Corte costituzionale

Sentenza n. 334/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2002 · relatore Francesco Amirante

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 1403/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina

dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori

addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori

addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali), promosso,

con ordinanza emessa il 23 ottobre 2001, dalla Corte d'appello di

Venezia nel procedimento civile vertente tra Zajkova Janka e l'INPS,

iscritta al n. 973 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale,

dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia in materia previdenziale,

promossa per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di

maternità, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato, in

riferimento agli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto del Presidente

della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo

delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addettiai

servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a

servizi di riassetto e di pulizia dei locali), nella parte in cui

subordina il diritto a tale provvidenza economica, per le lavoratrici

addette ai servizi domestici, alla condizione che risultino versati

in loro favore, o comunque dovuti, cinquantadue contributi

settimanali nell'arco del biennio (ovvero ventisei nell'ultimo anno)

precedente il periodo di astensione obbligatoria.

Premette in punto di fatto il giudice a quo che la ricorrente,

assunta in qualità di dipendente addetta ai servizi domestici in

data 1 marzo 1996, il successivo 4 luglio 1996 è entrata nel periodo

di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale le ha negato il diritto alla

relativa indennità proprio per la mancanza del suddetto requisito

contributivo. Proposto il giudizio di primo grado, il Tribunale di

Venezia ha respinto il ricorso, con sentenza nei cui confronti è

stato interposto appello.

Osserva la Corte remittente che la norma impugnata deve

continuare ad applicarsi alla fattispecie dedotta in giudizio

nonostante le modifiche apportate all'art. 15 della legge 30 dicembre

1971, n. 1204, dall'art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, modifiche

irrilevanti ratione temporis; e, d'altra parte, anche il testo unico

introdotto con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ribadisce

all'art. 62 che il rapporto di lavoro domestico è regolato dalle

norme del d.P.R. n. 1403 del 1971, pur definendole erroneamente di

natura regolamentare.

Ciò posto, la Corte rileva che da tempo è in atto un

progressivo mutamento del sistema normativo, nel senso che

l'indennità di maternità venga garantita a tutte le lavoratrici

subordinate ed anche a quelle autonome; il rapporto di lavoro

domestico, pur connotato da indubbie peculiarità, non è tale da

rendere giustificabile il fatto che la fruizione della predetta

indennità sia subordinata alla sussistenza di una determinata

anzianità contributiva. E non può avere carattere decisivo, d'altra

parte, il precedente di cui alla sentenza n. 364 del 1995 di questa

Corte, nel quale è stata riconosciuta conforme alla Costituzione la

norma che subordina il diritto alla corresponsione dell'indennità di

maternità per le braccianti agricole al compimento delle 51 giornate

lavorative annue, perché in quel caso tale requisito è il

presupposto stesso per la creazione del rapporto assicurativo. Il

timore di costituzione fittizia del rapporto di lavoro - finalizzata,

cioè, al solo obiettivo di ottenere l'indennità in questione - non

può prevalere sulla necessaria tutela della maternità che è

riconosciuta dalle norme costituzionali.

La Corte d'appello di Venezia, pertanto, ravvisa nell'impugnata

norma una violazione dell'art. 3 Cost., per l'ingiustificata

diversità di trattamento tra le lavoratrici domestiche e le altre

lavoratrici, nonché una violazione degli artt. 37 e 38 Cost., che

riconoscono alla madre ed al bambino una speciale protezione, nonché

il diritto dei lavoratori ad ottenere mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita.

2. - Si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo che la

questione venga dichiarata non fondata.

Osserva l'ente previdenziale che il rapporto esistente tra

requisito contributivo minimo e riconoscimento del diritto

all'indennità in oggetto è del tutto razionale, perché dal numero

dei contributi settimanali spettanti, rapportato alla retribuzione

oraria convenzionale, si ottiene la retribuzione media settimanale,

la cui sesta parte costituisce il riferimento per il computo

dell'indennità di maternità; il che dimostra l'impossibilità di un

intervento che vada a toccare soltanto una parte dei dati da assumere

come parametro per il conteggio. L'art. 10 del d.P.R. n. 1403 del

1971, del resto, prevede che il contributo settimanale sia

riconosciuto a condizione che vengano effettuate almeno ventiquattro

ore di lavoro, ed è chiaro che sarebbe arbitrario collegare tale

riconoscimento allo svolgimento di un numero di ore inferiore

(teoricamente, anche una sola ora settimanale).

Ciò posto, l'INPS rileva che la stessa Corte remittente ha

richiamato il precedente giurisprudenziale più corretto, ossia

quello relativo alle braccianti agricole, le cui affermazioni debbono

valere anche nel presente caso. Il sistema vigente, d'altra parte,

consente alla lavoratrice, in presenza del contestato requisito

contributivo, di fruire dell'indennità di maternità

indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro nel momento

in cui ha inizio il periodo di astensione obbligatoria, sicché

l'eliminazione di detto sistema dovrebbe comportare l'applicazione di

quello di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 151 del 2001, certamente meno

favorevole alla lavoratrice.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Dopo aver richiamato le modifiche normative recentemente

intervenute nel settore, la difesa erariale osserva che il rapporto

di lavoro domestico, per tutta una serie di peculiarità, è stato

giustamente sottoposto ad un regime diverso, più volte ritenuto

legittimo da questa Corte. L'art. 15 della legge n. 1204 del 1971,

confermato dalle odierne norme del d.lgs. n. 151 del 2001, collega il

riconoscimento delle prestazioni per la maternità ai criteri fissati

per quelle di malattia; poiché alle lavoratrici domestiche non è

concessa alcuna indennità in caso di malattia, è chiaro che la

norma impugnata è in realtà una norma "di favore", che consente a

determinate (ragionevoli) condizioni di accedere ad una prestazione

economica dalla quale detta lavoratrice dovrebbe restare esclusa. Ed

è innegabile, d'altra parte, che il rapporto di lavoro domestico,

proprio per le sue caratteristiche, si presta obiettivamente ad

essere costituito in modo fittizio, al solo scopo di ottenere

l'invocata tutela per la maternità. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Venezia ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 37 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre

1971, n. 1403, nella parte in cui subordina il diritto all'indennità

di maternità delle addette ai servizi domestici alla condizione che,

per la lavoratrice interessata, risultino versati o dovuti dal datore

di lavoro cinquantadue contributi settimanali nel biennio oppure

ventisei nell'anno precedente il periodo di astensione obbligatoria

dal lavoro.

