Corte costituzionale

Sentenza n. 337/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 71legge 448/1998

citata

  • art. 3legge 448/1998
  • art. 10legge 448/1998
  • art. 6legge 448/1998
  • art. 65legge 448/1998
  • art. 66legge 448/1998
  • art. 68legge 448/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4, 5 e

6; degli artt. 6, 65, 66, 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 e

dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ricorso

della Regione Lombardia, notificato il 28 gennaio 1999, depositato in

cancelleria il 5 febbraio 1999 ed iscritto al n. 7 del registro

ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore

Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione Lombardia e

l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 28 gennaio 1999 e depositato il

5 febbraio 1999, la Regione Lombardia ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4, 5 e 6; degli

artt. 6, 65, 66, 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 e dell'art. 71 della

legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo).

2. - In particolare, la Regione censura, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 92 e 93 del

trattato che istituisce la comunità economica europea, firmato il

25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, ed

alle decisioni della Commissione delle comunità europee del 2 marzo

1988 e del 1 marzo 1995, l'art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge n. 448

del 1998, nella parte in cui, al fine di incentivare la occupazione

nel meridione d'Italia, prevede:

al comma 4, la proroga e l'incremento degli sgravi

contributivi già applicabili, in forza dell'art. 4, commi 17 e 18,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica), nelle regioni meridionali per i lavoratori

occupati alla data del 1 dicembre 1997;

al comma 5, che i datori di lavoro privati e gli enti

pubblici economici operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,

Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna possano godere,

relativamente alle nuove assunzioni - effettuate, limitatamente

all'Abruzzo ed al Molise, nell'anno 1999 e, per le altre regioni,

anche negli anni 2000 e 2001 - incrementative del numero delle unità

realmente occupate rispetto al 31 dicembre 1998, della totale

esenzione, per un periodo di tre anni dalla avvenuta assunzione, dai

contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS) sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo

pensioni lavoratori dipendenti;

al comma 6, le puntuali condizioni per poter accedere ai

benefici di cui al predetto comma 5.

Secondo la ricorrente, le norme impugnate comporterebbero

un'evidente disparità di trattamento fra le regioni settentrionali e

quelle meridionali causando, in particolare, lo spostamento di

attività produttive verso una parte del territorio nazionale, e

finendo per gravare, in assenza di una effettiva riduzione del costo

del lavoro, sulla fiscalità generale e, di conseguenza, anche sulla

Regione Lombardia e sui cittadini in essa residenti.

Peraltro, osserva la ricorrente, le disposizioni in questione

sarebbero anche in contrasto con le ricordate decisioni della

Commissione delle comunità europee, che già in passato avevano

dichiarato illegittimo il regime degli sgravi contributivi esistente

nel Mezzogiorno d'Italia, per violazione degli artt. 92 e 93 del

trattato CEE.

3. - Viene altresì censurato, in riferimento all'art. 119 della

Costituzione, l'art. 6 della legge n. 448 del 1998.

La Regione ricorrente, dopo avere brevemente esposto le modifiche

introdotte dal comma 1 della citata disposizione ai principi ed ai

criteri direttivi cui il legislatore delegato deve ispirarsi ai fini

della istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive

(di seguito IRAP), lamenta in particolare che, per effetto

dell'inserimento - disposto dal comma 2, lettera b) dell'art. 6 della

legge n. 448 del 1998 - di una lettera e-bis) nel comma 147

dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), la dotazione propria del

Fondo sanitario e le eccedenze dovute allo Stato vengano calcolate

con riferimento ad un parametro maggiore rispetto a quello

considerato in passato e costituito dall'intero gettito IRAP. Ed

effetto indotto di tale innovazione normativa verrebbe ad essere, per

un verso, la riduzione dei flussi finanziari dallo Stato alle regioni

e, per altro verso, un più elevato ammontare dei fondi in eccedenza

che le regioni debbono restituire allo Stato e, pertanto, in

definitiva, la violazione della autonomia finanziaria delle regioni

stesse.

4. - Ulteriore censura viene mossa dalla ricorrente, in

riferimento agli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, all'art. 65

della legge n. 448 del 1998 che, nel prevedere la corresponsione di

assegni in danaro in favore di nuclei familiari aventi determinati

requisiti di composizione e di reddito, dispone che gli assegni in

questione siano erogati dai comuni, che dovranno renderne nota la

disponibilità attraverso pubbliche affissioni.

Rileva sul punto la Regione che la norma in questione sarebbe

lesiva delle sue competenze in materia di servizi sociali,

riconosciute, in attuazione degli artt.117 e 118 della Costituzione,

dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli

enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,

n. 59).

