Corte costituzionale

Sentenza n. 324/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5,

lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1, comma 31,

primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), promosso con ordinanza

emessa l'11 febbraio 1998 dalla Corte dei conti sezione

giurisdizionale per la Regione Veneto, sul ricorso proposto da

Trevisan Lucia contro il Provveditorato agli studi di Venezia,

iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Visto l'atto di costituzione di Trevisan Lucia;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione

Veneto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,

comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui

differisce al 1 gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il

personale collocato a riposo per dimissioni, nonché dell'art. 1,

comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma

del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte

in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c).

Secondo il Collegio rimettente, le due disposizioni menzionate

risulterebbero illegittime alla luce dei principi enunciati dalla

giurisprudenza di questa Corte; in particolare, nella sentenza n.

439 del 1994 è stata censurata una norma (introdotta dal d.-l. 19

settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14

novembre 1992, n. 438) che differiva al 1 gennaio 1994 la

corresponsione della pensione per il personale della scuola, in

violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché il legislatore

non avrebbe considerato la specifica posizione del personale della

scuola, determinando un'irrazionalità nella legislazione di settore.

Anche la disposizione citata recherebbe lesione all'art. 3, e

sarebbe in contrasto, altresì, con gli artt. 36 e 38 della

Costituzione, perché i dipendenti della scuola che hanno presentato

le dimissioni sono privati dello stipendio e della pensione, l'uno e

l'altra mezzi indispensabili - conclude la Corte dei conti - per

provvedere ai bisogni essenziali della vita.

2. - Ha presentato tardivamente memoria di costituzione la parte

privata. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

Veneto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,

comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui

differisce al 1 gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il

personale collocato a riposo per dimissioni, nonché dell'art. 1,

comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma

del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte

in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c).

Il Collegio rimettente invoca quale precedente la sentenza di

questa Corte n. 439 del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della norma di "blocco" introdotta dal d.-l. 19

settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge

14 novembre 1992, n. 438. Pure in questo caso vi sarebbe violazione

dell'art. 3 della Costituzione, perché il legislatore non avrebbe

considerato la specifica posizione del personale della scuola, dando

luogo a un'incongruenza all'interno della legislazione di settore.

L'irrazionalità già censurata da questa Corte sarebbe ancora più

evidente, nella fattispecie ora in esame, sol che si consideri il

lungo spazio di tempo (sedici mesi) che intercorre fra la data di

cessazione dal servizio e quella della decorrenza del trattamento

pensionistico per il personale di cui alla lettera c), prima

menzionata.

Insieme con l'art. 3, il Collegio rimettente invoca gli articoli 36

e 38 della Costituzione, dal momento che il personale della scuola è

privato, per sedici mesi, dello stipendio e della pensione.

2. - L'ordinanza di rimessione muove dunque dall'assunto che vi sia

stretta analogia fra le norme di "blocco" censurate da questa Corte e

la lettera c) del citato art. 13, sì che varrebbe la medesima ratio

decidendi della sentenza n. 439 del 1994, alla quale è seguita la

sentenza n. 347 del 1997, che riguardava l'art. 13, comma 5, lettera

b), della legge n. 724 del 1994.

Ma siffatta impostazione, a ben vedere, non può essere condivisa.

Le due pronunce richiamate, entrambe d'illegittimità

costituzionale, ricordano che per il comparto della scuola vi è un

regime specifico per l'accettazione delle dimissioni volontarie e il

collocamento a riposo, che decorre dal 1 settembre di ogni anno.

Peculiarità che nelle due norme censurate non era stata valutata; di

modo che l'applicazione del "blocco" - previsto per la generalità

dei dipendenti pubblici - determinava, a danno del personale della

scuola, un vuoto di quattro mesi fra cessazione dal servizio e

corresponsione del trattamento pensionistico.

La disposizione denunciata, malgrado l'apparente similitudine di

formulazione rispetto alla lettera b) dell'art. 13, riguarda invero i

dipendenti che non hanno ancora maturato un'anzianità contributiva,

o di servizio, pari a 31 anni, e pone nei loro confronti una regola

"dissuasiva" di una certa severità: il trattamento pensionistico,

infatti, potrà essere conseguito solo a partire dal 1 gennaio 1997.

Questa misura trova evidente giustificazione nella non elevata

anzianità raggiunta da tali dipendenti, come risulta dal confronto

fra le lettere a), b) e c) dell'art. 13, comma 5, della legge n. 724

del 1994: la lettera a) pone la decorrenza del 1 luglio 1995 per chi

abbia un'anzianità non inferiore a 37 anni; la lettera b) riguarda i

dipendenti con anzianità non inferiore a 31 anni (per costoro vale

il termine del 1 gennaio 1996) e infine con la lettera c), qui in

esame, il dato obiettivo della ridotta anzianità (inferiore ai 31

anni) porta a un più incisivo differimento del trattamento

pensionistico, temperato dalla disposizione di cui al successivo

comma 8, che ammette la revoca delle domande di pensionamento,

ancorché accettate dagli enti di appartenenza.

3. - Non bisogna dimenticare che queste misure, di natura

eccezionale, sono valse a fronteggiare una situazione economica e

finanziaria di notevole gravità e si inseriscono in un quadro

composito di provvedimenti tesi a contenere la spesa pubblica nel

settore della previdenza. Tale finalità di risanamento ha imposto

l'adozione di norme restrittive che hanno inciso sulle aspettative

che erano maturate con riferimento alla legislazione previgente.

Nel caso in esame, l'obiettivo di riequilibrio del bilancio si

coniuga con il chiaro disfavore per il pensionamento volontario di

dipendenti ancora lontani da una significativa anzianità

contributiva; né si può invocare a sostegno del dubbio di

legittimità costituzionale la necessità di garantire la continuità

delle prestazioni durante l'anno scolastico, perché la norma

denunciata opera sulla decorrenza del trattamento pensionistico, al

fine di scoraggiare l'esodo dei più giovani, e non sull'efficacia

delle dimissioni nell'ambito dell'anno scolastico.

Non vale dunque il richiamo alle peculiarità dell'ordinamento

scolastico, nei termini suggeriti dal rimettente, e tanto meno

convince il riferimento agli articoli 36 e 38 della Costituzione,

giacché l'effetto economico negativo subito dagli interessati deriva

da un loro atto volontario, che poteva essere revocato su istanza

degli stessi dipendenti, avendo costoro la facoltà di ritirare la

domanda di pensionamento, ancorché accettata, secondo quanto

disposto dall'art. 13, comma 8, della citata legge n. 724.

La questione deve essere quindi dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n.

724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché

dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n.

335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare),

sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

regione Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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