Corte costituzionale

Sentenza n. 344/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento

dei minori), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991 dalla

Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, sul ricorso

proposto da Guerra Antonio ed altra, iscritta al n. 118 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, con

ordinanza emessa il 20 dicembre 1991 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10 e 30

della Costituzione, dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184

(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte

in cui non prevede la revoca per gravi motivi, nell'interesse

dell'adottato, dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio

legittimo.

La questione è stata sollevata su eccezione delle parti nel corso

di un giudizio promosso dai coniugi Guerra Antonio e Rianna Adriana,

genitori adottivi del minore Luca, i quali avevano proposto reclamo

contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia di

reiezione della istanza di revoca dell'adozione, presentata a seguito

dell'asserito ripristino dei rapporti tra il minore e la madre

naturale.

La Corte di appello di Venezia osserva che, a differenza

dell'adozione semplice dei minori e di quella dei maggiorenni,

l'adozione piena, nel sistema introdotto dalla legge n. 184 del 1983,

non può essere revocata per alcun motivo. Lo stato di figlio

legittimo in capo al minore adottato può cessare esclusivamente per

effetto di un'altra adozione dello stesso minore, giustificata dalla

situazione di abbandono in cui egli si sia venuto in ipotesi

nuovamente a trovare.

Il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata

contrasti con il principio ispiratore delle moderne discipline

dell'adozione, principio che configura la revoca come strumento di

protezione dell'adottato contro il fallimento del rapporto, utile per

rendere possibile una nuova adozione o per ripristinare i legami

familiari preesistenti. Questa tendenza si sarebbe manifestata nella

legislazione olandese e tedesca e, ad avviso della Corte di appello

di Venezia, anche nella Convenzione europea in materia di adozione e

di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata in

forza della legge 22 maggio 1974, n. 357), che prevede la revoca

dell'adozione per decisione di un'autorità giudiziaria o

amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per

tali motivi sia ammessa dalla legge (art. 13). Il giudice rimettente

sospetta che la esclusione di ogni possibilità di revoca si ponga in

contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente

riconosciute e, quindi, con l'art. 10 della Costituzione.

Il giudice a quo osserva anche che la legge n. 184 del 1983

consente eccezionalmente la revoca della adozione pronunciata in casi

particolari e la cessazione degli effetti della adozione (artt. 51 e

53). Ne deriverebbe una non ragionevole disparità di trattamento per

la adozione legittimante, soprattutto se si considera che anche

l'adozione in casi particolari presuppone (nell'ipotesi di cui

all'art. 44 lettera c) l'accertamento dello stato di abbandono e la

dichiarazione dello stato di adottabilità.

La Corte rimettente sottolinea inoltre che la "finzione di

biologicità" della filiazione adottiva, spinta fino al punto da

superare il reale fondamento del vincolo, condurrebbe ad effetti

contrastanti con l'interesse del minore. L'esclusione della revoca

anche quando siano dimostrati il fallimento dell'adozione e la

possibilità di un ripristino dei rapporti con i genitori naturali

sarebbe contraria alla funzione e alle finalità proprie

dell'istituto ed alla particolare tutela riconosciuta al minore

dall'art. 30, secondo comma, della Costituzione.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza

della questione.

Si deve difatti tenere conto, ad avviso dell'Avvocatura, che

l'adozione legittimante è disposta a conclusione di un procedimento,

nel quale viene attribuita la massima considerazione alla particolare

situazione in cui versa il minore ed all'idoneità, sperimentata in

concreto, della coppia adottante. La scelta del legislatore di

rendere stabile e irrevocabile lo stato di figlio legittimo

dell'adottato può essere opinabile sul piano della opportunità, ma

non contrasta con alcuna esigenza costituzionale.

La differente soluzione che la legge offre, prevedendo la revoca

nell'adozione in casi particolari, non lede il principio di

eguaglianza, in quanto l'adozione legittimante si fonda su

presupposti e attribuisce uno stato diverso. Non può essere operato

un confronto tra le due forme di adozione. Al riguardo l'Avvocatura

ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina

particolare non può costituire parametro utile, in relazione al

principio di uguaglianza, ai fini di un giudizio di legittimità

della normativa generale (sentenze n. 46 del 1983 e n. 6 del 1988).

