Corte costituzionale

Sentenza n. 34/2000

Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n.

195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del

Consiglio Superiore della Magistratura" (così come modificata

dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19

e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22

novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile

1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle parole: "il

voto di lista ed", alla parola "eventuale", nonché alle parole

"nell'ambito della lista votata";

art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla

determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo

la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei

seggi del collegio stesso;", alla lettera b): "determina il numero

dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale

dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non

assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle

liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di

resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a

parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano

all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste

che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei

suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;" e

lettera c) limitatamente alle seguenti parole: "nell'ambito dei posti

attribuiti ad ogni lista";

art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della

stessa lista"; comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti

e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al

comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa

avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia

riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in

caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione;

se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei

requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive."; comma

4, limitatamente alle parole: "e 2"; giudizio iscritto al n. 116 del

registro referendum.

Viste l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza di

correzione di errore materiale dello stesso Ufficio centrale del 21

dicembre 1999;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori

Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, esaminata la richiesta di referendum popolare presentata da

quattordici elettori per l'abrogazione di una parte della legge 24

marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del

Consiglio superiore della magistratura), verificata la regolarità

della richiesta, ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del

7-13 dicembre 1999.

La richiesta di referendum, quale risulta anche dalla successiva

ordinanza del 21 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale ha

apportato correzioni materiali al quesito, ha per oggetto la seguente

domanda: "Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n.

195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del

Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata

dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19

e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22

novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile

1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 14, lettera b) limitatamente alle parole: "il voto

di lista ed", alla parola "eventuale", nonché alle parole

"nell'ambito della lista votata";

art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla

determinazione del quoziente (base) per l'assegnazione dei seggi

dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il

numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b): "determina

il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra

elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi

non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente

alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità

di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a

parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano

all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste

che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei

suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;", e

lettera c) limitatamente alle seguenti parole: "nell'ambito dei posti

attribuiti ad ogni lista";

art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della

stessa lista"; comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti

e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al

comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa

avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia

riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in

caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione;

se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei

requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive."; comma

4, limitatamente alle parole "e 2" ?".

Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio

centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo

comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della

legge 17 maggio 1995, n. 173) la seguente denominazione: "Elezione

del Consiglio superiore della magistratura: Abrogazione dell'attuale

sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale

per liste contrapposte".

2. - Ricevuta comunicazione della ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 13

gennaio 2000, disponendo (ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della

legge n. 352 del 1970) che ne fosse data comunicazione ai promotori

della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri.

3. - Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma,

della legge n. 352 del 1970, i promotori e presentatori del

referendum, rappresentati e difesi dall'avv. Beniamino Caravita di

Toritto, hanno depositato, il 7 gennaio 2000, una memoria per

illustrare le ragioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum.

L'obiettivo perseguito dal quesito referendario sarebbe quello di

superare l'attuale sistema elettorale, basato su un metodo

rigidamente proporzionale per liste contrapposte, a favore di un

sistema più rispondente a criteri maggioritari e in cui valga la

scelta della persona da eleggere piuttosto che la indicazione della

lista.

La richiesta di abrogazione investirebbe solo parte delle norme

relative all'elezione dei magistrati componenti del Consiglio

superiore della magistratura, in modo da evitare l'abrogazione

dell'intero sistema elettorale (secondo quanto richiesto dalla

sentenza n. 28 del 1997), e da non lasciare l'organo privo di

normativa elettorale (secondo quanto prescrive la sentenza n. 29 del

1987).

La richiesta di abrogazione riguarderebbe soltanto la possibilità

di esprimere il voto di lista nei quattro collegi territoriali

(previsto dall'art. 25 della legge), e di conseguenza il riparto

proporzionale per liste contrapposte dei diciotto seggi da attribuire

ai magistrati che svolgono funzioni di merito (art. 27) e le

modalità di sostituzione in caso di cessazione dalla carica prima

della scadenza del Consiglio (art. 39). La normativa residua sarebbe

immediatamente applicabile e sarebbe coerente con la finalità

perseguita dal referendum di eliminare gli aspetti di

proporzionalità insiti nell'attuale sistema elettorale.

L'elezione dei due magistrati della Corte di cassazione con

effettivo esercizio delle funzioni di legittimità rimarrebbe

effettuata, secondo una disciplina non toccata dal quesito

referendario, in un collegio nazionale con il voto ad uno solo dei

candidati (art. 25, comma 1, lettera a e comma 14, lettera a).

I promotori del referendum sostengono che l'abrogazione proposta

risponde a tutti i requisiti considerati dalla giurisprudenza

costituzionale per l'ammissibilità dei referendum. In particolare al

nuovo quesito non potrebbe essere rimproverata la disomogeneità, che

aveva condotto alla dichiarazione di inammissibilità di una

precedente richiesta di referendum sulla elezione del Consiglio

superiore della magistratura (sentenza n. 28 del 1997); né

quest'organo verrebbe lasciato privo della propria normativa

elettorale, ritenuta sempre necessaria (sentenza n. 29 del 1987),

giacché la disciplina che residuerebbe a seguito dell'abrogazione

consentirebbe in qualsiasi momento di procedere alle elezioni per

rinnovare il Consiglio.

