Corte costituzionale

Sentenza n. 347/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 23r.d.l. 1986/1919

usata come parametro

  • art. 12r.d. 1626/1920

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del regio

decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (Stato giuridico ed economico

dei sottufficiali del regio esercito), in relazione all'art. 12 del

regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 (Estensione ai militari del

regio esercito e della regia marina delle nuove disposizioni sulle

pensioni), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dalla

Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Morati Antonio contro

il Ministero della Difesa, iscritta al n. 27 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio proposto da un ex brigadiere dell'Arma

dei carabinieri e diretto a contestare l'asserito mancato

conseguimento del diritto a pensione per difetto dell'anzianità

minima di servizio effettivo, prescritta in 19 anni, 6 mesi e 1

giorno, la Corte dei conti, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza

emessa il 2 dicembre 1987 (e pervenuta alla Corte costituzionale il

12 gennaio 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919,

n. 1986 che, nel prevedere che il sottufficiale consegua il diritto a

pensione, con il compimento di un periodo di servizio effettivo di

almeno 15 anni, solo se riformato e non anche se dispensato

d'autorità per perdita del grado o a seguito di condanna penale, si

porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione

all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 che tale

diritto invece riconosce agli ufficiali.

Ai fini della rilevanza, il giudice a quo precisa che il

ricorrente, già brigadiere dei carabinieri (come tale rientrante

nella categoria dei sottufficiali dell'esercito), è cessato dal

servizio in data 16 dicembre 1961, prima cioè dell'entrata in vigore

del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, il cui articolo 52 ha parificato la posizione

di tutti i dipendenti cessati dal servizio per perdita del grado,

elevando indiscriminatamente l'anzianità minima per la pensione ad

anni 20. Ne deriva, ad avviso del giudice rimettente, che -

indipendentemente dagli artt. 254 (abrogativo di vecchie norme) e 256

(che dispone l'applicabilità delle nuove norme ai casi in corso di

trattazione) del medesimo testo unico - ove la norma denunciata fosse

riconosciuta incostituzionale, il ricorrente risulterebbe già

titolare, sin dal momento della sua cessazione dal servizio, del

diritto pensionistico acquisito ed intangibile.

Nel merito il giudice del rinvio richiama le sentenze di questa

Corte n. 144 del 1971, n. 255 del 1982, n. 236 del 1985 e n. 154 del

1987 che, con riguardo ad altre categorie di sottufficiali, hanno

dichiarato la illegittimità costituzionale di norme di contenuto

analogo.

Non si è costituita nel presente giudizio la parte privata, né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 nella

parte in cui non prevede che il sottufficiale dell'esercito, rimosso

dal grado e cessato dal servizio per condanna penale, possa

conseguire il diritto a pensione al compimento di quindici anni di

effettivo servizio anziché dell'ordinario periodo di venti anni.

Ad avviso del giudice a quo tale limitazione prevista per i

sottufficiali è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in

relazione all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 che

invece riconosce il diritto a pensione agli ufficiali, dispensati dal

servizio di autorità, che abbiano maturato il più breve periodo di

servizio di quindici anni.

2. - La questione è fondata.

Come è già stato affermato da questa Corte (sentenze n. 236 del

1985, n. 255 del 1982 e n. 144 del 1971) in relazione ad analoghe

questioni, nelle quali era stato invocato come tertium comparationis

l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante

gli ufficiali, non vi è dubbio che, raffrontando con questa norma

quella denunziata con l'ordinanza di rinvio, risulta una situazione

di disparità incompatibile con il parametro costituzionale invocato.

Al riguardo si è difatti rilevato (sentenza n. 144 del 1971 cit.)

che è privo di giustificazione il trattamento differenziato in

materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti

alle stesse forze armate "non avendo la differenza di grado alcuna

rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il

diritto a pensione".

Con riferimento poi all'avvenuta abrogazione di entrambe le norme

poste fra loro a raffronto per effetto dell'art. 254 del testo unico

approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha in

più occasioni già avuto modo di affermare (sentenze n. 255 del 1982

cit., n. 77 del 1963 e n. 4 del 1959) la sindacabilità anche di

norme abrogate ogni qualvolta possa parlarsi di efficacia e di

applicazione della legge, indipendentemente dalla sua avvenuta

abrogazione, e ciò salvo che si tratti di fatti verificatisi

successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere

vigore. Quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso oggetto del

giudizio a quo, relativamente al quale i presupposti di fatto si

erano verificati completamente sotto l'imperio della disciplina

abrogata, il che, secondo quanto già affermato da questa Corte

(sentenza n. 255 del 1982), rende inoperante la retroattività

disposta dall'art. 256 del citato testo unico del 1973, che non può

incidere sui diritti quesiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del regio

decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (Stato giuridico ed economico

dei sottufficiali del regio esercito) nella parte in cui non prevede

il diritto a pensione dei sottufficiali dell'esercito che, avendo

un'anzianità di quindici anni di servizio, siano stati rimossi dal

grado e siano cessati dal servizio per condanna penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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