Corte costituzionale

Sentenza n. 344/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto e

quinto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del

sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza

emessa il 26 ottobre 1993 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di

Incerti Caselli Patrizia ed altri, iscritta al n. 49 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Randazzo Rosa nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Armando Costa per Randazzo Rosa e l'Avvocato

dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Milano, sciogliendo la riserva formulata su una eccezione avanzata

dal difensore della parte civile nel corso dell'udienza preliminare,

con ordinanza del 26 ottobre 1993 (R.O. n. 49 del 1994), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi quarto e

quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato), in relazione agli artt. 3 e 25

della Costituzione.

Il comma quarto dell'art. 30 disciplina la diffamazione commessa

"attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto

determinato" e punisce questa ipotesi - applicabile al concessionario

e al delegato al controllo sulla trasmissione - con la pena prevista

dall'art. 13 della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Il comma quinto dello stesso articolo detta regole processuali

mediante rinvio all'art. 21 della citata legge sulla stampa e introduce, solo per la diffamazione mediante trasmissioni consistenti

nell'attribuzione di un fatto determinato, una deroga al criterio

generale che ispira la disciplina della competenza territoriale. La

competenza viene, infatti, in questo caso, radicata presso il giudice

del luogo dove risiede la parte offesa e non nel luogo dove il reato

è stato consumato.

Il giudice a quo, nel motivare in ordine alla non manifesta

infondatezza della questione, osserva che il criterio adottato nella

specie dal legislatore non rientra neppure tra quelli indicati come

residuali dal codice di procedura penale, venendo, di conseguenza, a

introdurre una deroga irragionevole al criterio generale, valevole

solo per la diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto

determinato commessa con il mezzo radiotelevisivo. Sempre ad avviso

del giudice remittente, i lavori parlamentari non fornirebbero

elementi utili a chiarire se tale deroga risponda ad un particolare

favor per la parte offesa da tale delitto o sia frutto di una

dimenticanza rispetto agli altri reati.

Viene, di conseguenza, prospettata la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per la disparità di trattamento che la norma impugnata

introdurrebbe rispetto a tutti gli altri reati commessi attraverso

l'uso del mezzo radiotelevisivo, e, in particolare, rispetto alla

diffamazione semplice.

Il giudice remittente osserva poi che l'autorità giudiziaria del

locus commissi delicti non può conoscere del reato in tutte le

ipotesi in cui l'evento non coincide con la residenza dell'offeso e

questo verrebbe a determinare la violazione dell'art. 25 della

Costituzione, in base al quale la disciplina della competenza

andrebbe in qualche modo ancorata al luogo di consumazione del reato.

2. - Si è ritualmente costituita la parte offesa Randazzo Rosa,

riportandosi all'ordinanza di rimessione.

Nell'atto di costituzione la parte privata - dopo aver richiamato

i fatti che hanno dato luogo al giudizio a quo - sviluppa le censure

relative sia all'art. 3 che all'art. 25 della Costituzione.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, in via subordinata,

per l'infondatezza della questione.

Quanto all'inammissibilità, l'Avvocatura rileva il difetto

assoluto di motivazione dell'ordinanza circa la rilevanza della

questione ai fini della risoluzione della fattispecie sottoposta

all'esame del giudice a quo, difetto che non consentirebbe di

comprendere neanche se, nell'ipotesi di accoglimento, detto giudice

sia tenuto o meno a spogliarsi della controversia.

Nel merito, L'Avvocatura ritiene che la scelta discrezionalmente

operata dal legislatore con la norma impugnata non sia censurabile,

né sotto il profilo della razionalità né sotto quello

dell'eguaglianza.

La difesa dello Stato si sofferma, in particolare, sulla ratio

della disposizione, rinvenendola nell'esigenza di porre rimedio alla

sproporzione di forze esistente tra chi, disponendo del mezzo

televisivo, pone in essere condotte diffamatorie particolarmente

gravi e lesive per il soggetto diffamato, e quest'ultimo, che ha,

invece, come unico mezzo di reazione la presentazione della querela.

In questa situazione l'eventuale decisione favorevole resa

dall'autorità giudiziaria vicina al luogo di residenza abituale del

soggetto offeso potrebbe, pertanto, restituire a questi la

reputazione lesa e colmare la sottolineata sproporzione. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 30, commi

quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del

sistema radiotelevisivo pubblico e privato), dove si individua con

riferimento al luogo di residenza della persona offesa l'autorità

giudiziaria territorialmente competente a conoscere dei reati di

diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato,

commessi attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive.

La questione viene sollevata in relazione:

a) all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento rispetto a tutti gli altri reati commessi attraverso

l'uso del mezzo radiotelevisivo e, in particolare, rispetto alla

diffamazione semplice;

b) all'art. 25 della Costituzione, dal momento che il principio

del "giudice naturale" richiederebbe che la competenza territoriale

sia in qualche modo ancorata al luogo di consumazione del reato.

2. - La questione è inammissibile.

Il giudice remittente - così come eccepito dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - ha omesso completamente di motivare in

ordine alla rilevanza della questione ai fini della risoluzione della

concreta fattispecie sottoposta al suo esame, né ha esposto i fatti

che hanno dato luogo al giudizio, così da poter identificare

l'oggetto e i termini dello stesso.

Lo svolgimento dei motivi espressi nell'ordinanza di rimessione

non consente, d'altro canto, di ricostruire con certezza i

presupposti che renderebbero la questione pregiudiziale e rilevante

rispetto al giudizio a quo, stante anche la contraddittorietà che è

dato rilevare tra la motivazione ed il dispositivo della stessa

ordinanza. Mentre da un lato, infatti, in alcuni passaggi della

motivazione, l'ordinanza sembra orientata a richiedere una pronuncia

diretta a estendere la particolare competenza territoriale prevista

dal quinto comma dell'art. 30 quantomeno alla diffamazione semplice,

dall'altro, il dispositivo della stessa ordinanza si limita, invece,

a circoscrivere la domanda alla sola caducazione della norma

impugnata, così da ricondurre anche l'ipotesi della diffamazione

aggravata al regime ordinario della competenza.

L'impossibilità di valutare, ai fini del giudizio sulla

rilevanza, la connessione tra i fatti dedotti nel processo a quo e la

questione di costituzionalità sollevata conduce, dunque, ad

affermare l'inammissibilità della stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, commi quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n.

223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),

sollevata, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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