Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1958 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P. R. 7 febbraio

1951, n. 69, del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3178, e degli artt. 16 e

18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, promosso con ordinanza del 10

dicembre 1956 della Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile

tra Patrignani Giuseppe e l'Ente per la colonizzazione del delta

padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del

16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 2 aprile 1958 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Davanti alla Corte di appello di Bologna pendevano due cause

riunite in grado d'appello tra Patrignani Raffaele e Giuseppe e l'Ente

per la colonizzazione del delta padano, nonché il Presidente del

Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'agricoltura e foreste,

aventi per oggetto la revindica di terreni siti in comune di Comacchio

e iscritti alle partite catastali n. 514 e 499, trasferiti in

proprietà dell'Ente anzidetto in virtù dei D.P. 18 dicembre 1952, n.

3178, e 18 dicembre 1952, n. 3179.

Gli attori richiesero che gli atti fossero rimessi alla Corte

costituzionale per la decisione delle eccezioni di illegittimità

costituzionale sollevate sin dal primo grado dei giudizi. Con due

distinte ordinanze dei 10 dicembre 1956 la Corte d'appello accoglieva

parzialmente la richiesta, ritenendo non manifestamente infondate le

proposte eccezioni soltanto in relazione ai seguenti capi:

1) Illegittimità del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69 (non vengono

precisati gli articoli), e dei D.P. 18 dicembre 1952, n. 3178 e 3179,

in relazione agli artt. 3 e 44 della Costituzione. Tali decreti

risultano fondati sulla tabella allegata alla legge 21 ottobre 1950, n.

841, la quale sarebbe in contrasto col principio costituzionale per cui

il limite d'estensione della proprietà terriera, da stabilirsi secondo

le di verse regioni e zone agrarie, deve essere oggettivamente

determinato, e non può variare in base alla condizione soggettiva del

proprietario. La menzionata tabella ha invece determinato un limite di

estensione soggettivamente variabile in relazione alla maggiore o

minore possidenza dei cittadini, i quali pertanto vengono a subire un

diverso trattamento in rapporto a quelle condizioni personali che

l'art. 3 della Costituzione ha inteso abolire.

2) Illegittimità degli stessi decreti in relazione all'art. 42

della Costituzione in quanto la indennità di esproprio, sia per

l'ammontare che per le modalità di corresponsione (oltre tutto, con

determinazione provvisoria e senza deposito) alla stregua degli artt.

16 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - anche essi illegittimi

in relazione all'art. 42 della Costituzione -, non possiede gli

essenziali requisiti dell'indennizzo stabilito dalla Costituzione

stessa come condizione di legalità di qualsiasi espropriazione. La

stessa indennità non rifletterebbe poi il valore dei beni al momento

del trasferimento della proprietà, bensì il preteso valore di sei

anni prima, trascurando le migliorie, le sistemazioni e le addizioni

poste in essere dopo il marzo 1947.

3) Gli impugnati decreti sarebbero inoltre in contrasto con gli

artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 18 maggio

1951, n. 333, e 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, perché i piani

particolareggiati n. 132/2 (approvato col D.P. n. 3179) e n. 333/1

(approvato con D.P. n. 3178) non sarebbero stati pubblicati entro il 31

dicembre 1951. I Patrignani avevano anche proposto, nel giudizio di

primo grado, querela di falso contro la data di pubblicazione dei piani

in questione nel Foglio annunzi legali.

4) Relativamente, infine, al D.P. 3179 del 1952 si assume ancora la

violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per essere

stata stabilita la quota di esproprio non già in base al reddito

catastale dell'intera proprietà al 1 gennaio 1943, bensì con

riferimento al reddito del 1 gennaio 1952, con conseguente notevole

aggravio della quota di scorporo; e inoltre perché il "coacervo" è

stato determinato in relazione anche ai beni extra - Delta,

contrariamente al criterio della quota proporzionale di esproprio da

soddisfarsi entro il Delta.

Le ordinanze della Corte di appello furono regolarmente notificate.

Il 1 marzo 1957 si costituivano in giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'agricoltura e foreste e

l'Ente per la colonizzazione del delta padano, rappresentati

dall'Avvocatura generale dello Stato.

Non risultano costituiti i Patrignani.