Secondo il giudice remittente la specialità del lavoro domestico

non giustifica la subordinazione dell'acquisizione del diritto

all'indennità di maternità ad un'anzianità contributiva, sicché

la norma che tale requisito prevede è in contrasto, anzitutto, con

l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente assoggetta le

collaboratrici domestiche ad un regime deteriore rispetto a quello

valevole per le altre lavoratrici.

La norma censurata, ad avviso del remittente, contrasta inoltre

con gli artt. 37 e 38 Cost., in quanto non assicura alla madre ed al

nascituro la protezione ed i mezzi adeguati alle loro esigenze di

vita.

2. - La questione non è ammissibile.

Il sistema vigente relativo alla concessione dell'indennità di

maternità per le lavoratrici domestiche - che continua a fondarsi

sulle norme del d.P.R. n. 1403 del 1971, sopravvissute anche

all'entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo

26 marzo 2001, n. 151, come risulta dagli artt. 62 e 85, comma 2,

lettera a), del medesimo - si connota per alcune indubbie

peculiarità.

L'indennità di maternità di cui all'art. 15 della legge

30 dicembre 1971, n. 1204, oggi confluito nell'art. 22 del d.lgs.

n. 151 del 2001, viene concessa a tali lavoratrici soltanto per il

periodo di astensione obbligatoria (definito "congedo di maternità",

v. artt. 2 e 62 del citato testo unico), ed a condizione che siano

stati versati o comunque siano dovuti ventisei contributi settimanali

nell'ultimo anno o cinquantadue nell'ultimo biennio precedente il

momento in cui la lavoratrice ha diritto all'astensione, anche se non

sia in corso un rapporto di lavoro.

Alle altre lavoratrici, invece, l'indennità è concessa, in

linea di massima, senza riferimenti a requisiti contributivi;

tuttavia, in caso di sospensione, assenza dal lavoro ovvero

disoccupazione, detta provvidenza viene erogata a condizione che, tra

il momento di uscita dal circuito lavorativo (per i motivi di cui

sopra) e l'inizio del periodo di congedo per maternità, non siano

decorsi, di norma, più di sessanta giorni (c.d. contiguità con il

rapporto di lavoro).

A tali peculiarità concernenti il conseguimento del diritto sono

necessariamente collegate le modalità per il computo e l'erogazione

della prestazione previdenziale.

Infatti, per la generalità delle lavoratrici il dato

fondamentale è costituito "dalla retribuzione media globale

giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile

scaduto ed immediatamente precedente a quello in corso del quale ha

avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità"

(art. 16 della legge n. 1204 del 1971, ora trasfuso nell'art. 23 del

d.lgs. n. 151 del 2001).

Per le collaboratrici domestiche, invece, anzitutto il combinato

disposto degli artt. 4 e 10 del d.P.R. n. 1403 del 1971 stabilisce

che si accreditano alla lavoratrice tanti contributi settimanali

quante sono le settimane di lavoro per ciascun trimestre solare,

"sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media

corrispondente ad un minimo di ventiquattro ore lavorative";

diversamente si provvede col conteggio indicato nell'art. 10, secondo

comma. L'ultimo comma dell'impugnato art. 4, poi, prevede che la

retribuzione giornaliera da assumere come parametro per la

determinazione dell'indennità è pari alla sesta parte della media

delle retribuzioni convenzionali settimanali comprese nel biennio

antecedente l'inizio del periodo del congedo di maternità.

D'altra parte, la non estensibilità alle collaboratrici

domestiche del divieto assoluto di licenziamento nel periodo di

gravidanza e puerperio, stabilito per la generalità delle

lavoratrici dall'art. 2 della legge n. 1204 del 1971 - non

estensibilità della quale questa Corte ha costantemente escluso

l'illegittimità costituzionale (v. sentenze n. 86 del 1994, n. 9 del

1976 e n. 27 del 1974) - giustifica il fatto che il diritto delle

lavoratrici domestiche non sia subordinato al requisito della

contiguità del periodo di congedo al rapporto di lavoro.

Da quanto è stato rilevato risulta che il condizionamento del

diritto all'indennità di maternità al requisito contributivo,

stabilito dalla norma censurata, è elemento non isolabile della

complessa disciplina che regola la prestazione in oggetto con

riguardo sia alle specificità del rapporto di lavoro domestico, sia

alle caratteristiche del rapporto previdenziale che da questo deriva.

Ne consegue che, mentre l'intervento di questa Corte, limitato

alla disposizione censurata, altererebbe la coerenza del sistema

rendendolo inapplicabile nel suo complesso, una sentenza additiva,

peraltro neppure prospettata dal remittente, comportando scelte non

vincolate dai precetti costituzionali, costituirebbe una indebita

intromissione nei poteri del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle

assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi

domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di

riassetto e di pulizia dei locali), sollevata, in riferimento agli

articoli 3, 37 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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