Ad avviso dei promotori sono rispettati anche i criteri elaborati

dalla Corte nel ritenere inammissibili quesiti referendari che,

attraverso una operazione di ritaglio di parole, si risolvano nella

proposta di introdurre una nuova statuizione del tutto estranea al

contesto normativo (sentenza n. 36 del 1997). Il referendum da essi

proposto, difatti, sarebbe abrogativo parziale: il quesito si

limiterebbe a sottrarre dalla legge elettorale un contenuto normativo

in essa esistente, abrogando il voto di lista ed il conseguente

riparto proporzionale tra liste, per permettere l'espansione del

criterio residuale e secondario, già esistente nella stessa legge,

dell'individuazione degli eletti sulla base delle preferenze

raccolte.

4. - In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori,

l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto, il quale ha ribadito ed

illustrato gli argomenti a sostegno dell'ammissibilità del

referendum. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum riguarda la disciplina delle

elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della

magistratura ed investe alcune parti di articoli della legge 24 marzo

1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del

Consiglio superiore della magistratura), quale risulta a seguito di

successive modificazioni (art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n.

695; artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1; art. 2 della

legge 22 novembre 1985, n. 655; artt. 7, 10 e 13 della legge 12

aprile 1990, n. 74).

L'abrogazione proposta colpisce il voto di lista nei quattro

collegi territoriali previsti per la elezione dei magistrati che

esercitano funzioni di merito (art. 25, comma 14, lettera b). In

connessione a ciò si chiede la soppressione del criterio di

assegnazione dei seggi alle liste, in base ai voti riportati da

ciascuna di esse, sia per la iniziale proclamazione degli eletti

(art. 27, comma 3, lettere a e b e parte della lettera c), sia per la

sostituzione di quanti cessano dalla carica prima della scadenza del

Consiglio (art. 39, comma 2 e parte dei commi 1 e 4). A seguito

dell'abrogazione, i seggi verrebbero attribuiti ai candidati

esclusivamente in base ai voti riportati da ciascuno di essi, secondo

il maggior numero di preferenze.

2. - Nel quesito referendario sottoposto all'esame della Corte non

ricorre alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al referendum

espressamente previsti dall'art. 75 della Costituzione.

Altre richieste di referendum che investivano parte della legge n.

195 del 1958 erano state in precedenza dichiarate inammissibili,

considerando i limiti impliciti al referendum regolato nell'art. 75

della Costituzione (sentenze n. 29 del 1987 e n. 28 del 1997).

L'attuale quesito referendario non comprende l'intero capo III

della legge n. 195 del 1958, che contiene una pluralità di

disposizioni eterogenee, alcune del tutto estranee al sistema

elettorale, altre che rispecchiano enunciazioni normative già

espresse dalla Costituzione (sentenza n. 28 del 1997).

Il quesito riguarda ora solo le norme che prevedono il voto di

lista e la conseguente attribuzione dei seggi in base a quozienti e

cifre elettorali riferiti alle liste. Sono chiari, dunque, il

contenuto del quesito e gli effetti della proposta abrogazione.

Venendo meno il voto di lista, nel sistema normativo residua quello

attribuito ai candidati, i quali sono proclamati eletti in base al

maggior numero di voti ottenuti da ciascuno di essi: in tal modo,

oltretutto, il Consiglio superiore della magistratura non rimarrebbe

privo di norme elettorali che ne consentano in ogni tempo il rinnovo.

3. - Il quesito referendario è diretto ad abrogare parzialmente la

disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituire ad essa una

disciplina estranea allo stesso contesto normativo: si tratta di una

abrogazione parziale, da ritenere ammissibile, e non della

costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti

lessicali eterogenei, che caratterizzerebbe un inammissibile quesito

propositivo (sentenza n. 36 del 1997), il quale non rientra nello

schema dell'art. 75 della Costituzione perché, anziché far

deliberare la abrogazione anche solo parziale di una legge, sarebbe

invece destinato a far costruire direttamente dal corpo elettorale

una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto

normativo (sentenza n. 13 del 1999). Nel caso in esame, invece,

caducato, per effetto dell'abrogazione referendaria, il voto di

lista, rimarrebbe il criterio dell'attribuzione dei seggi in base ai

voti ottenuti da ciascun candidato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 25,

comma 14, 27, comma 3, e 39, commi 1, 2 e 4, della legge 24 marzo

1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del

Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle

successive modificazioni, apportate dall'art. 5 della legge 22

dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio

1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli

artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74; richiesta

dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999,

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari