Corte costituzionale

Sentenza n. 345/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 (Disciplina del

controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il

funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art.

17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42), come modificato

dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16,

promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1992 dal Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto

dall'Associazione Comuni ambito territoriale "Verbano sud" - U.S.S.L.

n. 5 di Angera contro il CO.RE.CO. della Regione Lombardia ed altra,

iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso con ricorso dell'Unità

socio-sanitaria locale n. 5 di Angera per l'annullamento di tre

provvedimenti in data 22 luglio 1991 del comitato regionale di

controllo (CO.RE.CO.) della regione Lombardia, con i quali era stata

dichiarata la decadenza di altrettante deliberazioni - in data 28

maggio 1991 - dell' assemblea generale della citata U.S.S.L.

(deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione del presidente e la

convalida degli eletti di detta assemblea, nonché la nomina del

comitato dei garanti), il Tribunale amministrativo regionale della

Lombardia ha sollevato, con ordinanza del 3 luglio 1992 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 23 febbraio 1993), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione

Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'art. 4 della

legge della Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, in riferimento

agli articoli 3, 117, 128 e 130 della Costituzione.

Il Tribunale osserva che le pronunce di decadenza delle delibere

della U.S.S.L. sono state adottate, da parte del CO.RE.CO, in base

alla norma denunciata di incostituzionalità che prescrive che le

delibere soggette a controllo debbano pervenire al CO.RE.CO. entro il

termine di trenta giorni dalla loro adozione, e non già essere

spedite entro detto termine; la regola della spedizione, infatti,

vale in difetto di diverse specifiche disposizioni, quale è quella

in argomento.

Correttamente, dunque - prosegue il tribunale rimettente - il

CO.RE.CO. ha adottato le declaratorie di decadenza delle delibere,

giacché ne sussistono i seguenti presupposti di legge:

a) è stato superato il ricordato termine di trenta giorni; al

riguardo, il T.A.R. precisa che "è pacifico e risulta agli atti" che

la ricezione degli atti soggetti al controllo, adottati il 28 maggio

1991, è avvenuta in data 28 giugno 1991, data indicata dal timbro

apposto sull'avviso di ricevimento postale, e non già alla data

successiva (4 luglio 1991) risultante dal timbro di assunzione al

protocollo del CO.RE.CO; per tale aspetto, osserva il T.A.R., non

può certo addebitarsi all'ente controllato una eventuale disfunzione

riferibile agli uffici interni all'organo controllante;

b) l'ipotesi di decadenza rilevata nel caso di specie non

rientra nel novero delle pronunce, di carattere costitutivo, di

annullamento dell'atto per vizi di legittimità, assoggettate a

precisi termini di adozione e comunicazione "anche ai sensi della

legge n. 142 del 1990", ed è perciò suscettibile di essere rilevata

e dichiarata in qualunque tempo, salvo il limite delle posizioni

giuridiche acquisite medio tempore;

c) le delibere dichiarate decadute non rientrano tra quelle

contemplate nell'elenco di cui all'art. 4 della legge della Regione

Lombardia n. 12 del 1982, come modificata dalla legge regionale n. 16

del 1990, comprensivo degli atti non assoggettati a controllo, non

avendo dette delibere per oggetto una delle categorie previste da

questa norma.

2. - Dati i precedenti rilievi, il giudice a quo osserva che il

ricorso della U.S.S.L. andrebbe rigettato; è però proprio la

disposizione normativa su cui le declaratorie di decadenza sono

basate a suggerire al giudice rimettente dubbi di costituzionalità

della norma medesima.

In tale direzione, il T.A.R. richiama innanzitutto lo sviluppo del

quadro normativo generale, orientato nel senso del riconoscimento di

una crescente autonomia agli enti locali; l'iter evolutivo va dalla

drastica riduzione, con l'art. 59 della legge n. 62 del 1953, del

controllo di merito sugli atti degli enti locali; alla coeva

eliminazione del termine di decadenza di otto giorni per l'invio

delle delibere al controllo prescritto dalla vecchia legge comunale e

provinciale; alla nuova configurazione dell'assetto dei controlli

recato dalla legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, dove si

disciplinano come ipotesi eccezionali quelle di decadenza per mancato

invio dell'atto a controllo e dove viene soppresso il pur limitato

sindacato di merito ancora previsto dall'art. 60 della legge n. 62

del 1953; alla significativa riduzione del tipo di atti soggetti a

controllo, limitato dall'art. 45 della legge n. 142 del 1990 ai casi

che riguardano le delibere c.d. fondamentali; sino alla abolizione

del controllo del CO.RE.CO sugli atti delle U.S.S.L. (art. 4, comma

8, della legge n. 412 del 1991, peraltro non applicabile al caso di

specie ratione temporis).