Secondo la ricorrente, infatti, data la definizione che

l'art. 128 del d.lgs. n. 112 del 1998 fornisce dei "servizi sociali",

tale da ricomprendere anche le erogazioni previste dalla norma

censurata, la relativa funzione ed i connessi compiti amministrativi

spetterebbero alla regione, cui sarebbero stati conferiti

dall'art. 131 del d.lgs. citato.

Conclude sul punto la ricorrente osservando che, integrando sia

il d.lgs. n. 112 del 1998 che la legge di delega 15 marzo 1997, n. 59

(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica

amministrazione e per la semplificazione amministrativa) il parametro

dettato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, la loro violazione

avrebbe rilievo costituzionale.

5. - Discorso in tutto analogo viene svolto per l'art. 66 della

legge n. 448 del 1998, sempre in riferimento agli artt. 117, 118 e 97

della Costituzione, nella parte in cui prevede, in favore delle madri

di figli nati successivamente al 1 luglio 1999 ed aventi determinati

requisiti soggettivi e di reddito, la erogazione da parte dei comuni

di assegni periodici in danaro.

6. - Nel ricorso viene, altresì, censurato l'art. 68, commi 1 e

2, della legge n. 448 del 1998, in riferimento all'art. 119 della

Costituzione, in relazione all'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione

delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di

previdenza e di finanza territoriale) ed all'art. 11 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in

materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421).

Per effetto del combinato disposto dei due commi impugnati, per

le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale

e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche

ambulatoriali, gli assistiti esenti e quelli totalmente esenti

sarebbero esonerati dal pagamento della quota fissa, ammontante sino

a quel momento a lire 6.000 per ricetta; il che comporterebbe,

secondo la ricorrente, in violazione dell'art. 119 della

Costituzione, la decurtazione di entrate di indubbia spettanza

regionale.

7. - Oggetto di censura sono altresì i commi 3, 4, 5, 7 e 9 del

medesimo art. 68 della legge n. 448 del 1998.

Essi, ad avviso della Regione Lombardia, nel dettare una

articolata procedura volta alla determinazione sia delle eccedenze

della spesa farmaceutica di ogni regione che dell'entità dei

contributi dovuti, rispettivamente, dalle imprese titolari

dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, dalle

imprese distributrici e dalle farmacie aperte al pubblico per coprire

parte di tali eccedenze, determinerebbero la totale estromissione

delle regioni sia dal loro calcolo che da quello dei contributi,

essendo esclusivo compito di queste ultime fornire al Ministero della

sanità i dati relativi alla vendita da parte delle farmacie di tutti

i medicinali erogati a carico del Servizio sanitario regionale.

E ciò, secondo la ricorrente, contrasterebbe con il principio

generale, proprio di tutta la materia sanitaria ed assistenziale,

secondo il quale le regioni debbono essere in condizione di ottenere

tutte le informazioni in ordine alla spesa afferente a tale materia.

8. - Infine la Regione Lombardia censura l'art. 71 della legge

n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 117 e 118 della

Costituzione, in relazione al decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le

materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle

province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali), all'art. 2 del d.lgs. n. 502 del 1992 ed all'art. 114 del

d.lgs. n. 112 del 1998.

Tale norma prevede lo stanziamento di somme di danaro per

interventi di riqualificazione della assistenza sanitaria nei grandi

centri urbani, da individuarsi, su proposta del Ministro della

sanità, dalla Conferenza unificata Stato-regioni e province autonome

e Stato-città, tenendo in particolare considerazione le zone

centro-meridionali della Nazione.

Lamenta la ricorrente che sarebbe lesiva delle sue attribuzioni

la circostanza che nella individuazione di tali interventi venga

concesso un ampio spazio ai comuni; questi, infatti, debbono essere

sentiti nella fase di elaborazione dei progetti; sono rappresentati,

attraverso la Associazione nazionale comuni d'Italia - che partecipa,

in misura paritetica con le regioni, il Ministero della sanità e la

Conferenza Stato-regioni, alla istruttoria volta alla realizzazione

degli interventi stessi -; possono, decorso il termine per la

presentazione dei progetti di intervento da parte delle regioni,

sostituirsi ad esse e presentarne di propri.

La norma viene, altresì, censurata in relazione al

coinvolgimento, che tramite essa si realizza, della Conferenza

unificata Stato-regioni e Stato-città nella istruttoria relativa ai

suddetti progetti, cioè in questioni ritenute essenzialmente di

spettanza regionale.

