Corte costituzionale

Sentenza n. 330/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1992 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto

legge 8 luglio 1974, n. 261, come modificato dall'art. 1, sesto

comma, della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, promosso

con ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dalla Corte dei conti - sezione

terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da Beni Giulio, iscritta

al n. 99 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di costituzione di Beni Giulio;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Franco Agostini per Beni Giulio;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Beni Giulio, dipendente dell' ECA di Treviso, nel corso

dell'anno 1974 chiedeva il collocamento a riposo anticipato ai sensi

della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme di favore per i

dipendenti civili, dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti

ed assimilati. L'amministrazione di appartenenza, riconoscendogli il

beneficio di ex combattente, lo assegnava al contingente di

pensionamento del 1° gennaio 1978 (non essendovi disponibilità in

data anteriore) ma lo collocava in pensione anteriormente a tale

scadenza, in data 1° gennaio 1976, a causa dell'avvenuta soppressione

del posto di impiego.

L'amministrazione previdenziale provvedeva in senso opposto.

Con decreto n. 86019 del 4 agosto 1980, il Ministero del tesoro

riconosceva al Beni la complessiva anzianità di servizio di 28 anni,

8 mesi e 27 giorni e gli conferiva la pensione annua lorda di lire

2.354.000, con decorrenza 1° marzo 1976, escludendo dal computo

l'abbuono settennale previsto dall'art. 3 della legge n. 336 del

1970.

L'impiegato ricorreva contro il decreto avanti la Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per le pensioni civili, con atto del 12

gennaio 1983, sostenendo che la cessazione dal servizio "per

soppressione del posto" non doveva costituire impedimento alla

fruizione dei benefici per gli ex combattenti stabiliti dalla citata

legge n. 336.

A fronte delle opposte tesi confliggenti (richiesta di reiezione

del ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato e,

viceversa, di suo accoglimento da parte del ricorrente e del

Procuratore generale della Corte) i giudici hanno, con ordinanza del

3 maggio 1991, sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 1 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, come

modificato dall'articolo 1, sesto comma, della legge di conversione

14 agosto 1974, n. 355.

Premettono i remittenti che, per ovviare al massiccio esodo dei

pubblici dipendenti ex combattenti che, numerosi, avevano domandato

di avvalersi dei previsti benefici, il Governo aveva approntato il

decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, stabilendo il contingentamento

annuale dei pensionamenti in scaglioni non superiori al venti per

cento delle richieste pervenute a ciascuna amministrazione. La legge

di conversione aveva abbassato ulteriormente l'entità degli

scaglioni, portandola alla misura annua del dieci per cento. Sia il

decreto che la legge di conversione avevano statuito la salvezza dei

benefici per coloro che fossero cessati dal servizio per il

raggiungimento dei limiti di età o dei limiti massimi di anzianità

o di servizio o per motivi di salute (dispensa) o per decesso o in

applicazione della legge n. 804 del 1973 (art. 1, legge 14 agosto

1974, n. 355).