In tale contesto, osserva il T.A.R., se pure non mancano discipline di leggi regionali che hanno voluto introdurre dei termini

"acceleratori" per l'invio delle delibere al controllo, in funzione

dell'esigenza di pubblico interesse rappresentata dalla sollecitudine

nello svolgimento della funzione, la finalità sollecitatoria non

può - come è invece nella normativa denunziata - essere raggiunta

con la previsione della decadenza, né degli atti tardivamente

inviati a controllo né tantomeno di quelli spediti entro il termine

stabilito ma pervenuti oltre il termine medesimo.

In queste ultime ipotesi, ad avviso del rimettente, si verrebbe

infatti ad imputare agli enti controllati una serie di "adempimenti

successivi di segreteria e conseguentemente degli apparati di ordine

burocratico" che a detti enti fanno capo; adempimenti che viceversa,

non essendo più ricollegati alla adozione della delibera e al

relativo contenuto, non dovrebbero riflettersi sugli atti, quali

ragioni di decadenza delle delibere: come il termine per la

comunicazione delle decisioni del comitato è, secondo la

giurisprudenza amministrativa, di carattere ordinatorio, così

reciprocamente non può ammettersi la drastica conseguenza della

decadenza in rapporto al superamento del termine per l'invio a

controllo, giacché l'uno e l'altro termine sono sostenuti dalla

stessa ratio, consistente nel rendere più efficace e tempestivo

l'esercizio della funzione.

3. - Ulteriori argomentazioni a sostegno della ipotizzata

illegittimità costituzionale sono poi formulate dal T.A.R. alla luce

del disposto dell'art. 32 (recte: 46, comma 6) della legge n. 142 del

1990, che stabilisce la sanzione di decadenza delle sole delibere

adottate in via di urgenza - e perciò immediatamente eseguibili - ma

trasmesse oltre il termine di cinque giorni dalla loro adozione.

In questo caso, la previsione della decadenza si giustifica per

l'esigenza di evitare che con il ricorso agli atti urgenti l'ente

possa vanificare il controllo, inviando l'atto allorché questo ha

già prodotto i suoi effetti; ma tale giustificazione non sussiste

rispetto alle delibere ordinarie di cui si tratta nel giudizio a quo,

cosicché con la disposta previsione si viene in definitiva ad

introdurre, per queste delibere, un "terzo genere" di caducazione

dell'atto amministrativo in sede di controllo, oltre le ipotesi di

verifica di legittimità e merito previste dalla Costituzione, e di

natura più grave dell'annullamento, perché operante ipso iure e per

vicende estranee all'atto oggetto di verifica.

4. - La ricognizione del quadro normativo si completa,

nell'ordinanza di rimessione, con il rilievo dell'art. 46, comma 7,

della legge n. 142 del 1990 di riforma delle autonomie locali: detta

norma contempla una riserva a favore della legge regionale, cui è

demandato di stabilire "..le modalità e i termini per l'invio delle

deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della

decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini

dell'esercizio del controllo stesso".

Ma questa riserva non può, ad avviso del giudice a quo,

estendersi sino a ricomprendere la disciplina dell'esercizio della

funzione di controllo e conseguentemente a prevedere forme nuove e

ulteriori di caducazione delle delibere, giacché la competenza

legislativa regionale delineata dalla norma in parola deve essere

configurata come competenza attuativa ai sensi dell'art. 117, ultimo

comma, della Costituzione, e dunque limitata alla posizione di norme

di adattamento alla legislazione statale, con riguardo alle "mere

modalità di inoltro degli atti all'organo tutorio".