9. - Si è costituito in giudizio, con atto del 17 febbraio 1999,

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni

sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Secondo la difesa dello Stato la questione, relativa all'art. 3,

commi 4, 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 sarebbe inammissibile in

quanto, per un verso, "impinge nel merito della scelta legislativa"

e, per altro verso, in quanto viene denunziata un'irrilevante

violazione del diritto comunitario.

Anche la censura mossa nei confronti dell'art. 6 della legge

n. 448 del 1998 sarebbe, secondo la stessa difesa, inammissibile non

essendo chiaro in che modo risulti violato l'art. 119 della

Costituzione.

Parimenti inammissibili sarebbero le censure formulate

relativamente agli artt. 65 e 66 della stessa legge, che si

fonderebbero essenzialmente sulla violazione di un parametro, il

d.lgs. n. 112 del 1998, non avente rango costituzionale.

Anche in riferimento alla costituzionalità dei commi 1 e 2

dell'art. 68 della legge n. 448 del 1998, l'Avvocatura eccepisce

preliminarmente la inammissibilità della questione stante la

evocazione di un parametro di legittimità costituzionale (l'art. 1

della legge n. 421 del 1992 e l'art. 11 del d.lgs. n. 502 del 1992)

avente rango solo ordinario; peraltro, nel merito, la questione

sarebbe, comunque, infondata in quanto, a fronte della riduzione di

entrate regionali legate alla parziale soppressione dei ticket

sanitari disposta con la norma censurata, sarebbe stato previsto un

meccanismo di risparmio di spesa nel medesimo settore farmaceutico

tale da compensare l'ammontare delle minori entrate.

Quanto agli altri commi impugnati del medesimo art. 68 la difesa

dello Stato ritiene non ravvisabili le menomazioni delle garanzie di

informazione lamentate dalla Regione Lombardia.

Infine, riguardo alla affermata incostituzionalità dell'art. 71,

rileva la Avvocatura che per effetto di esso non si realizzerebbe

alcuna violazione di competenze attribuite alle regioni, non

essendovi alcuna contraddizione fra l'ambito di tali competenze e la

valorizzazione delle altre autonomie locali.

10. - In prossimità della udienza pubblica la Regione Lombardia

ha depositato una documentata memoria illustrativa.

In essa la ricorrente ha rilevato che la modifica medio tempore

intervenuta di talune delle norme oggetto di censura non ne ha

eliminato la illegittimità ed ha precisato che la censura rivolta

nei confronti dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998 è formulata

anche con riferimento all'art. 10 della Costituzione, norma in base

alla quale vi è l'obbligo di conformazione della legislazione

statale ai principi del diritto internazionale generalmente

riconosciuti, nell'occasione rappresentati dagli artt. 92 e 93 del

trattato CEE del 25 marzo 1957.

Quanto agli artt. 65, 66 e 68 la ricorrente ha sottolineato la

ammissibilità e la fondatezza della questione; in particolare, oltre

a rilevare che il d.lgs. n. 112 del 1998 è stato emanato in

specifica attuazione degli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione, ha

osservato che la violazione costituzionale può verificarsi non

soltanto allorché una norma ordinaria leda direttamente una norma di

rango costituzionale, ma anche allorché, come nel caso, la

violazione si realizzi, indirettamente, attraverso, appunto, il

contrasto con una norma interposta. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 10, 117, 118 e 119 della Costituzione,

dalla Regione Lombardia investe diverse norme della legge 23 dicembre

1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo), ed in particolare, l'art. 3, commi 4, 5 e 6; gli artt. 6,

65, 66, 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 e l'art. 71.

Attesa la sostanziale eterogeneità sia delle norme censurate

che, sia pure in misura minore, dei parametri costituzionali evocati,

la complessa questione va esaminata partitamente.

2. - L'art. 3 della legge n. 448 del 1998 viene censurato nella

parte in cui, al fine di incentivare la occupazione nel Mezzogiorno,

prevede:

al comma 4, la proroga e l'incremento degli sgravi

contributivi già applicabili, in forza dell'art. 4, commi 17 e 18,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica), nelle regioni meridionali per i lavoratori

occupati alla data del 1 dicembre 1997;

al comma 5, che i datori di lavoro privati e gli enti

pubblici economici operanti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,

Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, possano godere,

relativamente alle nuove assunzioni, tali da incrementare il numero

delle unità effettivamente occupate rispetto al 31 dicembre 1998,

effettuate, limitatamente all'Abruzzo ed al Molise, nell'anno 1999 e,

per le altre regioni, anche negli anni 2000 e 2001, della totale

esenzione, per un periodo di tre anni dalla avvenuta assunzione, dai

contributi INPS sulle retribuzioni dei nuovi assunti;

al comma 6 le puntuali condizioni per poter accedere ai

benefici di cui al predetto comma 5.

