Corte costituzionale

Sentenza n. 345/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/11/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno

n. 1070/M/22(6) Gab. del 4 marzo 2000, relativo alla delegabilità

delle attività di polizia giudiziaria ai servizi centrali delle

varie forze di polizia da parte dei Procuratori della Repubblica,

promosso con ricorso del Procuratore distrettuale della Repubblica

presso il Tribunale di Napoli, notificato il 30 novembre 2000,

depositato in cancelleria il 13 dicembre 2000 e iscritto al n. 60 del

registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Napoli dott. Raffaele Cantone e l'avvocato dello Stato

Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Napoli, quale Procuratore distrettuale a norma dell'art. 51, comma

3-bis, cod. proc. pen., con ricorso depositato l'11 maggio 2000, ha

sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al

decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000, n. 1070/M/22 (6)

Gab., assumendo la lesione delle attribuzioni riconosciute al

pubblico ministero dagli artt. 109 e 112 della Costituzione.

2.1. - Premesse talune argomentazioni (a) quanto alla propria

legittimazione attiva, (b) quanto alla legittimazione passiva del

Governo e, per esso, del Presidente del Consiglio dei ministri, e (c)

quanto all'interesse attuale alla proposizione del conflitto, il

ricorrente Procuratore della Repubblica muove dalla norma primaria -

richiamata espressamente dalle premesse del decreto ministeriale

impugnato - della quale quest'ultimo costituisce attuazione e

svolgimento, cioè dall'art. 12 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152

(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata

e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Questa disposizione, ricompresa in un contesto di legislazione

speciale degli anni 1991-1992 finalizzata a contrastare la

criminalità organizzata, è contenuta in un capo del decreto-legge,

il VI, intitolato "Coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria",

e ciò ne illustra già - sottolinea il ricorrente - la ratio

legislativa. L'articolo 12 citato prevede: (a) al comma 1, la

costituzione di servizi centrali e interprovinciali della Polizia di

Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di

Finanza, "per assicurare il collegamento delle attività

investigative relative a delitti di criminalità organizzata"; (b) al

comma 2, la possibilità che in determinate aree e per determinate

esigenze siano costituiti servizi interforze; (c) al comma 3, la

possibilità di un coordinamento dei nuovi servizi con altri servizi

di polizia giudiziaria, oltre che con organi di polizia esteri; (d)

al comma 4, infine, la facoltà per il pubblico ministero che procede

per delitti di criminalità organizzata di avvalersi "di regola,

congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria" ai quali, secondo

i commi 1 e 2 sopra detti, è attribuito il compito di svolgere le

indagini relative a tale categoria di delitti.

Dalla disposizione risulta dunque - osserva il ricorrente - che

il pubblico ministero può avvalersi, per le proprie indagini, sia

dei servizi centrali e interprovinciali (comma 1), sia dei servizi

interforze, qualora istituiti (comma 2), e che non può sorgere alcun

dubbio circa la qualifica di organi di polizia giudiziaria di tutte e

tre le tipologie di servizi sopra dette: in tal senso orientano sia

la ricordata rubrica del capo, sia la possibilità di coordinamento

con "altri" servizi (comma 3) di polizia giudiziaria, sia infine la

natura dell'attività in vista della quale gli organi sono istituiti,

consistente in compiti - delegati dal pubblico ministero -

riconducibili alla funzione di polizia giudiziaria, a norma del

codice di procedura penale.

Una volta inquadrate le strutture in esame nell'ambito degli

organi che esercitano funzioni di polizia giudiziaria - prosegue il

ricorrente - ne deriva che i servizi cui ha riguardo il decreto

ministeriale, alla luce dell'art. 109 della Costituzione, debbono

essere (senza eccezioni, secondo quanto affermato nella sentenza

n. 122 del 1971 della Corte costituzionale) a diretta disposizione

dell'autorità giudiziaria, e in particolare del pubblico ministero,

conformemente a quanto stabilito dall'art. 58, comma 3, cod. proc.

pen., che rappresenta una "diretta esplicazione del principio

costituzionale".

2.2 - È alla stregua di questa premessa, prosegue il ricorrente,

che deve essere valutato l'intervento dell'esecutivo che, attraverso

il decreto ministeriale del 4 marzo 2000, disciplina i compiti dei

servizi centrali e interprovinciali.

