Corte costituzionale

Sentenza n. 345/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1,

della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 23 novembre 1993 dal Pretore di Bergamo nel

procedimento civile vertente tra Persico Rosa e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 23 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visti gli atti di costituzione di Persico Rosa e dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Rosa Persico contro

l'I.N.P.S., il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 23 novembre

1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27,

comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui -

nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con

certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del

pensionamento di anzianità alla condizione di avere maturato almeno

trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva - dispone che

l'accredito di contribuzione occorrente per maturare il requisito di

trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di

risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se

uomini, o di cinquantacinque anni, se donne.

Ad avviso del giudice remittente, essendo parificata al compimento

di sessant'anni l'età lavorativa degli uomini e delle donne, la

detta disparità di trattamento in ordine al limite massimo

dell'accredito contributivo, ai fini del pensionamento anticipato di

anzianità, non è giustificata.

La questione si porrebbe in termini analoghi a quella decisa dalle

sentenze nn. 371/1989 e 503/1991, con riguardo ai prepensionamenti

nel settore siderurgico.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la

ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza e concludendo

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua

dalla norma impugnata.

3. - Si è pure costituito l'I.N.P.S. contestando la pretesa

lesione del principio costituzionale di eguaglianza sul riflesso che

la lamentata disparità è una conseguenza della diversa età

pensionabile delle donne rispetto agli uomini, e comunque

rimettendosi alla decisione della Corte. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bergamo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.

223, nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da

imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere

l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di

avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e

contributiva - dispone che l'accredito di anzianità contributiva

occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi

dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non può essere

superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto

e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di

cinquantacinque anni, se donne.

La disparità di trattamento in ordine al limite massimo

dell'accredito è ritenuta contrastante col principio di eguaglianza

(art. 3 della Costituzione) e, più specificamente, col principio di

parificazione dei diritti della donna lavoratrice a quelli spettanti

al lavoratore (art. 37 della Costituzione).

2. - La questione non è fondata.

Non costituisce un precedente la sentenza n. 371 del 1989,

relativa al prepensionamento di vecchiaia previsto dalla legge n. 193

del 1984 per i lavoratori e le lavoratrici ultracinquantenni del

settore siderurgico ammessi al trattamento straordinario di

integrazione salariale o già licenziati per riduzione del personale

o cessazione dell'impresa. Poiché in questo caso il carattere

praticamente coatto del prepensionamento escludeva l'alternativa

della continuazione della prestazione di lavoro fino a sessant'anni,

l'età di riferimento del massimo di accredito contributivo doveva

essere uguale per gli uomini e per le donne, uguale essendo per gli

uni e le altre il limite dell'età lavorativa (cfr. sentenza n.

404/1993).

Nell'ipotesi in esame, invece, si tratta di prepensionamento

facoltativo di anzianità, al quale possono accedere i lavoratori e

le lavoratrici che sono in grado di far valere almeno trent'anni di

anzianità assicurativa e contributiva. Perciò l'età di riferimento

del limite massimo dell'accredito contributivo non può essere che

l'età pensionabile, la quale per le donne è rimasta ferma alla

soglia dei cinquantacinque anni. Dopo il compimento di questa età

esse hanno diritto di continuare il rapporto di lavoro fino a

sessant'anni, ma non è più configurabile nei loro confronti un

prepensionamento con accredito dei contributi mancanti per maturare

il diritto alla pensione, dal momento che tale diritto hanno già

maturato.

La lamentata disparità di disciplina, essendo una conseguenza,

conforme al concetto di prepensionamento, della differenziazione

dell'età pensionabile tra uomo e donna, non appare lesiva del

principio di eguaglianza (cfr. sentenza n. 296/1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in

materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di

disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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