Corte costituzionale

Sentenza n. 333/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto

comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno

1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni

concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del

personale regionale), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre

1991 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dalla

Regione Friuli-Venezia Giulia e altri contro Zanin Quinto (rectius:

Anita) ed altri, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Zanin Anita ed altri, di Fusco

Renato ed altri e della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Arcangelo Giuffrida per Zanin Anita ed altri,

l'Avvocato Paolo Picasso per Fusco Renato ed altri e gli Avvocati

Gaspare Pacia e Sergio Panunzio per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza regolarmente notificata e depositata, il

Consiglio di Stato, quarta sezione, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della legge

regionale del Friuli Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54

(Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato

giuridico e il trattamento economico del personale regionale), in

riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione.

La questione è posta sotto tre diversi profili.

Sotto il primo profilo, il giudice a quo, premesso che il concorso

interno per titoli previsto dalla legge regionale impugnata non può

essere ricondotto allo scrutinio per merito comparativo previsto

dalla legislazione statale, perché, essendo le funzioni

amministrative governate dal principio di tipicità, non è possibile

assimilare due fattispecie diverse, quali quelle del concorso interno

per titoli e quello dello scrutinio per merito comparativo, sospetta

di incostituzionalità la disposizione impugnata per contrasto con

gli artt. 3 e 39 (rectius: 97) della Costituzione, perché la

composizione della commissione giudicatrice sarebbe esclusivamente

improntata a logiche di rappresentanza politica, burocratica e di

interessi (rappresentanti dei lavoratori), senza alcuna

considerazione dell'esigenza di assicurare un minimo di competenze

tecniche. L'ordinanza di rimessione nega, in sostanza, che il

Consiglio di amministrazione abbia la competenza tecnica necessaria

per effettuare una valutazione oggettiva dei titoli dei candidati.

Sotto il secondo profilo, il giudice a quo sospetta che sia stato

leso il principio di imparzialità amministrativa, di cui all'art. 97

della Costituzione e, di conseguenza, anche il principio di buon

andamento, nonché la soggezione dei pubblici impiegati al servizio

esclusivo della Nazione (art. 98, primo comma della Costituzione).

L'imparzialità, secondo il giudice a quo, richiede che i membri

delle commissioni giudicatrici provengano, almeno in maggioranza, da

apparati estranei all'amministrazione procedente, così da realizzare

una posizione di terzietà nei confronti degli aspiranti e della

stessa amministrazione che ha bandito il concorso, al fine di

garantire una congrua e oggettiva valutazione del concorrente.

I dubbi di costituzionalità sollevati dalla previsione normativa

troverebbero una palese conferma nella prassi applicativa, che ha

visto dei membri della commissione giudicatrice allontanarsi da

alcune sedute della commissione in quanto direttamente o

indirettamente interessati agli esiti concorsuali: conseguenza,

questa, che viene considerata connaturata alla scelta operata dal

legislatore regionale di far gestire un concorso interno a un organo

interno della Regione stessa.

Sotto il terzo ed ultimo profilo, il giudice a quo sospetta che la

disposizione impugnata sia manifestamente irragionevole perché, data

per pacifica la natura di collegio perfetto della commissione

giudicatrice, questa si troverebbe comunque di fronte

all'impossibilità di funzionare. Ed invero, se i membri direttamente

o indirettamente interessati non partecipassero ai lavori della

commissione, avremmo la violazione del principio della perfezione

dell'organo; in caso contrario, le regole violate sarebbero quelle in

tema di astensione e incompatibilità.

3. - La Regione Friuli-Venezia Giulia si è costituita in giudizio

sostenendo la infondatezza delle questioni sollevate, nonché la loro

inammissibilità.