A tale riguardo, benché a una prima lettura dell'art. 1 del

decreto ministeriale possa sembrare che ai servizi centrali non siano

riconosciuti poteri di indagine, essendo l'accento collocato su

"compiti di analisi, di raccordo informativo e di supporto

tecnico-logistico relativamente alle attività investigative svolte

dai servizi interprovinciali in materia di contrasto della

criminalità organizzata" [secondo quanto recita l'art. 1, lettera

a), primo periodo, del decreto], tuttavia la medesima disposizione

attribuisce ai responsabili dei servizi interprovinciali la facoltà

di segnalare ai Procuratori della Repubblica distrettuali la

necessità di richiedere il "concorso" dei servizi centrali alle

attività di indagine in presenza di certe condizioni e cioè quando

si tratti di indagini da svolgersi nei confronti di organizzazioni

criminali che operano nell'ambito di più distretti o con

collegamenti internazionali e il suddetto "concorso" investigativo

sia ritenuto utile ai fini dello svolgimento di accertamenti che

richiedono il supporto di speciali risorse investigative umane e

materiali, quali sono disponibili dai servizi centrali medesimi

[lettera a), secondo periodo].

La disposizione in esame, dunque, anziché presupporre in via

generale i poteri investigativi dei servizi centrali, li disciplina

in collegamento con specifiche fattispecie - caratterizzate da

particolare gravità e da esigenze di ampliamento del quadro di

investigazione - nelle quali assume rilievo la valutazione e

l'iniziativa - la "segnalazione" al Procuratore distrettuale della

Repubblica - da parte dei servizi interprovinciali.

L'esposta disciplina, afferma ancora il ricorrente, non potrebbe

poi, sotto altro profilo, essere interpretata nel senso che, prima

delle "segnalazioni" sopra ricordate, ai servizi centrali non sia

affidato alcun potere investigativo e che pertanto, prima di quel

momento, l'autorità giudiziaria non possa dolersi della lesione

delle proprie prerogative costituzionali in materia di utilizzazione

e disponibilità della polizia giudiziaria. Ad avviso del Procuratore

della Repubblica di Napoli, infatti, il decreto del 4 marzo 2000 per

il quale è promosso il conflitto ha voluto proprio ripristinare i

poteri investigativi dei servizi centrali, poteri che erano stati -

secondo il ricorrente in modo illegittimo, perché in contrasto con

la disposizione di rango legislativo - esclusi dall'originaria

versione dell'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro

dell'interno 25 marzo 1998 [n. 1070/M/22 (4) Gab.], ora sostituito

con l'atto impugnato. La tesi contraria, oltre a essere contraddetta

dalla lettera dell'art. 12 del decreto-legge n. 152 del 1991,

condurrebbe alla irragionevole configurazione di una potestà

investigativa esercitabile solo in modo "intermittente" da parte dei

servizi centrali, in quanto condizionata da una sorta di

pregiudiziale attivazione dei servizi interprovinciali, con evidenti

ricadute negative proprio rispetto alle esigenze di efficienza

operativa e di tempestività che giustificano l'intervento dei primi.

In definitiva, il Procuratore ricorrente ritiene che i servizi

centrali siano titolari di poteri di investigazione propri, che essi

mettono in opera quando, in presenza delle segnalazioni dei servizi

interprovinciali e all'esito dello svolgimento delle proprie funzioni

di analisi e raccordo informativo, emergano le condizioni richieste

dalla normativa (carattere pluridistrettuale o internazionale

dell'indagine sui delitti di criminalità organizzata, a norma

dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e necessità di uno

speciale supporto operativo o di tecnologie d'avanguardia).

