Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3,

del codice di procedura civile, nel testo sostituito dalla legge 11

agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1974

dal pretore di Savona nella causa di lavoro vertente tra Sardella

Iolanda e la Compagnia assicuratrice UNIPOL, iscritta al n. 451 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione della Compagnia assicuratrice UNIPOL;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Renato Scognamiglio, per la Compagnia assicuratrice,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 1 ottobre 1974, emessa nel corso del procedimento di

lavoro iniziato da Jolanda Sardella nei confronti della Compagnia

assicuratrice UNIPOL, il pretore di Savona ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del

codice di procedura civile, nel testo sostituito dalla legge 11 agosto

1973, n. 533.

Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata, sottoponendo al

rito speciale delle controversie individuali di lavoro i rapporti degli

agenti che si concretino in prestazioni prevalentemente personali,

darebbe luogo ad un'ingiusta sperequazione tra essi e le società che

hanno ad oggetto il disbrigo degli affari di agenzia.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la società

UNIPOL ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa della società, richiamando sostanzialmente gli argomenti

dell'ordinanza, chiede che la norma sia dichiarata costituzionalmente

illegittima.

L'Avvocatura generale, invece, conclude per l'infondatezza della

questione.

Al riguardo deduce che la disposizione denunziata, seguendo la

medesima ratio che ha indotto il legislatore a privilegiare

l'attuazione giurisdizionale del diritto del lavoratore subordinato, ha

assoggettato al nuovo rito rapporti di lavoro autonomo che, per il loro

carattere continuativo, coordinato e prevalentemente personale,

realizzino una non occasionale dipendenza del prestatore di lavoro

dall'impresa del preponente, analoga alla dipendenza economica del

prestatore subordinato. Tale comune caratteristica sarebbe confermata

dal rilievo che l'attività professionale degli agenti e rappresentanti

di commercio, prima di essere disciplinata dalla legge 12 marzo 1968,

n. 316, ha formato oggetto di accordi economici collettivi, alcuni dei

quali sono stati resi obbligatori erga omnes, in attuazione della legge

14 luglio 1959, n. 741, al pari di altri contratti collettivi di

lavoratori subordinati.

Deriverebbe da tutto ciò che l'assunta sperequazione tra agenti

puri e semplici e società costituite per il disbrigo degli affari di

agenzia si profilerebbe quale applicazione, anziché deroga, del

principio di eguaglianza.

La difesa della società UNIPOL ha depositato memoria nella quale,

insistendo nelle sue conclusioni, esprime l'avviso che la tutela

privilegiata del lavoratore subordinato sarebbe stata ingiustamente

estesa al rapporto di lavoro autonomo degli agenti che sarebbero,

invece, in ogni caso, imprenditori.

L'illegittimità sussisterebbe anche perché non potrebbero

avvalersi del nuovo rito né gli altri imprenditori non "agenti", né i

lavoratori autonomi non compresi nella norma denunziata.

Non sarebbe, poi, possibile fare distinzione nell'ambito interno

della categoria degli agenti per sottoporre alla speciale procedura del

lavoro solo quelli che esplichino una prestazione prevalentemente

personale, per essere tale requisito comune ad ogni attività di

agenzia.

Per quanto specificamente concerne gli agenti di assicurazione, la

stessa difesa fa, infine, presente che, di regola, la loro attività è

organizzata in imprese di medie o grandi dimensioni. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Savona esprime l'avviso che l'art. 409, n. 3,

del codice di procedura civile, nel testo sostituito dalla legge 11

agosto 1973, n. 533, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione:

ciò in quanto "può creare e crea sperequazioni tra agenti puri e

semplici e società costituite per il disbrigo di affari d'agenzia".

Dalla laconica esposizione dell'ordinanza sembra desumersi che

l'eventuale accoglimento della censura porterebbe all'esclusione del

rito speciale nei confronti degli uni e delle altre.

2. - Modificando la generica impostazione del giudice a quo, la

difesa della società UNIPOL prospetta che la discriminazione vi

sarebbe perché dal rito speciale sono esclusi imprenditori diversi

dagli agenti (o rappresentanti), come pure altri lavoratori autonomi.

Aggiunge che un'ulteriore disparità vi sarebbe per la distinzione

che si opera nell'ambito della stessa categoria degli agenti, per i

quali non può essere elemento differenziatore la prestazione

prevalentemente personale, perché tale carattere, richiesto dalla

norma denunziata, mancherebbe proprio negli agenti di assicurazione (di

cui trattasi nel giudizio di merito), che sarebbero degli imprenditori

di medie e grandi dimensioni e mai potrebbero configurarsi come

imprenditori che operano personalmente.

3. - Nei limiti della prospettazione dell'ordinanza, va rilevato

che la norma denunziata estende il medesimo trattamento processuale,

previsto per i lavoratori subordinati, ad ampie categorie di lavoratori

autonomi che abbiano una dipendenza non occasionale ed esplichino

prestazioni coordinate e prevalentemente personali, e, pertanto, affida

al magistrato la valutazione dei requisiti richiesti.

Di tal che sarà il giudice investito della controversia, nel suo

apprezzamento, ad accertare se la specifica natura delle prestazioni

dell'agente di assicurazione, nelle singole fattispecie, le collochi o

meno nella sfera di applicabilità della norma in esame, cioè se esse

siano meramente ausiliarie dell'attività imprenditoriale altrui oppure

se integrino quell'autonomia di impresa che è estranea all'ambito di

applicazione della norma stessa.

La questione è infondata.

E, invero, in questa sede è sufficiente osservare che il sistema

accolto ha come ratio la tutela non solo del lavoro subordinato (e

agricolo anche non subordinato), ma altresì del lavoro autonomo che

graviti attorno all'impresa, in quanto - ripetesi - si estrinseca in

una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente

personale: è una scelta, sul piano processuale, parallela a quella

che, sul piano sostanziale, è stata operata dalla legge 14 luglio

1959, n. 741, la quale, all'art. 2, ha previsto che i decreti delegati

per l'efficacia dei contratti collettivi e degli accordi economici

concernano, oltreché rapporti di lavoro, di associazione agraria, di

affitto a coltivatore diretto, quelli di collaborazione che si

concretino in prestazioni d'opera nel senso su indicato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile nel testo

risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina

delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in

materia di previdenza e di assistenza obbligatoria), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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