Corte costituzionale

Sentenza n. 347/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5,

lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con due ordinanze

emesse il 25 gennaio 1996 dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la regione Puglia, sui ricorsi proposti da

Pagliara Liliana e da Fiorella Luciana, contro il Provveditorato agli

Studi di Lecce, iscritte ai nn. 1017 e 1018 del registro ordinanze

1996, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Pagliara Liliana e di Fiorella

Luciana, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Francesco Tortelli per Pagliara Liliana e Fiorella

Luciana e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione

Puglia, investita dei ricorsi presentati da due insegnanti, con due

ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1996 la

corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato

a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1995.

Secondo il Collegio rimettente, la norma denunciata determina

nuovamente quel "vuoto" di quattro mesi censurato da questa Corte con

la sentenza n. 439 del 1994: anche in questo caso il differimento

della pensione mal si concilia con l'ordinamento scolastico e lede,

senza valida giustificazione, i dipendenti del comparto della scuola,

soggetti a un regime specifico per l'accettazione delle dimissioni

volontarie e il collocamento a riposo, che decorre dal 1 settembre di

ogni anno. Né vale eccepire, prosegue l'ordinanza, che le

ricorrenti potevano revocare entro il 31 marzo 1995 le dimissioni,

restando in servizio, perché tale facoltà, confermata dall'art. 13,

comma 8, della legge n. 724 del 1994, non può ritorcersi in danno

del beneficiario. Vi sarebbe, perciò, violazione degli artt. 3, 36 e

38 della Costituzione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della

infondatezza. Non sarebbe infatti corretto il richiamo alla sentenza

n. 439 del 1994, dal momento che la legge n. 724, all'art. 13, comma

8, proprio al fine di evitare la sospensione del trattamento

economico - sia di pensione che di attività - consente la revoca

della domanda di dimissioni e del provvedimento amministrativo di

accettazione. L'Avvocatura osserva, inoltre, che la legge di riforma

previdenziale 8 agosto 1995, n. 335, intervenuta in un periodo in cui

era ancora efficace il blocco operato dalla legge n. 724 del 1994, ha

confermato la disciplina transitoria introdotta dall'art. 13, comma

5, citato.

3. - Si sono costituite innanzi a questa Corte le parti private,

sviluppando argomenti a sostegno di quelli svolti dal Collegio

rimettente.

Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha insistito

sulla facoltà di revocare la domanda di dimissioni, quale correttivo

al meccanismo dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 439 del

1994. La ragionevolezza del sistema attuale sarebbe confermata, poi,

dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema

pensionistico, che fa coincidere - a regime - la cessazione del

servizio e il relativo trattamento economico dalla data dell'inizio

dell'anno scolastico, con salvezza di quanto statuito dall'art. 13,

comma 5, della legge n. 724 del 1994. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione

Puglia, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera b), della

legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1996 la

corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato

a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1995.

Secondo il Collegio rimettente, la norma denunciata determina

nuovamente quel "vuoto" di quattro mesi censurato dalla sentenza n.

439 del 1994: anche in questo caso il differimento della

corresponsione della pensione mal si concilia con l'ordinamento

scolastico, sì che varrebbero le ragioni che hanno portato alla

precedente declaratoria d'illegittimità costituzionale.

I due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte, con la citata sentenza n. 439 del 1994, dichiarava

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies

del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni,

nella legge n. 438 del 1992, e, in via conseguenziale, dell'art. 5,

comma 1-bis del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con

modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243. Non poneva in

discussione, allora, la razionalità intrinseca dell'intervento di

"blocco" delle pensioni di anzianità, ma una questione più

circoscritta: per il personale della scuola vale un meccanismo

specifico per l'accettazione delle dimissioni, che hanno effetto dal

1 settembre, in ragione della necessaria continuità di prestazioni

durante l'anno scolastico. La legislazione scolastica prevede,

quindi, una particolare sequenza procedurale che trova fondamento

nell'esigenza del regolare funzionamento degli apparati scolastici.

L'art. 13 della legge n. 724 del 1994 determina, sia pure in un

diverso contesto normativo, analoga situazione di irrazionalità

normativa.

È vero che il comma 8 dello stesso art. 13 (e poi l'art. 1, comma

31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, "Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare"), riconosce ai dipendenti

del "comparto scuola" la facoltà di revocare la domanda di

pensionamento, ancorché accettata, evitando che essi restino privi,

a un tempo, dello stipendio e della pensione. Ma tale norma non basta

a porre rimedio all'irrazionalità che si è così verificata: non

tanto perché si tratta di una facoltà accordata ai dipendenti - che

non potrebbe ritorcersi in danno del beneficiario, secondo quanto

sostiene il giudice rimettente - ma per la mancata considerazione

della specifica posizione del personale della scuola, tale da

produrre un'evidente incongruenza normativa all'interno della

legislazione scolastica. Il fatto stesso che la riforma del sistema

pensionistico abbia ripristinato, in via di principio, la coincidenza

del trattamento pensionistico con la cessazione dal servizio,

individuando a tal fine la data d'inizio dell'anno scolastico (art.

1, comma 31, della legge n. 335 del 1995), conferma l'irrazionalità,

sotto il limitato profilo della norma denunciata.

È quindi illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, l'art. 13, comma 5, lettera b), della legge n. 724 del

1994, nella parte in cui assume la data del 1 gennaio 1996 quale

decorrenza del trattamento pensionistico per tutti i dipendenti

pubblici senza escludere il personale della scuola. Restano assorbiti

i profili di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

3. - Si è già ricordato come l'art. 1, comma 31, della legge n.

335 del 1995, riaffermi il principio della coincidenza del

trattamento pensionistico con la cessazione dal servizio,

individuando a tal fine la data d'inizio dell'anno scolastico. Il

comma 31 fa salva, però, l'efficacia della diversa regola posta

dall'art. 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994: dalla

declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima, nei

termini ora indicati, consegue quella del comma 31, citato, nella

parte in cui prevede che resti fermo il disposto dell'art. 13, comma

5, della legge n. 724 del 1994.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5,

lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui

differisce al 1 gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il

personale della scuola collocato a riposo per dimissioni;

dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo

periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa

salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della

legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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