Replicando alle prime due questioni poste, la Regione sostiene che

non è vero che i membri del Consiglio di amministrazione non abbiano

le competenze tecniche necessarie alla valutazione dei candidati, sia

perché l'organo di cui fanno parte (Consiglio di amministrazione del

personale della Regione Friuli-Venezia Giulia) è un organo tecnico

proprio in materia di pubblico impiego regionale, sia perché nove

membri su sedici sono preposti ad un ramo dell'amministrazione

regionale che richiede, comunque, la soluzione di problemi di

gestione del personale. Inoltre, in base all'art. 168 della legge

regionale n. 53 del 1981, la componente tecnica del Consiglio può

essere arricchita con la nomina di commissioni speciali o di

commissioni paritetiche ovvero con la chiamata di altri funzionari

qualificati, cosicché la eventuale inadeguatezza della componente

tecnica, se e in quanto configurabile, dovrebbe imputarsi non alla

previsione legislativa, bensì a carenza di iniziativa

amministrativa. Da ciò conseguirebbe l'inammissibilità della

questione sollevata.

Con riferimento alla terza questione, la Regione nega la

irragionevolezza della norma che affida al Consiglio di

amministrazione la funzione di commissione giudicatrice, sia perché

i membri in posizione di incompatibilità potevano farsi sostituire

da coloro che ne fanno le veci (art. 168, secondo comma, legge

regionale n. 53 del 1981), sia perché la commissione non doveva

operare come collegio perfetto, tantomeno in caso di incompatibilità

di qualche suo membro, dal momento che la legge regionale non dispone

in tal senso. La mancanza della previsione normativa dell'obbligo di

operare come collegio perfetto renderebbe, anche sotto il profilo

considerato, inammissibile la questione, in quanto sostanzialmente

rivolta contro una scelta amministrativa.

4. - Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza la

Regione insiste sulla inammissibilità e sulla infondatezza delle

questioni proposte.

In primo luogo la Regione sostiene che il previsto concorso

interno per titoli è assimilabile allo scrutinio per merito

comparativo. Di qui deriverebbe l'inconferenza del riferimento a

principi dottrinali e giurisprudenziali sui concorsi, ivi compresa la

necessità della prevalenza nella commissione giudicatrice di membri

tecnici o esperti, affermata da questa Corte nella sentenza n. 453

del 1990 con riguardo ai concorsi pubblici.

In ogni caso, sempre secondo la Regione, il Consiglio di

amministrazione è in grado di fare le valutazioni tecniche richieste

dallo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi compresa la

valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, dato che

si tratta di pubblicazioni che devono essere attinenti all'attività

e ai servizi propri dell'Amministrazione (all. B, lett. i del

d.p.G.R. 29 settembre 1983, n. 0566). A questo riguardo la Regione

prospetta anche l'inammissibilità della questione, sul presupposto

che soltanto il regolamento, e non la legge, prevede fra i titoli

valutabili le pubblicazioni scientifiche.

Circa la dedotta violazione del principio di imparzialità

conseguente alla designazione di esperti interni come membri della

commissione, la Regione nega che dall'art. 97 della Costituzione

derivi un tale divieto, sottolineando come questo non sia neppure

previsto dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che,

nell'imporre la presenza di esperti nelle commissioni di concorso per

l'accesso e la progressione del personale, prevede espressamente che

gli esperti possano anche essere funzionari delle amministrazioni

procedenti, oltre che estranei alla medesima.

Nessuna rilevanza, inoltre, potrebbe avere in un giudizio sulla

costituzionalità della disposizione impugnata il fatto che alcuni

membri della commissione giudicatrice, che si trovavano in situazione

di incompatibilità, abbiano partecipato ai lavori della commissione

medesima, assentandosi solo nelle sedute che li riguardavano, perché

la disposizione impugnata ciò non prevede, cosicché avrebbe potuto

operare la regola generale secondo la quale l'incompatibilità impone

di non partecipare a tutti i lavori.