5. - Sulla base di quanto rilevato alla luce dell'assetto

normativo generale nella materia, il giudice rimettente individua

nella disciplina impugnata la violazione dei seguenti parametri

costituzionali:

art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata

disparità di trattamento di situazioni identiche, in ragione di

circostanze estrinseche (la ricezione dell'atto) non coerenti con la

finalità della funzione di controllo né sorrette da ragionevole

motivo di diversificazione della disciplina;

art. 117 della Costituzione, in quanto la legge regionale è

andata oltre i limiti segnati dalla previsione costituzionale, che

riserva alla normativa statale la determinazione del tipo di

controlli esercitabili e dei relativi effetti, affidando alla legge

regionale una più contenuta facoltà di emanazione di norme

attuative, nei limiti già accennati; il precetto costituzionale

risulterebbe poi violato anche in ragione dell'introduzione di un

nuovo genere di sindacato, non previsto né dalla Costituzione né

dalle leggi statali in materia, che si realizzerebbe con effetti più

rigorosi di quanto avviene per il generale controllo di legittimità,

data l'operatività ipso iure e la natura dichiarativa della

pronuncia;

art. 128 della Costituzione, per lesione del principio di

autonomia degli enti sottoposti a controllo, che si sostanzia nel

sottrarre la disciplina delle relative procedure alla legislazione

regionale, attraverso una riserva di legge statale al riguardo;

art. 130 della Costituzione, "per quanto riguarda i principi sul

funzionamento del CO.RE.CO.".

6. - È intervenuto in giudizio il Presidente della giunta della

Regione Lombardia, deducendo, in primo luogo, l'inammissibilità

della questione per difetto di rilevanza. Emerge dagli atti, a tale

proposito, che le declaratorie - poi impugnate dinanzi al T.A.R. - di

decadenza delle delibere sono state adottate dal comitato regionale

di controllo "in data 24 luglio e 7 agosto 1991", e cioè oltre venti

giorni dopo il ricevimento degli atti medesimi; detto termine di

venti giorni è stabilito dal secondo comma dell'impugnato art. 8

della legge regionale n. 12 del 1982 quale momento finale per la

possibilità di adozione della pronuncia di annullamento (o di rinvio

per riesame) da parte del CO.RE.CO, con conseguente espressa

attribuzione di esecutività dell'atto non controllato nel termine.

Se pure il T.A.R. rimettente sostiene che nella specie,

trattandosi di declaratoria di decadenza - e non di pronuncia di

annullamento - essa è suscettibile di rilevazione in qualsiasi

momento, indipendentemente dai termini stabiliti per l'esercizio del

controllo (art. 59, comma 2, legge n. 62 del 1953; art. 46, comma 1,

legge n. 142 del 1990; art. 8, comma 2, legge regionale n. 12 del

1982), si deve in contrario osservare, per l'interveniente, che, una

volta decorso il termine senza l'adozione di alcun provvedimento, il

CO.RE.CO non aveva più alcun potere dispositivo sugli atti; sia che

questi fossero (come erano) decaduti perché pervenuti all'organo di

controllo oltre il termine perentorio in argomento, sia che viceversa

fossero pur sempre efficaci, non spettava al comitato alcun potere

provvedimentale. Le declaratorie di decadenza del CO.RE.CO, in questa

linea, avrebbero dovuto essere considerate quali mere dichiarazioni

di scienza, come del resto incidentalmente affermato dal giudice a

quo che attribuisce alle stesse natura "meramente dichiarativa"; di

conseguenza, il T.A.R., che avrebbe dovuto alternativamente

dichiarare il proprio difetto di giurisdizione - in quanto investito

di impugnativa di "non provvedimenti" - ovvero annullare le

declaratorie - se considerate indebitamente "atti" con contenuto

dispositivo e provvedimentale - avrebbe comunque potuto - e dovuto -

definire il giudizio applicando le norme, non interessate da alcun

dubbio di costituzionalità, che stabiliscono il termine perentorio

di venti giorni per l'emanazione dell'atto di controllo, prescindendo

in radice dalla risoluzione della proposta questione di

costituzionalità della norma denunziata, in quanto non rilevante.

7. - L'interveniente deduce poi, nel merito, l'infondatezza della

questione.

