Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1975 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 2

maggio 1972 dalla Corte suprema di cassazione - sezione seconda civile

- nel procedimento civile vertente tra Pezzoli Ernesta e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 298 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 254 del 27 settembre 1972.

Visti gli atti di costituzione di Pezzoli Ernesta e dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Pezzoli

Ernesta, e l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile iniziato nei confronti

dell'INPS dalla coltivatrice diretta Ernesta Pezzoli per ottenere il

riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, la Corte di

cassazione, con ordinanza 2 maggio 1972, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sul

riordinamento delle norme di previdenza dei coltivatori diretti e dei

coloni e mezzadri.

La norma denunciata prevede, tra l'altro, che, ai fini del

raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione, possano essere

computati, "per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri

per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed

i giovani".

Secondo il giudice a quo, l'assicurata, nella specie, non avrebbe

potuto far valere il prercritto ammontare complessivo di 520

contributi, ma solo 414 (pur avendone versati 579 e cioè 240 per il

1959, 102 per il 1960, 133 per il 1961 e 104 per il 1965).

Afferma l'ordinanza che non sussisterebbe alcuna ragione

giustificatrice della suindicata discriminazione, basata soltanto sul

sesso.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

La parte privata si è ritualmente costituita ed ha chiesto che la

questione sia dichiarata fondata, deducendo che la norma censurata

sarebbe ingiustamente restrittiva e disincentivante del lavoro. Né

avrebbe alcun rilievo l'analoga limitazione discriminatoria dettata dal

successivo art. 9, secondo comma, della stessa legge del 1963, che

atterrebbe soltanto all'accredito dei contributi e, non avendo effetto

retroattivo, sarebbe, comunque, inapplicabile al caso di specie.

L'INPS si è costituito con deduzioni con le quali, pur chiedendo

che si provveda come di giustizia, prospetta l'infondatezza della

questione.

Al riguardo, sostiene che l'art. 5 della legge del 1963, lungi dal

realizzare un pregiudizio nei confronti della donna lavoratrice,

valuterebbe, invece, i suoi contributi in misura superiore rispetto

all'uomo. Assume, in particolare, che, a seguito dell'estensione

dell'assicurazione obbligatoria ai lavoratori agricoli autonomi,

varrebbero ora, per questi ultimi, i medesimi criteri di contribuzione

assoluta e di contribuzione relativa, previsti per i lavoratori

agricoli dipendenti.

Da tali criteri risulterebbe una più favorevole considerazione

della lavoratrice agricola, che potrebbe raggiungere l'ammontare dei

contributi per lei richiesti nell'anno con due soli contributi

giornalieri per settimana, a differenza del lavoratore agricolo di

sesso maschile che, allo stesso fine, avrebbe, invece, bisogno di tre

contributi giornalieri.

La difesa dell'Istituto precisa, infine, che la norma denunziata

fisserebbe il limite di valutazione dei contributi al solo scopo del

conseguimento del diritto alla pensione e non riguarderebbe il suo

ammontare, che verrebbe, invece, determinato computando tutti i

contributi, in qualsiasi tempo e misura accreditati alle singole

posizioni assicurative.

La difesa della parte privata ha depositato memoria nella quale

esprime l'avviso che la norma denunziata sarebbe illegittima in

riferimento non solo al principio di eguaglianza, ma anche agli artt.

36 e 38 Cost., i cui precetti sarebbero specificazione del suddetto

principio. A tale più ampio esame si dovrebbe pervenire in sede di

interpretazione dell'ordinanza di rimessione o, in difetto, con

separata questione da sollevare incidentalmente nell'attuale giudizio

da questa Corte.

Nel merito osserva che non avrebbero rilievo i chiarimenti forniti

dalla difesa dell'INPS sul diverso meccanismo contributivo per l'uomo e

per la donna, dato che rimarrebbe pur sempre la sostanziale ingiustizia

della posizione delle lavoratrici, che, pur avendo versato un numero di

contributi eguale a quello di altro lavoratore, potrebbero rimanere

escluse dalla tutela previdenziale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione dubita della conformità agli artt.

3 e 37 Cost. dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, perché

esigendo, ai fini del riconoscimento a pensione dei coltivatori diretti

e dei mezzadri e coloni, requisiti di contribuzione annua diversi, a

seconda che si tratti di lavoratori oppure di lavoratrici, avrebbe

posto in essere una disparità di trattamento esclusivamente in ragione

del sesso.

2. - La difesa della parte privata sostiene che la censura dovrebbe

riguardare anche gli artt. 36 e 38 Cost., deducendo che il riferimento

sarebbe concettualmente compreso nell'ordinanza di rimessione per

essere i relativi precetti una specificazione del principio di

eguaglianza e che, in ogni caso, nessun ostacolo processuale

impedirebbe alla Corte di sollevare d'ufficio la relativa questione.

È, tuttavia, da obiettare che, avendo il giudice a quo prospettato

la violazione della parità tra lavoratori e lavoratrici - quale è

sancita dagli artt. 3 e 37 Cost. - nell'esclusivo ambito della stessa

categoria dei lavoratori agricoli autonomi, non potrebbe, comunque,

tenersi conto degli altri due precetti costituzionali. L'ordinanza,

infatti, ritiene vuluerato il principio di eguaglianza esclusivamente

in relazione alla pretesa difformità di disciplina, in ragione del

sesso, tra coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per quanto concerne

il diritto alla pensione, senza alcun riguardo a una disparità con la

posizione previdenziale di altre categorie di lavoratori.

Non rileva, quindi, l'assunto che gli artt. 36 e 38 Cost.

implicitamente postulino il rispetto dell'eguaglianza quanto alla

proporzione tra lavoro svolto e trattamento economico e quanto al

diritto alla previdenza sociale.

3. - Nel merito, è da osservare che, sebbene l'art. 5 della legge

n. 9 del 1963 regoli con norme diverse, per gli uomini e per le donne,

i requisiti per il conseguimento della pensione, il divieto di

computare per le donne più di 104 contributi giornalieri per ciascun

anno - il che è oggetto specifico della sollevata questione -

corrisponde all'analogo divieto di computo per gli uomini di un numero

di contributi eccedente i 156. Il differente ammontare della

contribuzione annuale massima consentita per maturare la pensione

trova, d'altra parte, la sua ratio nel minor numero di contributi

richiesti per le pensioni di vecchiaia e di invalidità della donna

(rispettivamente 1560 e 520) nei confronti di quelle dell'uomo (2340 e

780), nonché nel differente limite di età (55 anni) che la stessa

norma pone per la pensione di vecchiaia della donna rispetto a quello

(60 anni) che è previsto per l'uomo.

Tenuto complessivamente conto di tale disciplina, la disposizione

denunziata non può dirsi in contrasto né col principio di eguaglianza

di cui all'art. 3 Cost., né con quello di parità di diritti del

lavoratore e della lavoratrice di cui all'art. 37 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei

trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia

di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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