Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 12

agosto 1962 n.1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti

di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti) promosso con

ordinanza emessa il 4 giugno 1979 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Poletti Nella e l'INPS iscritta al

n. 641 del registro ordinanze del 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 318 dell'anno 1979;

Visto gli atti di costituzione di Poletti Nella e dell'INPS

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Uditi l'avv. Pasquale Vario per l'INPS e l'Avvocato dello Stato

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro,

esponeva i precedenti della vicenda nella seguente guisa.

Con ricorso in data 23 aprile 1979 Poletti Nella espose

testualmente al Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro:

"Il 19 ottobre 1977 Poletti Nella presentava alla sede di Parma

dell'INPS domanda di pensione di vecchiaia. L'INPS respingeva

l'istanza deducendo la carenza dei requisiti di assicurazione e di

contribuzione necessari e, in particolare, deducendo versati n.137

contributi settimanali nella A.G.O. in luogo dei 780 di legge.

Avverso il provvedimento ricorreva in 1ª e 2ª istanza il Patronato

ACLI di Parma, in possesso di mandato di assistenza, chiedendo in

particolare per la Poletti il riconoscimento del diritto a percepire

la pensione supplementare di cui all'art. 5 l. 1338/1962. Entrambi i

gravami venivano respinti. Il che rende necessario il ricorso al

Giudice Ordinario. Non è dato di vedere perché l'art. 5 l.1338/1962

che assicura la pensione supplementare (proporzionata ai contributi

versati o accreditati nell'assicurazione comune quando tali

contributi siano insufficienti per il diritto a pensione autonoma) in

favore degli iscritti a forme di previdenza sostitutive

dell'assicurazione comune predetta oppure che ne abbiano comportato

l'esclusione o l'esonero ecc. nulla dispone in favore del lavoratore

meno fortunato il quale per sua sventura ha versato contribuzioni

solo all'INPS insufficienti a far sorgere il diritto a pensione,

sancendo la improduttività della stessa. In altre parole è come se

il legislatore dicesse: %se tu, cittadino, hai versato marchette

anche ad altro istituto diverso dall'INPS avrai, oltre quest'ultima

pensione, la pensione complementare INPS. Se hai versato solo

all'INPS, quindi non sei in grado di fruire di altre prestazioni, io

mi incamero i contributi e chi s'è visto s'è visto. Evidente,

dunque, la svista del legislatore e la illegittimità dell'art. 5 per

contrasto con le norme degli artt. 3, 36 e 38 Cost.". Tutto ciò

premesso, l'attrice così concludeva: "Piaccia al sig. Pretore,

previa le declaratorie tutte di legge e del caso, previa se del caso

rimessione alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla

legittimità ex art. 3 e 38 Cost. dell'art. 5 l. n.1338 del 1962,

condannare l'istituto convenuto a liquidare e corrispondere alla

ricorrente la pensione supplementare stabilita dall'art. 5

l.1338/1962 per il caso in oggetto nonché i ratei arretrati con i

relativi interessi e l'ulteriore danno da svalutazione. Con vittoria

di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto

procuratore".

1.2. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1979 (notificata l'11 e

comunicata il 12 del successivo giugno; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 318 del 21 novembre 1979 e iscritta al n. 641 R.O. 1979)

sul ricorso in data 23 aprile 1979 con il quale Poletti Nella aveva

chiesto condannare l'INPS a liquidarle la pensione supplementare

stabilita, l'adìto Pretore di Parma, in funzione di giudice del

lavoro, giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38,

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del dedotto art. 5 nella parte in cui non estende il

previsto diritto alla "pensione supplementare", in base ai contributi

versati e accreditati nella assicurazione generale obbligatoria per

invalidità, vecchiaia e superstiti, agli assicurati che non abbiano

diritto ad una "pensione a carico di un trattamento di previdenza

sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria... o che ne

comporti l'esclusione o l'esonero".

1.3. - Avanti la Corte si sono costituiti: I) per la Poletti

giusta procura speciale rep. n. 20713 del 30 luglio 1979 del not.

Vincenzo Bertogalli di Traversetolo, l'avv. prof. Mattia Persiani

argomentando e concludendo con deduzioni depositate il 19 settembre

1979 per la fondatezza della proposta questione; II) per l'INPS gli

avv.ti Giulio Abati e Pasquale Vario giusta procura in calce alle

deduzioni depositate il 12 ottobre 1979 con le quali hanno

argomentato per la infondatezza della questione, nonché l'avv.