2.3. - Su queste premesse, il ricorrente ricostruisce la

possibilità, per l'autorità giudiziaria, di avvalersi dell'apporto

dei servizi centrali, quale delineata dall'impugnato decreto del

Ministro dell'interno, secondo un complesso iter procedurale, così

sintetizzabile: (a) il Procuratore distrettuale della Repubblica

investe ("eventualmente") delle indagini un servizio

interprovinciale; (b) il responsabile di quest'ultimo servizio può

segnalare al Procuratore della Repubblica la necessità di richiedere

il "concorso" alle attività di indagine dei servizi centrali, se

ricorrono congiuntamente le condizioni richieste ("indagini da

svolgersi nei confronti di organizzazioni criminali che operano

nell'ambito di più distretti di Corte d'Appello o con collegamenti

internazionali"; utilità dell'apporto dei servizi centrali "ai fini

dello svolgimento di accertamenti che richiedono il supporto

operativo di speciali risorse investigative ovvero l'impiego di mezzi

tecnologici d'avanguardia"); (c) il Procuratore distrettuale della

Repubblica, destinatario della segnalazione di cui sopra, "inoltra" -

senza apparenti margini di discrezionalita - la richiesta di

"concorso" investigativo, e dunque la delega di indagini, al servizio

centrale, sempre per il tramite del servizio interprovinciale; (d)

inoltre, prima di inviare la "richiesta" - cioè la delega di

indagini - il Procuratore distrettuale della Repubblica deve anche

tenere conto delle indicazioni offerte dal Procuratore nazionale

antimafia, secondo quanto prescrive il terzo alinea della lettera a)

dell'art. 1 del decreto ministeriale in argomento.

2.4. - Ad avviso del ricorrente, il sistema sopra esposto lede le

attribuzioni costituzionali del pubblico ministero, in primo luogo

perché sottrae alla diretta disponibilità di quest'ultimo un corpo

- il servizio centrale di cui all'art. 12 del d.l. n. 152 del 1991 -

che, come rilevato nelle premesse sopra dette, è inquadrato nella

polizia giudiziaria.

Il ricorso al servizio di polizia giudiziaria da parte

dell'autorità giudiziaria, infatti, in contrasto con la disciplina

legislativa del processo (artt. 56, 58, comma 3, 327 e 370 cod. proc.

pen.) e quindi con lo stesso art. 109 della Costituzione, viene a

essere subordinato alle valutazioni effettuate, con notevoli profili

di discrezionalità, da altri soggetti, inquadrati nelle strutture di

un altro potere dello Stato, e precisamente dal responsabile del

servizio interprovinciale, cui è affidato l'apprezzamento circa la

sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina per potere

attivare l'intervento del servizio. E sotto questo profilo una

riprova della lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria -

aggiunge il ricorrente - è anche nella circostanza che il

Procuratore nazionale antimafia, con propri atti, ha manifestato

l'intento di esercitare i poteri di "indicazione" dei quali è

menzione nel decreto impugnato, non già attraverso direttive

generali, bensì con specifiche valutazioni, di volta in volta, delle

singole segnalazioni dei servizi interprovinciali.

Un ulteriore profilo di conflitto, poi, è ravvisato nel

necessario "passaggio" attraverso i servizi periferici delle

richieste del Procuratore della Repubblica indirizzate ai servizi

centrali, escludendosi la possibilità per il pubblico ministero di

investire direttamente questi ultimi senza che ne siano informati i

servizi periferici: ciò, oltre a vulnerare ulteriormente la

potestà, costituzionalmente garantita, di disporre autonomamente

della polizia giudiziaria, arreca violazione al potere di

autodeterminazione del pubblico ministero circa l'ambito di

segretezza delle attività di indagine (art. 329 cod. proc. pen.),

valevole anche nei riguardi di altri apparati istituzionali.

Inoltre, ulteriore specifico profilo di censura è formulato dal

ricorrente in relazione alla preclusione - alla stregua

dell'anzidetta ricostruzione della disciplina contenuta nel decreto -

per il Procuratore della Repubblica di investire i servizi centrali

di richieste investigative connesse a indagini che abbiano estensione

infradistrettuale, ciò che ulteriormente si pone in contraddizione

con le prerogative costituzionali di diretta e autonoma

disponibilità della polizia giudiziaria.