Comunque le cause di revoca disciplinate dagli artt. 51, 52 e 53

della legge n. 184 del 1983 per l'adozione in casi particolari

rimangono, ad avviso della Avvocatura, estranee al caso esaminato dal

giudice a quo. Non conferente sarebbe infine il richiamo all'art. 10,

primo comma, della Costituzione, giacché non vengono in rilievo

norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Non

attinente alla fattispecie sarebbe, infine, il richiamo all'art. 30,

secondo comma, della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni,

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), nella parte in cui non prevede che possa essere pronunciata

la revoca per gravi motivi, nell'interesse dell'adottato,

dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo.

La disposizione, sottoposta alla verifica della legittimità

costituzionale in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della

Costituzione, prevede che per effetto dell'adozione l'adottato

acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano inoltre i

rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti

matrimoniali.

2. - La disciplina dell'adozione, quale risulta dalla legge n. 184

del 1983, è volta ad attribuire al minore, che versa in stato di

abbandono, un ambiente familiare definitivamente stabile, idoneo ad

assicurargli la educazione, la istruzione ed il mantenimento da parte

dei genitori adottivi, con i quali si costituisce, nell'interesse del

minore, un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione

legittima.

Il legislatore ha ritenuto opportuno costruire come definitivo

questo vincolo, rendendo irretrattabile la adozione,

indipendentemente dalle vicende che seguono nella famiglia adottiva,

nella quale si intendono affermare rapporti affettivi, rischi di

difficoltà, opportunità di un loro superamento, non dissimili da

quelli propri di ogni altra comunità familiare. Perché si possano

produrre effetti così profondi e duraturi il legislatore ha

preordinato una procedura complessa, articolata in più fasi volte ad

accertare rigorosamente, prima della definitiva pronuncia di

adozione, la esistenza dei presupposti oggettivi per una adozione

preordinata all'interesse del minore, la idoneità dei soggetti, la

sperimentata integrazione tra adottanti e adottato in una funzionale

unità familiare. Risultano così circondati da particolari cautele,

in un disegno normativo che esige grande accuratezza ed elevata

responsabilità nelle sue applicazioni, la dichiarazione di

adottabilità dei minori che versano in stato di abbandono, la

valutazione della idoneità dei coniugi che intendono adottare un

minore per svolgere in piena responsabilità il ruolo di genitori, la

verifica della soluzione adottiva che si prospetta, sperimentandone

gli esiti nel corso del necessario e controllato periodo di

affidamento preadottivo.

In questo contesto la scelta operata dal legislatore di escludere

la revocabilità della adozione muove in un ambito di

discrezionalità che non attinge alla irragionevolezza. Inoltre non

può essere invocata, come elemento di comparazione della assenza di

tale revocabilità, la revoca dell'adozione in casi particolari,

prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per

eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato

(attentato alla vita, commissione di altri delitti dell'uno in danno

dell'altro o viceversa; violazioni dei doveri incombenti sugli

adottanti).

Difatti, al di là della diversità di effetti e della non piena

comparabilità tra adozione legittimante ed adozione in casi

speciali, per quest'ultima manca comunque la verifica che con

l'affidamento preadottivo precede la definitività dell'adozione.

Utili argomenti a favore della necessaria previsione dell'istituto

della revoca della adozione non possono neppure essere tratti dalla

Convenzione europea in materia di adozione di minori, invocata dal

giudice rimettente, indipendentemente dal valore da attribuire a tale

Convenzione quale ipotetico parametro di raffronto. Difatti la

Convenzione europea non prevede la necessità dell'istituto della

revoca dell'adozione, ma impone piuttosto cautele nel caso in cui la

revoca sia ammessa, come può esserlo, in base ad una valutazione

discrezionale di opportunità operata dalla legge (art. 13).

Parimenti inconferente si palesa il prospettato riferimento

all'art. 30, secondo comma, della Costituzione, se si considera che

l'istituto dell'adozione di minori rappresenta uno dei modi con cui

si tende, nel disegno normativo, e si deve tendere, nella concretezza

della esperienza, a provvedere affinché siano assolti i compiti dei

genitori nei casi di loro incapacità.

La questione di legittimità costituzionale proposta è pertanto

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, dalla Corte di

appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il

20 dicembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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