Previa disamina dell'evoluzione normativa nella materia della

decadenza di delibere di enti locali, la regione sottolinea che la

vigente disciplina del controllo sugli atti degli enti locali, quale

recata nella legge n. 142 del 1990, oltre a stabilire il termine di

venti giorni dalla ricezione dell'atto per l'espletamento della

funzione (art. 46, comma 1), ha previsto che sia la normativa

regionale a stabilire "modalità e termini per l'invio delle

deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della

decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini

dell'esercizio del controllo stesso" (comma 7 del citato art. 46),

statuendo altrove (comma 6 dello stesso articolo) una espressa

decadenza per le deliberazioni urgenti non trasmesse all'organo della

regione entro cinque giorni dalla loro adozione.

La ratio di siffatte previsioni - al pari di quelle analoghe poste

da varie leggi regionali emanate prima della riforma delle autonomie

locali del 1990 - è, prosegue la regione, evidente: anche se l'atto

non urgente e non immediatamente eseguibile non produce effetti fino

all'invio per il controllo e alla successiva decorrenza del termine

per il controllo, la fissazione di un termine di invio risponde ad

una fondamentale esigenza di speditezza dell'azione amministrativa e

certezza delle situazioni implicate con l'atto; sarebbero infatti in

contrasto con tali basilari principi anomale prassi di delibere

adottate ma non inviate a controllo, sia rispetto all'esigenza di

sollecita verifica della delibera rispetto alla situazione normativa

e di fatto cui si riferisce, sia rispetto all'opportunità di evitare

invii "pilotati" al controllo.

Né può essere condivisa, per la regione, l'affermazione del

giudice a quo circa la non-imputabilità degli adempimenti

"burocratici", successivi all'adozione delle delibere, agli enti

controllati, poiché anche questi adempimenti sono svolti sotto la

direzione degli organi di vertice dell'ente e sono espressione di

oneri e obblighi facenti capo all'ente medesimo.

È dunque in queste coordinate che si iscrive la norma denunziata,

che del resto si limita a stabilire il termine perentorio per la

ricezione degli atti inviati a controllo, senza disciplinare gli

effetti decadenziali che discendono dal mancato invio.

Le asserzioni dedotte nell'ordinanza di rimessione sono pertanto,

ad avviso dell'interveniente, prive di fondamento: lungi

dall'istituire un tertium genus di controllo, la legge regionale si

è limitata a stabilire - sulla falsariga di quanto già disposto

dalla normativa statale - un termine per l'invio degli atti

nell'ambito del procedimento di controllo, rientrante sicuramente

nell'ambito della competenza legislativa della regione; né fissare

quel termine equivale a introdurre una tipologia della funzione, ma

significa solo disciplinarne le modalità.

Neppure può essere invocato a contrario l'art. 46, comma 6, della

legge n. 142 del 1990, che stabilisce un termine di decadenza

limitatamente all'invio degli atti dichiarati urgenti, poiché la

stessa legge rinvia alla normativa regionale quanto alla disciplina

dei "termini per l'invio" delle delibere (comma 7 cit.), il che rende

evidente che il termine di cinque giorni rappresenta uno "standard"

minimo e vincolante per il legislatore regionale, che resta però

libero di disciplinare in termini più ampi la materia attribuitagli

dalla stessa legge dello Stato. Ancora, è inesatta - per la regione

- la qualificazione della competenza legislativa in argomento come

meramente attuativa a norma dell'ultimo comma dell'art. 117 della

Costituzione, giacché essa si raccorda alla disciplina

dell'attività di organi "della regione" a tutti gli effetti, sebbene

costituiti nei modi stabiliti dalla legge statale (art. 130 della

Costituzione).

La normativa impugnata non può ritenersi perciò in contrasto con

l'art. 117 della Costituzione, tanto più alla luce del rinvio alla

legge regionale contenuto nell'art. 46, comma 7, della legge n. 142

del 1990; sarebbe in contrasto con la lettera di tale ultima norma

l'asserita limitazione della disciplina alle "mere modalità di

inoltro" degli atti: disciplinare i "termini" non può voler

significare porre termini che possano arbitrariamente essere violati.