Con l'impostazione recata dal decreto impugnato, afferma in

conclusione il ricorrente, si sovverte, creando un pericoloso

precedente, il rapporto tra Procuratore della Repubblica e polizia

giudiziaria: almeno quando il pubblico ministero intenda utilizzare

il servizio di polizia giudiziaria indicato nell'art. 12 del d.l.

n. 152, non è questa a essere subordinata al primo, ma è il

contrario. E anche a voler ritenere - ma contro l'interpretazione che

il ricorrente ritiene, come detto sopra, l'unica possibile - che i

poteri di investigazione dei servizi centrali non preesistano alle

"segnalazioni" dei servizi periferici, ma a queste conseguano,

comunque una così anomala articolazione tra autorità di polizia

periferiche e centrali non può, conclude il Procuratore, risolversi

in danno delle attribuzioni riconosciute al pubblico ministero: (a)

dall'art. 109 della Costituzione, per la sottrazione dei servizi di

cui si tratta alla diretta disponibilità dell'autorità giudiziaria,

e (b) dall'art. 112 della Costituzione, poiché solo la anzidetta

disponibilità, senza interferenze da parte del potere esecutivo,

garantisce l'esercizio obbligatorio dell'azione penale (sentenza

n. 114 del 1968).

2.5. - Per tali rilievi, il Procuratore distrettuale della

Repubblica presso il Tribunale di Napoli, promuovendo il conflitto in

relazione al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000, chiede

alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta al Governo -

e, per esso, al Ministro dell'interno - disporre: (a) che la

richiesta di concorso investigativo dei servizi centrali sia

subordinata alla segnalazione dei servizi periferici, anziché essere

attivabile in via autonoma dal Procuratore distrettuale della

Repubblica; (b) che la segnalazione dei servizi periferici renda

obbligatoria la richiesta del Procuratore distrettuale; (c) che la

richiesta al Procuratore distrettuale debba essere inoltrata ai

servizi centrali tramite i servizi periferici; (d) che il Procuratore

distrettuale della Repubblica non possa utilizzare i servizi centrali

per attività di indagine di estensione infradistrettuale;

conseguentemente, chiede di annullare il decreto nelle parti

correlative.

3. - Il conflitto così promosso nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri è stato dichiarato ammissibile da questa

Corte, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza n. 521 del 2000. Il ricorso,

unitamente all'ordinanza, è stato notificato al Governo, a cura del

ricorrente, nel termine assegnato, e quindi depositato in data

13 dicembre 2000, entro il termine stabilito dall'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

4.1. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello

Stato.

Nell'atto di costituzione in giudizio, il Governo resistente

osserva che, secondo l'art. 109 della Costituzione, l'autorità

giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, con una

statuizione cui si ricollega la disposizione dell'art. 12, comma 5,

del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del

1991, e che il decreto per il quale è stato promosso il conflitto

non pregiudica in alcun modo tale disponibilità; ma - rileva

l'Avvocatura - non potrebbe da ciò desumersi che all'autorità

giudiziaria spetti anche disporre sulla polizia giudiziaria, cioè

relativamente all'organizzazione e alle procedure che concernono

quest'ultima.

Dopo l'istituzione dei servizi a norma dell'art. 12 del

decreto-legge n. 152 del 1991, sia centrali che interprovinciali, è

sorta, in concreto, l'esigenza di ripartire e coordinare il lavoro

investigativo, in particolare per evitare un sovraccarico di

richieste e di ordini diretti al servizio centrale per compiti più

agevolmente eseguibili dai servizi interprovinciali. A fronte di

questo rilievo, espressivo delle normali esigenze organizzative di un

qualsiasi ufficio, la rivendicazione del ricorrente Procuratore della

Repubblica di Napoli di esercitare un potere totalmente libero di

attivare l'una o l'altra delle strutture investigative create con la

normativa del 1991 risulterebbe, secondo l'Avvocatura, priva di

fondamento, giacché la mancanza di una regolazione delle procedure e

il sovrapporsi casuale di richieste rivolte ai servizi possono

determinare effetti controproducenti per la funzionalità dei

medesimi, pur messi "a disposizione" dell'autorità giudiziaria. Il

ricorso per conflitto appare dunque impostato, per l'Avvocatura,

secondo una logica sia di impropria dilatazione del parametro

invocato (art. 109), sia di incompleta considerazione di tutti i

poteri implicati, e di esso il Governo resistente chiede il rigetto.

