Corte costituzionale

Sentenza n. 339/1998

Altra decisione · depositata il 24/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 21 della

legge della Regione Siciliana, approvata il 25 giugno 1997, recante

"Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali

delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni

creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e

popolare", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana, notificato il 3 luglio 1997, depositato in

Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 48 del registro

ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e

gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione

Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con

ricorso notificato il 3 luglio 1997, e depositato il 10 luglio 1997,

ha impugnato gli artt. 18 e 21 della legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana il 25 giugno 1997, recante "Nuove norme per

accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative

edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in

materia di edilizia economica e popolare".

La prima delle norme censurate, ad avviso del ricorrente, si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, lettera q), della

legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e con

il d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la

revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di

locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in

relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello statuto di

autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), nonché con l'art. 3

della Costituzione. Essa, infatti, destinando a finalità di

edilizia economica e popolare gli alloggi realizzati per scopi

diversi, e prevedendo che gli stessi siano assegnati a coloro che li

occupano, se in possesso dei requisiti di legge, violerebbe la legge

n. 457 del 1978, secondo la quale il due per cento dei finanziamenti

nel settore devono essere destinati alla predisposizione di immobili

da destinare al soddisfacimento delle esigenze derivanti da

situazioni imprevedibili. Inoltre, la norma si porrebbe anche in

contrasto con i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia

economica e popolare stabiliti dal d.P.R. n. 1035 del 1972, in

quanto non prevede una comparazione tra coloro i quali attualmente li

occupano e gli altri aspiranti e, in tal modo, realizza una sanatoria

di situazioni illegittimamente protrattesi nel tempo, in danno di

coloro che non hanno fruito di dette assegnazioni ed in violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 21 della legge regionale in oggetto reca una norma di

interpretazione autentica dell'art. 22 della legge regionale n. 22

del 1996, che, a sua volta, interpreta l'art. 131 della legge

regionale n. 25 del 1993, di disciplina dei finanziamenti in favore

delle cooperative a proprietà indivisa, ed è censurato in

riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.

Il ricorrente sostiene anzitutto che la disposizione, esplicitando

che il finanziamento è pari al costo complessivo risultante dal

quadro tecnico economico, oltre eventuali "maggiorazioni di legge",

sembra incrementare la misura dell'erogazione, senza però

quantificare i relativi oneri, né indicare la copertura finanziaria

e, quindi, reca vulnus all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

In linea gradata, secondo il Commissario dello Stato, qualora non sia

questo il significato della norma, deve concludersi per la sua

ambiguità, perché essa rende controversa la disposizione che

interpreta e, quindi, lede il "valore costituzionale della certezza

del diritto".

2. - Il Presidente della Regione Sicilia si è costituito in

giudizio ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il

rigetto.

L'art. 18 della legge in esame, ad avviso del resistente, reca una

norma di carattere eccezionale, diretta a rimuovere la condizione di

precarietà nella quale versano coloro i quali sono stati costretti a

lasciare le loro case, perché pericolanti, o allo scopo di favorirne

il risanamento. Pertanto, prosegue la Regione, essa non sana

situazioni illegittime, è giustificata da una ragionevole

ponderazione di fattispecie particolari e neppure realizza l'eccepita

disparità di trattamento, in quanto non sono comparabili le

situazioni di coloro i quali sono stati sfrattati per ragioni di

emergenza e quelle, meramente ipotetiche, degli eventuali futuri

senza-tetto.

L'art. 21, osserva il Presidente della Regione, esplicita invece

gli elementi dei quali occorre tenere conto nella quantificazione del

finanziamento e chiarisce la norma interpretata. La disposizione,

nella parte in cui prevede che a detto fine può tenersi conto delle

"maggiorazioni di legge" del costo di costruzione, a suo avviso, non

è quindi irragionevole e non vulnera l'art. 97 della Costituzione.

La censura riferita all'art. 81, quarto comma, della Costituzione,

conclude infine la Regione, è anzitutto inammissibile, perché

generica, e, comunque, è infondata, in quanto il ricorrente non ha

dimostrato che la norma denunziata determini oneri finanziari

aggiuntivi. In ogni caso, essa neppure realizza tale risultato, sia

perché concerne ipotesi meramente eventuali che potrebbero non

verificarsi mai, sia perché l'art. 131 della legge reg. n. 25 del

1993, come modificato dall'art. 22 della legge n. 22 del 1996,

permette di ricondurre il finanziamento nei limiti dello

stanziamento, dato che l'intervento finanziario regionale può anche

restare al di sotto del 100% delle spese sostenute.

3. - Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla

Corte, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge

impugnata come legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 - pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 26 luglio

1997 - omettendone gli articoli 18 e 21, avverso i quali il

Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.

All'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ed i

difensori della Regione hanno chiesto che sia dichiarata cessata la

materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 21 della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997,

recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi

sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni

creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e

popolare", per violazione degli artt. 3, primo comma, lettera q),

della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.

1035, in relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello

statuto di autonomia, nonché degli artt. 3, 81, quarto comma, e 97

della Costituzione.

Successivamente alla instaurazione del giudizio di legittimità

costituzionale, come si è accennato nella premessa in fatto, la

deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 25 giugno 1997 è stata promulgata come legge n. 25 del

24 luglio 1997, con omissione delle due disposizioni impugnate dal

Commissario dello Stato.

Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la

consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita

necessariamente in modo unitario e istantaneo rispetto al testo

legislativo e, quindi, essendo ormai esaurito in riferimento alla

legge in esame, si preclude la possibilità di una successiva,

autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di

esse (tra le più recenti, sentenze n. 216 del 1998 e n. 306 del

1996). Pertanto, poiché le disposizioni denunziate non hanno

prodotto, in difetto di promulgazione, alcun effetto

nell'ordinamento, e non sono più in grado di produrne, il presente

giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i presupposti per

dichiarare cessata la materia del contendere, come, del resto,

richiesto concordemente dall'Avvocatura generale dello Stato e dalla

Regione Sicilia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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