Quanto agli altri parametri costituzionali invocati, la regione

osserva:

che il richiamo dell'art. 130 della Costituzione non è chiaro,

non essendovi spiegazione alcuna dell'affermato contrasto della

disciplina denunziata con i "princi'pi" sul funzionamento del

CO.RE.CO;

che l'art. 3 della Costituzione non può dirsi violato, giacché

la stabilita perentorietà del termine diversifica, legittimamente,

tra le situazioni difformi del rispetto e del mancato rispetto di

detto termine;

che la disciplina impugnata non lede in alcun modo l'autonomia

degli enti garantita dall'art. 128 della Costituzione, limitandosi a

stabilire determinate procedure per l'effettuazione dei controlli

previsti dalla Costituzione. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 8 della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982,

n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo

1990, n. 16, "nella parte in cui (comma primo) prevede la decadenza"

delle delibere pervenute all'organo di controllo oltre il termine di

trenta giorni dalla loro adozione.

Nell'ordinanza di rinvio si sostiene il contrasto con: a) l'art. 3

della Costituzione, per "ingiustificata disparità di trattamento di

situazioni identiche per circostanze che non risultano sorrette

ragionevolmente da una differenza sostanziale ma da fattori

totalmente estrinseci e pertanto avulsi dalle finalità della

funzione di controllo", e in particolare: per la impossibilità di

imputare all'ente controllato, sotto forma di decadenza delle

delibere da questi adottate, adempimenti successivi di carattere

burocratico non riferibili alla fase di adozione dell'atto e al suo

contenuto, bensì ad evenienze estranee; per la necessità di eguale

trattamento degli effetti collegati alla mancata osservanza dei

termini rispettivamente accordati all'ente controllato e all'organo

di controllo, posto che per quest'ultimo il termine è da ritenersi

ordinatorio; b) l'art. 117 della Costituzione, poiché la competenza

legislativa regionale in materia è di carattere meramente attuativo,

mentre la norma impugnata avrebbe surrettiziamente introdotto un

nuovo - e radicale - tipo di caducazione in sede di controllo, non

previsto né dalla Costituzione né dalle leggi statali; c) l'art.

128 della Costituzione, per lesione dell'autonomia degli enti

assoggettati a controllo, garantita dalla riserva di legge statale in

materia; d) l'art. 130 della Costituzione, "per quanto riguarda i

principi sul funzionamento del CO.RE.CO".

2. - Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di

inammissibilità sollevata dalla Regione Lombardia nell'assunto che

le pronunce di decadenza delle delibere della unità socio-sanitaria

locale, impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo regionale che

ha sollevato la questione, sono state adottate da parte del comitato

regionale di controllo (CO.RE.CO) oltre il termine di venti giorni

previsto dalla legge per l'esercizio della funzione di controllo,

onde il giudizio a quo dovrebbe essere definito solamente con

l'applicazione delle norme che considerano perentorio tale termine e

quindi indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione

di costituzionalità.

Osserva la Corte che nell'ordinanza di rimessione il Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia ha preso posizione sul

punto, allo scopo di dimostrare la rilevanza in concreto della

questione, manifestando l'avviso dell'infondatezza delle altre

censure del ricorso - con il quale erano stati impugnati i

provvedimenti del CO.RE.CO. - e, fra esse, quella con la quale si era

denunciata l'illegittimità di quei provvedimenti proprio perché

adottati dopo lo scadere dei venti giorni previsti per l'esercizio

del potere di annullamento. Si sostiene, difatti, nell'ordinanza di

rinvio, l'inapplicabilità di quest'ultimo termine perché "nella

specie si verte non in ipotesi di pronuncia costitutiva di

annullamento per vizi di legittimità dell'atto sottoposto a

controllo, ma in ipotesi di declaratoria di decadenza, e pertanto

suscettibile di essere rilevata in qualunque tempo".

Orbene, una così precisa presa di posizione in ordine al problema

del termine entro cui deve essere pronunciata la decadenza, assunta

dal giudice a quo, che ha in tal modo già escluso di poter decidere

la controversia nei sensi che condurrebbero, secondo la regione,

all'inammissibilità per irrilevanza in concreto della questione,

costituisce circostanza sufficiente a contrastare l'eccezione. Ciò

in conformità all'indirizzo di questa Corte, secondo cui il

controllo sull'ammissibilità della questione potrebbe far

disattendere la premessa interpretativa offerta dal giudice a quo

solo quando quest'ultima dovesse risultare palesemente arbitraria

(sentt. nn. 238 e 103 del 1993; 436 del 1992), il che non si verifica

nel caso di specie.