4.2. L'Avvocatura dello Stato ha successivamente depositato una

memoria, nella quale prospetta una lettura complessiva del decreto

ministeriale impugnato diversa da quella da cui muove il ricorrente,

tale da assegnare all'atto portata e contenuto differenti e dunque da

fare venir meno le premesse delle censure.

Il decreto - osserva l'Avvocatura - è finalizzato al migliore

utilizzo delle risorse specialistiche di cui dispongono i servizi

centrali, per fornire il più efficace supporto alle attività

investigative affidate ai servizi interprovinciali: esso, pertanto,

è un atto di organizzazione indirizzato ai servizi, come è del

resto fatto palese in una delle premesse, che tiene ferme "le

competenze attribuite alle autorità giudiziarie dal codice di

procedura penale".

Muovendo da questo presupposto, nulla esclude, nel decreto

impugnato, che il Procuratore distrettuale della Repubblica possa

richiedere autonomamente il concorso investigativo dei servizi

centrali, né per converso può riconoscersi - come invece afferma il

ricorrente - un autonomo ed esclusivo potere di valutazione da parte

dei servizi interprovinciali circa la ricorrenza delle condizioni per

richiedere l'anzidetto apporto: nel sistema delineato dal decreto,

per il coinvolgimento dei servizi centrali nell'attività di

indagine, si presuppone pur sempre una valutazione positiva, da parte

dell'autorità giudiziaria, dell'esigenza espressa dai servizi

interprovinciali, i quali potranno inoltrare le richieste se e quando

il Procuratore distrettuale lo ritenga opportuno. Né, ancora,

potrebbe desumersi, dal testo del decreto impugnato, alcuna

preclusione per il Procuratore distrettuale di richiedere,

direttamente e autonomamente, attività di investigazione anche di

estensione infradistrettuale. Infine, quanto al richiamo, contenuto

nel decreto, alle "indicazioni" del Procuratore nazionale antimafia,

si tratterebbe, per l'Avvocatura, di una disposizione puramente

ricognitiva della disciplina legislativa (art. 371-bis cod. proc.

pen.).

Il decreto ministeriale, da interpretare nel modo esposto e

dunque secondo una lettura non restrittiva né rigidamente

prescrittiva delle procedure ivi delineate, si collega ai poteri, di

coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi, che

sono attribuiti al Procuratore distrettuale della Repubblica, al

quale soltanto compete definire modi e ambiti dell'intervento dei

servizi: una potestà di direzione e coordinamento che, osserva

ulteriormente l'Avvocatura, non richiede una esplicita enunciazione e

che è presupposta dal decreto, il quale deve essere inserito nel

contesto della normativa vigente.

Una volta che sia escluso, alla stregua delle considerazioni

sopra dette, che il decreto rivesta i caratteri che a esso sono

attribuiti dal ricorrente, e valutata la sua natura di atto di

indirizzo che, come tale, non potrebbe comunque introdurre limiti

quanto alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte

del pubblico ministero, se ne trae la conclusione secondo cui la

disciplina recata dal decreto medesimo è semplicemente da inserire

nell'alveo della ripartizione di compiti e negli schemi

procedimentali altrove (codice di procedura penale) delineati,

relativamente all'acquisizione delle notizie di reato e allo

svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria; il Governo

resistente chiede quindi una pronuncia di rigetto del ricorso. Considerato in diritto

1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Napoli, in qualità di Procuratore distrettuale (art. 51, comma 3-bis

cod. proc. pen.), solleva conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente al decreto del

Ministro dell'interno 4 marzo 2000, con riferimento ad alcune parti

di esso che, ad avviso del ricorrente, conterrebbero prescrizioni

lesive delle competenze costituzionalmente spettanti al pubblico

ministero, alla stregua degli artt. 109 e 112 della Costituzione.