La Regione resistente, infine, considera inammissibile l'ultima

censura sulla manifesta irragionevolezza della disposizione

impugnata, in quanto la questione proposta sarebbe indeterminata e

ipotetica, avendo il giudice a quo prospettato due possibili

interpretazioni (commissione esaminatrice come collegio perfetto o

meno), senza peraltro optare per una di esse. La stessa questione

sarebbe comunque infondata, dal momento che la commissione avrebbe

potuto operare come collegio perfetto sostituendo, per tutti i suoi

lavori, i membri incompatibili. Se invece, secondo la interpretazione

preferibile, la disposizione impugnata non prevede la commissione

come collegio perfetto, tale previsione non si potrebbe certo

considerare in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

5. - Si sono costituiti in giudizio vari candidati, vincitori dei

concorsi e appellanti davanti al Consiglio di Stato contro le

decisioni di primo grado, sostenendo l'infondatezza delle censure

sollevate. Le stesse parti, se pure brevemente, accennano, in

chiusura della memoria, ad una presunta inammissibilità della

questione, perché l'asserita disfunzionalità della commissione

giudicatrice non deriverebbe dalla previsione normativa impugnata, ma

solo da una sua opinabile applicazione.

La censura sulla carenza della componente tecnica della

commissione giudicatrice sarebbe infondata poiché nove componenti su

sedici avrebbero una particolare qualificazione tecnica in quanto

dirigenti regionali da almeno sei anni, con responsabilità di una

direzione regionale. Mentre i sei membri nominati in rappresentanza

del personale sarebbero da ricomprendere, come riconosciuto

recentemente dal TAR Veneto, fra i membri che hanno specifiche

attribuzioni professionali, e non fra quelli con esclusiva

qualificazione politica. Si nega, infine, che i principi affermati da

questa Corte nella sentenza n. 453 del 1990 con riferimento ad un

concorso pubblico possano essere estesi ad un concorso interno e si

conclude sul punto rilevando come, anche nel caso in esame, i membri

dotati di titoli di studio o professionali rispetto alle materie

delle prove concorsuali sarebbero comunque in prevalenza (nove su

sedici).

In relazione al terzo profilo di legittimità costituzionale

sollevato dal giudice a quo (manifesta irragionevolezza), la memoria

osserva che la disposizione impugnata, nell'affidare al Consiglio di

amministrazione la nuova funzione di commissione giudicatrice del

concorso, ha inteso far riferimento ad un organo già esistente, le

cui regole di funzionamento non sono quelle di un collegio perfetto.

Né la norma regionale che esclude la natura di collegio perfetto

della commissione giudicatrice sarebbe per ciò stesso in contrasto

con l'art. 97 della Costituzione o con un qualche principio

(dell'ordinamento o di riforma economico-sociale) in grado di

prevalere sulla legge regionale.

A conferma dell'interpretazione data, secondo la quale la

disposizione impugnata non ha inteso configurare la commissione

giudicatrice come collegio perfetto, la memoria osserva che il

legislatore regionale non poteva escludere, ed anzi risultava molto

probabile, che, in un sistema di avanzamento concernente quasi la

metà dei dipendenti regionali, i rappresentanti del personale e i

loro sostituti potessero risultare direttamente interessati alla

promozione che avrebbe comportato l'obbligo integrale di astensione,

cosicché il mancato funzionamento della commissione come organo

perfetto sarebbe stata evenienza prevedibile e, anzi, necessitata.

6. - Si sono costituiti in giudizio anche diversi candidati che

avevano ottenuto dal giudice amministrativo di primo grado

l'annullamento degli esiti concorsuali, ma fuori termine, come deciso

con ordinanza letta in udienza il giorno 9 marzo 1993. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di Stato, quarta sezione, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della

legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54

(Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato

giuridico e il trattamento economico del personale regionale), in

riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione.

