Corte costituzionale

Sentenza n. 334/2001

Altra decisione · depositata il 05/10/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

citata

  • art. 1d.lgs. 173/1998
  • art. 55legge 449/1997
  • art. 1legge 449/1997
  • art. 2legge 449/1997
  • art. 3legge 449/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli

artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole

dell'11 settembre 1999, n. 401, concernente "Regolamento recante

norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo

30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della

produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel

settore agricolo", promosso con ricorso della Provincia autonoma di

Trento, notificato il 28 dicembre 1999, depositato in Cancelleria il

4 gennaio 2000 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore

Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di

Trento e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del

Ministro per le politiche agricole dell'11 settembre 1999, n. 401

(Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4,

del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a

favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche

rinnovabili nel settore agricolo), assumendo la violazione di diversi

parametri statutari (artt. 8, numero 21), 9, numero 9), e 16 dello

Statuto; artt. 3 e 4 delle norme di attuazione recate dal d.lgs.

16 marzo 1992, n.266; art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386)

oltreché la violazione dei principi e regole costituzionali in

materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà legislativa

provinciale nonché in materia di atti di indirizzo e di

coordinamento.

Premette la ricorrente che l'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs.

n. 173 del 1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di

produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,

a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449), nell'istituire un regime di aiuti a favore delle imprese

agricole volti a favorire il risparmio energetico ed incentivare

l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ne ha demandato la

puntuale disciplina ad un successivo regolamento da emanarsi dal

Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con quello

dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano. Lo stesso decreto, rileva la ricorrente, contiene, tuttavia,

all'art. 16 una "norma di salvaguardia" con cui si dispone che le

Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di

Bolzano provvedano alle finalità del decreto stesso "nell'ambito

delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi

ordinamenti".

Sarebbe, quindi, evidente, ad avviso sempre della ricorrente, che

il decreto impugnato, in quanto attuativo del citato d.lgs. n. 173

del 1998, non dovrebbe applicarsi alle province autonome, avuto

appunto riguardo alle competenze costituzionali di queste ultime

nella materia, disciplinata dallo stesso decreto, dell'agricoltura e

dell'utilizzo delle acque pubbliche.

L'applicabilità alla ricorrente del decreto impugnato

emergerebbe, invece, dal riferimento espresso alle province autonome

contenuto nell'art.3 del decreto e dalla stretta connessione

esistente tra tale articolo e gli altri articoli dello stesso

decreto.

Ed identiche considerazioni dovrebbero farsi in relazione al

potere di monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 3 "qualora a tale

potere dovessero darsi connotati autoritativi, quale attività di

verifica del rispetto delle regole poste con lo stesso regolamento".

Il decreto de quo sarebbe, pertanto, lesivo delle competenze della

ricorrente stessa in materia di agricoltura ed utilizzo delle acque

pubbliche secondo quanto previsto dagli artt. 8, numero 21), 9,

numero 9) e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige), dagli artt. 3 e 4 del decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme d'attuazione dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti

legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la

potestà di indirizzo e di coordinamento) ed infine dall'art. 5,

comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il

coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle

province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria).

2. - Con atto del 13 gennaio 2001 si è costituito in giudizio il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla

Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riserva di ogni

successiva difesa, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o,

comunque, infondato.

3. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie la

Provincia autonoma di Trento e la difesa dello Stato.

Secondo quest'ultima sia il decreto impugnato che il d.lgs.

n. 173 del 1998 sarebbero stati emanati in adempimento di un obbligo

comunitario contenuto nel regolamento del Consiglio della comunità

europea n. 950/1997 del 20 maggio 1997.

Viene, altresì, dalla stessa difesa evidenziato che, in base a

quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86

(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo

normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi

comunitari), l'applicabilità alle Province autonome di Trento e di

Bolzano delle norme di rango legislativo o regolamentare dettate per

l'adempimento degli obblighi comunitari sarebbe subordinata alla

inesistenza di atti normativi di tali soggetti immediatamente

attuativi del diritto comunitario.

Sicché, il riferimento espresso, contenuto nell'art. 3

dell'impugnato decreto, alle regioni ed alle province autonome

dovrebbe essere interpretato nel senso dell'applicabilità dello

stesso decreto alle province autonome "solo in mancanza di una

disciplina legislativa provinciale di adeguata attuazione del

regolamento comunitario".

La cedevolezza della normativa statale rispetto a quella

introdotta in materia di aiuti dalla legislazione provinciale

renderebbe, pertanto, inammissibile (per carenza di interesse) o

comunque infondato il ricorso proposto.

La difesa della provincia, nel replicare alla memoria della

difesa dello Stato, sottolinea, in primo luogo, come il regolamento

comunitario n. 950/1997 del 20 maggio 1997, essendo stato abrogato in

data antecedente al decreto impugnato, non avrebbe potuto logicamente

essere da quest'ultimo attuato, rilevando, poi, come il suddetto

regolamento non imponga alcun obbligo di attuazione essendo, invece,

accordata una mera facoltà di istituire un regime di aiuti per gli

investimenti nelle aziende agricole. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato, in relazione

al decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999,

n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3

e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a

favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche

rinnovabili nel settore agricolo), conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, perché si dichiari che, con riferimento

all'ambito provinciale, non spetta a questo disciplinare, con

regolamento ministeriale attuativo del decreto legislativo 30 aprile

1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di

produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,

a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449), il regime degli aiuti previsti in favore delle aziende

agricole che realizzino investimenti per la riduzione dei consumi

energetici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e per il

conseguente annullamento degli artt. 1, 2 e 3 del citato decreto del

Ministro per le politiche agricole n. 401 del 1999 che, appunto,

contiene la disciplina in questione.