Le norme in questione, secondo la Regione Lombardia, sarebbero

lesive dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di

trattamento che verrebbero a determinare fra le regioni del nord e

quelle del Mezzogiorno, risultando le prime pregiudicate sia a causa

dello spostamento di attività produttive verso altre parti della

Nazione sia dal fatto che gli sgravi contributivi previsti dalle

disposizioni censurate, non connessi ad una riduzione effettiva del

costo del lavoro, finirebbero per pesare sulla fiscalità generale e,

di conseguenza, anche sulla Regione Lombardia e sui cittadini in essa

residenti.

Nella memoria illustrativa depositata in prossimità della

udienza pubblica la ricorrente ha precisato che la censura viene

altresì formulata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in

relazione agli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la comunità

economica europea, firmato il 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge

14 ottobre 1957, n. 1203, ed alle decisioni della Commissione delle

comunità europee del 2 marzo 1988 e del 1 marzo 1995.

2.1. - La questione è inammissibile, con riferimento ad ambedue

i parametri evocati.

2.2. - Quanto al secondo, a parte la circostanza che, come

risulta dalla nota, acquisita in atti, del 10 agosto 1999, n. prot.

SG(99) D/6511, la stessa Commissione europea (alla cui

autorizzazione, secondo quanto previsto al comma 7 dell'art. 3 della

legge n. 448 del 1998, è espressamente subordinata la efficacia

delle disposizioni contenute nei precedenti commi 4 e 5), ha ritenuto

che il regime degli aiuti in questione è compatibile con la

disciplina comunitaria, basti osservare - al di là dell'evidente

imprecisione in cui è incorsa la difesa della ricorrente indicando

come parametro di riferimento, invece dell'art. 11 della

Costituzione, norma che fornisce copertura costituzionale al diritto

comunitario (cfr. sentenza n. 85 del 1999), l'art. 10 della

Costituzione, norma che si riferisce esclusivamente al diritto

internazionale generalmente riconosciuto - che la censura non può

essere presa in considerazione in quanto è stata compiutamente

formulata solamente in sede di memoria difensiva e, pertanto,

tardivamente (cfr. sentenza n. 382 del 1999).

2.3. - Quanto al primo si rileva che questa Corte ha in varie

occasioni avuto modo di precisare che, sebbene in linea di principio

le regioni possano denunziare la violazione anche di norme

costituzionali poste al di fuori del Titolo V della Parte II della

Costituzione, ciò può, tuttavia, avvenire solo se ed in quanto tale

violazione comporti una incisione delle competenze costituzionalmente

assegnate alle regioni medesime (cfr. sentenza n. 373 del 1997).

Circostanza quest'ultima nella specie non ravvisabile, atteso che

la Regione Lombardia si limita a denunziare, peraltro in maniera

piuttosto generica, una pretesa disparità di trattamento in materia

di costi previdenziali fra i datori di lavoro di talune regioni

meridionali e gli altri datori di lavoro, senza indicare, sia pure a

livello di mera allegazione, la lesione di una qualsivoglia

competenza, legislativa od amministrativa, propria della Regione

ricorrente.

3. - La censura rivolta, in riferimento all'art. 119 della

Costituzione, all'art. 6 della legge n. 448 del 1998 concerne

specificamente la parziale modifica, disposta dal comma 2 della norma

impugnata, dei principi e dei criteri, contenuti nell'art. 3, comma

147 della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), cui deve essere ispirata la disciplina transitoria

da predisporsi al fine di garantire la graduale sostituzione del

gettito prodotto dai tributi soppressi in occasione della istituzione

dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, la ricorrente, riferite le altre modifiche

apportate al regime transitorio, lamenta che, per effetto della norma

impugnata, sia stato introdotto nel comma 147 dell'art. 3 della legge

n. 662 del 1996 una ulteriore lettera e-bis) avente il seguente

tenore: "il gettito dell'IRAP, ai fini della determinazione del fondo

sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla

lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al

comma 144, lettera e)".

Ritiene la Regione Lombardia che in conseguenza di tale modifica

- a differenza di quanto originariamente previsto dalla lettera d)

dell'art. 3, comma 147, della legge n. 662 del 1996 - le dotazioni

proprie del Fondo sanitario e le eccedenze dovute allo Stato

verrebbero calcolate con riferimento ad un parametro maggiore

costituito dall'intero gettito dell'IRAP e non più da una

percentuale di esso, come previsto dalla disposizione ultima citata.