Osserva la Corte dei conti che la norma contenuta in queste ultime

disposizioni legislative tende a garantire l'applicazione dei

benefici riservati agli ex combattenti anche agli impiegati cessati

dal servizio per una delle "cause fatte salve", di cui alla predetta

elencazione. Essa, tuttavia, verrebbe ad escludere il ricorrente dal

beneficio invocato, essendo lo stesso cessato dal servizio per una

causa diversa da quelle ivi analiticamente menzionate. Né il caso

della "soppressione del posto" potrebbe enuclearsi in via

d'interpretazione analogica, avendo la norma carattere eccezionale,

ed essendo previste in via tassativa le figure in essa indicate. Ma

dall'esame della voluntas legis emergerebbe chiaramente l'intenzione

del legislatore d'includere nelle ipotesi fatte salve tutte quelle

cause di cessazione dal servizio degli impiegati verificatesi

indipendentemente dalla volontà degli stessi. A tale comune sostrato

potrebbero richiamarsi sia la previsione della morte (evento

naturale) che quella del raggiungimento dei limiti di età (naturale

fluire del tempo) sia, infine, la previsione di decisioni soggettive

(quali le dimissioni per motivi di salute) alla realizzazione del cui

presupposto il dipendente non abbia volontariamente dato luogo. Di

contro, la legge avrebbe chiaramente escluso dal godimento dei

benefici tutti gli impiegati cessati dal servizio per una di quelle

ipotesi determinate dal volontario concorso del dipendente, come nel

caso della dispensa per motivi diversi dalla inabilità fisica (ad

esempio, per insufficiente rendimento) o nella decadenza dall'impiego

(per assenza ingiustificata o mancata riassunzione del servizio) o

nella destituzione (a seguito di procedimento disciplinare).

Il caso del ricorrente, escluso dai benefici a differenza degli

altri dipendenti la cui cessazione dall'impiego è avvenuta per causa

formalmente diversa ma sostanzialmente analoga, verrebbe a palesare

il contrasto fra la norma (prevista dall'art. 1 del decreto legge 8

luglio 1974, n. 261, come modificato dall'art. 1, sesto comma, della

legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355) e l'articolo 3 della

Costituzione, nella parte in cui la prima non prevede, tra le ipotesi

di cessazione dal servizio "fatte salve" (in ordine al godimento dei

benefici), anche quella dell'estinzione del rapporto per soppressione

del posto di lavoro.

2. - È intervenuto nel giudizio il Beni che ha chiesto, in via

principale, il rigetto della questione con una sentenza

interpretativa, sostenitrice dell'estensione analogica, anche al suo

caso, della disposizione censurata; in subordine, ha chiesto la

declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legge 8

luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336,

concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti

pubblici, ex combattenti e assimilati), come modificato dall'articolo

1, sesto comma, della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355,

nella parte in cui non include - tra le ipotesi di cessazione dal

servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabiliti per

gli ex combattenti - anche quella della cessazione del rapporto per

soppressione del posto di lavoro.

2. - La questione è fondata.

La legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti

civili dello stato ed enti publici, ex combattenti ed assimilati)

concedeva a tutti i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli

delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, che

fossero ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra,

vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di

guerra o profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie

equiparate, vari benefici inerenti il rapporto d'impiego. Fra questi,

la possibilità di "chiedere il collocamento a riposo entro cinque

anni dalla data di entrata in vigore" della legge previa concessione

d'un aumento di servizio di sette anni (che arrivavano a dieci per i

mutilati o invalidi di guerra e per le vittime civili).

Alla iniziale sfera di soggetti ex combattenti elencati dalla

legge n. 336 del 1970 si aggiunsero quelli "assimilati" a seguito

della legge 8 luglio 1971, n. 541 (Norme di applicazione della legge

24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti

pubblici ex combattenti ed assimilati): gli ex deportati, gli ex

perseguitati, sia politici che razziali.

Per ovviare al massiccio esodo dei pubblici dipendenti ex

combattenti che, numerosi, avevano chiesto di avvalersi di tali

benefici, il Governo aveva, successivamente, varato il decreto legge

8 luglio 1974, n. 261, stabilendo il contingentamento annuale dei

pensionamenti in scaglioni non superiori al venti per cento delle

richieste pervenute a ciascuna amministrazione, contingentamento

ridotto ulteriormente, nella misura del dieci per cento, dalla legge

di conversione. Sia il decreto che la legge di conversione avevano

stabilito la salvezza dei benefici per coloro che fossero cessati dal

servizio "per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti massimi

di anzianità di servizio di cui all'articolo 2 della legge 15

febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato o in applicazione della legge 10

dicembre 1973, n. 477" (art. 1, comma sesto).

Quest'ultima ipotesi, in particolare, nel quadro del riordinamento

degli organici dei corpi militari ed equiparati, concedeva ai soli

ufficiali dell' Esercito, della Marina, dell' Aeronautica e dei Corpi

di polizia dello Stato, la salvezza dei benefici combattentistici,

quand'anche gli stessi ufficiali, dopo essere stati collocati "in

aspettativa per riduzione di quadri" e, non avendo raggiunto allo

scadere dei due anni previsti il limite di età, venissero a cessare

dal servizio permanente. In tal caso " ai fini della liquidazione

della pensione e dell'indennità di buonuscita" venivano computati in

loro favore "tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno

superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione dal

servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età,

in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante" (articolo 7,

quinto comma della legge 10 dicembre 1973, n. 477).