3.1. - Nel merito, deve precedere in ordine logico l'esame dei

profili della questione che muovono dall'assunto secondo cui alla

regione non spetti di introdurre nuove ipotesi e forme di controllo

al di là di quelle previste dalle leggi dello Stato. Essa dovrebbe

limitarsi ad emanare soltanto norme di attuazione delle prime, là

dove, nella specie, sarebbe stato introdotto un tertium genus di

controllo rispetto a quelli di legittimità e di merito indicati

nell'art. 130 della Costituzione, con la previsione di un termine

perentorio per l'invio delle delibere degli enti locali all'organo di

controllo, un termine alla cui mancata osservanza è connessa, in

quanto perentorio, la pronuncia di decadenza "che si realizza ipso

iure ed ha natura meramente dichiarativa". Ciò, oltre a violare

l'art. 117 della Costituzione, sarebbe in contrasto con il successivo

art. 128, sotto il profilo della lesione dell'autonomia degli enti

controllati, per i quali vige il principio della riserva di legge

statale, e con l'art. 130 della Costituzione "per quanto riguarda i

principi sul funzionamento del CO.RE.CO.".

3.2. - Osserva la Corte che le censure così prospettate si

fondano sulla errata premessa che la decadenza delle delibere,

inviate al comitato oltre il termine perentorio a tal fine previsto,

realizzi una nuova forma di controllo sugli atti degli enti locali.

Questa tesi non può essere seguita perché la verifica della

tempestività dell'invio non riguarda il contenuto dell'atto, cui

chiaramente si riferisce l'art. 130 della Costituzione nel prevedere

le due forme di controllo tradizionale: di legittimità e di merito,

bensì concerne un elemento esterno a tale contenuto e quindi non si

concreta in una forma di sindacato sull'atto, ma in una verifica

della regolarità del procedimento in relazione ai presupposti

previsti per l'esercizio della funzione da parte del comitato.

Invero, la norma denunciata si muove in un quadro normativo ormai

compiutamente delineato dalla legge n. 142 del 1990 sulle autonomie

locali - cui si deve far riferimento come norma interposta ai fini

del presente scrutinio di costituzionalità, perché è essa che

detta i principi attualmente vigenti - che demanda appunto alle

regioni la disciplina del procedimento. In particolare l'art. 46,

comma 2, di detta legge, prevede che le regioni debbano stabilire "le

modalità e i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di

controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati

ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso".

Il potere attribuito alle regioni di stabilire "le modalità ed i

termini per l'invio delle deliberazioni" è dunque così ampio da

comprendere la possibilità di prevedere, come nel caso della legge

regionale impugnata, un termine perentorio cui consegue, in caso di

inosservanza, la decadenza delle delibere. La norma statale, una

volta operate dette attribuzioni che concernono anche i termini per

l'attivazione della funzione di controllo, non contiene difatti

alcuna limitazione, né da essa è desumibile in alcun modo

l'esclusione della possibilità di stabilire un termine avente

carattere perentorio, un termine perciò che, una volta stabilito

come tale, comporta necessariamente in caso di inosservanza la

decadenza dell'atto, cioè la sanzione propria a tale tipo di

violazione. Ma, una volta che tale decadenza si produce in ragione

del mero decorso del tempo, non può considerarsi estraneo ai poteri

legislativi attribuiti alla regione, bensì perfettamente aderente

alle finalità in vista delle quali il termine è stabilito con

carattere di perentorietà, che la declaratoria di tale effetto sia

stata compresa dall'art. 23, primo comma, lett. d) della legge

regionale 8 febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'art. 6 della

legge regionale 20 marzo 1990 n. 16 (peraltro non espressamente

impugnato nell'ordinanza di rinvio che pur lamenta l'attribuzione di

detta declaratoria al CO.RE.CO) fra le attribuzioni dell'organo della

regione. Non si tratta invero di una nuova forma di controllo, non

prevista dalle leggi dello Stato, bensì della presa d'atto di un

evento, quale la decadenza, di per sé già prodottosi per effetto

del ritardato invio della delibera. Dato che spetta alle regioni di

fissare il termine per l'invio delle delibere al comitato e dato che

nella specie la Regione Lombardia lo ha legittimamente determinato

con il carattere della perentorietà, non risulterebbe rispondente a

logica che l'atto dell'ente locale debba essere ugualmente

assoggettato a controllo nonostante l'inosservanza di quel termine,

che, invece, ove constatata, rende inoperante l'esercizio della

funzione. Appare perciò coerente con la finalità propria del

carattere perentorio del termine che la decadenza sia rilevata da

parte dell'organo nei cui confronti essa in primo luogo si manifesta,

e che ciò avvenga in sede di verifica dei presupposti per

l'esercizio di quel potere.