Elvira Tripputi Rainone giusta mandato speciale con firma autenticata

il 17 dicembre 1979 per notar Giovanni Moscatelli di Roma. Ha

spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, con

atto depositato l'11 dicembre 1979, per l'inammissibilità e comunque

per l'infondatezza della proposta questione.

2.1. - Nell'imminenza della udienza pubblica del 13 gennaio 1987,

la difesa della Poletti ha riprodotto, nella memoria depositata l'11

dicembre 1986, il testo delle deduzioni depositate il 19 settembre

1979, e la difesa dell'INPS nella memoria depositata il 24 dicembre

1986 non si è limitata a riprodurre le precedenti deduzioni ma ha

svolto ulteriori considerazioni.

2.2. - All'udienza pubblica del 13 gennaio 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno parlato l'avv. Vario

per l'INPS e l'avv. Stato Baccari per il Presidente del Consiglio dei

ministri. CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1. - Oggetto dell'incidente di costituzionalità è l'art. 5 il

cui comma 3 è stato sostituito in virtù dell'art.12 d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488 - l. 12 agosto 1962 n.1338 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti) nella parte

in cui non estende il diritto alla pensione complementare in base ai

contributi versati o accreditati nella assicurazione generale

obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti agli assicurati

che non abbiano diritto "a pensione a carico di un trattamento di

previdenza sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria...o

che ne comporti l'esclusione o l'esonero". La norma denunciata

istituirebbe, in contrasto con l'art. 3 Cost., una irragionevole

disparità di trattamento, in ordine al diritto alla pensione

supplementare, tra i titolari di pensione a carico di un trattamento

sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria e gli assicurati

che non percepiscano una pensione autonoma a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'insufficienza dei

contributi versati, negherebbe a questi ultimi ogni tutela

previdenziale, in violazione dell'art. 38 Cost., e toglierebbe

qualsiasi rilievo e valore ai contributi da essi versati in contrasto

con quanto previsto dall'art. 36 Cost.

Ad avviso del giudice a quo, l'art. 5, con escludere il diritto

dell'assicurato alla "pensione supplementare" (ed a qualsiasi

prestazione previdenziale), che gli sarebbe spettata in base ai

contributi versati e accreditati, violerebbe l'art. 36 che assicura

al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e

qualità del suo lavoro e l'art. 38 relativo ai mezzi adeguati alle

esigenze di vita del pensionato in quanto, anche in un sistema

mutualistico e di solidarietà quale è quello dell'INPS, il

legislatore non può non tenere conto delle contribuzioni dei

prestatori d'opera e, peraltro, non sembra razionale che al

pensionato venga tolto quel che gli sarebbe spettato per effetto dei

contributi versati (in tali sensi ha richiamato il Pretore la C.

Cost. 22 dicembre 1969, n.155). Ha poi il giudice a quo ravvisato

violazione dell'art. 3 nella disparità di trattamento che sarebbe

perpetrata a carico degli assicurati, che non hanno diritto ad una

pensione autonoma a carico della medesima assicurazione generale

obbligatoria per la insufficienza dei contributi versati e

accreditati perché lo "stato di bisogno" del pensionato, al quale

intende ovviare (in attuazione dell'art. 38 della Costituzione ) la

"pensione supplementare" in esame al pari di qualsiasi altra

prestazione previdenziale (cfr.: C. Cost.

n. 155/1969 citata; C. Cost. 19 febbraio 1976, n. 30), subisce una

evidente variazione in meglio "in dipendenza" della titolarità di

"...pensione a carico di trattamento di previdenza sostitutivo", che,

perciò, viene ingiustificatamente previsto, dalla disposizione

impugnata, quale "condizione" del diritto alla "pensione

supplementare".

3.2. - Successivamente alla data della ordinanza di rimessione (4

giugno 1979), l'art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di

pensione) l. 23 aprile 1981, n.155 (Adeguamento delle strutture e

delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i

trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica) ha statuito che: A) le pensioni

supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 l. 12 agosto 1962 n.