3. - Risulta dal detto quadro normativo l'intenzione del

legislatore d'includere nelle ipotesi fatte salve tutte quelle cause

dell'estinzione dal servizio degli impiegati verificatesi

indipendentemente dalla volontà degli stessi.

La mancata salvezza dei benefici combattentistici anche

all'ipotesi della cessazione anticipata del rapporto d'impiego,

rispetto alla data dello scaglionamento prevista dalle singole

amministrazioni, per fine del periodo (biennale) di disponibilità

conseguente alla soppressione di un ufficio o alla riduzione di un

ruolo organico, quando l'impiegato non possa essere utilizzato in un

altro ramo dell'amministrazione, costituisce una evidente anomalia

per l'irragionevole disparità di trattamento tra i dipendenti

cessati anticipatamente dall'impiego per le cause involontarie

elencate dalla legge e quelli cessati per la non prevista ipotesi

della soppressione del posto.

A tale razionalizzazione non può non pervenirsi che attraverso

una pronuncia d'illegittimità costituzionale, come il giudice a quo

ha rettamente affermato escludendo la possibilità di giungere

attraverso un procedimento d'interpretazione analogica, alla

soluzione positiva del caso offerto dal ricorrente, poiché, quella

norma avrebbe carattere eccezionale essendo le ipotesi di salvezza da

essa previste in via tassativa.

Conforta tale soluzione il fatto che il legislatore ha esteso

l'abbuono settennale a fini pensionistici, oltre che per coloro che

fossero cessati dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età

o dei limiti massimi di anzianità o di servizio o per motivi di salute (dispensa) o per decesso, pure per il caso della cessazione del

rapporto per fine periodo di disponibilità, anche se solo con

riferimento ad alcune categorie in esubero (gli ufficiali

dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi di polizia

dello Stato).

Orbene, se l'abbuono settennale a fini pensionistici è stato

concesso a tutto l'ampio settore dei lavoratori del comparto pubblico

non può restringersi questa specifica ipotesi di salvezza soltanto a

coloro i quali, in una particolare circostanza di riassetto, venuta

pressappoco a coincidere temporalmente con il processo di

scaglionamento dei benefici combattentistici, hanno visto

disciplinare dal legislatore la fase transitoria tra il vecchio ed il

nuovo assetto degli organici. Seppure prevista da un'apposita legge

(la n. 477 del 1973), quella disposizione, formalmente chiamata di

"aspettativa per riduzione di quadri", ma sostanzialmente

riconducibile alle normali figure della disponibilità per

soppressione del posto o per riduzione dell'organico, non è da

queste ultime diversa. L'abbuono settennale per gli ex combattenti ed

assimilati deve, in conclusione, essere assicurato a tutti i pubblici

dipendenti anche nell'ipotesi di salvezza esaminata, senza

discriminare fra le varie categorie. Una tale distinzione, infatti,

viene a determinare una ingiustificata disparità di trattamento da

eliminare attraverso la declaratoria d'incostituzionalità della

norma denunciata nella parte in cui non estende la salvezza

dell'abbuono pensionistico, assicurata alle categorie di cui alla

legge 10 dicembre 1973, n. 804, anche a tutti gli altri dipendenti

cui si applica la legge 24 maggio 1970, n. 336.

In tal modo viene integralmente accolta la censura

d'incostituzionalità sollevata dalla Corte rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del

decreto legge 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24

maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello

Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati), come modificato

dall'articolo 1, sesto comma, della legge di conversione 14 agosto

1974, n. 355, nella parte in cui non estende a tutti gli altri

lavoratori destinatari di quelle provvidenze, tra le ipotesi di

cessazione dal servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici

stabiliti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata

estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o

riduzione dell'organico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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