Il decreto in questione, all'art. 1, detta norme in sostituzione

dell'art. 1, lettera a), del decreto ministeriale 25 marzo 1998, in

tema di organizzazione dei servizi centrali e interprovinciali della

Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia

di Finanza, istituiti con l'art. 12 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152

(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata

e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Sulla base della "ravvisata [...] necessità di introdurre ulteriori

criteri volti a favorire la migliore utilizzazione delle risorse

specialistiche destinate all'espletamento delle attività

investigative relative ai delitti indicati nell'articolo 51, comma

3-bis del codice di procedura penale" e "considerata, in particolare,

l'esigenza di assicurare, ferme restando le competenze attribuite

alle autorità giudiziarie dal codice di procedura penale, un più

efficace supporto alle attività investigative svolte dai servizi

interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e

del Corpo della Guardia di Finanza attraverso il concorso dei

rispettivi servizi centrali", la normativa che il Procuratore della

Repubblica ritiene lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali,

dopo avere previsto la "attribuzione ai servizi centrali di compiti

di analisi, di raccordo informativo e di supporto tecnico-logistico

relativamente alle attività investigative svolte dai servizi

interprovinciali in materia di contrasto della criminalità

organizzata", stabilisce che "per le indagini di polizia giudiziaria

relative ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis del codice

di procedura penale, i responsabili dei servizi interprovinciali

possono segnalare ai Procuratori della Repubblica distrettuali la

necessità di richiedere il concorso alle attività di indagine dei

servizi centrali qualora si tratti di indagini da svolgersi nei

confronti di organizzazioni criminali che operano nell'ambito di più

distretti di Corte d'Appello o con collegamenti internazionali e il

concorso sia ritenuto utile ai fini dello svolgimento di accertamenti

che richiedono il supporto operativo di speciali risorse

investigative ovvero l'impiego di mezzi tecnologici d'avanguardia".

La disposizione in questione prosegue prevedendo che "le richieste

dei Procuratori della Repubblica distrettuali sono inoltrate dai

responsabili dei servizi interprovinciali ai rispettivi servizi

centrali, che dispongono i conseguenti adempimenti informando, a

seconda della forza di polizia di appartenenza, il Dipartimento della

Pubblica Sicurezza, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

ovvero della Guardia di Finanza". Infine, è previsto che "nella

formulazione delle richieste si tiene conto delle indicazioni offerte

dal Procuratore Nazionale Antimafia nell'ambito dei poteri di

direttiva e di impulso al medesimo attribuiti dall'art. 371-bis del

codice di procedura penale".

Ad avviso del ricorrente, la normativa indicata viola le proprie

attribuzioni costituzionali, quali definite dagli artt. 109 e 112

della Costituzione, in quanto - secondo il modo d'intenderla ch'esso

fa proprio - prevede:

(a) che la richiesta di concorso investigativo dei servizi

centrali sia subordinata alla segnalazione dei servizi periferici e

non possa essere avanzata autonomamente e direttamente dal

Procuratore distrettuale della Repubblica;

(b) che la segnalazione dei servizi periferici renda

obbligatoria la richiesta del Procuratore distrettuale;

(c) che la richiesta del Procuratore distrettuale ai servizi

centrali debba essere inoltrata tramite i servizi periferici, e

(d) che i servizi centrali non possano essere utilizzati per

attività d'indagine di estensione infradistrettuale. Si chiede

pertanto a questa Corte di dichiarare che non spetta al Governo, e

per esso al Ministro dell'interno, disporre nel modo sopra indicato

e, conseguentemente, di annullare il decreto ministeriale nelle parti

relative a tali disposizioni.

2. - Il presente conflitto di attribuzione è stato dichiarato

ammissibile a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87, essendosi riscontrata nella fase preliminare

all'instaurazione del contraddittorio tanto la legittimazione del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a

sollevare il conflitto e del Presidente del Consiglio dei ministri a

resistere, quanto l'esistenza di una lamentata lesione delle

competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente

(ordinanza n. 521 del 2000).

Non essendo sorta contestazione in proposito nel seguito del

giudizio e non risultando ragioni per rivedere tale conclusione,

l'ammissibilità del conflitto, sotto gli aspetti considerati, deve

essere confermata.

3. - Il conflitto è invece inammissibile sotto un altro,

ulteriore profilo, per le ragioni che si vengono a indicare.

4. - Il Procuratore della Repubblica ricorrente muove dalla

convinzione che il decreto ministeriale impugnato disciplini -

limitandoli - i poteri di disposizione della polizia giudiziaria,

ritenendo che, per i suoi specifici contenuti normativi, esso violi

le attribuzioni costituzionali del pubblico ministero. Ma tale

premessa è infondata.