Da ciò la ricorrente fa derivare l'ulteriore conseguenza che,

per un verso, l'aumento della dotazione propria della regione

comporterebbe, quale effetto indotto, la diminuzione dei

trasferimenti statali destinati a finanziare il servizio sanitario

regionale e, per altro verso, che si determinerebbe un più elevato

ammontare delle eccedenze che le regioni debbono, secondo quanto

previsto dalla lettera e) dell'art. 3, comma 147, della legge n. 662

del 1996, riversare allo Stato.

3.1. - La censura, così sintetizzata, è inammissibile.

3.2. - Invero, la ricorrente si limita a lamentare che, per

effetto del descritto meccanismo, le regioni vedrebbero ridotte le

loro complessive disponibilità finanziarie a causa, a quanto è dato

intendere, di minori rimesse statali e di maggiori fondi in eccedenza

da dover restituire allo Stato.

Dato e non concesso che l'effetto della modifica normativa sia

quello lamentato dalla ricorrente, questa Corte, con riferimento al

tema della autonomia finanziaria regionale, garantita dall'art. 119

della Costituzione, ha in più occasioni statuito che la legge

fondamentale non garantisce alle regioni una determinata quantità di

risorse, ma solo il diritto di disporre di risorse finanziarie che

risultino complessivamente non inadeguate rispetto ai compiti loro

attribuiti (cfr., da ultimo, sentenza n. 507 del 2000).

In altre parole, la autonomia finanziaria regionale ha valenza

strumentale, e la sua tutela entra in gioco in quanto, per effetto

della violazione del relativo principio, venga in concreto meno la

possibilità per la regione di attuare le sue prerogative di

autonomia legislativa ed amministrativa.

In proposito, la Regione ricorrente non solo non fornisce alcuna

dimostrazione della effettività del meccanismo denunziato (cioè in

ordine alla reale diminuzione della sua complessiva disponibilità

finanziaria), ma, e questo è il dato che determina la

inammissibilità della censura proposta, neppure ipotizza che, per

effetto della pretesa riduzione di tale disponibilità, essa si

troverebbe a godere di una dotazione non più congrua e comunque non

sufficiente per l'espletamento dei compiti che le sono affidati.

4. - Gli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 vengono

impugnati in base ad argomenti coincidenti, sicché l'esame delle

relative censure può, questa volta, essere unitariamente condotto.

Lamenta la ricorrente che il citato art. 65, nel prevedere la

concessione di benefici economici in favore dei nuclei familiari

composti da cittadini residenti, aventi tre o più figli minorenni e

con determinate condizioni di reddito, disponga che il beneficio sia

(nell'originario testo) "erogato dai comuni", i quali hanno altresì

il compito di informare la cittadinanza sulla disponibilità dei

predetti benefici.

Tale disposizione viene ritenuta in contrasto con gli artt. 117,

118 e 97 della Costituzione, in quanto lesiva delle attribuzioni

regionali in materia di servizi sociali, così come riconosciute dal

d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Premesso, infatti, che l'art. 128 del citato decreto legislativo

fornisce una definizione dei "servizi sociali" nell'ambito della

quale rientra la erogazione degli assegni in questione, la ricorrente

fa presente che, secondo quanto previsto dall'art. 131 dello stesso

decreto legislativo, "tutte le funzioni ed i compiti amministrativi

nella materia dei servizi sociali" sono conferiti alle regioni ed

agli enti locali, mentre, a mente del successivo art. 132, il

trasferimento, o la delega, di funzioni in siffatta materia da parte

delle regioni in favore degli enti locali deve intervenire, nei sei

mesi successivi alla emanazione del d.lgs. n. 112 del 1998,

attraverso la adozione di apposite misure di legislazione regionale.

La norma impugnata, viceversa, attribuendo direttamente i

ricordati compiti ai comuni, risulterebbe, secondo la ricorrente, in

aperto contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in

relazione a quanto previsto, appunto, dal ricordato d.lgs n. 112 del

1998, la cui disciplina integra, in quanto norma interposta, il

parametro costituzionale.

Analogo discorso vale per l'art. 66 della legge n. 448 del 1998,

il quale (nel testo originario) dispone la possibilità per i comuni

di erogare in favore delle madri di figli nati successivamente al 1

luglio 1999 le quali si trovino in determinate condizioni di reddito,

un assegno in danaro per un periodo di tempo non superiore a cinque

mesi.