L'Avvocatura dello Stato ha presentato le seguenti deduzioni:

1) In via pregiudiziale, viene eccepita la inammissibilità delle

questioni, non rivestendo esse il necessario carattere di

pregiudizialità e di incidentalità in relazione al giudizio di

merito. In tale giudizio, infatti, i decreti impugnati sarebbero stati

posti come oggetto principale e immediato dell'azione dei Patrignani

(petitum), e non già in via incidentale, come questione pregiudiziale

rispetto alla definizione del giudizio di merito.

2) Nel merito, si sostiene la infondatezza della questione in

ordine all'asserita violazione degli artt. 3 e 44 della Costituzione.

Se l'art. 44 ammette che la legge fissi limiti all'estensione della

proprietà terriera privata "secondo le regioni e le zone agrarie", è

evidente che l'attuazione dello scopo costituzionale è confidata al

potere discrezionale del legislatore ordinario. Non ha fondamento

l'idea che i limiti debbano essere sempre e in ogni caso prefissati in

modo costante e immutabile. In funzione del razionale sfruttamento del

suolo e dello stabilimento di equi rapporti sociali lo scorporo non

può avvenire sulla base dell'identico parametro. Da ciò deriva

l'adozione della tabella allegata alla legge stralcio, con le

differenziazioni fra le varie proprietà private.

3) Quanto all'ammontare ed alle modalità di corresponsione della

indennità di esproprio, gli artt. 42, 43 e 44 non pongono alcun limite

alla piena libertà del legislatore ordinario, che deve pertanto

ritenersi fornito di potere discrezionale nella determinazione della

contropartita al sacrificio del diritto del singolo.

4) Circa la tardività della pubblicazione dei piani di scorporo

l'Avvocatura sostiene che sia "da revocare in dubbio se la questione

medesima esista realmente, e comunque se essa, allo stato attuale del

procedimento, possa essere sottoposta alla Corte costituzionale". Nel

silenzio, infatti, della ordinanza della Corte di appello di Bologna

sul punto della querela di falso proposta dai Patrignani in primo grado

contro il Foglio annunzi legali che pubblicava i piani di scorporo, la

stessa querela deve considerarsi tuttora pendente. Con la conseguenza

che, allo stato, non è dato stabilire se sussista davvero l'assunta

violazione della legge delega. Mancando, pertanto, alla eccezione

sollevata il necessario carattere di incidentalità ai fini della

decisione del giudizio di merito viene chiesta alla Corte

costituzionale la relativa pronuncia di inammissibilità. Quanto, poi,

al merito della stessa questione, la si ritiene infondata, considerato

che l'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che prescrive la

pubblicazione dei piani di esproprio non oltre il 31 dicembre 1951, non

prevede sanzione alcuna di decadenza in caso di inosservanza di tale

termine.

5) Si sostiene che sia anche infondata la questione circa il

mancato riferimento, per la determinazione dell'esproprio, al reddito

catastale del 1 gennaio 1943. L'art. 4 della legge stralcio, infatti,

nel riferirsi a tale data, stabilisce solo che debbano applicarsi, come

in realtà è avvenuto, le tariffe dell'estimo entrato in vigore

appunto il 1 gennaio 1943, non che debbasi tener conto degli specifici

redditi iscritti in catasto a tale data; dovendosi invece riguardare

quelli vigenti al momento della pubblicazione del piano di esproprio.

6) Quanto, infine, al coacervo dei beni siti al di là del

territorio del delta è da considerare che gli artt. 4 e 13 della

legge stralcio fissano inequivocabilmente la necessità di porre a base

del computo di scorporo l'intera proprietà del soggetto passivo,

ovunque si trovi nel territorio della Repubblica, prevedendo altresì

che, nel caso di beni siti entro e fuori del territorio di applicazione

della legge stralcio, lo scorporo debba applicarsi nell'accennato

territorio fino alla totale applicazione della quota di legge, anche se

dovesse essere in tal modo assorbita tutta la consistenza patrimoniale

dei beni del soggetto passivo siti nella zona medesima.

Alla stregua della accennate considerazioni l'Avvocatura dello

Stato conclude che la Corte:

1) in via principale: dichiari l'improponibilità delle questioni

di legittimità costituzionale sollevate nell'ordinanza depositata il

21 gennaio 1957 della Corte d'appello di Bologna;

2) in subordine: dichiari l'infondatezza delle questioni stesse.