Il decreto in questione può essere inteso soltanto quale atto

normativo di organizzazione dettato dal Ministro dell'interno -

secondo il preambolo del decreto stesso - per la migliore

utilizzazione di strutture, quali i servizi centrali e i servizi

interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e

del Corpo della Guardia di Finanza, che fanno parte degli apparati di

polizia dello Stato, inquadrati nelle strutture del potere esecutivo.

Esula invece dalla disciplina contenuta in tale decreto qualunque

definizione vincolante dei rapporti tra tali strutture, in quanto

operanti quali organi di polizia giudiziaria, e l'autorità

giudiziaria: rapporti che trovano già la loro disciplina nella

legge, secondo quanto specificato di seguito.

Della finalizzazione a una disciplina di semplice

razionalizzazione interna agli apparati investigativi in questione,

dà atto lo stesso decreto ministeriale impugnato il quale, come si

è dianzi ricordato, in una proposizione del suo preambolo riconosce

espressamente che le competenze attribuite alle autorità giudiziarie

dal codice di procedura penale "restano ferme". Il codice di

procedura penale stabilisce (art. 58, comma 3) che "l'autorità

giudiziaria [...] può [...] avvalersi di ogni servizio o altro

organo di polizia giudiziaria"; attribuisce (art. 327) al pubblico

ministero la direzione delle indagini preliminari e la disponibilità

diretta della polizia giudiziaria e prevede (art. 56) che le funzioni

di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la

direzione dell'autorità giudiziaria - oltre che dalle sezioni di

polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e

dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti

agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a

seguito di una notizia di reato [lettere b) e c)] - "dai servizi di

polizia giudiziaria previsti dalla legge" [lettera a)].

Per quanto riguarda infine specificamente i procedimenti per i

delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura

penale, il quadro anzidetto si completa con l'art. 371-bis del codice

medesimo, dettato allo scopo di istituire un'attività di

coordinamento delle indagini relative. A tal fine, si prevede che il

Procuratore nazionale antimafia - organo del pubblico ministero

preposto alla Direzione nazionale antimafia istituita nell'ambito

della procura generale presso la Corte di cassazione, a norma

dell'art. 76-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 20 novembre

1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio

1992, n. 8 - dispone della Direzione investigativa antimafia e dei

servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e

impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini

investigativi (comma 1) ed esercita funzioni di impulso nei confronti

dei procuratori distrettuali, al fine di rendere effettivo il

coordinamento delle attività d'indagine, di garantire la

funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue

diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la

tempestività delle investigazioni (comma 2), secondo le

specificazioni contenute nel seguito dello stesso articolo.

Tra i servizi di polizia giudiziaria, di cui l'autorità

giudiziaria ha la disponibilità alla stregua del quadro normativo

ora riportato, indubbiamente rientrano i servizi centrali e

interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e

del Corpo della Guardia di Finanza istituiti dall'art. 12 del

decreto-legge n. 152 del 1991 per il "coordinamento dei servizi di

polizia giudiziaria" (secondo la "rubrica" dell'articolo stesso), dei

quali il pubblico ministero, "quando procede a indagini per delitti

di criminalità organizzata [...] si avvale di regola,

congiuntamente", impartendo "le opportune direttive per l'effettivo

coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di

polizia giudiziaria" (commi 4 e 5 del medesimo art. 12). Un'ulteriore

conferma della configurazione delle strutture anzidette quali servizi

di polizia giudiziaria si può trarre anche dall'art. 8 del

decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di

sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di

coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in relazione alle

indagini relative ai delitti di sequestro di persona a scopo di

estorsione, nonché dall'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991,

n. 345 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività

informative e investigative nella lotta contro la criminalità

organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre

1991, n. 410, il quale, istituendo la Direzione investigativa

antimafia (DIA) con funzioni, oltre che di investigazione preventiva,

anche di polizia giudiziaria (comma 1), stabilisce che gli ufficiali

e gli agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e

interprovinciali in questione operino in costante collegamento con la

Direzione investigativa stessa alla quale, a decorrere dal 1 gennaio

1993 (termine scaduto inutilmente), tale personale - nei contingenti

e con i criteri e le modalità determinati da un decreto

interministeriale - avrebbe dovuto essere assegnato. Direzione

investigativa antimafia e servizi centrali e interprovinciali,

infine, rientrano nella disponibilità del Procuratore nazionale

antimafia, alla stregua dell'art. 371-bis del codice, il quale

conferma così la loro funzione di polizia giudiziaria.