Anche in questo caso, come nel precedente, la Regione Lombardia

lamenta la violazione di una competenza attribuitale, attraverso il

d.lgs. n. 112 del 1998, dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

4.1. - La censura è in ambedue i casi inammissibile.

4.2. - Va, preliminarmente, rilevato che successivamente alla

proposizione del ricorso le due norme impugnate sono state oggetto di

una modifica, che non è, tuttavia, tale da giustificare la

sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul punto;

infatti, con l'art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in

materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli

incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,

nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), le

due norme sono state novellate nel senso di attribuire ai comuni il

potere di "concedere" i detti benefici, la cui materiale erogazione

è ora di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale.

4.3. - Ciò posto, osserva questa Corte che la censura formulata

dalla Regione Lombardia si fonda sull'assunto che il d.lgs. n. 112

del 1998, in quanto adottato in attuazione degli artt. 117 e 118

della Costituzione, ne mutua la valenza costituzionale, potendo,

quindi, essere apprezzato quale parametro di legittimità di

disposizioni legislative ad esso successive.

Tale assunto è infondato.

Invero, come già affermato da questa Corte in relazione ad altra

norma legislativa avente analoga finalità di conferire alle regioni

la competenza su funzioni proprie dello Stato - si trattava del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) -, la circostanza,

allegata dalla ricorrente, che il d.lgs. n. 112 del 1998 sia con la

Costituzione in rapporto di immediata attuazione non ha alcuna

influenza sulla determinazione del rango o del valore formale delle

disposizioni in esso contenute, tanto che queste ultime, per un

verso, non possono fungere da parametro nei giudizi di legittimità

costituzionale e, per altro verso, ben possono essere derogate da

leggi successive che diversamente ripartiscano, come nel presente

caso, fra enti locali delle competenze delegate od assegnate alle

regioni (cfr. sentenza n. 85 del 1990).

5. - Ulteriore questione viene sollevata dalla Regione Lombardia

riguardo ai commi 1 e 2 dell'art. 68 della legge n. 448 del 1998, in

riferimento all'art. 119 della Costituzione, in relazione all'art. 1

della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), ed all'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1

della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Osserva la ricorrente che per effetto delle disposizioni

censurate, le quali prevedono l'esenzione dal pagamento della quota

fissa (ticket) per le ricette relative alle prestazioni di

diagnostica strumentale e di laboratorio nonché per le prescrizioni

diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità

per il servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero

della difesa, sarebbe pregiudicata la autonomia finanziaria della

regione, poiché, nei fatti, ne verrebbero ridotte le entrate.

5.1. - La censura è inammissibile.

Come già osservato, in tanto la riduzione di entrate in favore

dell'ente locale, determinata in conseguenza di un intervento

legislativo statale, ha rilievo, sotto il profilo della violazione

della autonomia finanziaria regionale, in quanto, a causa della

diminuita disponibilità, la regione non possa adeguatamente fare

fronte alle attività di sua competenza.

Peraltro l'orientamento di questa Corte è fermo nel rilevare che

non vi è violazione costituzionale allorché, in occasione di

manovre di finanza pubblica, quale è quella complessivamente

realizzata con legge n. 448 del 1998, si determinino, per effetto di

innovazioni legislative statali, riduzioni nella disponibilità

finanziaria delle regioni, purché esse non siano tali da comportare

uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa

regionale (cfr., fra le più recenti, sentenza n. 138 del 1999).

Nel presente caso, non solo tale squilibrio non è neppure

allegato, limitandosi la ricorrente a lamentare genericamente la

riduzione delle entrate, ma è da escludersi posto che, come

osservato dalla difesa dello Stato e non contestato da quella della

ricorrente, alla riduzione delle entrate si associano, per altra via,

dei risparmi di spesa tali, ad ogni modo, da compensare la detta

riduzione.

6. - L'art. 68 della legge n. 448 del 1998 viene, altresì,

impugnato dalla ricorrente, con riferimento agli artt. 117 e 118

della Costituzione, in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del

1992, nella parte in cui, ai commi 3, 4, 5, 7 e 9, rispettivamente:

(ai commi 3 e 4) intervenendo sull'art. 36 della legge

27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica) attraverso l'inserimento di un nuovo periodo nel comma 16 e

di un ulteriore comma, denominato 16-bis detta la disciplina

concernente i criteri di determinazione della eccedenza della spesa

farmaceutica rispetto alla previsione annuale nonché i criteri per

l'individuazione dell'ammontare della quota di questa che le imprese

titolari della autorizzazione alla immissione in commercio dei

farmaci, le imprese distributrici e le farmacie, pubbliche e private,

aperte al pubblico sono tenute a versare allo Stato;