In particolare, la ricorrente ritiene che il provvedimento

statale impugnato risulti lesivo delle competenze provinciali, a lei

attribuite dallo statuto di autonomia, in materia di agricoltura e di

utilizzazione delle acque pubbliche, nella parte in cui:

individua nominativamente i prodotti ed i sottoprodotti

agricoli suscettibili di essere qualificati, ai fini

dell'applicazione del regolamento, "biomasse" (art. 1, comma 3);

individua, indicando fra esse anche l'energia idraulica, le

fonti di energia qualificate come rinnovabili (art. 1, comma 4);

determina la destinazione degli aiuti (art. 2, commi 1 e 3),

i requisiti soggettivi per accedere ad essi (ibidem), il tipo, i

presupposti, le finalità, la misura, le modalità di calcolo e le

condizioni per la concessione degli stessi (art. 2, commi 1, 2, 4, 5

e 6); dispone che l'istruttoria dei progetti, volta alla concessione

degli aiuti in questione sia compiuta, da (tutte) le regioni ed anche

dalle province autonome, sulla base di indicatori definiti con

decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le

province autonome (art. 3, comma 1);

prevede una forma di controllo centralizzato sull'attuazione

del regime degli aiuti, svolta dal Ministero per le politiche

agricole tramite un comitato tecnico (art. 3, comma 2).

2. - Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato e fondata

sull'assunto che, vertendosi nella specie in tema di adempimento di

obblighi comunitari, l'impugnato decreto non sarebbe applicabile alla

Provincia autonoma di Trento, in forza del principio di cedevolezza

della normativa statale alla legislazione provinciale. Ciò che

renderebbe la ricorrente stessa priva di interesse all'impugnazione

dell'atto asseritamente lesivo.

Il presupposto su cui si basa tale eccezione è palesemente

erroneo, in quanto la fonte comunitaria dalla quale sono stati

previsti gli aiuti per il risparmio energetico e l'uso delle energie

alternative in agricoltura, cioè il regolamento del Consiglio della

comunità europea n. 950/1997 del 20 maggio 1997, non è impositiva

di alcun obbligo a carico degli Stati membri, ma attributiva di una

semplice facoltà di istituire un regime di aiuti agli investimenti

nelle aziende agricole finalizzati a ridurre i costi di produzione e

a realizzare risparmi di energia (cfr. infatti artt. 4 e 6, comma 1,

lettera c) del citato regolamento).

Sicché, del tutto impropriamente risulta nella specie richiamato

il principio di cedevolezza della normativa statale alla legislazione

provinciale esistente nella specifica materia.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

Il d.lgs. n. 173 del 1998 nel prevedere un regime di aiuti in

favore delle aziende agricole che realizzino interventi volti a

favorire il contenimento dei costi di produzione energetica e ad

incentivare l'uso delle energie rinnovabili, ne demanda la puntuale

disciplina ad un successivo regolamento del Ministro per le politiche

agricole, di concerto con il Ministro dell'industria e, limitatamente

alla parte concernente l'uso delle fonti rinnovabili, con il Ministro

dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo

Stato le regioni e le province autonome.

Il medesimo decreto legislativo, con norma definita di

"salvaguardia", dispone che le regioni a statuto speciale e le

Province autonome di Trento e Bolzano provvedano alla attuazione

delle finalità del decreto stesso "nell'ambito delle proprie

competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti"

(art. 16).

Tenuto conto che, secondo lo statuto di autonomia, la Provincia

autonoma di Trento, oltre ad essere titolare di potestà legislativa

primaria in materia di agricoltura [art. 8, numero 21), del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto

Adige)] e di potestà legislativa concorrente in materia di utilizzo

delle acque pubbliche, escluse le sole grandi derivazioni a scopo

idroelettrico (art. 9, numero 9), del d.P.R. n. 670/1972), è

titolare delle potestà amministrative nelle materie e nei limiti in

cui può emanare norme legislative (art. 16 del d.P.R. n. 670/1972),

è evidente che la disciplina degli aiuti istituiti dal d.lgs. n. 173

del 1998 rientra nella competenza esclusiva della Provincia

ricorrente.

Il decreto impugnato, dettando una normativa applicabile alle

province autonome, come si desume, quanto all'art. 3, dal tenore

testuale della disposizione e, quanto agli artt. 1 e 2, dal fatto che

essi, formulando definizioni e dettando disposizioni di carattere

generale, sono in rapporto di necessaria connessione con il precitato

art. 3, risulta, per quanto detto, lesivo delle competenze

costituzionali della ricorrente. E deve essere per tale motivo

annullato.

La presente sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti

della Provincia autonoma di Bolzano avuto riguardo alla unicità ed

identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle

competenze in materia di agricoltura e di utilizzo delle acque

pubbliche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti

delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento

ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole

e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,

istituito dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile

1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di

produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,

a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1, 2 e 3

del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999,

n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3

e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a

favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche

rinnovabili nel settore agricolo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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