Più precisamente, il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della legge regionale

impugnata - il quale prevede che la commissione giudicatrice dei

concorsi interni previsti dal precedente art. 20 sia costituita dal

Consiglio di amministrazione della regione - sotto tre distinti

profili:

a) per violazione degli artt. 3 e 39 (rectius: 97) della

Costituzione, dal momento che la composizione della commissione

giudicatrice sarebbe esclusivamente improntata a logiche di

rappresentanza politica, burocratica e di interesse, senza alcuna

considerazione dell'esigenza di assicurare uno standard accettabile

di competenze tecniche;

b) per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, per

il fatto che la composizione della stessa commissione, non

assicurando una posizione di terzietà dei suoi componenti nei

confronti dei candidati e della amministrazione regionale procedente,

contrasterebbe con il principio di imparzialità e di buon andamento

degli uffici amministrativi, nonché con quello relativo alla

destinazione dei pubblici impiegati al servizio esclusivo della

Nazione;

c) per violazione del principio di ragionevolezza, essendo

comunque la commissione nell'impossibilità di ben funzionare, nel

senso che essa è "costretta" a violare il principio della perfezione

del collegio o, alternativamente, a disattendere le regole sulla

astensione dei membri della commissione che incorrano in situazioni

di incompatibilità.

2. - La questione va accolta, poiché la disposizione contestata

viola il principio di imparzialità della pubblica amministrazione

stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

L'art. 24, quinto comma, della legge regionale impugnata, il quale

prevede che la commissione giudicatrice è costituita dal Consiglio

di amministrazione della regione, si colloca entro un contesto

normativo ove l'art. 20, dopo aver fissato l'organico di ciascuna

qualifica (ad eccezione della prima) e aver previsto che siano messi

a concorso per titoli vari posti di funzionario, consigliere,

segretario e coadiutore (per un totale di 700 posti), dispone che ai

concorsi possono partecipare i dipendenti regionali appartenenti alla

qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella per la quale

si bandisce il concorso, purché abbiano un'anzianità di servizio di

almeno cinque anni.

In relazione a tali concorsi interni, l'art. 24 della stessa

legge, mentre rinvia a un successivo regolamento di esecuzione la

disciplina dei titoli valutabili per la partecipazione al concorso,

nonché dei criteri per la valutazione dei titoli stessi e delle

modalità per la formazione della graduatoria, contiene esso stesso

alcune disposizioni direttamente applicabili ai predetti concorsi. In

particolare, tale articolo prescrive che fra i vari titoli

valutabili, alcuni dei quali sono espressamente richiamati, deve

essere compresa anche una relazione analitica redatta dal superiore

del candidato considerato, riferentesi alla durata, alla quantità e

alla qualità del servizio prestato dallo stesso candidato, relazione

che deve essere sottoposta alla commissione giudicatrice, costituita,

ai sensi della disposizione impugnata, dal Consiglio di

amministrazione della regione.

Quest'ultimo, a norma dell'art. 168 della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e

trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) è composto da:

a) il Presidente della Giunta, o da un assessore da questi

delegato, che lo presiede;

b) il segretario generale della Presidenza della Giunta

regionale;

c) il segretario generale del Consiglio regionale;

d) il ragioniere generale;

e) sei direttori regionali scelti, per la durata di un biennio,

dalla Giunta, in modo da garantirne la rotazione;

f) sei rappresentanti del personale, di cui almeno uno degli

uffici periferici, designati, per la durata di un biennio, dalle

rappresentanze sindacali.

È utile ricordare che, a norma dell'art. 24 della legge regionale

n. 53 del 1981 i segretari generali, il ragioniere generale e i

direttori sono nominati per quattro anni dalla Giunta regionale, che

può revocarli e rinnovarli. Inoltre, le regole di sostituzione in

caso di assenza, impedimento o vacanza di posti nel Consiglio di

amministrazione (art. 168, secondo comma, della legge appena citata)

prevedono che i membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono

sostituiti da coloro che ne fanno le veci, mentre i rappresentanti

sindacali sono suppliti da altri designati allo stesso modo.

