessa la violazione, è principio fondamentale ai

sensi dell'art. 117 della Costituzione.

L'art. 4 della legge regionale del 1983, inoltre, derogava

incongruamente alla disciplina generale sull'applicazione delle

sanzioni amministrative, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982,

n. 45, che, all'art. 7, ultimo comma, individua correttamente quale

"ente competente per territorio a ricevere il rapporto quello del

luogo in cui è stata commessa la violazione", e in questo modo

determinava una contraddizione all'interno della stessa legislazione

regionale, in violazione del canone di razionalità normativa

(sentenza n. 375 del 1993).

Siffatte considerazioni vanno ora ribadite. Non rileva la

giurisprudenza ordinaria, menzionata dalla difesa della Regione,

sull'individuazione del luogo in cui è stata commessa la violazione

di precetti del codice della strada, e tanto meno la diversa

formulazione della norma approvata dal Consiglio regionale della

Liguria: mentre la versione originaria dell'art. 4 aveva almeno il

pregio della chiarezza, identificando quale organo competente il

"sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata

accertata", il nuovo testo fa sì riferimento al "luogo di

commissione" della violazione, ma poi, con un comma aggiuntivo,

stabilisce surrettiziamente che esso sia quello dell'accertamento.

Si ripropone, così, la lesione degli artt. 3 e 117 della

Costituzione; di qui, l'illegittimità costituzionale del secondo

comma dell'art. 4, come riformulato dalla legge approvata dal

Consiglio regionale della Liguria nella seduta del 28 maggio 1996.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione

Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996,

recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme

per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in

materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e

polizia veterinaria)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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