(al comma 5) attribuisce alla Commissione prevista

dall'art. 36, comma 16, della legge n. 449 del 1997 il compito, in

una prima fase, di proporre al Ministro della sanità l'adozione di

misure idonee al contenimento ed alla riduzione della spesa

farmaceutica per l'anno 1999 e, successivamente, di verificare il

raggiungimento degli obbiettivi in questione;

(al comma 7) istituisce, in seno al Ministero della sanità,

l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, attribuendo a

tale organismo il compito di raccogliere dati sull'impiego dei

medicinali, di svolgere i compiti già attribuiti all'osservatorio

centrale degli acquisti e dei prezzi ed, infine, di redigere un

rapporto annuale, indirizzato al Ministro della sanità, volto a

confrontare l'andamento della spesa farmaceutica erogata dal servizio

sanitario nazionale con quello della spesa erogata con sistemi

alternativi e relativa ai farmaci somministrati direttamente in

ambito ospedaliero;

(al comma 9) stabilisce l'obbligo per le farmacie di fornire

al Ministero della sanità i dati di vendita dei medicinali

dispensati con onere a carico del servizio sanitario nazionale.

Lamenta la ricorrente che, in base alle illustrate disposizioni,

le regioni sarebbero totalmente estromesse sia dal procedimento di

calcolo delle eccedenze della spesa sanitaria (rectius: farmaceutica)

sia dal calcolo dei contributi dovuti dai produttori e dai

distributori di farmaci ai fini della copertura di tale eccedenza.

Osserva, infatti, la ricorrente che, a fronte delle ampie

competenze attribuite alle regioni dall'art. 8, comma 2, del d.lgs.

n. 502 del 1992, la disciplina in questione prevede esclusivamente

che queste siano tenute a trasmettere al Ministero della sanità i

dati relativi alla vendita dei farmaci erogati con onere a carico del

servizio sanitario nazionale; ciò, si afferma nel ricorso, in

violazione del principio, generale nella materia assistenziale e

sanitaria, in base al quale le regioni devono essere in condizione di

ottenere tutte le informazioni relative alla materia de qua e non

possono essere estromesse in favore dell'amministrazione centrale.

La censura, come articolata, è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, per effetto della intervenuta

abrogazione, ad opera dell'art. 85, comma 31, della legge 23 dicembre

2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2001), sia del secondo e

terzo periodo del comma 16 dell'art. 36 della legge n. 449 del 1997

che dell'intero comma 16-bis della medesima disposizione legislativa,

non è più in vigore il complesso meccanismo normativo relativo al

contributo dovuto dalle imprese produttrici e distributrici di

farmaci allo Stato per il parziale ripianamento della eccedenza della

spesa farmaceutica, nonché per la individuazione delle singole quote

dovute.

Tale circostanza non esclude, tuttavia, che perduri, per il

periodo anteriore alla intervenuta abrogazione, un interesse alla

decisione sulla questione sollevata dalla Regione Lombardia.

Osserva questa Corte che, in sostanza, la Regione ricorrente

lamenta che, attraverso la normativa denunziata, siano state lese le

"ampie competenze attribuite alla Regione dall'art. 8, comma 2, del

d.lgs. n. 502 del 1992".

A parte i rilievi sulla pertinenza del riferimento normativo,

atteso che la norma indicata riguarda i rapporti fra le farmacie,

pubbliche e private, ed il Servizio sanitario nazionale, prescrivendo

che gli stessi siano disciplinati da convenzioni di durata triennale

che tengano conto dei principi indicati nelle lettere a) b) e c)

dello stesso comma 2 del predetto art. 8, la norma che si assume

violata è, anche in questo caso, una norma di rango ordinario, tale

quindi da non giustificare, in caso di modificazione da parte di

altra norma successiva, il giudizio di costituzionalità della legge

sopravvenuta.

7. - Infine, la ricorrente Regione censura l'art. 71 della legge

n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 117 e 118 della

Costituzione, in relazione al decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le

materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle

province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali), all'art. 2 del d.lgs. n. 502 del 1992 ed all'art. 114 del

d.lgs. n. 112 del 1998.

Tale norma prevede lo stanziamento di somme di danaro per

interventi di riqualificazione della assistenza sanitaria nei grandi

centri urbani, da individuarsi, su proposta del Ministro della

sanità, dalla Conferenza unificata Stato-regioni e province autonome

e Stato-città, tenendo in particolare considerazione le zone

centro-meridionali della Nazione.