3. - Questa Corte ha costantemente sottolineato che il principio

di imparzialità stabilito dall'art. 97 della Costituzione - unito

quasi in endiadi con quelli della legalità e del buon andamento

dell'azione amministrativa - costituisce un valore essenziale cui

deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni,

l'organizzazione dei pubblici uffici. La stessa Corte, riprendendo

peraltro la chiara volontà espressa nel medesimo senso dai

Costituenti, ha affermato come il principio di imparzialità,

enunciato solennemente nel ricordato art. 97, si riflette

immediatamente in altre norme costituzionali, quali l'art. 51 (tutti

i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di

eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge) e 98 (i

pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione) della

Costituzione, attraverso cui si mira a garantire l'amministrazione

pubblica e i suoi dipendenti da influenze politiche o, comunque, di

parte, in relazione al complesso delle fasi concernenti l'impiego

pubblico (accesso all'ufficio e svolgimento della carriera).

Più precisamente, nella sentenza n. 453 del 1990, che rappresenta

il precedente più specifico rispetto al caso in esame, questa Corte

ha affermato che nell'insieme delle predette norme costituzionali

"viene ad esprimersi la distinzione più profonda tra politica e

amministrazione, tra l'azione del "governo" - che, nelle democrazie

parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte

politica, espressione delle forze di maggioranza - e l'azione della

"amministrazione" - che, nell'attuazione dell'indirizzo politico

della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di

parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche

obiettivate dall'ordinamento. Si spiega, dunque, come in questa

prospettiva, collegata allo stesso impianto costituzionale del potere

amministrativo nel quadro di una democrazia pluralista, il concorso

pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più

capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati

a esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al

servizio esclusivo della Nazione", sempreché questo metodo sia

ispirato "al rispetto rigoroso del principio di imparzialità".

In altri termini, riferito al concorso pubblico, il principio

stabilito dall'art. 97 della Costituzione ha un duplice significato:

uno "negativo" e uno "positivo". Sotto il primo profilo, esso

garantisce che l'esame del merito sia indipendente da ogni

considerazione connessa a orientamenti politici o a particolari

condizioni personali e sociali; sotto il profilo "positivo", invece,

esso comporta l'adozione di un metodo, di cautele e di regole

attinenti alla formazione delle commissioni giudicatrici tali da

assicurare il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta

delle persone più meritevoli e più idonee all'esercizio della

funzione pubblica considerata. Ebbene, sotto l'uno e l'altro profilo,

la disposizione, che per i concorsi sopra menzionati determina la

formazione della commissione giudicatrice identificando quest'ultima

con il Consiglio di amministrazione della regione, presenta

incongruenze tali che non può non essere riconosciuta contrastante

con il principio costituzionale di imparzialità dell'azione

amministrativa.

4. - Una prima importante ingerenza di carattere politico nello

svolgimento del concorso è resa possibile dalla disposizione

impugnata in relazione alla necessaria presenza del capo

dell'esecutivo regionale o, in sua vece, di altro membro della Giunta

come Presidente del Consiglio di amministrazione e, quindi, come

presidente della commissione giudicatrice. La riserva di tale

posizione, cui si collegano delicati poteri di direzione, a favore di

un'autorità politica non ha alcuna giustificazione al fine di

assicurare l'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico vòlto

alla selezione dei candidati più meritevoli e più capaci. A questo

principio - che, come s'è visto, costituisce il contenuto essenziale

delle norme costituzionali sull'accesso ai pubblici uffici -

l'ordinamento legislativo statale si è gradualmente adeguato con

norme di principio, sino al raggiungimento della sua piena attuazione

con la legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 51, terzo comma) e il

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (art. 8).

Per analoghi motivi, ingiustificata è la presenza come membri di

commissione di ben sei rappresentanti del personale designati dalle

rappresentanze sindacali, i quali sono per definizione espressione di

interessi non riconducibili a valori di carattere neutrale e

distaccato. Questa componente, la cui esclusione dalle commissioni

giudicatrici dei concorsi pubblici è stata gradualmente attuata

nell'ordinamento legislativo statale fino ad essere totalmente

applicata con il decreto legislativo ricordato poco sopra, si pone in

stridente contrasto con il principio di imparzialità ove si

consideri che la designazione dei singoli rappresentanti può

riguardare dipendenti appartenenti a qualsiasi livello, così che

può accadere che facciano parte della commissione giudicatrice

persone appartenenti a livelli inferiori rispetto a quelli dei

candidati o, addirittura, soggetti direttamente interessati al

passaggio di livello di cui si tratta. La vicenda del concorso

esaminato nel giudizio a quo, dove un numero cospicuo di commissari

hanno dovuto abbandonare la seduta per ragioni di incompatibilità,

è esemplare della carente garanzia dell'imparzialità assicurata da

una norma come quella impugnata.