All'udienza del 2 aprile fu disposto che per i due giudizi si

procedesse congiuntamente alla discussione. Considerato in diritto :

La Corte ha ritenuto che dei due giudizi congiuntamente discussi

possa decidersi con sentenza soltanto quello relativo al decreto

d'esproprio n. 3178 (n. 26 Reg. ord. 1957), mentre per l'altro si

provvede con separata ordinanza. Pertanto, limitatamente al primo, si

osserva:

Non può essere accolta la eccezione di improponibilità, con la

quale dall'Avvocatura dello Stato si nega alla proposta questione di

legittimità costituzionale il carattere di incidentalità,

sostenendosi che dove, in un modo o nell'altro, si faccia questione del

permanere di un diritto di proprietà in contrasto con un atto che tale

diritto trasferisca ad altro soggetto, ivi è giocoforza riconoscere

che oggetto principale ed esclusivo del giudizio non può essere che la

consistenza giuridica dell'atto di trasferimento, e che pertanto non vi

è una cognizione quoad titulum che sia incidentale rispetto a quella

quoad dominium, verificandosi al contrario la coincidenza del petitum

con la causa petendi. Tale eccezione, proposta in numerosi altri

giudizi, fu già respinta da questa Corte con la sentenza n. 59 del

1957, e le ragioni allora addotte rimangono ferme anche per l'attuale

controversia.

Nel merito tutte le questioni sono state anche esse esaminate e

risolute in precedenti sentenze di questa Corte. Nell'ordine fissato

dall'ordinanza esse possono così riassumersi:

1) Determinazione dei limiti di estensione della proprietà

terriera effettuata, nella tabella delle percentuali di scorporo

alligata alla legge n. 841 del 1950, sulla base non soltanto di criteri

oggettivi ma anche del criterio soggettivo della possidenza del

proprietario: e ciò in contrasto con l'art. 44 della Costituzione che

fissa i limiti di estensione della proprietà terriera secondo le

regioni e le zone agrarie; e in contrasto anche con l'art. 3 della

Costituzione in virtù del quale i cittadini sono eguali davanti alla

legge senza distinzione di condizioni personali e sociali. Tale

eccezione fu respinta da questa Corte con sentenza n. 65 del 1957,

riconoscendosi che con la menzionata tabella non si era operata alcuna

violazione al principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla

legge, e che con l'assoggettare alla espropriazione di una percentuale

più alta i proprietari di maggiori estensioni, e col diminuire la

percentuale stessa dove il reddito medio è più elevato, si è tenuto

presente il fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di

stabilire equi rapporti sociali, in obbedienza ai principi fissati

dall'art. 44 della Costituzione.

2) Illegittimità costituzionale degli artt. 16 e 18 della legge n.

841 del 1950, per avere determinato l'indennità di esproprio, in

riguardo sia all'ammontare che alle modalità di corresponsione, in

contrasto col principio fissato dal terzo comma dell'art. 42 della

Costituzione. Anche su tale questione si è pronunciata questa Corte,

con sentenza n. 61 del 1957, dichiarandola non fondata e riconoscendo

legittimo il principio per il quale è deferito al legislatore di

stabilire l'equa misura, oltre che il modo e il tempo dell'indennizzo,

contemperando nel modo migliore l'interesse del privato con le

finalità di interesse pubblico, cui si ispira la riforma agraria.

3) Violazione della delega legislativa, e precisamente delle norme

di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 230 del 1950, 1 della legge n.

333 del 1951, 2 della legge n. 339 del 1952, per avvenuta pubblicazione

del piano particolareggiato di scorporo oltre il termine del 31

dicembre 1951 stabilito dalla legge delegante: questione dichiarata non

fondata dalla sentenza n. 60 del 1957 di questa Corte, con la quale si

ritenne che la tardiva pubblicazione non vizia il decreto delegato

perché non concorre alla sua formazione, e potrebbe determinare

soltanto una diversa decorrenza del termine di venticinque giorni per

le eventuali osservazioni, a norma dell'art. 23 del D.L. 7 febbraio

1951, n. 69. Nessuna influenza pertanto può avere la questione

pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato relativa alla

querela di falso proposta dal Patrignani contro la data di

pubblicazione del piano nel Foglio annunzi legali

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello

Stato;

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della

Corte di appello di Bologna del 10 dicembre 1956 sulla legittimità

costituzionale del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69, del D.P.R. 18

dicembre 1952, n. 3178, e degli artt. 16 e 18 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione,

e agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 18

maggio 1951, n. 333, 2 della legge 2 aprile 1952, n.339.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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