Il decreto impugnato, a sua volta, non contraddice la natura

delle funzioni dei servizi, quali configurati dall'art. 12 del

decreto-legge n. 152 del 1991 e dalle altre norme citate. Esso

prevede l'attività d'indagine di polizia giudiziaria, relativamente

ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., svolta

dai servizi interprovinciali e l'eventualità della richiesta ai

servizi centrali di "concorso" a tali indagini, qualora si tratti

d'indagini aventi caratteristiche di particolare complessità,

specificate nel decreto. In questo modo, viene confermata la natura

di polizia giudiziaria, già prevista dalla legge, non solo dei

servizi interprovinciali ma anche del servizio centrale, superandosi

così i dubbi interpretativi, e anche di legittimità, sorti

relativamente alla configurazione di quest'ultimo quale struttura

adibita esclusivamente a compiti "di analisi, di raccordo informativo

e di supporto tecnico-logistico relativamente alle attività

investigative svolte dai servizi interprovinciali", secondo la

formulazione dell'art. 1, lettera a), del precedente decreto

ministeriale 25 marzo 1998.

In quanto servizi di polizia giudiziaria, dunque, i servizi in

questione e i poteri dell'autorità giudiziaria di avvalersi degli

stessi ricadono pienamente nella vigente disciplina, generale e

speciale, dettata nel codice di procedura penale: una disciplina che

- soprattutto in relazione ai rapporti tra i poteri del Procuratore

nazionale antimafia e gli altri organi del pubblico ministero - può

dare luogo a problemi interpretativi ma la cui ricostruzione

sistematica esula dai limiti del presente giudizio, nel quale si

tratta esclusivamente di stabilire se il decreto ministeriale

impugnato ha inciso, contro gli artt. 109 e 112 della Costituzione,

sui poteri del pubblico ministero.

5. - La normativa dettata nel decreto ministeriale - come dianzi

detto - mira a predisporre criteri di razionale utilizzazione delle

strutture investigative dei servizi, onde evitare sovrapposizioni tra

quello centrale e quelli periferici nonché il sovraccarico del primo

nei casi in cui l'attività d'indagine richiesta può essere svolta

dai secondi. A tal fine, quando si tratta di indagini di polizia

giudiziaria, si prevede che i responsabili dei servizi

interprovinciali "possono segnalare" ai Procuratori della Repubblica

distrettuali la necessità di richiedere il concorso alle attività

di indagine dei servizi centrali e che le richieste dei Procuratori,

in tal caso, sono inoltrate dai responsabili dei servizi

interprovinciali ai rispettivi servizi centrali. L'intera procedura

prevista configura evidentemente, secondo la stessa formula

utilizzata dal decreto, una delle possibilità che non esclude le

altre, previste dalla legislazione vigente. In particolare, non

esclude l'esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica, nelle

indagini per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc.

pen., dei poteri di utilizzazione dei servizi di polizia giudiziaria,

secondo le norme del codice di procedura penale già ricordate.

Il decreto ministeriale impugnato, dunque, contiene norme

imperative per i servizi, conformemente alla sua natura e alla sua

dichiarata finalità; ma, nella parte in cui la disciplina

dell'attività dei servizi stessi - quali strutture di polizia

giudiziaria - incontra i poteri dell'autorità giudiziaria, esso

finisce per configurarsi come l'indicazione di una possibile via

collaborativa ma non imperativa né esclusiva.

6. - Da quanto precede, risulta che il Procuratore della

Repubblica di Napoli già dispone pienamente dei poteri di avvalersi

dei servizi di polizia giudiziaria, quali previsti dal codice di

procedura penale, i quali non sono compromessi dalla normativa

contenuta nel decreto ministeriale impugnato. Pertanto, essendo il

conflitto orientato a rivendicare attribuzioni sulle quali l'atto

impugnato non incide e delle quali il ricorrente già dispone, il

ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal

Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di

Napoli nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in

relazione al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000, con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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