Corte costituzionale

Sentenza n. 338/1998

Altra decisione · depositata il 24/07/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 43legge 421/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'11 giugno 1997,

recante "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale

di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto

siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali.

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,

notificato il 19 giugno 1997, depositato in Cancelleria il 26

successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 19 giugno 1997, ritualmente notificato e

depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

impugnato - per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e

con l'art. 2, comma 1, lettera g), numeri 1 e 4 della legge 23

ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello

statuto speciale - l'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana l'11 giugno 1997, recante "Criteri per le nomine

e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge

regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione

paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione

della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di

indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge

regionale 20 marzo 1951, n. 29".

Il Commissario dello Stato censura l'art. 11 - di contenuto

eterogeneo rispetto alle altre disposizioni della predetta legge

regionale - osservando che il legislatore regionale, in virtù della

potestà esclusiva riconosciutagli dallo statuto, ha introdotto "ex

abrupto una prima asserita applicazione dei principi della legge n.

421 del 1992, senza considerare che non sono ancora state emanate le

norme di raccordo necessarie per consentire un passaggio graduale dal

vecchio al nuovo regime".

Nel ricorso si sottolinea la peculiarità della disciplina

siciliana del pubblico impiego, ed in particolare della dirigenza

pubblica, che la legge impugnata si propone di riformare

radicalmente. Al riguardo, si rileva che da un esame comparato delle

varie figure professionali - dell'ordinamento regionale e

dell'amministrazione statale - "emerge inequivocabilmente che le

funzioni svolte dai "dirigenti" e dai "dirigenti superiori", ai

sensi, rispettivamente, degli artt. 13 della legge regionale n. 7 del

1971 e 9 della legge regionale n. 41 del 1985, non possono

considerarsi dirigenziali, essendo piuttosto riconducibili a quelle

proprie dei funzionari amministrativi di 8 e di 9 livello dello

Stato". Richiamando la sentenza di questa Corte n. 12 del 1980, il

ricorrente rileva inoltre - sempre con riferimento all'assetto della

dirigenza che la denunciata disposizione si propone di riformare -

che anche le attribuzioni dei funzionari di vertice

dell'amministrazione regionale e i direttori preposti alle singole

direzioni regionali istituite presso ogni assessorato "sono

notevolmente diverse ed inferiori rispetto a quelle proprie dei

dirigenti generali dell'amministrazione statale, i quali assumono

anche la qualità di organi esterni dell'amministrazione medesima".

Tutto ciò premesso sull'attuale ordinamento degli uffici della

Regione Siciliana, il Commissario dello Stato prospetta nei confronti

della disciplina impugnata le seguenti censure.

Dall'esame del denunciato art. 11 - si legge nel ricorso - emerge

l'intento del legislatore regionale di "effettuare ope legis e per

relationem una generalizzata equiparazione dei propri dipendenti, in

atto con funzioni riconducibili a quelle della carriera direttiva, ai

dirigenti previsti dalla normativa statale, in assenza della

prescritta e necessaria selezione con criteri obiettivi di

valutazione". Qualora dovesse darsi applicazione alla previsione

dell'art. 11 - si paventa nel ricorso - l'effetto immediato sarebbe

quello di una proliferazione - seppure di carattere nominalistico, in

mancanza della contestuale definizione dei compiti - dei dirigenti,

il cui numero potrebbe ulteriormente aumentare in virtù della

previsione del comma 2, il quale, premesso che "ai dirigenti sono

attribuite le funzioni di studio, programmazione e controllo, o le

funzioni dirigenziali", proibisce "la contemporanea assegnazione di

più funzioni equiparate".

Il legislatore regionale, osserva il ricorrente, "in evidente

dissonanza con i principi della normativa statale di riferimento,

scinde nell'ambito delle funzioni dirigenziali, che per loro natura

non possono che essere un unicum composito, quelle di studio,

programmazione e controllo da quelle propriamente dirigenziali",

consistenti "nell'emanazione ed attuazione degli atti aventi per

oggetto singoli provvedimenti, ivi inclusi quelli riguardanti impegni

di somme" (art. 11, comma 1). Aggiunge il Commissario dello Stato che

"siffatta artificiosa distinzione ... dovrebbe essere posta a

fondamento della rideterminazione delle piante organiche (comma 3)

causando inevitabilmente un incremento, se non addirittura il

raddoppio, del numero dei dirigenti, così vanificando uno degli

obiettivi primari della legge n. 421 del 1992".

Il Commissario dello Stato censura la stessa distinzione tra

funzioni dell'assessore regionale e funzioni dei dirigenti delineata

dal comma 1 dell'art. 11 - secondo il quale "l'Assessore regionale

esercita le sue funzioni di capo dell'Amministrazione attraverso

l'emanazione di atti generali", mentre "l'emanazione ed attuazione

degli atti aventi per oggetto singoli provvedimenti, ivi inclusi

quelli riguardanti impegni di somme, compete ai dirigenti in

relazione alle funzioni ad essi attribuite" - ritenendola inidonea a

realizzare gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale, in ordine

alla separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di

direzione amministrativa, all'art. 2, comma 1, lettera g) numero 1,

della legge n. 421 del 1992.

La disciplina impugnata, in conclusione, appare al ricorrente

intrinsecamente contraddittoria ed irragionevole, oltre che

gravemente pregiudizievole per il buon andamento dell'amministrazione

regionale.

2. - In data 20 giugno 1997, il Presidente regionale ha promulgato

parzialmente la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana del 21 giugno 1997, n. 30), con l'omissione

dell'art. 11, censurato dal Commissario dello Stato con il ricorso

introduttivo del presente giudizio costituzionale.

3. - Non si è costituita nel presente giudizio costituzionale la

Regione Sicilia.

4. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato - per il Commissario dello Stato della Regione

Siciliana - una memoria per dedurre che, in séguito all'intervenuta

promulgazione parziale della legge impugnata, è divenuta impossibile

un'autonoma, successiva, promulgazione delle disposizioni censurate,

e per chiedere, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la

materia del contendere. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana l'11 giugno 1997 recante "Criteri per le nomine e

designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge

regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione

paritetica (articolo 43 dello statuto siciliano). Prima applicazione

della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di

indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge

regionale 20 marzo 1951, n. 29", per contrasto con gli artt. 3 e 97

della Costituzione, nonché con l'art. 2, comma 1, lettera g), punti

1 e 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti

posti dall'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana alla

potestà legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

2. - Dopo l'instaurazione del presente giudizio costituzionale, la

legge impugnata - come anticipato nelle premesse in fatto - è stata

promulgata come legge 20 giugno 1997, n. 19, con integrale omissione

dell'art. 11, censurato dal Commissario dello Stato.

Indipendentemente da ogni questione prospettabile in merito alla

legittimità della promulgazione parziale delle leggi regionali

siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso in

via principale dal Commissario dello Stato, con omissione delle parti

oggetto di impugnazione, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte (ex plurimis, sentenze n. 216 del 1998, nn. 306 e 205 del 1996,

nn. 493, 395 e 64 del 1995) deve ritenersi cessata la materia del

contendere, in quanto l'intervenuto esaurimento del potere

promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e

contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale,

preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge

impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino

una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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