Ad avviso della ricorrente sarebbe lesiva delle sue attribuzioni

la circostanza che nella individuazione di tali interventi venga

concesso un ampio spazio ai comuni, i quali debbono essere sentiti

nella fase di elaborazione dei progetti; sono rappresentati dalla

Associazione nazionale comuni d'Italia nella istruttoria volta alla

realizzazione dei medesimi interventi; possono, decorso il termine

per la presentazione dei progetti di intervento da parte delle

regioni, sostituirsi ad esse e presentarne di propri.

La norma viene altresì censurata in relazione al

"coinvolgimento" della Conferenza unificata Stato-regioni e

Stato-città sia nella fase di individuazione dei grandi centri

urbani potenzialmente idonei ad essere destinatari degli interventi,

sia nella fase relativa alla scelta dei progetti meritevoli di

finanziamento, cioè in questioni ritenute essenzialmente di

spettanza regionale.

7.1. - La questione, sotto il duplice profilo prospettato, è

infondata.

7.2. - Invero, quanto alla asserita illegittimità costituzionale

del "coinvolgimento" della Conferenza unificata Stato-città e

Stato-regioni nella attività istruttoria volta alla individuazione

delle sedi ove realizzare gli interventi di riqualificazione e

riorganizzazione della assistenza sanitaria di cui al comma 1 della

norma censurata, basti rilevare, secondo l'orientamento ancora di

recente ribadito da questa Corte (cfr. sentenza n. 408 del 1998), che

è frutto della discrezionalità del legislatore, non in contrasto

con la Costituzione, la attivazione della Conferenza unificata

Stato-regioni e Stato-città quale strumento di raccordo fra il

Governo e il sistema delle autonomie ogniqualvolta siano in

discussione temi che coinvolgano interessi comuni vuoi delle regioni,

vuoi degli enti locali.

Peraltro, le concrete modalità di funzionamento della Conferenza

unificata tutelano adeguatamente la posizione delle regioni, posto

che nell'organismo unificato non vi è la totale compenetrazione fra

la Conferenza Stato-regioni e quella Stato-città, che, anzi,

rimangono organismi fra loro ben distinti, come è chiaramente

indicato dalla previsione contenuta nell'art. 9, comma 4, della legge

n. 281 del 1997, secondo la quale, ai fini delle deliberazioni di

competenza, l'assenso della Conferenza unificata è assunto

attraverso il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle

autonomie che compongono le due Conferenze.

Nessun dubbio, infine, che la materia di cui si sta trattando sia

tale da coinvolgere gli interessi sia delle regioni sia degli altri

enti locali rappresentati nella conferenza unificata, posto che essa

concerne la realizzazione di interventi di riorganizzazione e

riqualificazione sanitaria nei grandi centri urbani.

7.3. - Quanto, infine, al profilo relativo alla attribuzione di

compiti ai comuni ed alla loro associazione esponenziale (ANCI) nella

fase propositiva ed istruttoria degli interventi in questione,

osserva questa Corte che, con riferimento alla possibilità per i

comuni di presentare propri progetti di intervento, essa non è

lesiva di competenze regionali, posto che tale possibilità, peraltro

prevista limitatamente ai comuni già individuati dalla Conferenza

unificata, entra in giuoco solo se la singola regione abbia omesso -

nel termine fissato e previa intesa legislativamente prevista con la

Conferenza Stato-regioni con decreto del Ministro della sanità - di

presentare un suo progetto.

Relativamente all'obbligo delle regioni di elaborare i propri

progetti di intervento avendo prima proceduto alla audizione dei

comuni interessati, non vi è poi alcuna lesione di competenze

costituzionalmente garantite, in quanto il compito di formulare i

progetti in questione rimane riservato alle regioni stesse.

Quanto, da ultimo, alla partecipazione dell'ANCI alla commissione

cui è demandato lo svolgimento della istruttoria sulla base della

quale, in un momento successivo, saranno individuati dal Ministro

della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, i progetti di

intervento ammessi al finanziamento pubblico, anche in questo caso la

censura va respinta in quanto la partecipazione nella fase

istruttoria di tutte le soggettività pubbliche interessate alla

successiva decisione è ben lungi dal ledere alcuna competenza

regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso

indicato in epigrafe, relativamente:

all'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo), in riferimento agli artt. 3 e 10 (recte: 11) della

Costituzione;

all'art. 6 della medesima legge, in riferimento all'art. 119

della Costituzione;

agli artt. 65 e 66 della medesima legge, in riferimento agli

artt. 97, 117 e 118 della Costituzione;

all'art. 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della medesima legge,

in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

b) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),

sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione,

dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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