Corte costituzionale

Sentenza n. 337/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464

(Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in

materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di

disoccupazione) e 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n.

1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della

Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro

la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in

favore dei lavoratori anziani licenziati), promosso con ordinanza

emessa il 21 marzo 1991 dal Pretore di Busto Arsizio nel procedimento

civile vertente tra Zoni Ester ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n.

80 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Giacomo Giordano, Gian Carlo Perone e Tiziano

Treu per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'I.N.P.S. da

Ester Zoni e altri lavoratori beneficiari, fino al 1987, del

trattamento speciale di disoccupazione a seguito di licenziamento per

cessazione dell'impresa datrice di lavoro, dichiarata fallita nel

1977, il Pretore di Busto Arsizio, con ordinanza del 21 marzo 1991,

pervenuta alla Corte costituzionale il 12 febbraio 1992, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4,

primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, nella parte in cui

non prevede un sistema di adeguamento del trattamento speciale di

disoccupazione ai miglioramenti contrattuali della categoria di

appartenenza o, quanto meno, al mutato potere di acquisto della

moneta.

Secondo il giudice remittente, le norme impugnate, in quanto

assumono come base fissa di calcolo del trattamento speciale di

disoccupazione la retribuzione percepita dal lavoratore al momento

della cessazione del rapporto di lavoro, violano gli artt. 3 e 36

Cost. per la disparità di trattamento che così si determina

rispetto ai lavoratori ammessi al trattamento della Cassa

integrazione guadagni, commisurato alla retribuzione che loro

spetterebbe se fossero in servizio, nonostante che i due regimi

abbiano in comune, almeno per certi aspetti, presupposti e funzione.

Invero la Cassa integrazione guadagni si è progressivamente

allontanata dall'originario fine istituzionale per divenire, in

sostanza, una forma di tutela della disoccupazione.

In ogni caso le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art.

38, secondo comma, Cost., perché non prevedono nemmeno un meccanismo

di adeguamento monetario della prestazione calcolata sulla

retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di

lavoro, risalente nella specie al 1977.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'I.N.P.S.,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

non fondata.

Ad avviso dell'Istituto, l'ordinanza di rimessione sottovaluta le

essenziali differenze intercorrenti tra il trattamento di

integrazione salariale e il trattamento speciale di disoccupazione.

L'uno presuppone la continuazione del rapporto di lavoro, che rimane

soltanto sospeso, l'altro presuppone la cessazione del rapporto, con

conseguente stato di disoccupazione del lavoratore. Né si può dire

che il legislatore non sia intervenuto per adeguare l'importo del

trattamento speciale di disoccupazione. Con legge 29 febbraio 1980,

n. 33, l'importo è stato elevato da due terzi a quattro quinti

dell'ultima retribuzione, e inoltre si è stabilito che l'importo

massimo di lire 600.000 mensili è annualmente incrementato in misura

pari all'ottanta per cento dell'aumento dell'indennità di

contingenza maturato nell'anno precedente.

Osserva infine l'I.N.P.S. che, se è vero che il trattamento in

esame, non essendo indicizzato alla dinamica della retribuzione, è

soggetto a una progressiva diminuzione, ciò si giustifica in

rapporto al prolungarsi della durata del trattamento medesimo.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione.

Secondo l'interveniente, la disparità di disciplina denunziata

nell'ordinanza di rimessione è giustificata dai caratteri di

specialità e di transitorietà del trattamento di disoccupazione di

cui è causa. Considerato in diritto

1. - Dal Pretore di Busto Arsizio è sollevata questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8,

secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo

comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (entrambi abrogati dalla

legge 23 luglio 1991, n. 223, rispettivamente artt. 16, comma 4, e

22, comma 9), "nella parte in cui non prevede un sistema di

adeguamento del trattamento speciale di disoccupazione al mutato

potere di acquisto della moneta e ai miglioramenti contrattuali della

categoria di appartenenza".