3.3. - Non può, peraltro, a questo punto non considerarsi come la

disciplina regionale impugnata, con la previsione del termine

perentorio per l'invio delle delibere, ripristinando un meccanismo

già stabilito nel precedente sistema dei controlli sia pure con la

indicazione, allora, di un termine di gran lunga più breve,

conferisca trasparenza all'attività degli enti locali in funzione

della certezza dei loro rapporti con gli amministrati.

Ciò serve ad impedire che l'attuazione di delibere dei loro

organi istituzionali possa artificiosamente essere ostacolata o

ritardata senza alcun presumibile limite di tempo, per il

perseguimento di finalità estranee agli interessi dell'ente.

È poi evidente come la previsione della decadenza, a causa del

ritardato invio delle delibere rispetto al termine congruamente

previsto in trenta giorni dalla legge regionale in esame,

contribuisca al buon andamento ed all'imparzialità della funzione

amministrativa, sia perché sollecita la vigilanza degli

amministratori sugli uffici, ai fini di uno spedito corso dei

deliberati dell'ente, sia perché pone al riparo i funzionari

amministrativi da eventuali indebite pressioni dirette a ritardare

quel corso, costituendone remora le responsabilità cui essi

andrebbero incontro in caso di decadenze dipendenti da loro

comportamenti.

4. - Le considerazioni testé formulate inducono a disattendere la

questione sollevata con riguardo all'art. 8 cit. nel suo complesso,

per asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni

identiche, perché la decadenza verrebbe fatta dipendere non dalla

volontà degli organi istituzionali dell'ente, ma dalla mancata

osservanza di adempimenti successivi di segreteria e,

conseguentemente, degli apparati di ordine burocratico, cioè da

comportamenti che non dovrebbero essere imputati all'ente.

Osserva la Corte che, per quel che riguarda l'attività degli

uffici amministrativi dell'ente, l'imputazione a questo degli effetti

dei comportamenti negligenti degli uffici stessi, che possano

produrre la decadenza delle delibere degli organi istituzionali,

costituisce la naturale conseguenza dell'inquadramento di detti

uffici nella struttura dell'ente medesimo e della loro subordinazione

alla vigilanza degli organi elettivi. Questa, se regolarmente e

costantemente attivata, garantisce che gli uffici stessi siano

indotti ad adempiere i loro compiti con esattezza e tempestività,

tenuto conto delle responsabilità cui, come si è detto, i

rispettivi titolari andrebbero incontro in caso di comportamenti

negligenti. È questo controllo interno, dunque, la premessa

indispensabile affinché la previsione della perentorietà del

termine, di cui alla legge regionale impugnata, produca gli effetti

voluti in termini di trasparenza, di certezza dei rapporti e di buon

andamento che la giustificano.

5. - La censura è invece fondata per la parte in cui la norma

denunziata imputa all'ente locale le conseguenze dovute ai ritardi

del servizio postale, stabilendo che, come rileva l'ordinanza di

rimessione, le delibere, entro i termini perentori previsti dalla

disposizione, che accomuna in un'unica previsione normativa anche

l'ipotesi delle delibere immediatamente eseguibili, debbano pervenire

all'organo di controllo anziché, come appare ragionevole, essere ad

esso spedite.

La disposizione impugnata, sotto tale aspetto, è difatti priva di

giustificazione, facendo irragionevolmente discendere conseguenze

negative per l'ente locale da comportamenti di uffici esterni, come

quelli postali, e quindi non controllabili dall'ente stesso. Essa è

perciò costituzionalmente illegittima in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,

della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12

(Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia,

norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e

modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42)

nel testo modificato dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia

20 marzo 1990, n. 16, nella parte in cui dispone che gli atti

soggetti a controllo devono pervenire all'ufficio dell'organo di

controllo entro i termini perentori previsti, anziché essere spediti

da parte dell'ente controllato entro tali termini;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8

febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge della

Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, sollevata, in riferimento

agli articoli 117, 128 e 130 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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