Infine, la presenza di nove direttori generali, fra i quali devono

essere inclusi anche i due segretari generali (della Giunta e del

Consiglio) e il ragioniere generale, è fonte di incongruenze in

riferimento al valore dell'imparzialità amministrativa.

Innanzitutto, poiché, come questa Corte ha precisato nella già

ricordata sentenza n. 453 del 1990, è necessario che gli esperti

chiamati a far parte della commissione giudicatrice siano competenti

rispetto alle materie oggetto delle prove concorsuali, ne consegue

che con il tipo di nomina contestato non è garantita un'adeguata

valutazione dei più svariati profili professionali, profili che

possono concernere settori nei quali i più elevati dipendenti

dell'amministrazione regionale di quel dato momento potrebbero non

avere sufficienti conoscenze per poter essere qualificati come

esperti. In secondo luogo, a norma dell'art. 25 della legge regionale

n. 53 del 1981, i direttori regionali sono nominati dalla Giunta

regionale per quattro anni e sono revocabili e rinnovabili. È

evidente che siffatta posizione non può essere ritenuta una

sufficiente garanzia rispetto al principio dell'imparzialità

amministrativa, considerato come assenza di possibilità di ingerenza

politica nello svolgimento dei concorsi. Infine, la presenza, in

posizione maggioritaria, dei direttori generali non rappresenta

un'adeguata garanzia della terzietà che deve caratterizzare i membri

delle commissioni di concorso, tanto che è effettivo il rischio che

gli stessi soggetti siano gli autori della relazione analitica sulla

quantità e qualità del servizio prestato dal candidato - relazione

che, a norma dell'impugnato art. 24, costituisce un titolo

valutabile, necessariamente portato a conoscenza della commissione -

e, nello stesso tempo, siano i commissari incaricati di procedere

alla valutazione, ai fini della selezione concorsuale, delle

relazioni medesime.

5. - In definitiva, una norma, come quella impugnata, rivela

palesi incongruenze in riferimento al principio di imparzialità

dell'amministrazione pubblica, quale richiesto in sede di selezione

concorsuale. La permanenza di norme del tipo di quella considerata si

collega indubbiamente al farraginoso adeguamento dell'ordinamento

legislativo regionale a un modello di amministrazione pubblica che

non si conforma più al sistema delle carriere e al conseguente

collegamento di aumenti di stipendio con la promozione e con la

connessa valutazione comparativa dei meriti dell'impiegato.

La abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel

passaggio da un livello all'altro, produce un effetto distorcente sul

nuovo modello di pubblica amministrazione regionale, basata, riguardo

al rapporto di pubblico impiego, sulla qualifica funzionale e sui

profili professionali. Questa distorsione, oltre a reintrodurre

surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina

che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente

anche sul principio costituzionale del buon andamento della

amministrazione regionale (art. 97 della Costituzione), in quanto

facilita l'ingolfamento delle qualifiche più elevate e rende

problematico il rapporto tra attitudini professionali e svolgimento

effettivo delle mansioni.

Ma, poiché la piena attuazione dei principi costituzionali di

imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica è

riservata, in conformità con le rispettive competenze, alle scelte

discrezionali del legislatore statale e di quello regionale, questa

Corte, nel dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione

palesemente incongruente con i suddetti principi, auspica che il

legislatore provveda a riesaminare e a ridisciplinare gli aspetti

precedentemente segnalati, ai fini della piena e positiva attuazione

dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento

dell'amministrazione pubblica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, quinto

comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno

1983, n. 54 (Modificazioni e integrazioni alle disposizioni

concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del

personale regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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