Più precisamente le norme citate sono censurate sotto due

profili: a) in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., perché non

prevedono l'agganciamento dell'indennità speciale di disoccupazione

alla dinamica salariale dei contratti collettivi; b) in riferimento

all'art. 38 Cost., perché non prevedono almeno un meccanismo di

adeguamento dell'indennità ai mutamenti del potere di acquisto della

moneta.

2. - La questione non è fondata.

Sotto il primo profilo, il giudice remittente muove da una

premessa erronea, secondo cui il trattamento speciale di

disoccupazione regolato dalle norme in esame avrebbe gli stessi

presupposti e la medesima funzione del trattamento corrisposto dalla

Cassa integrazione guadagni. Ma che entrambi gli istituti siano

riconducibili nel quadro degli strumenti di lotta contro la

disoccupazione non è un argomento che possa superare la differenza

essenziale di presupposti e di funzione che li distingue. Il

trattamento speciale di disoccupazione presuppone la cessazione del

rapporto di lavoro a seguito di licenziamento del prestatore per

cessazione dell'attività produttiva in cui era occupato, e ha la

funzione di conservare transitoriamente - nella misura di due terzi,

poi elevati a quattro quinti - la retribuzione percepita nell'ultimo

mese di occupazione. Il trattamento di integrazione salariale,

invece, presuppone la continuazione del rapporto di lavoro e perciò

è calcolato sulla retribuzione in corso, avendo la funzione di

sostituire temporaneamente all'obbligazione retributiva del datore di

lavoro, che rimane sospesa, l'obbligazione previdenziale, commisurata

alla prima, dell'ente gestore della Cassa.

Pertanto, l'istituto della Cassa integrazione guadagni non può

fornire un termine utile di confronto ai fini dell'art. 3 Cost. Né

il trattamento speciale di disoccupazione può essere valutato alla

stregua dell'art. 36 Cost., applicabile solo sul presupposto di un

rapporto di lavoro in atto.

3. - Sotto il secondo profilo va osservato anzitutto che, secondo

la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 38 Cost. non esige che

l'adeguamento delle prestazioni previdenziali ai mutamenti del potere

di acquisto della moneta, proceda mediante meccanismi automatici.

Esso può avvenire anche con interventi legislativi periodici, la

scelta dell'uno o dell'altro metodo essendo rimessa alla

discrezionalità del legislatore. Nel 1980, tre anni dopo

l'ammissione dei ricorrenti al trattamento speciale di

disoccupazione, è intervenuta la legge 29 febbraio, n. 33, che ne ha

elevato l'importo da due terzi a quattro quinti dell'ultima

retribuzione, e inoltre ha agganciato l'importo massimo di lire

600.000 agli incrementi annuali dell'indennità di contingenza.

È vero che successivamente non ci sono stati altri interventi, ma

occorre considerare, da un lato, che il legislatore deve tenere conto

anche delle disponibilità finanziarie della gestione assicurativa,

dall'altro, che i ricorrenti, grazie a una serie di proroghe

consentite dalla legge n. 464 del 1972, hanno fruito del trattamento

speciale di disoccupazione, ben superiore all'indennità ordinaria,

per dieci anni (dal 1977 al 1987), anziché per la durata normale di

centottanta giorni. Il prolungarsi del beneficio nel tempo ne

determina e insieme giustifica la diminuzione di valore.

Inoltre, il trattamento speciale di disoccupazione, nella parte

eccedente l'indennità ordinaria, si configurava come un intervento

assistenziale a carico dello Stato (arg. ex art. 37, comma 3, lett.

d, della legge 9 marzo 1989, n. 88), di guisa che non è qui

invocabile il criterio dell'adeguatezza alle esigenze di vita proprio

delle prestazioni previdenziali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5

novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli

interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione

dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni

familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati),

e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed

integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di

integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

dal Pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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