Corte costituzionale

Sentenza n. 331/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo e

secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento), promossi con ordinanze emesse

il 17 luglio 1995 (n. 2 ordinanze) dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Udine e l'8 novembre

1995 dal pretore di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 589 e 590

del registro ordinanze 1995 e al n. 203 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1995 e n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due procedimenti penali nei confronti dei legali

rappresentanti di società commerciali sottoposti ad indagini per

avere attivato nuovi scarichi da insediamenti civili dopo avere

chiesto l'autorizzazione, ma prima che questa fosse concessa, il

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Udine, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 17 luglio

1995 (reg. ord. nn. 589 e 590 del 1995), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976,

n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

La disposizione denunciata stabilisce che chiunque apre o comunque

effettua nuovi scarichi, prima che l'autorizzazione da lui richiesta

nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda

fino a lire cinque milioni.

Il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata

preveda come reato l'apertura o l'effettuazione di scarichi, anche se

provenienti da insediamenti civili; ciò determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla più grave

ipotesi di apertura o effettuazione del medesimo scarico, ma senza

che sia stata neppure chiesta la prescritta autorizzazione,

fattispecie questa che costituisce solo illecito amministrativo

sanzionato con pena pecuniaria (art. 21, ultimo comma, della stessa

legge, aggiunto dall'art. 6, secondo comma, del d.-l. 17 marzo 1995,

n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n.

172).

2. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti del

responsabile della gestione di un impianto di depurazione di reflui

fognari, sottoposto a giudizio per avere effettuato scarichi senza

che l'autorizzazione richiesta fosse stata concessa, il pretore di

Torino, con ordinanza emessa l'8 novembre 1995 (reg. ord. n. 203 del

1996), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma,

della legge n. 319 del 1976.

L'ordinanza di rimessione richiama la giurisprudenza costituzionale

che considera una ingiustificata disparità di trattamento quella che

deriva da un sistema normativo assolutamente squilibrato che, in

presenza di condotte lesive di un identico bene, favorisce la

posizione di chi ha posto in essere una condotta di maggiore gravità

(sentenza n. 249 del 1993).

La disparità di trattamento si manifesterebbe, sotto il profilo

sanzionatorio, tra la rilevanza penale attribuita ad un fatto di

minore gravità (lo scarico da insediamenti civili o da pubbliche

fognature effettuato quando la prescritta autorizzazione è stata

chiesta ma l'autorità amministrativa non si sia ancora pronunciata),

e la configurazione come illecito amministrativo di una condotta

palesemente più grave (lo stesso scarico effettuato senza che sia

stata chiesta l'autorizzazione, o dopo che questa è stata negata o

revocata). Considerato in diritto

1. - I dubbi di legittimità costituzionale investono l'art. 23

della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), che configura (al primo comma) come reato,

sanzionato con l'ammenda (fino a cinque milioni di lire), l'apertura

o l'effettuazione di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, già

chiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa, e che prevede (al

secondo comma) l'applicazione del primo (e del terzo) comma dell'art.

21 della stessa legge, quindi le sanzioni stabilite per

l'effettuazione di scarichi senza che sia stata richiesta

l'autorizzazione, se l'autorizzazione stessa non viene concessa.

I giudici rimettenti ritengono che la disposizione denunciata si

applichi anche agli scarichi provenienti da insediamenti civili o da

pubbliche fognature, per i quali si determinerebbe una palese

disparità di trattamento rispetto all'apertura o all'effettuazione

di scarichi dello stesso tipo senza che neppure sia stata chiesta

l'autorizzazione. Difatti, in quest'ultimo caso, a seguito del d.-l.

17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172,

il fatto non è più previsto come reato, bensì come illecito

amministrativo, sanzionato con una pena pecuniaria. Se ne deduce la

violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché l'apertura di uno

scarico, in attesa dell'autorizzazione già richiesta, costituirebbe

con tutta evidenza una condotta meno grave, ma sanzionata più

gravemente, di quella effettuata senza avere affatto chiesto la

prescritta autorizzazione.

2. - Le questioni investono la stessa disposizione e fanno

riferimento al medesimo parametro di valutazione della legittimità

costituzionale. I relativi giudizi, evidentemente connessi, vanno

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - Le questioni non sono fondate, nei sensi di seguito precisati.

L'art. 23 della legge n. 319 del 1976, stabilendo che chi apre o

effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, chiesta nelle

prescritte forme, sia stata concessa (con effetti diversi,

disciplinati dal primo e dal secondo comma della stessa disposizione,

a seconda che poi venga o meno concessa l'autorizzazione), configura

un'ipotesi di reato complementare ed integrativa rispetto a quella

prevista dall'art. 21, primo comma, della stessa legge, sul quale

logicamente si innesta.

Difatti l'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976

considera reato l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi senza

avere richiesto la prescritta autorizzazione: fattispecie che non

comprende l'effettuazione di scarichi dopo la presentazione della

richiesta di autorizzazione. L'art. 23, primo comma, della stessa

legge copre quest'ultima ipotesi, che altrimenti rimarrebbe priva di

sanzione, colpendola con una sanzione egualmente di natura penale, ma

tuttavia più lieve. Il rapporto che lega le due disposizioni è reso

evidente dal secondo comma dello stesso art. 23, che stabilisce

l'applicabilità del primo (e terzo) comma dell'art. 21 se

l'autorizzazione non viene concessa, facendo così rientrare lo

scarico nella disciplina prevista per quelli effettuati senza avere

richiesto la prescritta autorizzazione.

La previsione dell'art. 23 della legge n. 319 del 1976 segue

pertanto le sorti, quanto alla individuazione dei tipi di scarico cui

è applicabile, di quella dell'art. 21 della stessa legge. Difatti in

origine la giurisprudenza, ritenendo che le figure delineate

dall'art. 21 si riferissero esclusivamente ai soli scarichi

provenienti da insediamenti produttivi, escludeva gli scarichi

provenienti da insediamenti civili e da pubbliche fognature anche

dall'ambito di applicazione dell'art. 23. Così, dopo che, con le

innovazioni normative introdotte con il d.-l. 17 marzo 1995, n. 79,

convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172 che ha superato una

opposta interpretazione, affermatasi successivamente, nel senso della

uniformità della disciplina per tutti gli scarichi, si è

espressamente escluso che configuri reato l'attivazione o

l'effettuazione di scarichi provenienti da insediamenti civili o da

pubbliche fognature senza avere chiesto l'autorizzazione (ipotesi ora

considerata illecito amministrativo sanzionato con pena pecuniaria),

si deve in corrispondenza ritenere che le sanzioni penali previste

dall'art. 23 riguardino esclusivamente gli scarichi provenienti da

insediamenti produttivi.

È dunque possibile una interpretazione della disposizione

denunciata, coerente con il sistema e con le finalità della legge,

che consente di escludere l'ipotizzata disparità di trattamento,

giacché l'art. 23 della legge n. 319 del 1976 non si riferisce agli

scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature.

Questa interpretazione deve essere preferita in aderenza al canone

che, in presenza di più letture possibili della disposizione, impone

di seguire quella che consente di attribuire ad essa un significato

conforme alla Costituzione (cfr., da ultimo, tra le molte, sentenza

n. 98 del 1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in

motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.

23, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme

per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine e dal

pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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