Corte costituzionale

Sentenza n. 342/1996

Altra decisione · depositata il 18/10/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo

comma, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56 della delibera legislativa

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24

marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di

impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca.

Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme),

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

Siciliana, notificato il 1 aprile 1996, depositato il 9 successivo ed

iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1996.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

uditi l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente, e gli

avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione

Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 1 aprile 1996, il Commissario dello

Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità

costituzionale di alcune disposizioni della delibera legislativa

approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 24 marzo 1996

(Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa,

agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su

altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), denunciando in

particolare:

a) l'art. 10, secondo comma, che, rimettendo ad un decreto

dell'assessore competente la definizione delle modalità di accesso

ai benefici previsti per i consorzi di filiera del settore

florovivaistico, violerebbe l'attribuzione al Governo regionale del

potere di emanare regolamenti (art. 12, terzo comma, dello statuto

della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15

maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 2);

b) l'art. 27, che, prevedendo nuove fattispecie di illecito

amministrativo in materia di artigianato e disciplinando le procedure

e gli organi competenti ad irrogare le relative pene pecuniarie,

violerebbe i principi di legalità delle sanzioni e di imparzialità

e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 25 e 97 della

Costituzione);

c) gli artt. 30 e 31, che, disponendo il trasferimento dei

dipendenti in esubero di società a partecipazione regionale ad altre

società a partecipazione pubblica, violerebbero i principi di

eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt.

3 e 97 della Costituzione), mancherebbero di copertura finanziaria

(art. 81, quarto comma, della Costituzione) e sarebbero in contrasto

con l'art. 51 della Costituzione;

d) gli artt. 33 e 35 che, prevedendo, rispettivamente,

l'inserimento nei ruoli regionali di personale del corpo statale

delle miniere e l'assunzione a contratto di personale da parte dei

consorzi ASI di Siracusa e Palermo, violerebbero, da un lato, gli

artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dall'altro, in relazione ai

limiti della competenza legislativa regionale posti dall'art. 14

dello statuto della Regione Siciliana, il principio, stabilito

dall'art. 2, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che

vieta di effettuare nuove assunzioni senza previa rideterminazione

delle piante organiche;

e) gli artt. 52 e 53, che, disciplinando i registri speciali

degli esercenti le attività, rispettivamente, di ottico e di tecnico

audioprotesista, interverrebbero in materia di professioni sanitarie,

riservata allo Stato, e violerebbero l'art. 120 della Costituzione,

ponendo limiti al diritto di esercitare attività professionali

sull'intero territorio nazionale. Le stesse disposizioni sarebbero,

inoltre, in contrasto con il principio, enunciato dall'art. 6,

lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e vincolante per la

legislazione regionale (art. 17, lettera b), dello statuto della

Regione Siciliana), che riserva allo Stato le competenze

amministrative relative alle professioni sanitarie;

f) l'art. 56, che, attribuendo alle guardie forestali

un'automatica progressione in carriera e rimettendo ad un decreto

dell'assessore competente la disciplina del relativo inquadramento,

violerebbe l'art. 97 della Costituzione ed i principi, vincolanti

per la legislazione regionale, posti in materia di pubblico impiego

dall'art. 2, lettera o), della legge n. 421 del 1992. La stessa

disposizione sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 12 dello statuto

della Regione Siciliana, prevedendo che la disciplina attuativa della

legge sia emanata con decreto dell'assessore competente, anziché con

regolamento del Governo regionale.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, chiedendo

che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate

inammissibili o infondate nel merito.

La Regione non condivide, in particolare, le premesse che

vorrebbero la legge regionale limitata da indirizzi della

legislazione statale in materia di pubblico impiego, i quali o non

avrebbero carattere vincolante per la Regione o non sarebbero

applicabili ai casi disciplinati dalla legge regionale, che

riguardano rapporti di lavoro di diritto privato, relativi a

dipendenti di società a partecipazione pubblica.

Ad avviso della Regione, sarebbe anche errato considerare privi di

copertura finanziaria gli oneri che derivano dalla legge, giacché vi

sarebbe capienza nei capitoli del bilancio regionale cui le relative

spese devono essere imputate. Neppure sarebbe violata la norma

statutaria che attribuisce al Governo regionale la competenza ad

adottare regolamenti, in quanto i decreti che gli assessori

dovrebbero emanare in base alle disposizioni denunciate non avrebbero

carattere di regolamento. Non sarebbero, inoltre, introdotti limiti

all'esercizio di professioni sanitarie, essendo stata solo assicurata

una maggiore trasparenza in questo settore. La Regione ritiene infine

non pertinente invocare l'art. 25 della Costituzione, in quanto la

disciplina di illeciti amministrativi, disposta con norme regionali

che specificano disposizioni esistenti a livello statale, non

toccherebbe la materia penale, alla quale quel parametro si riferisce

e che rimane riservata allo Stato.

3. - Successivamente all'instaurazione del giudizio di legittimità

costituzionale, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato

la legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, riguardante la delibera

legislativa oggetto del presente ricorso, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 21 maggio 1996, omettendo

le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.

In udienza le parti hanno concordemente concluso chiedendo che, a

seguito di ciò, venga dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt.

10, secondo comma, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56 della delibera

legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta

del 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in

materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e

pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di

norme). Quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale

il ricorrente ha indicato gli artt. 3, 25, 51, 81, quarto comma, 97 e

120 della Costituzione, l'art. 12, terzo comma, dello statuto della

Regione Siciliana e, in relazione ai principi stabiliti dalla legge

23 ottobre 1992, n. 421 (art. 2, lettere o e r) e dalla legge 23

dicembre 1978, n. 833 (art. 6, lettera q), gli artt. 14 e 17 dello

statuto.

2. - Si deve preliminarmente rilevare che, dopo l'instaurazione del

giudizio di legittimità costituzionale, la delibera legislativa

denunciata è stata promulgata, come legge 18 maggio 1996, n. 33,

omesse le disposizioni o le parti di disposizione impugnate dal

Commissario dello Stato. L'esercizio del potere di promulgazione,

proprio del Presidente della Regione, si è così definitivamente

esaurito, senza che permanga la possibilità di una successiva,

autonoma promulgazione delle disposizioni o delle parti di

disposizione omesse (sentenza n. 205 del 1996). Né vengono in

discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in

relazione alla promulgazione parziale delle leggi regionali

siciliane, effettuata a seguito dell'impugnazione proposta dal

Commissario dello Stato nei confronti di una parte di esse, ed ai

limiti del potere del Presidente della Regione, quanto alla

promulgazione parziale anche in rapporto alla volontà dell'Assemblea

(sentenza n. 306 del 1996).

Non avendo le norme denunciate, in difetto di promulgazione,

prodotto alcun effetto nell'ordinamento né essendo più in grado di

produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare, come hanno

concordemente richiesto le parti in udienza, cessata la materia del

contendere (sentenze nn. 261, 262 e 306 del 1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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