1338 sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste

per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per le

norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo

(co. 1); B) per la determinazione della misura del supplemento si

prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso

relativi (co. 3) la liquidazione del supplemento di pensione non può

essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla

data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del

precedente supplemento, ma il supplemento può essere richiesto una

sola volta quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione

che sia stata superata l'età pensionabile (co. 4 e 5); C) il

supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene

parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza

del supplemento stesso (co. 8).

L'art. 3 (Norme in materia pensionistica) l. 29 maggio 1982, n.

297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia

pensionistica) dispone che per le pensioni liquidate con decorrenza

successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per

l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta

parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di

rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti

figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,

risultante dalle ultime 260 scritture di contribuzione antecedenti la

decorrenza della pensione.

4.1. - Poiché l'eccezione d'inammissibilità della questione per

irrilevanza, sollevata dalla difesa erariale che non vi ha insistito

nella trattazione orale, non riceve riscontro dagli atti pervenuti in

questa sede, nulla si oppone a che la

Corte verifichi la fondatezza del sospetto d'incostituzionalità

dell'art. 5 l. 12 agosto 1962, n. 1338 (nel co. 3 novellato in virtù

dell'art. 12 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 486) nella parte in cui non

estende il diritto alla pensione supplementare in base ai contributi

versati o accreditati nella assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli assicurati che non

abbiano diritto "a pensione a carico di un trattamento di previdenza

sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria... o che ne

comporti l'esclusione o l'esonero" per contrasto con gli artt. 3, 36

e 38 Cost.

La questione non è fondata.

All'iscritto al regime comune spetta il diritto alle prestazioni

per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria prevista

dagli artt. 66 ss. e 73 ss. r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827, con le

modificazioni apportate con gli artt. 16 a 20 r.d.l. 14 aprile 1939,

n. 636, come modificati dalla successiva normativa (leggi nn.

218/1952 e 657/1956 e d.P.R. 818/1957) e, di conseguenza, i

contributi sul regime generale, se non risultano sufficienti per il

conseguimento delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti, possono divenire presupposti genetici per il diritto alle

altre prestazioni previdenziali economiche e sanitarie secondo la

previsione fissata nei rispettivi ordinamenti previdenziali.

In riferimento alla iscrizione o non iscrizione alle forme di

previdenza obbligatoria diverse dalla assicurazione generale,

l'iscrizione dell'interessato ad altri trattamenti obbligatori di

previdenza esclusivi, esonerativi o sostitutivi - ai fini del diritto

alla pensione e alla determinazione della misura della stessa -

costituisce condizione preclusiva all'accredito della contribuzione

figurativa per i periodi di cui all'art. 56 a) nn. 1 e 2 r.d.l. n.

1827/1935 e all'art. 4 co. 1 e 4 l. 218/1952 e alla neutralizzazione

ai fini del computo del quinquennio alla stregua degli artt. 10 e 37

d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

Dal complesso normativo passato in rassegna emerge la direttiva

dal legislatore indirizzata a prevedere e garantire il diritto degli

interessati alla tutela previdenziale secondo un criterio di

ragionevolezza che giustifica il trattamento differenziato.

Il principio della corrispettività tra contributi e prestazioni

previdenziali non si appalesa violato, dal momento che i contributi

assicurativi versati ed accreditati possono aver dato e potranno in

seguito dare accesso ad altre forme di tutela previdenziale di natura

economica o sanitaria.

È infine costante nella giurisprudenza di questa Corte (sentt.

nn. 126/1977, 33/1975, 128/1973), della quale si avverte riscontro

nella giurisprudenza del Giudice cui compete la funzione di filachia

delle norme sottordinate, il principio che la estensione dei benefici

previdenziali va attuata con criteri di necessaria gradualità.

In conclusione, non solo l'art. 3, per attentare al quale

necessita identità di posizioni diversamente disciplinate, ma anche

gli artt. 36 e 38 si appalesano rispettati.

5.1. - È riservato al giudice a quo il compito di verificare se e

nei limiti in cui alle successive vicende del caso concreto riescano

applicabili le disposizioni normative posteriores in tempore all'art.

5 impugnato, che sono state passate in rassegna (supra 3.2.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 (in parte novellato dall'art. 12 d.P.R. 27 aprile 1968,

n. 480) l. 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento

dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 Cost., con ordinanza 4 giugno 1979 del Pretore

di Parma in funzione di giudice del lavoro (n. 641 R.O. 1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari